IPA III

IPA III (Reg. 1529/21, 2236/21; D.M. 10/12/20)  (cee09)

Soggetti interessati:

Commissione UE; Stati membri UE; Banca Europea Investimenti (BEI); Ministero rapporti con UE; Autorità di Paesi Terzi beneficiari (quali: Turchia, Macedonia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Montenegro, Serbia. Kosovo)

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 1528/21 istituisce per periodo 2021/2027 strumento di assistenza preadesione (IPA III) riguardante cooperazione transfrontaliera, che prevede ad:

Art. 1 definizione di oggetto del Regolamento, riguardante: fissazione degli obiettivi di IPA III;  bilancio per periodo 2021/2027; forme di assistenza di UE; criteri di erogazione di tale assistenza

Art. 2 definizioni relative a Stati membri UE e Paesi Terzi beneficiari di cui sopra

Art. 3 definizione di obiettivo generale di IPA III che è quello di sostenere Paesi Terzi beneficiari nell’attuazione di riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie, affinché questi possano rispettare valori di UE, allineandosi progressivamente a norme standard ed alle politiche di UE in vista della loro futura adesione a UE

Obiettivi specifici perseguiti da IPA III sono:

  1. rafforzare stato di diritto, democrazia, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali (anche tramite sistema giudiziario indipendente), sicurezza, lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata, rispetto del diritto internazionale, libertà dei media, libertà accademica, contesto favorevole a società civile, non discriminazione e tolleranza (garantito rispetto dei diritti delle minoranze e della parità di genere), gestione della migrazione (compresa gestione delle frontiere e lotta contro migrazione irregolare e sfollamenti forzati);
  2. consolidare efficacia della pubblica amministrazione e sostenere trasparenza, riforme strutturali e buona governance ad ogni livello, anche nei settori di appalti pubblici ed aiuti di Stato;
  3. definire norme standard, politiche, prassi di Paesi beneficiari in modo da allinearli con quelli di UE e rafforzare cooperazione regionale, riconciliazione e rapporti di buon vicinato, nonché contesti interpersonali e comunicazione strategica;
  4. rafforzare sviluppo economico e sociale e coesione (particolare attenzione ai giovani) anche tramite istruzione di qualità e politiche occupazionali, sostenendo investimenti e sviluppo del settore privato a favore di piccole e medie imprese (PMI), agricoltura e sviluppo rurale;
  5. rafforzare tutela di ambiente, aumentare resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare transizione verso economia a bassa emissione di carbonio, sviluppare economia e società digitale, rafforzare continuità sostenibile in ogni sua dimensione;
  6. sostenere coesione territoriale e cooperazione transfrontaliera tramite frontiere terrestri e marittime, compresa cooperazione transnazionale ed interregionale

Assistenza fornita ai Paesi beneficiari può riguardare seguenti tematiche:

  1. promuovere corretto funzionamento delle istituzioni volte ad assicurare lo stato di diritto e consolidare istituzioni democratiche;
  2. rafforzare capacità di affrontare sfide migratorie a livello regionale ed internazionale, consolidare gestione delle frontiere e migrazione;
  3. rafforzare capacità di comunicazione strategica, anche informando cittadini in merito a riforme necessarie per soddisfare criteri di adesione a UE;
  4. rafforzare buona governance e procedere alla riforma della pubblica amministrazione;
  5. rafforzare governance di bilancio ed economica;
  6. rafforzare aspetti inerenti a relazioni di buon vicinato, stabilità regionale e cooperazione reciproca;
  7. rafforzare capacità di UE e dei suoi partner di prevenire conflitti, consolidare pace, soddisfare esigenze che precedono o seguono crisi;
  8. potenziare capacità, indipendenza, pluralismo delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese associazioni professionali;
  9. promuovere allineamento di norme (comprese quelle in materia di appalti ed aiuti di Stato), standard, politiche e prassi dei Paesi beneficiari a quelle di UE;
  10. promuovere parità di genere ed emancipazione di donne e ragazze;
  11. rafforzare accesso ad istruzione, formazione, apprendimento permanente e loro qualità ad ogni livello e sostenere settori culturali, creativi e sport;
  12. promuovere occupazione di qualità ed accesso al mercato del lavoro;
  13. promuovere protezione ed inclusione sociale e lotta contro povertà;
  14. promuovere sistemi di trasporto intelligente, sostenibile, inclusivi e sicuri, eliminare strozzature nelle principali infrastrutture di rete, rafforzare sicurezza e diversificazione energetica;
  15. migliorare contesto del settore privato e competitività delle imprese (in particolare delle PMI);
  16. migliorare accesso alle tecnologie e servizi digitali e rafforzare ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione;
  17. contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento alimentare ed idrico;
  18. tutelare ambiente e migliorarne qualità;
  19. cooperare con Paesi beneficiari per uso specifico di energia nucleare nel campo della sanità, agricoltura, sicurezza alimentare;
  20. incrementare capacità del settore agroalimentare e della pesca per far fronte alle pressioni concorrenziali e forze di mercato

Assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera tra Paesi beneficiari può riguardare prioritariamente seguenti tematiche:

  1. promuovere occupazione, mobilità professionale, inclusione sociale e culturale transfrontaliera;
  2. proteggere ambiente e promuovere adattamento ai cambiamenti climatici, attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi, uso fonti di energia rinnovabile;
  3. promuovere trasporti sostenibili e migliorare infrastrutture pubbliche;
  4. promuovere economia e società digitale;
  5. incoraggiare turismo (priorità per quello sostenibile), conservare e promuovere patrimonio culturale e naturale;
  6. investire nella gioventù, sport, istruzione e competenze;
  7. promuovere governance locale e regionale, rafforzare capacità di programmazione ed amministrative delle Autorità locali e regionali;
  8. stimolare iniziative transfrontaliere che promuovono riconciliazione e giustizia di transizione;
  9. rafforzare competitività, contesto imprenditoriale e sviluppo di PMI, commercio ed investimenti;
  10. rafforzare ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e tecnologie digitali

Priorità tematiche, in grado di contribuire alla realizzazione di 1 o più obiettivi specifici, inerenti l’assistenza ai Paesi beneficiari definite in base a loro esigenze e capacità, nonché cooperazione transfrontaliera tra Paesi beneficiari meglio specificate negli Allegati II e III  a Reg. 1529/21 pubblicati su GUCE 330/21

Commissione UE può adottare atti delegati per integrare o modificare determinati obiettivi specifici e/o priorità tematiche

Art. 4 e 5 v. Entità aiuto

Art. 6 quadro politico di riferimento per attuazione di IPA III è costituito da: politiche di allargamento stabilite dal Consiglio UE; accordi istitutivi di relazioni giuridiche vincolanti con Paesi beneficiari; risoluzioni del Parlamento europeo; comunicazioni della Commissione UE (questa è tenuta a garantire coerenza tra assistenza fornita nell’ambito di IPA III e quadro delle politiche di allargamento di UE)

Programmi ed azioni di IPA III volti a perseguire obiettivi specifici debbono interagire con priorità orizzontali relative ai cambiamenti climatici, tutela ambiente, diritti umani, parità di genere, al fine di promuovere azioni integrate in grado di generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi (compresi quelli delle interconnessioni tra obiettivi di sviluppo sostenibile, promozione di società pacifiche ed inclusive, riduzione della povertà)

Commissione UE, di intesa con Stati membri:

  1. contribuisce ad attuare impegni UE a favore di aumento della trasparenza e responsabilità nella prestazione di assistenza, anche fornendo dati (compatibili e facilmente accessibili, condivisi e pubblicati) sul volume e destinazione dell’assistenza stessa;
  2. adotta misure necessarie per garantire coordinamento e complementarietà con Organizzazioni ed Organismi multilaterali regionali (v. Organizzazioni ed istituzioni finanziarie, Agenzie internazionali e donatori non UE)

Commissione UE e Stati membri collaborano nel garantire coerenza ed evitare duplicazioni tra assistenza fornita in ambito di Reg. 1529/21 ed altre forme di assistenza fornita da Commissione UE, Stati membri, BEI, anche tramite: armonizzazione delle politiche e delle procedure; consultazioni periodiche e tempestive; frequenti scambi di informazioni durante varie fasi dell’assistenza; riunioni inclusive mirate a coordinare assistenza (anche a livello locale)

Commissione UE assicura che Paesi beneficiari, comprese Organizzazioni della società civile ed Autorità locali e regionali, siano debitamente consultati e possano accedere in modo tempestivo alle informazioni, affinché siano in grado di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione ed attuazione dei programmi, nonché di loro sorveglianza

Art. 7 istituzione da parte di Commissione UE per conseguire obiettivi specifici e priorità tematiche, quadro di programmazione IPA III per periodo 2021/27 (QFP), comprendente: assegnazione indicativa per anno dei fondi UE per settori tematici; indicatori di valutazione (elenco riportato in Allegato IV pubblicato su GUCE 330/21) dei progressi compiuti da IPA III. Commissione UE adotta QFP mediante atto di esecuzione, nonché quadro della programmazione della cooperazione transfrontaliera con Stati membri

Parlamento europeo e Consiglio autorizzano investimenti annuali entro limiti di QFP.

Commissione UE esegue valutazione annuale dello stato di attuazione di QFP, tenendo conto di: evoluzione del quadro politico; indicatori di cui sopra; stato di assegnazione delle risorse a favore dei beneficiari; modalità di approccio basato “sul principio della quota equa” e sui risultati. Valutazione presentata al Comitato, con eventuali proposte di revisione di QFP       

Art. 8 assistenza basata su un approccio fondato sia sui risultati, sia “sul principio della quota equa”, al fine di garantire compimento di progressi da parte di tutti i Paesi beneficiari, tenendo conto di relative situazioni specifiche, sforzi necessari per conseguire obiettivi di Reg. 1529/21, esigenze e capacità dei Paesi beneficiari (evitare fornitura di un livello di assistenza inferiore rispetto a quello di altri beneficiari)

Assistenza differisce in portata ed intensità a secondo dei risultati conseguiti dai Paesi beneficiari, tenendo conto del loro impegno, progressi compiuti nell’attuazione delle riforme, loro esigenze

Ai fini della valutazione dei risultati dei Paesi beneficiari occorre prestare attenzione agli sforzi attuati nei settori dello stato di diritto, diritti fondamentali delle Istituzioni democratiche, riforma della pubblica amministrazione, sviluppo economico e competitività

Qualora accertata significativa regressione o persistente assenza di progressi da parte di Paesi beneficiari, misurata attraverso indicatori, portata ed intensità di assistenza sono rimodulate, anche riducendo in proporzione i fondi e riprogrammandoli verso un miglioramento della situazione dei diritti fondamentali, democrazia, stato di diritto, sostegno alla società civile, cooperazione con Autorità locali. Se accertati progressi, assistenza viene di nuovo modulata, al fine di fornire ulteriore sostegno a tali sforzi

Art. 9 attuazione di assistenza nel regime di gestione diretto od indiretto, attraverso piani di azione e misure annuali o pluriennali (mai superiori a 7 anni) adottate da Commissione UE tramite atti esecutivi

Transizione dalla gestione diretta della Commissione UE alla gestione da parte dei Paesi beneficiari tiene in considerazione capacità di questi e principi di buona governance. Commissione UE adotta misure di vigilanza per garantire tutela degli interessi finanziari di UE e può invertire transizione se Paese beneficiario non rispetta obblighi, principi, obiettivi, norme di Reg. 1529/21

Parlamento europeo può attuare, con Commissione UE, scambio periodico di opinioni in merito ai programmi di assistenza su questioni relative a sviluppo di capacità ed osservazione elettorale

Sostegno di bilancio basato su responsabilità reciproca ed impegno comune a favore di democrazia, diritti umani, stato di diritto

Azioni intraprese nell’ambito di IPA III sostengono sviluppo del controllo parlamentare, capacità di audit, maggiore trasparenza e maggiore accesso del pubblico alle informazioni

Art. 10 v. Entità aiuto  

Art. 11 partecipazione a gare di appalto ed a procedure di concessione di sovvenzioni e premi per azioni finanziate con Reg. 1529/21 aperta a: Organizzazioni internazionali e regionali; tutte le persone fisiche aventi cittadinanza in uno dei Paesi beneficiari; persone giuridiche aventi sede in Stati membri, o Paesi beneficiari, o Paesi contraenti accordo su Spazio Economico Europeo (SEE), o Paesi con cui Commissione UE ha stabilito accesso reciproco di assistenza esterna per almeno 1 anno

Art. 12 possibilità per Paesi beneficiari di essere ammessi al sostegno del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e di garanzia per azioni esterne

Comitato strategico specifico fornisce consulenza a Commissione UE per:

  • gestione delle operazioni di EFSD+ nei Balcani occidentali;
  • orientamento strategico di investimento per Balcani occidentali, contribuendo al loro allineamento con quadro politico ed obiettivi di Reg. 1529/21;
  • definizione di obiettivi di investimento globale per Balcani occidentali in merito ad uso di garanzia per azioni esterne a sostegno di operazioni EFSD+, verificando presenza di “copertura tematica adeguata e diversificata per finestre di investimenti”

Comitato strategico comprende rappresentanti di Commissione UE (lo presiede), Stati membri, BEI, altri soggetti interessati, Parlamento europeo (in qualità di osservatore), nonché rappresentanti del quadro di investimenti nei Balcani occidentali (in qualità di osservatori). Comitato, a cui si partecipa volontariamente, approva un regolamento interno proposto dalla Commissione UE e redige verbali delle sue riunioni che vengono resi pubblici

Commissione UE riferisce ogni anno al Comitato i progressi compiuti in merito alle operazioni effettuate nei Balcani occidentali

Art. 13 invio da parte di Commissione UE di una relazione annuale a Parlamento europeo e Consiglio, contenente: informazioni relative ad impegni e pagamenti di IPA III; indicatori di prestazione utilizzati per monitorare attuazione e progressi compiuti per conseguire obiettivi di IPA III, compresa cooperazione transfrontaliera con Stati membri (valutazione basata anche su relazioni a corredo di comunicazione annuale della Commissione UE su politica di allargamento UE e programmi di riforma economica); informazioni su impegni per obiettivi specifici di Paesi beneficiari che sono tenuti a comunicare subito, tramite mezzo elettronico, alla Commissione UE ogni irregolarità o frode oggetto di accertamento amministrativo o giudiziario

Art. 14 possibilità per Commissione UE di adottare atti delegati per modificare Allegati II, III, IV ed integrare Reg. 1529/21 al fine di determinare obiettivi specifici e priorità tematiche per assistenza

Art. 15 possibilità per Commissione UE di adottare atti delegati per periodo 2021/27, fermo restando che Parlamento europeo o Consiglio può sempre revocare tale delega, con effetto decorrente da giorno successivo alla pubblicazione della suddetta decisione su GUCE, senza che questo pregiudichi validità di atti delegati già in vigore

Commissione UE non appena adottato atto delegato informa Parlamento europeo e Consiglio, che hanno 2 mesi di tempo (termine prorogato di altri 2 mesi su richiesta di questi) per esprimere proprie osservazioni in merito, altrimenti atto delegato entra in vigore

Art. 16 possibilità per Commissione UE di adottare disposizioni specifiche per applicazione di Reg. 1529/21 in particolare quelle relative alle strutture da istituire in preparazione di adesione ed assistenza allo sviluppo rurale

Art. 17 assistenza alla Commissione UE fornita dal Comitato IPA III, a cui partecipa in qualità di osservatore rappresentante di BEI, dotato di un regolamento interno comprendente modalità di accesso ai membri del Comitato alle informazioni necessarie per esaminare progetti esecutivi ed esprimere, anche in forma scritta, parere al riguardo (parere espresso a maggioranza semplice)

Comitato non è competente in materia di ERASMUS

Art. 18 destinatari dei finanziamenti UE in ambito IPA III debbono rendere nota origine di questi, soprattutto quando promuovono e comunicano azioni con relativi risultati, evidenziando (in modo ben visibile) sui materiali per comunicazione che: azioni sostenute da Reg. 1529/21; sostegno ricevuto da UE; benefici derivati a persone. Informazioni mirate, efficaci e proporzionate ai diversi destinatari (compresi media e pubblico)

Accordi conclusi tra beneficiari di IPA III contengono principi da seguire per attività di visibilità e comunicazione di cui sopra ed obiettivi di tali attività; obbligo di svolgere informazioni su programmi ed azioni nell’ambito di IPA III

Analoga attività di comunicazione svolta per programmi di cooperazione transfrontaliera

Commissione UE realizza con risorse di IPA III azioni di comunicazione ed informazione istituzionale inerente singola azione e risultati di IPA III a livello locale e regionale, al fine di garantire visibilità ed assistenza finanziaria UE

IPA III sostiene comunicazione strategica e diplomazia pubblica, compresa lotta contro disinformazione, al fine di far conoscere valore aggiunto delle azioni UE e risultati conseguiti dalle stesse

Commissione UE pubblicizza informazioni riguardanti tutte le azioni finanziate con IPA III, anche tramite sito web

Qualora questioni di sicurezza o sensibilità politica possono rendere opportuno o necessario limitare le attività di informazione in alcuni Paesi/Regioni o per determinati periodi, o destinatari, o prodotti, o canali da utilizzare, ai fini di visibilità nella promozione di una certa azione, queste stabilite caso per caso in accordo con UE. Eventuali eccezioni debbono essere debitamente giustificate e comunque loro campo di applicazione specificato e limitato. Se occorre un intervento rapido per rispondere a crisi improvvise non occorre predisporre piano di comunicazione completo, fermo restando indicazione del sostegno UE

Art. 19 attuazione di Reg. 1529/21 non pregiudica proseguimento delle azioni ai sensi di Reg. 1085/06 e 231/14 fino alla loro chiusura

Dotazione finanziaria di IPA III può coprire anche spese di assistenza tecnica ed amministrative necessarie per: assicurare transizione tra misure adottate nell’ambito di IPA III; preparare programma successivo relativo ad assistenza preadesione

Ammessa iscrizione in bilancio UE anche dopo 2027 di stanziamenti per coprire spese di cui ad Art. 4 in modo da consentire gestione di azioni non completate entro 31/12/2027

Art. 20 entrata in vigore del Reg. 1529/21 al 1/1/2021

 

Commissione UE con Reg. 2236/21 definito modalità esecutive di IPA III prevedendo in particolare ad:

Art. 1 applicazione di condizioni uniformi in merito a: strutture di assistenza IPA III; gestione indiretta dei beneficiari di IPA III; cooperazione transfrontaliera tra 1 o più Stati membri ed 1 o più beneficiari di IPA III; assistenza ad agricoltura e sviluppo rurale

Art. 2 definizione di: beneficiari di IPA III; Accordo quadro (AQ); accordo settoriale; convenzione di finanziamento; Autorità competente (Ac); grande progetto; beneficiario (Organismo pubblico/privato responsabile di avvio ed attuazione degli interventi nell’ambito di un programma di cooperazione transfrontaliero); intervento; soggetto capofila di IPA III

Art. 3 finanziamento da parte di IPA III di adozione ed attuazione delle riforme di cui al Reg. 1529/21, fermo restando possibilità per alcuni specifici programmi e progetti indipendenti di chiedere contributi finanziari ai beneficiari di IPA III e UE

Art. 4 titolarità della programmazione ed attuazione di IPA III delegata a beneficiario di IPA III che nomina un coordinatore nazionale (in genere rappresentante di alto livello del Governo), al fine di:

  • assicurare “stretto collegamento tra utilizzo di assistenza IPA III e processo generale di adesione”;
  • rappresentare interlocutore di Commissione UE durante intero processo di programmazione in linea con obiettivi e priorità di questa, monitoraggio della sua attuazione, valutazione di assistenza IPA III e relative relazioni (compreso coordinamento con altri donatori)
  • adoperarsi affinché Amministrazione beneficiaria di IPA III adotti idonee misure per facilitare attuazione dei programmi
  • coordinare partecipazione dei beneficiari di IPA III ai programmi di cooperazione territoriale e transfrontaliera (tale compito eventualmente delegato ad apposita struttura)

Art. 5 stipula tra Commissione e beneficiario di IPA III di un AQ (eventualmente completato da accordi settoriali) relativo al partenariato finanziario in cui definire:

  1. strutture ed Autorità necessarie per gestione, controllo, monitoraggio, valutazioni, relazioni, audit inerenti ad assistenza IPA III, nonché rispettive funzioni e responsabilità;
  2. obbligo per beneficiario di IPA III di recepire nell’ordinamento interno la normativa UE;
  3. condizioni e requisiti di controllo per istituzione da parte di beneficiario di IPA III delle strutture ed Autorità necessarie per consentire affidamento dei compiti esecutivi del bilancio relativo ad assistenza IPA III;
  4. norme in materia di imposte, tasse, dazi ed oneri;
  5. requisiti in materia di: pagamenti, esami ed accertamenti dei conti; procedure di rettifica finanziaria; disimpegno dei fondi inutilizzati e chiusura dei pagamenti

AQ si applica a tutte le convenzioni di finanziamento stipulate in relazione a settore e programma previsto in accordo settoriale, in cui definite modalità di assistenza di IPA III, compresi metodi di attuazione di assistenza, termini di attuazione, regole di ammissibilità delle spese

Art. 6 invio da parte del coordinatore nazionale entro 15 Febbraio a Commissione UE una relazione su attuazione di assistenza finanziaria

Art. 7 istituzione di Comitato di monitoraggio IPA III, entro 6 mesi da entrata in vigore di convenzione finanziaria, con il compito di esaminare efficacia, efficienza, qualità, coerenza, coordinamento e conformità dell’attuazione delle azioni ai fini del conseguimento dei risultati stabiliti nelle suddette convenzioni e nel quadro di programmazione IPA III

Comitato composto da: rappresentanti della Commissione; coordinatore nazionale IPA III; rappresentanti di altre Autorità ed Organismi nazionali competenti del beneficiario IPA III; eventuali donatori; Organizzazioni internazionali; Istituzioni finanziarie internazionali; altri portatori di interessi (compresa società civile; organizzazioni settore privato)

Comitato si riunisce almeno 1 volta/anno, adotta un proprio regolamento interno ed è presieduto da rappresentante di Commissione UE e coordinatore nazionale IPA III

Art. 8 in caso di gestione indiretta, istituzione da parte di beneficiario IPA III di: coordinatore nazionale di IPA III; ordinatore nazionale; struttura di gestione composta da Ufficio di sostegno di ordinatore ed Organismo contabile; Autorità di gestione ed Organismi intermedi; Autorità di audit. Funzioni e responsabilità di tali strutture definite in AQ

Beneficiario di IPA III provvede a separazione delle mansioni tra istruttoria ed Autorità

Art. 9 attuazione da parte di Commissione UE di assistenza IPA III nell’ambito di gestione indiretta tramite convenzione di finanziamento con beneficiario IPA III, stipulata solo dopo acquisizione prova del soddisfacimento delle condizioni poste dal Reg. 1046/18 e di istituzione delle strutture ed Autorità di cui ad Art. 8

Ordinatore nazionale verifica che strutture ed Autorità continuano a soddisfare i requisiti prescritti, informando Commissione UE in caso di perdita di tali requisiti e prendendo idonee misure di salvaguardia rispetto ai pagamenti eseguiti e contratti firmati

Programmi pluriennali oggetto di convenzione di finanziamento attuati nell’ambito di gestione indiretta, comprendono elenco indicativo di grandi progetti.

Commissione UE definisce termine per disimpegni automatici il cui importo è “ridotto degli importi equivalenti alla parte di impegno di bilancio per cui azione è sospesa a seguito di provvedimento giudiziario o ricorso amministrativo con effetto sospensivo, o impossibile eseguire richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente attuazione del programma” (beneficiario invia a Commissione UE informazioni al riguardo)

Art. 10 disponibilità da parte di beneficiario di IPA III di un Comitato di monitoraggio settoriale per monitorare programmi annuali e pluriennali attuati nell’ambito di gestione indiretta da istituire entro 6 mesi da entrata in vigore di convenzione di finanziamento in tale settore. Comitato può monitorare anche: altri programmi annuali finanziati ai sensi di Reg. 231/14 e 1529/21 attuati nell’ambito di gestione indiretta di stesso settore; programmi di cooperazione transfrontaliera

Comitato composto da rappresentanti di Autorità/Organismi competenti del beneficiario di IPA III, altri portatori di interessi (v. parti economiche, sociali, ambientali), Organizzazioni e Istituzioni finanziarie internazionali, società civile (Commissione UE partecipa ai lavori del Comitato)

Comitato settoriale presieduto dal rappresentante del beneficiario, adotta un proprio regolamento interno e si riunisce almeno 2 volte/anno per monitorare progressi compiuti nell’attuazione del programma, esaminando efficacia, efficienza, qualità, coerenza, conformità dell’attuazione di azioni del programma e loro coerenza con rispettive strategie

Art. 11 responsabilità del beneficiario nell’esecuzione di valutazioni sui programmi che gestisce. Al riguardo, in consultazione con Commissione UE, redige piano di valutazione comprendente azioni da svolgere

Art. 12 applicazione da parte di Commissione UE, al fine di garantire che assistenza IPA III sia usata in conformità a norme vigenti, di meccanismi di rettifica finanziaria per compensazione basati su:

  1. individuazione di eventuali errori, irregolarità, frodi, corruzione
  2. individuazione di carenze o insufficienze nei sistemi di gestione e controllo del beneficiario di IPA III
  3. mancata garanzia del conseguimento dei risultati o sostenibilità delle azioni (o entrambi)
  4. seguito dato dalla Commissione UE alle relazioni su attività di audit e ai pareri di Autorità di audit

Se Commissione UE rileva che spese effettuate nell’ambito dei programmi IPA III sostenute violando norme UE, decide che tali importi vengano esclusi dal finanziamento

Commissione UE applica rettifiche finanziarie basate su individuazione di importi versati indebitamente ed implicazioni finanziarie per bilancio. Se impossibile identificare con precisione tali importi, Commissione UE applica rettifiche forfetarie, tenendo conto di natura, gravità, entità ed implicazioni finanziarie delle situazioni in oggetto

Art. 13 accertamento da parte di Commissione UE che conti nell’ambito di AQ relativo al partenariato finanziario (o nell’eventuale accordo settoriale) siano completi, esatti, veritieri

Art. 14 individuazione delle priorità tematiche di assistenza IPA III per cooperazione transfrontaliera in Allegato III di Reg. 1529/21 pubblicato su GUCE 330/21 con tasso di cofinanziamento UE per ogni priorità inferiore a 85% delle spese ammissibili

Art. 15 dotazione specifica di bilancio (non oltre 10% del contributo UE) per ogni programma di cooperazione transfrontaliera destinato ad assistenza tecnica per sostenere:

  1. attività di progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione, messa in rete, risoluzione di controversie, controllo, audit connesso a realizzazione del programma;
  2. attività volte a potenziare capacità amministrativa per realizzare programma;
  3. finanziamento del segretariato tecnico congiunto;
  4. attività per riduzione oneri amministrativi a carico di beneficiari, compresi sistemi elettronici di scambio dati;
  5. azioni volte a: potenziare capacità di Autorità nei Paesi partecipanti e beneficiari di assistenza; scambiare migliori pratiche tra essi

Assistenza può riguardare anche periodo di programmazione precedente o successivo

Art. 16 elaborazione (modello predisposto da Commissione UE) congiunta da parte dei beneficiari di IPA III dei programmi di cooperazione transfrontaliera e loro invio a Commissione UE evidenziando elenco delle Regioni ammissibili ed interventi selezionati mediante inviti a presentare proposte che producono “effetti e vantaggi transfrontalieri evidenti nell’intera area ammissibile”

Beneficiari di IPA III possono individuare anche interventi fuori da inviti, purché questi “esplicitamente menzionati nel programma di cooperazione transfrontaliera”

Interventi selezionati debbono prevedere partecipazione di almeno 2 beneficiari di IPA III che cooperano per sviluppare ed attuare gli interventi, nonché per dotazione del personale e/o finanziamento degli interventi

Interventi attuati in un solo Paese beneficiario di IPA III purché “identificati gli effetti ed i vantaggi transfrontalieri”

Art. 17 nomina da parte di beneficiari stabiliti in Paese beneficiario di IPA III partecipante al programma di un capofila tra loro avente il compito di: assicurare attuazione finanziaria di intervento; verificarne esecuzione in conformità alle condizioni fissate nel contratto; definire, con altri beneficiari, modalità per garantire sana gestione finanziaria dei fondi stanziati (compresa modalità di recupero degli importi indebitamente versati)

Art. 18  coinvolgimento nella gestione dei programmi di cooperazione transfrontaliera (PCT) di:

  1. coordinatori nazionali dei beneficiari di IPA III partecipanti al programma, che sono congiuntamente responsabili di garantire coerenza degli obiettivi fissati nei programmi con obiettivi quadro della programmazione IPA III
  2. ordinatori nazionali e strutture di gestione del soggetto capofila quando PCT attuato nell’ambito di gestione indiretta
  3. strutture di cooperazione transfrontaliera dei beneficiari IPA III partecipanti che collaborano ad attuare PCT
  4. Autorità di audit quando PCT attuato nell’ambito di gestione indiretta con beneficiari di IPA III eventualmente assistite da un gruppo di revisori contabili comprendenti rappresentanti di ogni Paese partecipante a PCT

Funzioni e responsabilità delle suddette strutture definite in AQ relativo al partenariato finanziario

Beneficiari di IPA III partecipanti istituiscono per ogni PCT un Comitato di monitoraggio ed un segretariato tecnico congiunto che assiste Commissione UE e contribuisce alla preparazione ed attuazione di più di 1 PCT

Beneficiari di IPA III partecipanti, nell’ambito di gestione indiretta, stipulano accordo bilaterale o multilaterale in cui definite responsabilità nell’attuazione di PCT

Art. 19 attuazione di PCT nell’ambito di IPA III mediante gestione diretta od indiretta tramite programmi pluriennali

Art. 20 elaborazione di programma pluriennale di assistenza allo sviluppo rurale da parte di Autorità competenti designate da beneficiario di IPA III a livello centrale, previa consultazione con portatori di interessi, da inviare a Commissione UE

Programmi di sviluppo rurale attuati dai beneficiari di IPA III nell’ambito di gestione indiretta, consentendo finanziamento di azioni selezionate nell’ambito di FEASR (Fondo Europeo Agricolo per Sviluppo Rurale)

Strutture di PSR sono costituite da Agenzie per lo sviluppo rurale IPA con relative Autorità di gestione, operanti in stretta collaborazione. Nel determinare quota di spesa pubblica rispetto al costo totale ammissibile di investimento escluso aiuto nazionale per agevolare accesso ai prestiti senza alcun contributo UE. Progetti di investimento nell’ambito di PSR sono ammissibili al finanziamento UE, purché non subiscono modifica sostanziale entro 5 anni successivi al pagamento finale

Comitato di monitoraggio settoriale per PSR è il Comitato di monitoraggio di Agenzia per sviluppo rurale IPA

Entità aiuto:

Art. 4 dotazione finanziaria per attuare IPA III nel periodo 2021/27 è fissata in 14.162.000.000 € da utilizzare per finanziare misure di sostegno, compresa attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, sistemi informativi istituzionali

Art. 5 inserimento di IPA III nel documento unico di programmazione del Reg. 947/21, in modo da garantire coerenza, sinergia, complementarietà con altri programmi esterni UE, e da contribuire con propri fondi alle azioni attuate ai sensi del Reg. 817/21

Assistenza può essere fornita anche ad azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che contribuisce ai programmi ed alle misure definite ai fini della cooperazione transfrontaliera tra Paesi beneficiari e Stati membri, e del Fondo di coesione (FdC), mentre obiettivi specifici e loro ambito di applicazione possono essere fissati anche nell’ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e del Fondo europeo per sviluppo rurale (FEASR)

Commissione UE adotta tali programmi e misure definendo ammontare del contributo a titolo di IPA III

IPA III può contribuire a sostenere programmi e misure di cooperazione transnazionale o interregionale stabilite da Reg. 1059/21, tenendo conto delle strategie macro regionali e dei bacini marittimi a cui partecipano Paesi beneficiari. Se programmi o misure sostenuti da NDICI è possibile erogare prefinanziamento

Ammesso sostegno di altri programmi UE in grado di contribuire alla realizzazione di azioni di IPA III (o viceversa), purché non riguardanti stessi costi

Al fine di assicurare coerenza ed efficacia dei finanziamenti UE, Commissione “in situazioni debitamente giustificate”, può decidere di estendere ammissibilità al finanziamento di piani o misure aventi carattere mondiale, regionale, transfrontaliero

Art. 10 destinazione di un importo inferiore a 3% della dotazione finanziaria di IPA III alla cooperazione transfrontaliera tra Paesi beneficiari e Stati membri, tenendo conto di loro esigenze e priorità, con tasso di finanziamento a carico di UE per ogni priorità inferiore a 85% della spesa ammissibile ed un livello di prefinanziamento a favore di QFP per i primi 3 anni di bilancio pari a 50% di importo assegnato

Se programmi di cooperazione transfrontaliera vengono annullati, anche sostegno a tali programmi viene meno e risorse così liberate sono utilizzate per finanziare altre azioni ammissibili ai sensi di Reg. 1529/21

 

 

 

 

 

 

 

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