INVIM DECENNALE

INVIM DECENNALE (D.P.R. 643/72; Legge 363/91, 266/05) (tasse11)

Soggetti interessati:

Società, Enti pubblici o privati, consorzi, Associazioni ed organizzazioni titolari della proprietà di beni immobili da almeno 10 anni a partire da acquisto o tassazione periodica, con esclusione di:

–          Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, IACP, Enti pubblici o privati senza scopo di lucro, cooperative agricole, Organizzazioni rappresentative dei lavoratori dipendenti o autonomi;

–          fabbricati destinati a commercio svolto direttamente da proprietario per almeno 50% tempo;

–          unità immobiliari classificate nei gruppi catastali D e E;

–          immobili appartenenti a società dichiarate fallite o in liquidazione coatta a 31/10/91;

–          immobili destinati ad attività previdenziali, assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive gestite direttamente da proprietario per almeno 80% del tempo;

–          immobili destinati ad attività dei partiti politici o sindacati o circoli ricreativi connessi ad Organizzazioni riconosciute per almeno 80% del tempo;

–          immobili destinati a culto o ad istituti per sostentamento del clero;

–          aree soggette a vincoli di espropriazione o di inedificabilità 

Iter procedurale:

Interessati presentano per ogni unità immobiliare, dichiarazione, utilizzando appositi modelli, ad Ufficio di Registro, nella cui circoscrizione è ubicato immobile, allegando:

–          estratto catastale di immobile (Possibile presentarlo nei successivi 60 giorni);

–          prospetto di calcolo, tramite cui verrà autocertificato incremento di valore dell’immobile (INVIM) ottenuto da: valore finale – (Valore iniziale + spese). Valore iniziale è dato da valore esistente al momento di acquisto (comunque dopo 1/1/65) o alla precedente tassazione, moltiplicato per numero anni trascorsi. Spese sono costituite da spese di acquisto, costruzione, manutenzione intervenute nel tempo moltiplicate per numero anni trascorsi.

       Valore finale è quello attuale di mercato o quello ottenuto moltiplicando valore iscritto in catasto per:

a)       100 per fabbricati iscritti nei gruppi catastali A, B, C;

b)       50 per fabbricati iscritti nei gruppi D e A/10 (Uffici e studi privati);

c)       34 per fabbricati iscritti nei gruppi E e C/1 (Negozi, botteghe);

d)       75 per terreni, esclusi quelli a suscettività edificatoria per i quali accertamento di Ufficio Registro è obbligatorio.

       Ufficio Registro può sempre procedere a rettifica valori indicati;

–          versamento quietanza in unica soluzione al Comune (Estremi versamento da riportare su dichiarazione). Se ammontare imposta supera 4% del valore finale, versamento in 2 rate: 1° rata pari a 4%, 2° rata residuo maggiorato di interessi legali.

        Importo da versare è dato da: Valore finale – (Valore iniziale + spese) x Aliquote massime per scaglione intervento.

        In caso incremento di valore pari a: 20% aliquota è del 5%; incremento da 20 a 50%, aliquota del 10%;

        incremento da 50 a100%, aliquota del 15%; incremento da 100 a 150%, aliquota del 20%; incremento da 150 a

        200%, aliquota del 25%; incremento superiore a 200%, aliquota del 30%.

        Possibile pagare INVIM per immobili la cui imposta ricade nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre entro 31 Marzo,

        applicando coefficiente 0,10 alla rendita catastale moltiplicata per 100 volte. Per immobili suscettibili di

        edificabilità, INVIM commisurata a valore finale dichiarato o accertato.

Ufficio Registro verifica dichiarazione e prospetto di calcolo, anche sulla base dei nuovi estimi catastali o nuovo accatastamento fabbricato, ed entro 3 anni da dichiarazione emette eventuale avviso di liquidazione, specificando tassa da versare a conguaglio + soprattassa pari a 30% + interessi per ritardato versamento.

Se versamento avviene entro 5 giorni da scadenza, soprattassa ridotta al 5%.

La Legge 266/05 stabilisce che in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni suscettibili di utilizzo edificatorio secondo strumenti urbanistici vigenti al momento cessione, su richiesta della parte venditrice a notaio si applica sulla plusvalenza realizzata una imposta del 12,50%, purchè questa versata al notaio al momento dell’atto. Notaio comunica ad Agenzia Entrate dati relativi alle cessioni che si sono avvalse di questa opportunità. Esclusione dai controlli da parte Agenzia Entrate

Sanzioni:

Chiunque omette o fornisce indicazioni inesatta del codice fiscale su dichiarazione o su versamento: multa da 100 a 2.000 EUR

Chiunque non riporta per intero dati su versamento: multa da 10 a 60 EUR.

 

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