LOTTA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

LOTTA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO (Legge 164/14, 215/17, 108/21)   (acqua01)

Soggetti interessati:

Presidenza Consiglio Ministri, Ministero Transizione Ecologica (MITE), Ministero Economia e Finanze (MEF), Istituto superiore per protezione e ricerca ambientale (ISPRA), Regioni, Autorità di distretto, Comuni

Commissari straordinari per attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico ed interventi di difesa del suolo (Commissari di Governo)

Iter procedurale:

Legge 164/14 ad Art. 7 comma 2 come modificata da Legge 233/21 Art. 16 prevede che MITE con decreto:

  1. adotti, anche per stralci, piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (Piano), corredato da relativo cronoprogramma, previa intesa con Regioni interessate ad interventi ammessi al finanziamento, identificati con relativi codici unici di progetto (CUP). Monitoraggio del Piano e degli interventi effettuato da Regione;
  2. definisca modalità di trasferimento delle risorse, riprogrammazioni e rimodulazioni, tenendo conto che interventi nel reticolo idrografico non debbono alterare equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua “bensì tendere, ovunque possibile, a ripristinarlo in base ad adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata”;
  3. garantisca che almeno 20% delle risorse siano destinate ad interventi capaci di assicurare sia la riduzione del rischio idrogeologico, sia miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela di ecosistemi e biodiversità, tenendo conto dei territori dei Comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. In tali interventi priorità data a delocalizzazione di edifici ed infrastrutture potenzialmente pericolosi per pubblica incolumità;
  4. revoca, in caso di mancato rispetto di 1 o più interventi del cronoprogramma con ritardo “grave e non imputabile a cause indipendenti da responsabilità”, di Commissario e nomina al suo posto altro soggetto (avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico) che subentra con stessi poteri nelle funzioni

Legge 108/21 ad Art. 36 ter definisce misure di semplificazione ed accelerazione per contrasto al dissesto idrogeologico che prevede, tra l’altro:

  • definizione degli interventi, aventi preminente interesse nazionale, relativi alla prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a qualunque titolo finanziati (compresi quelli finanziati nell’ambito del PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza)
  • affidamento ai Commissari di Governo delle competenze sugli interventi di cui sopra, che sono pertanto chiamati a promuovere ed adottare misure necessarie per una rapida attuazione di questi, sollecitando rispettive strutture regionali (comprese quelle preposte al rilascio di pareri e nulla osta ambientali) a concludere rapidamente “iter approvativi ed autorizzativi di ogni intervento, anche in coerenza con criteri di priorità definiti dai piani di gestione di alluvioni ed assesto ideologico”. In particolare Commissari di Governo applicano seguenti disposizioni nell’esecuzione degli interventi:
  1. riduzione alla metà dei termini previsti dal D.P.R. 327/01 (Esproprio per pubblica utilità), salvo vincolo di 5 anni relativo ad esproprio
  2. in caso di emissione del decreto di occupazione di urgenza per esecuzione degli interventi in questione, redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso, anche alla sola presenza di 2 rappresentanti di Regione o di altri Enti territoriali interessati
  3. in caso di occupazioni di urgenza ed eventuali espropriazioni di aree necessarie per esecuzione degli interventi in questione, Autorità competente, se lo ritiene utile, convoca Conferenza dei servizi, che rilascia parere nel merito entro 30 giorni

Sono esclusi interventi volti a superare emergenze di rilievo nazionale individuate ai sensi di D.Lgs. 1/18

  • attuazione da parte di Commissario di Governo, in collaborazione con Autorità di distretto e Comuni competenti, di interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini idrografici (anche tramite contratti di fiume), nel limite delle risorse disponibili, al fine di: mantenere le caratteristiche naturali di alveo, corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale; ripristinare (specie in tratti di particolare pericolosità per abitati ed infrastrutture) “adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque”
  • invio da parte di MITE entro 30 Giugno di una relazione annuale al Parlamento, contenente indicazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico di competenza dei Commissari di Governo attivati e loro stato di esecuzione
  • ricognizione ed omogeneizzazione da parte di MITE dei propri sistemi informativi vigenti per interventi per difesa del dissesto idrogeologico, al fine di: razionalizzare differenti sistemi informativi correlati al finanziamento degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico; assicurare un flusso informativo uniforme a livello nazionale
  • impegno di ISPRA a:
  1. elaborare, di intesa con MITE, studio per attuazione dei processi di interoperabilità tra sistemi informativi per monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche, investimenti correlati ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico
  2. svolgere attività tecniche ed operative di propria competenza per attuazione del conseguente programma, tramite stipula di convenzione
  3. effettuare ricognizione delle funzionalità della piattaforma RENDIS (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo), che necessita di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. Al riguardo MITE ed ISPRA operano, di intesa con MEF ed altre Amministrazioni centrali aventi competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, così da garantire adeguata informazione agli Enti destinatari. Alimentazione di RENDIS avviene garantendo interoperabilità con banca dati di cui alla Legge 196/09
  • introduzione di modifiche alla Legge 116/14 inerenti:
  1. sostituzione dei termini Presidente di Regione con Commissario di Governo
  2. decisione di non concedere compensi ai Commissari di Governo, che, in caso di dimissioni o impedimento, vengono sostituiti da Commissari ad acta nominati da MITE fino ad insediamento di nuovo Presidente di Regione o cessazione della causa di impedimento
  • introduzione di modifiche alla Legge 55/19 inerenti introduzione della figura del Commissario di Governo nel contrasto al dissesto idrogeologico
  • introduzione di modifiche alla Legge 164/14 inerenti:
  1. individuazione con decreto MITE, di intesa con Presidenti di Regione, degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico con rispettivo cronoprogramma
  2. sostituzione dei termini Presidente di Regione con Commissario di Governo
  3. possibilità per MITE, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma per la esecuzione di 1 o più interventi, di revocare Commissario di Governo in carica e nominare al suo posto altro soggetto (avente competenze specifiche in materia di dissesto idrogeologico) “laddove ritardo è grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario di Governo”. Nuovo soggetto, una volta nominato, assumerà gli stessi poteri del Commissario, senza percepire per tale attività “gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”

Entità aiuto:

Stanziati 165.000 € per anno 2021 e 235.000 € per anno 2022 per svolgimento delle attività affidate ad ISPRA

Legge 215/17 ad Art. 1 commi 1073 e 1074 stanzia 70.000.000 €/anno in parte da destinare ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord (Marche comprese) individuati da MITE, di intesa con Regioni, tramite CUP. Presidenti di Regioni interessate sono autorizzati da MEF a stipulare con Banca Europea Investimenti (BEI) o Banca di Sviluppo Consiglio di Europa, o Cassa Depositi e Prestiti spa, o soggetti autorizzati ad esercizio di attività bancaria appositi mutui al riguardo, “sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa”, nel limite delle risorse stanziate, aventi durata massima di 15 anni, con rate di ammortamento pagate dallo Stato agli Istituti finanziatori. Ai fini del monitoraggio, MITE invia entro 15 Settembre a Presidenza Consiglio Ministri, MEF, Commissioni parlamentari competenti una relazione su stato di avanzamento degli interventi finanziati ed effettivo utilizzo delle risorse, nonché indicazione delle principali criticità riscontrate

Nessun compenso, rimborso spese o altri emolumenti corrisposti al Commissario

 

 

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