ISMEA ED ACQUISTO TERRENI

ISMEA ED ACQUISTO TERRENI (Legge 225/16) (terra07)

Soggetti interessati:

Istituto servizi per mercato agricolo alimentare (ISMEA)

Giovani che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola, classificata come micro e piccola impresa, ubicata nel territorio nazionale, in qualità di capo azienda, purché, al momento dell’invio della domanda, risultano in possesso dei seguenti requisiti, pena la decadenza della domanda stessa:

a)età compresa tra 18 compiuti e 41 anni non compiuti;

b)cittadinanza in uno degli Stati membri UE;

c)residenza in Italia;

d)possesso di adeguate capacità e competenze professionali attestate da: titolo di studio universitario o di scuola media superiore di indirizzo agrario; esperienza lavorativa di almeno 2 anni in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo come risulta dall’iscrizione ad INPS; attestato di frequenza (con profitto) ad idonei corsi di formazione professionale. In mancanza di tali competenze occorre riportare nel piano aziendale impegno ad acquisirle entro 36 mesi dall’ammissione alle agevolazioni;

e)in caso di insediamento in un’impresa individuale, questa, entro 3 mesi dall’ammissione alle agevolazioni, deve risultare: titolare di partita IVA agricola; iscritta nel registro delle imprese di Camera di Commercio; iscritta al regime previdenziale agricolo;

f)in caso di insediamento come socio in una società agricola (di persone, capitali o cooperativa), questa deve: risultare titolare di partita IVA agricola; essere iscritta al registro delle imprese di Camera di Commercio; avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola di cui ad  2135 del Codice civile; recare nella propria denominazione/ragione sociale l’indicazione “società agricola”; non essere assoggettata ad alcuna procedura concorsuale o concordataria, né avere in corso procedure di tale genere; essere composta per la maggioranza assoluta (a livello numerico e di quote) da soci aventi età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti; essere amministrata da soggetti aventi età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti; iscrivere il giovane, entro 3 mesi dall’ammissione alle agevolazioni, al regime previdenziale agricolo e fargli assumere la “responsabilità civile e fiscale, nonché la rappresentanza legale della società, esercitando su questa il pieno potere decisionale (in particolare in merito alla gestione, utili e rischi finanziari) per almeno 5 anni dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni”, salvo cause di forza maggiore; possedere uno statuto contenente una “clausola impeditiva per gli atti di trasferimento di quote, tali da far venire meno, per tutta la vigenza dell’intervento fondiario, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni, o da comportare l’insorgere di qualche criterio di esclusione”

Sono esclusi soggetti che:

a)al momento di invio della domanda risultano già insediati in quanto: iscritti al regime previdenziale agricolo; titolari di partita IVA agricola; iscritti alla Sezione delle imprese agricole della Camera di Commercio; possessori della “responsabilità civile e fiscale della gestione dell’azienda agricola”;

b)intendono insediarsi in: impresa in difficoltà ai sensi del  702/14; impresa destinataria di un ordine di recupero degli aiuti UE a seguito di una decisione della Commissione che dichiara tali aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno;

c)intendono insediarsi in un’impresa in cui si è già insediato un altro giovane beneficiario del premio;

d)svolgono un’attività agromeccanica, configurabile come attività artigianale;

e)beneficiano di un premio di primo insediamento decretato, anche se non percepito al momento di invio della domanda;

f)risultano sottoposti ad un procedimento inerente le misure di prevenzione antimafia;

g)hanno subito una sentenza di condanna passata in giudicato per reati che comportano la “pena accessoria del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione”, o per reati in materia ambientale, immigrazione, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nel caso della società di insediamento e/o del venditore l’esclusione interviene se la sentenza di condanna è emessa a carico di: socio/direttore tecnico (se si tratta di società semplice o in nome collettivo); soci accomandatari/direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice); membri del Consiglio di amministrazione a cui è conferita la rappresentanza legale della società (compresi procuratori generali) o membri degli organi con poteri di direzione e vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione, controllo, o direttore tecnico, o socio unico (ditta individuale), o socio di maggioranza in una società con meno di 4 soci;

h)si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente una tale procedura (ciò vale anche se la procedura è attivata nei confronti della società di insediamento o venditrice)

Escluse domande aventi per oggetto:

a)operazioni fondiarie tra coniugi (anche separati), parenti ed affini entro il 2° grado (vincoli includono soci ed amministratori della società acquirente o venditrice);

b)azienda agricola i cui terreni sono già stati oggetto di operazioni fondiarie ISMEA attuate nei 5 anni precedenti la data del pagamento del prezzo;

c)azienda agricola i cui terreni sono oggetto di pignoramento immobiliare, o atti di sequestro, o ipoteche giudiziarie, salvo casi di atti trascritti ma inefficaci;

d)azienda agricola i cui terreni risultano gravati da usi civici e proprietà collettive;

e)azienda agricola i cui terreni risultano gravati da ipoteche volontarie, il cui debito residuo supera del 30% il prezzo riportato in domanda o quello determinato in sede di istruttoria;

f)azienda agricola i cui: terreni non presentano destinazione agricola ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti; fabbricati non hanno caratteristiche tali da risultare rurali (In tal caso esclusi solo i mappali catastali non aventi tali requisiti);

g)azienda agricola i cui terreni sono condotti, a qualsiasi titolo, da un’altra impresa agricola in possesso di contratti di affitto e/o comodato aventi una durata residua (al momento di invio della domanda) superiore a 5 anni;

h)azienda agricola i cui terreni non sono in grado di assicurare un’adeguata redditività e sostenibilità finanziaria dell’iniziativa. A tal fine occorre prendere in esame: valore della Produzione Lorda Vendibile (PLV); costi di produzione, eventuali contributi UE alla produzione; eventuali rate di finanziamento vigenti al momento di invio della domanda;

i)azienda agricola i cui terreni hanno un valore, stimato in sede di istruttoria, inferiore al 60% di quello indicato in domanda;

j)azienda agricola i cui terreni evidenziano fenomeni di elevata frammentazione e polverizzazione fondiaria con una distanza tale tra i corpi aziendali da non consentire un razionale ed economico utilizzo dei fattori produttivi (escluse pertanto aziende con oltre 10 corpi fondiari, o con corpi distanti oltre 10 km. l’uno dall’altro);

k)azienda agricola su cui insistono fabbricati, pozzi, invasi o altre opere/strutture non in regola al momento dell’invio della domanda;

l)azienda agricola che non garantisce il rispetto della normativa UE, nazionale, regionale in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

m)azienda agricola che ha avviato un piano di sviluppo prima della concessione delle agevolazioni;

n)azienda agricola creata dal frazionamento di aziende preesistenti, salvo che la nuova azienda risulti “efficiente sotto l’aspetto economico ed occupazionale in relazione alle attività previste nel piano aziendale”;

o)azienda agricola i cui terreni sono stati oggetto di un trasferimento di proprietà, attuato con atto tra vivi, nei 5 anni precedenti l’invio della domanda;

p)azienda agricola, oggetto di un decreto di compravendita emesso dal Tribunale nei 10 anni precedenti l’invio della domanda;

q)azienda agricola per cui è accertato un collegamento/controllo tra soggetto richiedente e venditore (quali soci ed amministratori di azienda in rapporto coniugale o di parentela o di lavoro o titolari di quote/azioni)

r)azienda agricola i cui assegnatari risultano non in regola con il pagamento di rate di ammortamento connesse a precedenti interventi di ISMEA

s)azienda agricola i cui terreni risultano di una proprietà di società assoggettata a procedura concordataria/concorsuale o avente in corso un procedimento di tale genere

Iter procedurale:

ISMEA ha assorbito i compiti della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, nonché quelli assegnati all’Ente di Sviluppo in qualità di Organismo fondiario, al fine di:

  • favorire la formazione e l’ampliamento della proprietà coltivatrice;
  • esercitare le funzioni di Organismo fondiario, “avvalendosi al riguardo della collaborazione degli Enti regionali di sviluppo agricolo, delle Comunità Montane, di altri Enti regionali”;
  • effettuare interventi nella selvicoltura ed in altri settori connessi all’attività agricola, “nonché a favorire il miglioramento della qualità della vita nelle campagne”.

ISMEA, con determina 466 del 9/4/2019, ha approvato il bando anno 2019 per l’insediamento di giovani in agricoltura, che prevede l’acquisto “a cancello aperto” (cioè escluse le scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola e la sua successiva vendita con “patto di riservato dominio”

La domanda di partecipazione al bando inviata mediante portale http://strumenti.ismea.it entro le ore 12 del 27/5/2019, corredata da:

a)domanda di ammissione alle agevolazioni completa di:

–         per soggetto richiedente:

Ø       domanda di acquisto del fondo;

Ø       dichiarazione di insediarsi in agricoltura per la 1° volta in qualità di titolare/legale rappresentante in un’impresa individuale/società agricola, in grado di: garantire il rispetto delle norme UE, nazionali e regionali in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; essere in regola con le norme antimafia;

Ø       dichiarazione di impegno a condurre in qualità di titolare/legale rappresentante l’impresa individuale/società agricola oggetto di insediamento per almeno 5 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni;

Ø       certificazione attestante, in base agli strumenti urbanistici vigenti: la destinazione agricola dei terreni oggetto di intervento; i requisiti di ruralità dei fabbricati esistenti strumentali all’esecuzione dell’attività agricola;

Ø       dichiarazione di assenza di pignoramenti immobiliari od ipoteche giudiziarie od atti di sequestro trascritti sui terreni oggetto di intervento;

Ø       visura della centrale rischi della Banca d’Italia rilasciata da non oltre 3 mesi dall’invio della domanda (contenente dati relativi agli ultimi 6 mesi) per: solo richiedente in caso di ditta individuale; tutti i soci in caso di società di persone; legale rappresentante ed altri componenti degli organi di amministrazione, nonché giovane richiedente in caso di società di capitali e cooperative;

Ø       dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante: assenza di provvedimenti antimafia o penali o condanne; iscrizione a Camera di Commercio (in caso di insediamento in società agricola evidenziare: composizione del Consiglio di amministrazione; rappresentante legale della società); assenza di procedure concorsuali nei confronti di familiari conviventi maggiorenni e coniuge non separato convivente in caso di ditta individuale o di  legale rappresentante ed ogni membro del Collegio sindacale in caso di società;

Ø       copia dell’atto costitutivo e statuto della società agricola;

Ø       delibera dell’organo societario preposto che legittima l’acquisto del terreno da ISMEA;

Ø       dichiarazione circa le modalità di comunicazione con ISMEA (e-mail, PEC);

–         per soggetto venditore:

Ø       offerta di vendita (in caso di compravendita con patto di riservato dominio) o consenso alla vendita (in caso di acquisto con mutuo ISMEA). Se il bene è di proprietà di 2 o più venditori o di coniugi in comunione di beni, tale documento è sottoscritto da ognuno dei proprietari; se sul bene sussistono altri diritti reali, il documento è sottoscritto anche dal titolare del diritto reale;

Ø       relazione notarile su sequenza ventennale degli atti traslativi relativi ad immobile redatta da non oltre 6 mesi per dati rilevati nei 6 mesi antecedenti l’invio della domanda, specificando se questi sono stati oggetto di intervento ISMEA/Ente di sviluppo;

Ø       in caso di ipoteche volontarie iscritte sul fondo, certificazione bancaria attestante il debito residuo del mutuo oggetto di ipoteca;

Ø       certificato di destinazione urbanistica in corso di validità, corredato dalle norme tecniche di attuazione;

Ø       visure catastali aggiornate;

Ø       originale dell’estratto mappa catastale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;

Ø       planimetria di insieme dell’azienda, in cui evidenziato fondo ed uso del suolo;

Ø       estratto catastale, nonché piante di edifici/manufatti/vasche e di altre strutture/opere presenti nel fondo (se le strutture non soggette ad accatastamento, come i fabbricati collabenti, occorre allegare planimetrie quotate);

Ø       relazione asseverata da un professionista abilitato, attestante il diritto al prelievo di acqua per uso irriguo da fonti idriche presenti nel fondo; in caso di pozzo, produrre prova aggiornata della sua portata; in caso di Consorzio di bonifica produrre certificato attestante la regolarità del pagamento degli oneri consortili; in caso di condominio irriguo, produrre il disciplinare di attingimento sottoscritto dai vari proprietari;

Ø       relazione asseverata da un professionista abilitato, attestante la conformità edilizia e catastale dell’immobile;

Ø       dichiarazione sostitutiva di notorietà del venditore attestante: assenza di condanne che comportano il divieto di contrattate con l’Amministrazione Pubblica; iscrizione alla Camera di Commercio evidenziando i nominativi del Consiglio di amministrazione ed il rappresentante legale; assenza di procedure concorsuali;

Ø       copia dell’atto costitutivo e dello statuto se la vendita eseguita da una società;

Ø       delibera dell’organo societario che autorizza la vendita dei terreni ad ISMEA;

b)copia del documento di identità, in corso di validità (eventualmente asseverato dal Consolato se rilasciato da Autorità di Paesi esteri) di:

–         per soggetto richiedente: solo richiedente in caso di ditta individuale; tutti i soci in caso di società di persone; legale rappresentante, altri componenti dell’organo di amministrazione e giovane richiedente in caso di società di capitali o cooperativa;

–         per soggetto venditore: tutti i proprietari in caso di persone fisiche; tutti i soci in caso di società di persone; legale rappresentante ed altri componenti dell’organo di amministrazione in caso di società di capitali o cooperativa;

c)descrizione della struttura fondiaria, evidenziando sua ubicazione e caratteristiche territoriali;

d)piano di sviluppo aziendale, da sviluppare in un periodo di 5 anni, attestante la sostenibilità economica, finanziaria ed ambientale dell’intervento fondiario e comprendente almeno:

–         situazione iniziale dell’azienda agricola (in particolare aspetti strutturali ed occupazionali, risultati economici conseguiti, attuali sbocchi di mercato);

–         obiettivi di sviluppo individuati (in particolare: Produzione Lorda Vendibile; unità lavorative impiegate nell’azienda; riduzione dell’impatto ambientale);

–         azioni da intraprendere (quali: investimenti diretti all’ammodernamento dell’azienda, eventualmente finanziati con altre fonti pubbliche nazionali o UE; consulenza; formazione ai fini dell’acquisizione delle capacità professionali; azioni per la sostenibilità ambientale e l’efficienza delle risorse disponibili) con relativo cronoprogramma;

–         impegno ad acquisire lo status di agricoltore attivo ai sensi della PAC entro 18 mesi dalla data di insediamento

E’ ammessa 1 sola domanda, pena l’esclusione di tutte le domande presentate. Se più domande riguardano uno stesso terreno, viene esaminata la 1° domanda inviata in ordine cronologico

L’esame delle domande è effettuato in base all’ordine cronologico di presentazione, al fine di accertare:

a)regolarità nella presentazione della domanda;

b)presenza di tutti i documenti richiesti dal bando;

c)possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal bando, nonché assenza delle cause di esclusione

A seguito delle verifiche effettuate, viene redatta una graduatoria per ogni lotto (cioè Regioni del Centro-Nord e Regioni del Sud) fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, contenente l’elenco delle: domande ammesse finanziabili; domande ammesse non finanziabili; domande non ammesse.

ISMEA istruisce le domande ammesse finanziabili, al fine di controllare:

a)veridicità delle informazioni fornite dal richiedente, comprese quelle contenute nella documentazione allegata;

b)validità tecnica, economica, finanziaria ed ambientale del piano di sviluppo aziendale, con particolare riferimento a: capacità professionale del soggetto proponente; affidabilità del piano finanziario; redditività e livello tecnologico del progetto; potenzialità del mercato di riferimento; capacità di rimborso ”di quanto dovuto per l’intervento fondiario di ISMEA”;

c)congruità del valore del terreno con quanto dichiarato in domanda;

d)atti attestanti la provenienza dei terreni oggetto di intervento

ISMEA può eseguire sopralluoghi, al fine di accertare:

a)stato dei luoghi e valore del fondo oggetto di intervento;

b)elementi necessari per attestare la validità del piano aziendale;

c)coerenza delle informazioni riportate in domanda

ISMEA può chiedere chiarimenti od integrazioni al richiedente, che deve fornirle entro 15 giorni tramite PEC, pena esclusione della domanda

ISMEA, a conclusione dell’istruttoria, determina il valore del fondo e delle agevolazioni concedibili e sottopone la domanda al parere della Commissione tecnica consultiva

Direttore generale di ISMEA approva la graduatoria finale delle domande ammesse/non ammesse alle agevolazioni, che viene pubblicata sul sito www.ismea.it (da tale data decorrono i termine per presentare ricorso al TAR)

La concessione delle agevolazioni è subordinata a:

a)invio della documentazione cartacea sul portale;

b)esito positivo dell’istruttoria;

c)pagamento del rimborso delle spese di istruttoria;

d)presentazione di una polizza assicurativa, sottoscritta a favore di ISMEA a copertura del rischio di morte del giovane o di incendio/fulmine sui fabbricati del fondo a favore di ISMEA, valida a partire dalla data della stipula del contratto e fino alla durata del patto di riservato dominio o del contratto di mutuo agevolato, avente valore pari “al debito residuo in essere tempo per tempo”

e)riduzione del debito residuo sotto il 30% del valore stimato da ISMEA per terreni di azienda agricola su cui sussistono ipoteche volontarie;

f)esito positivo delle verifiche nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;

g)apertura di fascicolo aziendale da parte del beneficiario                      

Acquisiti i suddetti elementi, ISMEA procede alla stipula del contratto di leasing (da attuarsi presso uno studio notarile ubicato nel Comune di Roma scelto dal beneficiario), in cui definire i termini e le condizioni per l’esecuzione dell’iniziativa agevolata

In tale occasione il beneficiario può chiedere di avvalersi della facoltà di restituire, con rate semestrali costanti posticipate, gli oneri notarili e tributari inerenti alla sottoscrizione del suddetto atto durante la durata del preammortamento

Beneficiario avvia il piano di sviluppo aziendale non prima della concessione delle agevolazioni, comunque entro 9 mesi dalla stipula dell’atto e lo conclude entro i successivi 5 anni, pena decadenza del contributo. Piano può essere oggetto di revisione (1 sola volta) durante il periodo di realizzazione, previa autorizzazione di ISMEA.

ISMEA entro 5 anni dalla decisione di concedere l’agevolazione, verifica il rispetto dell’attuazione del piano aziendale.    

Entità aiuto:

Legge 225/16 ad art. 13 prevede che:

a)vendita del terreno da parte di ISMEA è effettuata tramite una procedura ad evidenza pubblica (a seguito di avviso pubblico) che mette a confronto quanti hanno presentato manifestazione di interesse all’acquisto (in caso di esito infruttuoso di questa, si procede mediante trattativa privata). Se il terreno viene aggiudicato a giovani imprenditori agricoli, è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo un’ipoteca legale sul terreno stesso;

b)risorse derivanti dalle vendite siano destinate solo ad interventi a favore di giovani imprenditori agricoli;

c)garanzia ISMEA venga concessa a titolo gratuito nel limite di 15.000 €, comunque nell’ambito del regime “de minimis”;

d)rappresentante autorizzato di ISMEA può rilasciare davanti al notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili in suo possesso, un’attestazione di inadempimento del compratore relativamente al pagamento delle rate. Il verbale notarile che recepisce tale attestazione, costituisce un titolo esecutivo per: rilascio dell’immobile oggetto di contratto; ottenere un’annotazione di intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita. Imposta di registro per il processo verbale è dovuta in quota fissa;

e)iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli su terreni di proprietà di ISMEA in favore di creditori del compratore sono da considerarsi nulle e cancellate dalla Conservatoria dei registri immobiliari, su richiesta di ISMEA, senza oneri per questa;

f)oneri a qualsiasi titolo dovuti ai Consorzi di bonifica, per proprietà vendute da ISMEA non sono richiesti neppure a titolo solidale ad ISMEA in quanto vi è obbligato solo l’acquirente del terreno in questione

Stanziati a favore di ISMEA per il bando anno 2019 70.000.000 € (di cui 35.000.000 € per le Regioni del Centro Nord e 35.000.000 € per le Regioni del Sud), da destinare a sostenere operazioni di acquisizione di strutture fondiarie agricole (di valore compreso tra 250.000 e 2.000.000 €) da parte di giovani che si insediano per la 1° volta in agricoltura, mediante l’erogazione di agevolazioni (sotto forma di mutui con abbuono di interessi) il cui valore attualizzato non superiore a 70.000 €, viene erogato per il 60% all’inizio dell’ammortamento e per il 40% a conclusione del piano aziendale. Durata del mutuo agevolato, concesso ad un tasso di interesse pari al tasso base vigente al momento della sua concessione aumentato di 220 punti (In caso di esistenza di una polizza assicurativa a favore di ISMEA tasso ridotto di 20 punti, comunque mai inferiore a 0,50%), può essere di: 15 o 20 anni + 2 anni di preammortamento (durante i quali è dovuto ad ISMEA solo il pagamento degli interessi di preammortamento al tasso di riferimento); 30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento). Importo ammesso ad ammortamento è pari al prezzo di acquisto del terreno oggetto di intervento fissato da ISMEA da versare a questa in rate semestrali con scadenza al 30 Giugno e 31 Dicembre. Ai fini della quantificazione dell’agevolazione:

  • fino alla data di verifica della corretta attuazione del piano aziendale: rata è calcolata sulla base del 60% dell’agevolazione massima prevista (70.000 €);
  • in caso di esito positivo della suddetta verifica: rata è calcolata sulla base del 100% dell’agevolazione massima prevista (70.000 €) con riconoscimento, nella  1° rata successiva alla data di verifica, delle maggiori somme versate in precedenza dal beneficiario;
  • in caso di esito negativo della suddetta verifica: rata è calcolata senza tenere conto della agevolazione, con addebito, nella 1° rata successiva alla data di verifica, delle minori somme versate fino a quel momento dal beneficiario

Importo di ammortamento è aumentato degli interessi di preammortamento calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di liquidazione degli oneri da parte di ISMEA, compresa tra 30 Giugno e 31 Dicembre

Agevolazioni possono essere chieste anche per l’acquisto di una struttura fondiaria avente valore:

  • superiore a 2.000.000 €. In tal caso poiché il mutuo ipotecario concesso da ISMEA non può superare i 2.000.000 €, si provvede a fissare, “a garanzia” di questo, un’ipoteca di 1° grado sul fondo oggetto di intervento o su altri beni del richiedente/garante fino ad un valore almeno pari a 2.400.000 €. Differenza tra valore stimato del fondo ed il mutuo concesso da ISMEA è a carico del richiedente, che può ricorrere “a mezzi propri o all’indebitamento”;
  • compreso tra 100.000 e 250.000 €, purché l’intervento, oggetto della concessione del mutuo ipotecario, sia inserito “in un contesto di arrotondamento fondiario”, attestato, alla data di stipula del contratto di mutuo, dal possesso dei terreni da condurre mediante contratti di affitto registrati aventi durata di almeno 15 anni

Nel caso di società agricola, il contributo è concedibile a 2 o più giovani (ognuno in possesso dei requisiti prescritti) che assumono insieme la titolarità di azienda, purché nei limiti di cui sopra

E’ ammesso il cumulo dei suddetti contributi con altri contributi pubblici nel rispetto del Reg. 702/14

Il rimborso delle spese istruttorie di ISMEA è fissato in: 5.000 € per terreni aventi valore da 100.000 a 250.000 €; 10.000 € per terreni aventi valore da 250.001 a 750.000 €; 15.000 € per terreni aventi valore da 750.001 a 1.500.000 €; 20.000 € per terreni aventi valore di oltre 1.500.001

Sanzioni:

In caso di mancata corrispondenza tra quanto approvato e realizzato: sospensione delle agevolazioni + recupero dell’aiuto già erogato sotto forma di interessi agevolati

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