DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (D.Lgs. 159/11)  (social08)

Soggetti interessati:

Amministrazioni ed Enti pubblici, Enti ed aziende vigilate da Stato od altro Ente pubblico, società od imprese controllate da Stato o altro Ente pubblico, concessionari di opere pubbliche che debbono: stipulare, approvare o autorizzare contratti per lavori, servizi, forniture pubbliche; rilasciare licenze/autorizzazioni; eseguire erogazioni

Documentazione antimafia relativa a

Titolare e direttore tecnico (se esiste) nelle imprese individuali, o legale rappresentante, componenti organo di amministrazione, membri del collegio sindacale o soci che detengono oltre 10% della quota di partecipazione o socio di maggioranza nelle società, Associazioni, Consorzi, Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), o tutti i soci nelle società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, o soggetti esercitanti poteri di rappresentanza o di direzione dell’impresa in Italia nelle società costituite all’estero, o familiari conviventi di maggiore età di tali soggetti che intendono ottenere:

  1. licenze o autorizzazioni di polizia e commercio;
  2. concessione acque pubbliche e diritti inerenti, nonché concessioni di beni demaniali;
  3. concessione di licenze costruzione e gestione di opere riguardanti pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici;
  4. iscrizione in: Albi appaltatori e forniture di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione; registri Camera di Commercio per esercizio commercio all’ingrosso; registri di concessionari astatori presso mercati annonari ad ingrosso;
  5. attestazione di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  6. iscrizione, concessione o abilitazione per svolgimento di attività imprenditoriali;
  7. contributi, mutui o finanziamenti agevolati erogati da Stato, CE o altri Enti pubblici per svolgimento attività imprenditoriali;
  8. licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materiale esplodente.

Documentazione antimafia non necessaria per:

  • rapporti tra soggetti pubblici;
  • rapporti tra soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi sono sottoposti “a verifica di requisiti di onorabilità” tali da escludere sussistenza di cause di sospensione, decadenza, divieto;
  • rilascio o rinnovo di autorizzazioni o licenze di competenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza;
  • stipula o approvazione di contratti e concessione di erogazione a favore esercenti attività agricole, o professionali non organizzate in impresa, o attività artigiane in forma di impresa individuale, od attività di lavoro autonomo (anche intellettuale) organizzate in forma individuale;
  • atti, contratti, provvedimenti con valore inferiore a 150.000 €

Documentazione ed informazione antimafia sempre prevista in caso di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nel regime di sostegno PAC a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di aiuti UE per importo superiore a 25.000 €.

Iter procedurale:

In base a D.Lgs. 159/2011, come modificato da ultimo da Legge 233/21,  la documentazione antimafia è costituita da comunicazione o informazione antimafia e riguarda rispettivamente la attestazione della sussistenza o meno di cause decadenza, sospensione, divieto per quanto concerne licenze, concessioni, autorizzazioni di cui sopra, o gli “eventuali tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare scelte della società od imprese interessate”, che determinano:

  1. provvedimenti cautelari o condanna, anche non definitiva per taluni delitti del codice penale
  2. provvedimenti di applicazione misure di prevenzione
  3. omessa denuncia ad Autorità giudiziaria di soggetti inquisiti con rinvio a giudizio di questi
  4. accertamenti disposti da Prefetto anche presso altre Province
  5. sostituzioni in organi sociali o rappresentanza legale di società o impresa individuale di soggetti conviventi con quanti risultano destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), nonché “qualità professionali dei subentranti che denotano intento di eludere normative su documentazione antimafia”.

E’ rilasciata da Prefetto di Provincia dove soggetti richiedenti sono residenti, o hanno sede legale, o dove stabilita sede secondaria con rappresentanza stabile in territorio di Stato (in mancanza di questa, hanno sede per società costituite all’estero),entro 30 giorni da data di consultazione banca dati unica nazionale se “non emerge a carico dei soggetti, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto”. In caso di soggetti aventi residenza o sede all’estero, comunicazione rilasciata da Prefetto di Provincia dove ha inizio esecuzione di contratto pubblico, attività oggetto dei provvedimenti di concessione, autorizzazione … Se invece emergono tali circostanze, o soggetto indagato non risulta censito in banca dati, Prefetto effettua indagini accurate al riguardo e rilascia entro 30 giorni da richiesta comunicazione antimafia interdittiva (inviata a richiedente entro 5 giorni da sua adozione) o, se verifiche hanno dato esito negativo, “comunicazione antimafia liberatoria” (In caso di indagini complesse, Prefetto può chiedere ulteriori 30 giorni di tempo). Se a seguito accertamenti emersa sussistenza tentativi di infiltrazione mafiosa. Prefetto ordina informazione antimafia interdittiva e lo comunica ai richiedenti senza emettere comunicazione antimafia. Decorso tale termine, soggetti procedono anche in assenza di comunicazione antimafia previa acquisizione di autocertificazione. In tal caso, contributi, finanziamenti, agevolazioni corrisposti sotto condizione risolutiva e soggetti revocano autorizzazioni e concessionari recedono da contratti, fatti salvo pagamento di opera già eseguite e rimborso spese sostenute per esecuzione del rimanente “nei limiti delle utilità conseguite”. Revoca/recesso applicato anche in caso di sussistenza cause di decadenza, sospensione, divieto accertate dopo stipula di contratto, concessione lavori, autorizzazione al subcontratto. Versamento di erogazioni sospeso fino a ricezione da parte dei richiedenti di comunicazione antimafia liberatoria. Comunicazione antimafia valida per 6 mesi da data acquisizione

Amministrazioni ed Enti pubblici debbono acquisire informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti aventi valore superiore a 150.000 € per concessione acque pubbliche e beni demaniali per svolgimento attività imprenditoriali o realizzazione opere o lavori pubblici, prestazione di servizi o forniture pubbliche, concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni su mutui, altre erogazioni dello stesso tipo per svolgimento di attività imprenditoriali” (altri limiti fissati da direttive UE in materia di opere e lavori pubblici). Vietato frazionare contratto, concessione, agevolazione allo scopo di eludere tale norma, pena nullità dello stesso.

Richiesta di informazione antimafia effettuata tramite banca dati al momento di aggiudicazione del contratto o 30 giorni prima di stipula del subcontratto, indicando:

  1. denominazione di Amministrazione, Ente, aziende, società od imprese che procede ad appalto od erogazione;
  2. oggetto e valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione;
  3. estremi delibera di appalto/concessione o titolo che ne legittima erogazione;
  4. generalità di interessato e di carattere tecnico (In caso di società, consorzio, associazione: denominazione e sede, nonché generalità di altri soggetti interessati).

Prefetto accerta assenza, cause di decadenza, sospensione, divieto per quanto concerne licenze, autorizzazioni, concessioni od infiltrazione mafiosa anche tramite collegamenti informatici con banca dati, documenti inviati da interessato, provvedimenti di condanna anche non definitiva nei confronti di soggetti che possono in qualche modo condizionare, anche in modo indiretto, scelte od indirizzi di impresa, o agevolare attività criminosa di questa (Ministero Interno fissa con decreto diverse tipologie di attività per infiltrazione mafiose per cui obbligatorio eseguire indagini indipendentemente da valore contratto, concessione, erogazione, in particolare per quanto concerne obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari). Se accertate tali situazioni, Prefetto rilascia informazione antimafia interdittiva a soggetto richiedente, comunicandolo per via telematica a: Direzione Nazionale Antimafia; Camera di Commercio dove impresa ha sede legale; Osservatorio centrale appalti pubblici; Autorità garante concorrenza e mercato; Ministero Trasporti; Ministero Sviluppo Economico; Uffici Agenzie Entrate

In caso di appalti pubblici, Prefetto Provincia interessata informa pubblicazione bando di gara, esegue accertamento preliminari su imprese locali per evitare tentativi di infiltrazione mafiosa. A tal fine Prefetto può anche disporre accertamenti nei confronti delle imprese interessate a lavori pubblici, cioè tutte le imprese “che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e servizi”. A conclusione accertamenti redatta relazione, contenente dati acquisiti durante ispezione da inviare entro 30 giorni a Prefetto, che valuta se ad impresa applicati o meno “elementi relativi ad infiltrazione mafiosa con conseguente eventuale emissione nei 15 giorni successivi, informazione antimafia interdittiva, previa eventuale audizione di interessato, in cui questo può produrre documentazione e di cui redatto verbale in 2 copie (1 consegnata ad interessato). Se impresa ha sede in altra Provincia, Prefetto che ha effettuato accertamenti trasmette documentazione a Prefetto competente. Dati raccolti durante accertamenti inseriti da Prefetto nel sistema informativo della Direzione investigativa antimafia, utilizzando apposite schede informative da questo predisposte.

Rilascio informazione antimafia se non emerge a carico di richiedente alcun elemento di decadenza, sospensione, divieto o tentativo di infiltrazione mafiosa. Se invece emerge sussistenza di tali cause, Prefetto dispone necessarie verifiche e rilascio di informazione antimafia interdittiva entro 30 giorni da consultazione banca dati (Prorogato di 45 giorni in caso di accertamenti complessi, o soggetto non censito in banca dati, previa comunicazione ad Amministrazione interessata). Informazione antimafia interdittiva comunicata entro 5 giorni ad impresa, società, Associazione interessata e Prefetto verifica sussistenza presupposti per applicazione misure antimafia, comunicandolo a Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione. Decorso inutilmente tale termine (Nei casi di urgenza, termine ridotto a 15 giorni) si procede in assenza di informazione antimafia a concessione contributi, finanziamenti, agevolazioni “sotto condizione risolutiva”, per cui Amministrazione/Enti pubblici possono revocare autorizzazioni e concessioni o recedere da contratti, se cause di decadenza o infiltrazione mafiosa accertata successivamente a stipula contratto o concessione agevolazione, “fatto salvo pagamento del valore opere già eseguite e rimborso spese sostenute per esecuzione del rimanente nei limiti di utilità conseguite”. Versamento delle erogazioni può essere in ogni caso sospeso fino a ricezione da parte richiedenti di informazione antimafia liberatoria

Amministrazione può comunque decidere di sospendere erogazione agevolazioni fino a quando non pervengono informazioni su assenza cause di infiltrazione mafiosa. Se emergono cause di infiltrazione mafiosa, divieto per Amministrazioni/Enti pubblici di stipulare contratti o rilasciare concessioni a tali soggetti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, cause di divieto o sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti a RTI se impresa incriminata sia stata sostituita prima di stipula contratto o entro 30 giorni da comunicazione Prefetto se questa interviene dopo stipula contratto.

Informazione antimafia valida 12 mesi da data acquisizione, anche per procedimenti diversi per quelli di rilascio riguardante medesimi soggetti, salvo che non intervengono modifiche in assetto società (inviare nei 30 giorni successivi a Prefetto copia di modifiche intervenute per adeguamento informazione antimafia);

  • dichiarazione sostitutiva notorietà di interessato “attestante che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza, sospensione”, resa in caso di:
  1. contratti relativi a lavori, servizi, forniture dichiarate urgenti
  2. provvedimenti di rinnovo conseguenti ad atti già disposti
  3. attività private intraprese a seguito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) inviata ad Amministrazione pubblica competente
  4. attività private oggetto della procedura del silenzio assenso.

Amministrazioni/Enti pubblici che acquisiscono comunicazione antimafia rilasciata in data non anteriore a 6 mesi o informazione antimafia di data non anteriore a 12 mesi possono stipulare contratti od eseguire erogazioni anche se tali atti “perfezionati in data successiva a scadenza validità della predetta documentazione antimafia”

Provvedimento definitivo di applicazione misure di prevenzione mafia determina decadenza di licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni, erogazioni, nonché divieto di concludere contratti pubblici di lavoro, forniture, servizi. Decadenza presa da Organismi competenti, compreso Tribunale “se sussistono motivi di particolare gravità ed in via provvisoria”. Decisione di confermare con provvedimento definitivo, “estesa a conviventi, con persona sottoposta a misura di prevenzione o amministratore di società per periodo di non oltre 5 anni”, salvo caso che esclusione da licenze/autorizzazioni determini “mancanza dei mezzi di sostentamento ad interessato e famiglia”. Tribunale, prima di adottare provvedimento, chiama ad intervenire le parti interessate che avvalendosi di difensore, possono svolgere in Camera di Consiglio le loro deduzioni. Cancelliere di Tribunale comunica a Questura dove ha sede, entro 5 giorni da deposito (o entro 5 giorni da scadenza termine per impugnazione) provvedimenti emanati, specificando se provvisori o definitivi. Questo dispone immediata immissione di comunicazioni e proposte di misure di prevenzione da applicare a carico di persona nel Centro elaborazione dati

Qualunque licenza, autorizzazione, concessione, erogazione (salvo casi di rinnovo) rilasciata a persone che hanno procedimenti in corso, preventivamente comunicata a Giudice che può decidere eventuali divieti o sospensioni entro 20 giorni (Fino a tale decisione, provvedimenti amministrativi sospesi)

Presso Ministero Interni istituita banca dati nazionale unica della documentazione antimafia consultabile ai fini di rilascio documentazione antimafia da Amministrazioni/Enti pubblici, Camere di Commercio, ordini professionali tramite collegamento telematico. Banca dati contiene comunicazioni ed informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive. Ministero Interno fissa con decreto: modalità di funzionamento di banca dati; autorizzazione e registrazione di accessi ed operazioni effettuate; modalità di acquisizione dati tramite Anagrafe nazionale di popolazione residente; accesso a Forze di Polizia o Direzione Nazionale antimafia; collegamento con Centro Elaborazione Dati a cui si rivolge Prefetti al fine di verificare sussistenza cause di decadenza, sospensione, divieto o tentativo di infiltrazione mafiosa; individuazione del soggetto interrogante conservando traccia di ogni accesso

Se banca dati nazionale non in grado di funzionare a causa di eventi eccezionali, comunicazione antimafia sostituita da autocertificazione ed informazione antimafia rilasciata in base a precedenti modalità, con contributi, finanziamenti, agevolazioni corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di garanzia fidejussoria di pari valore. Ministero Interni pubblica subito avviso di mancato funzionamento di banca dati sul proprio sito e su siti di Prefetture (Analoga comunicazione per il ripristino del funzionamento di banca dati)

Sanzioni:

Se non inviata nei 30 giorni successivi a Prefetto copia di modifiche intervenute nell’assetto della società per adeguamento ad informazione antimafia: multa da 20.000 a 60.000 €

 

 

 

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