TIROCINI PER INCLUSIONE SOCIALE

TIROCINI PER INCLUSIONE SOCIALE (DGR07/05/18)                          (social05)

 

Soggetti interessati:

Servizi sociali e servizi sanitari operanti nella Regione che prendono in carico persone con bisogni complessi, richiedenti “interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali anche in rete con altre risorse e servizi pubblici/privati del territorio”.

Soggetti promotori, quali: Centri per impiego; Istituzioni scolastiche comprese quelle universitarie (statali e non), che rilasciano un titolo di studio avente valore legale; Enti di formazione accreditati dalla Regione; servizi per il lavoro privati accreditati dalla Regione; Enti del terzo settore accreditati e/o convenzionati con Servizi sanitari regionali; cooperative sociali  iscritte in Albo; Comuni, Unione comuni, Unioni montane; Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR); Fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS); ANPAL (Agenzia Nazionale per Politiche Attive del Lavoro); soggetti autorizzati alla intermediazione da ANPAL.

Persone prese in carico (non necessariamente in stato di disoccupazione).

Iter procedurale:

Regione Marche ha emanato, con DGR 593 del 07/05/18, le linee di indirizzo relative ai “tirocini finalizzati all’inclusione sociale” (TIS), precisando che questi non costituiscono mai un rapporto di lavoro, ma rappresentano un “percorso di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzato all’inclusione sociale, autonomia e riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti”.

Ente capofila di Ambito Territoriale Sociale (ATS) o gli altri soggetti interessati di cui sopra possono promuovere progetti di TIS concordati tra:

  • Organismo avente in carico il soggetto tirocinante
  • soggetto promotore stesso (può coincidere con l’Organismo che ha preso in carico il tirocinante, ma non con il soggetto ospitante)
  • soggetto ospitante (cioè datore di lavoro pubblico/privato in regola sia con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia con quella inerente l’assunzione delle persone disabili, tenendo conto che il progetto TIS non concorre alla copertura di tale aliquota) non può mai rivestire la qualifica di soggetto promotore, ma può realizzare più di un progetto TIS con stesso tirocinante (seppure non contemporaneamente)
  • tirocinante (anche se ha avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante).

Progetto di TIS (modello pubblicato con DDS 104 del 06/06/2018 su BUR 48/18) comprende:

  • obiettivi da conseguire con le relative modalità di attuazione
  • durata, concordata tra i vari soggetti coinvolti, mai superiore a 24 mesi. Possibile prorogarlo (anche più volte, comunque sempre nel limite massimo di 24 mesi) previo invio prima della sua scadenza, di una comunicazione scritta alle parti coinvolte, corredata da un documento attestante la necessità di proroga rilasciata dall’Organismo avente in carico il tirocinante. Proroga di TIS può essere effettuata presso lo stesso soggetto ospitante, a seguito di: valutazione degli esiti conseguiti da parte dell’Organismo avente in carico il tirocinante; aggiornamento del progetto di TIS

Soggetto promotore:

  • predispone la convenzione (riguardante eventualmente più progetti TIS, anche con finalità diverse) da sottoscrivere unitamente al soggetto ospitante, in cui riportare: oggetto della convenzione; sua decorrenza e durata (inferiore a 4 anni), obblighi del soggetto promotore e di quello ospitante; modalità di tutoraggio; i riferimenti al “case manager”  ed al tutor con loro relativi compiti e responsabilità, nonché il numero massimo di tirocinanti (concordato tra soggetto promotore e soggetto ospitante) che ogni tutor aziendale può seguire; diritti e doveri del tirocinante; ripartizione dei costi relativi alle garanzie assicurative ed all’indennità di tirocinio; modalità di recesso dalla convenzione. Modello di convenzione pubblicato con DDS 104 del 06/06/2018 su BUR 48/18
  • predispone il progetto di TIS (uno per tirocinante) da allegare alla convenzione sottoscritto dal tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitante, Organismo avente carico il tirocinante, in cui riportare: dati del tirocinante, dell’Organismo che lo ha in carico, del soggetto promotore, del soggetto ospitante e dei rispettivi “case manager” e tutor; obiettivi ed attività da realizzare, in coerenza con il PAI (piano di assistenziale individuale) definito al momento della presa in carico del tirocinante; settore di attività del soggetto ospitante (codice ATECO); area professionale di riferimento dell’attività di tirocinio (codice ISTAT); sede operativa del progetto di TIS; estremi identificativi dell’assicurazione obbligatoria; durata e periodo del progetto di TIS (indicare ore giornaliere e settimanali); entità dell’indennità da versare al tirocinante; modalità di monitoraggio in merito all’andamento del progetto di TIS; diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti.
  • consegna al tirocinante, prima dell’inizio del tirocinio, copia della convenzione e del progetto di TIS
  • favorisce l’esperienza di tirocinio, anche fornendo uno specifico supporto al soggetto ospitante ed al tirocinante nella gestione amministrativa del progetto di TIS
  • collabora con il “case manager” e con il soggetto ospitante nella redazione di: progetto di TIS e delle sue eventuali variazioni; Dossier individuale e dell’Attestazione finale
  • promuove il buon andamento del progetto di TIS, tramite un’efficace azione di monitoraggio gestita insieme al “case manager”
  • segnala al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi e delle modalità attuative del tirocinio
  • segnala ai competenti Servizi ispettivi i casi in cui si sospetta che il tirocinante venga adibito ad un’attività non prevista nel progetto di TIS, o comunque in attività riconducibili ad un rapporto di lavoro
  • contribuisce al monitoraggio territoriale dei progetti di TIS, implementando il Sistema Informativo Regionale delle Politiche Sociali
  • rilascia al tirocinante l’Attestazione finale
  • sostiene il tirocinante, presso il CIOF, nella procedura connessa al riconoscimento delle competenze acquisite, al fine di una loro annotazione sul “Libretto formativo del cittadino”
  • conserva tutta la documentazione inerente ai progetti di TIS promossi

Organismo che ha in carico il tirocinante nomina un “case manager” (modello di presa in carico pubblicato con DDS 104 del 06/06/2018 su BUR 48/18) con il compito di:

  • individuare l’azienda ospitante il tirocinio, anche avvalendosi dei Centri per impiego e degli Enti privati accreditati per i servizi al lavoro
  • redigere il progetto di TIS e le sue eventuali variazioni, in collaborazione con il soggetto promotore ed ospitante, garantendone la coerenza con il PAI
  • seguire il tirocinante in ogni fase del percorso individuale attivato con il progetto di TIS, facendo da tramite tra le esigenze del tirocinante ed il soggetto ospitante, anche al fine di favorire il percorso di inserimento nel contesto lavorativo di “inclusione sociale ed autonomia personale del tirocinante”
  • risultare soggetto referente per l’azienda ospitante e per il soggetto promotore in merito alle problematiche intervenute durante il progetto di TIS
  • eseguire periodici colloqui con il tirocinante ed il tutor aziendale, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi, terapeutici, riabilitativi
  • acquisire dal tirocinante gli elementi necessari per valutare l’esperienza svolta
  • verificare gli esiti formativi e di inclusione sociale, avvalendosi di questionari e di griglie di valutazione
  • redigere, in collaborazione con il soggetto promotore ed ospitante, il Dossier individuale l’attestazione finale

Soggetto ospitante:

  • garantisce lo svolgimento del tirocinio, in coerenza con gli obiettivi del progetto di TIS
  • stipula la convenzione con il soggetto promotore
  • collabora con il soggetto promotore ed il “case manager” per la redazione del progetto di TIS (comprese sue eventuali variazioni)
  • nomina un tutor (individuato tra i propri lavoratori con esperienze e competenze professionali adeguate al conseguimento degli obiettivi del progetto di TIS), a cui affidare il compito di:
    1. favorire l’inserimento del tirocinante
    2. informare il tirocinante sul regolamento aziendale e sulle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
    3. affiancare il tirocinante nello svolgimento delle attività sul luogo di lavoro per tutto il periodo del progetto di TIS
    4. confrontarsi periodicamente con il “case manager” e il soggetto promotore
    5. aggiornare la documentazione relativa al progetto di TIS (registri)
    6. collaborare alla redazione del Dossier individuale e della Attestazione finale
  • esegue le comunicazioni obbligatorie previste dalla convenzione
  • assicura al tirocinante, nella fase di avvio del progetto di TIS, un’adeguata informazione/formazione in materia  di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • garantisce al tirocinante la sorveglianza sanitaria e la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva
  • fornisce al tirocinante tutte le attrezzature, strumenti, equipaggiamenti necessari allo svolgimento dell’attività assegnata
  • collabora con il “case manager” e con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e di verifica circa l’andamento del progetto di TIS
  • collabora alla redazione del Dossier individuale
  • comunica al soggetto promotore ed al “case manager” l’eventuale necessità di variare il progetto di TIS (v. cambiamento di sede del tirocinio, variazione di orario, sostituzione del tutor aziendale) o l’eventuale perdita da parte di azienda dei requisiti previsti dalla normativa regionale
  • concorda con il “case manager” l’eventuale cessazione anticipata del progetto di TIS, da comunicare al soggetto promotore
  • valuta l’esperienza svolta dal tirocinante in azienda, ai fini del rilascio dell’Attestazione finale

Tirocinante ha l’obbligo di:

  • attenersi a quanto previsto nel progetto di TIS, svolgendo le attività concordate con il “case manager” ed il tutor aziendale
  • osservare gli orari e le regole di comportamento concordati, rispettando l’ambiente di lavoro
  • rispettare le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
  • mantenere la riservatezza, durante e dopo la conclusione del progetto di TIS, dei dati e delle informazioni in merito ai processi produttivi aziendali di cui è venuto a conoscenza
  • valutare l’esperienza acquisita nel tirocinio, con l’eventuale supporto del tutor e del “case manager”

Tirocinante ha il diritto a:

  • interrompere il progetto di TIS in qualsiasi momento, previo confronto con il “case manager”  ed il tutor aziendale
  • essere supportato presso il CIOF nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite, ai fini della loro registrazione nel “Libretto formativo del cittadino”
  • ricevere l’indennità prevista dal progetto di TIS
  • ricevere, al termine del tirocinio, l’’Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che, insieme al Dossier individuale, costituisce la documentazione utile ai fini della “individuazione, validazione e certificazione delle competenze”

Regione, tramite il Sistema Informativo delle Politiche Sociali:

  • verifica l’accesso allo strumento del tirocinio
  • promuove il monitoraggio dell’esperienza del tirocinante, valutandone gli esiti (anche intermedi) a livello di inserimento lavorativo (modello di Attestazione dei risultati pubblicato con DDS 104 del 06/06/2018 su BUR 48/18)
  • verifica “eventuali distorsioni e/o strumentalizzazioni nell’uso del tirocinio, con riguardo alle attività svolte, se non conformi al progetto di TIS”.

 

Entità aiuto:

Qualora il soggetto ospitante è un Ente pubblico, i costi connessi al progetto di TIS non sono computabili ai fini del calcolo delle spese per il personale.

Indennità (almeno pari a 180 €/mese) concessa al tirocinante, qualora abbia superato la soglia del 75% (40% in caso di persone con disabilità riconosciuta e/o con problemi di salute mentale) delle presenze mensili stabilite nel progetto di TIS (fatte salve le giornate di chiusura dell’attività da parte del soggetto ospitante), costituisce un sussidio economico “finalizzato all’inclusione sociale, autonomia delle persone, riabilitazione”.

In caso di tirocini riguardanti lavoratori sospesi e percettori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta, ma è riconosciuto un rimborso per le eventuali spese sostenute per partecipare al progetto di TIS.

Tirocinante deve essere obbligatoriamente assicurato sia contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, sia ai fini della responsabilità civile verso terzi presso compagnia assicurativa la copertura assicurativa deve riguardare le attività svolte in azienda ma anche quelle eseguite all’esterno se previste nel progetto TIS.

Il costo dell’indennità e della assicurazione è a carico del soggetto promotore, o di quello ospitante, o dell’Ente avente in carico il tirocinante secondo quanto stabilito nel progetto di TIS, anche se può essere rimborsato dalla Regione nell’ambito di specifici programmi volti a favorire l’inclusione sociale di particolari categorie di soggetti

Posted in: