LOTTA CE A ZOONOSI

LOTTA CE A ZOONOSI (Reg. 349/05, 652/14; Dec. CE 17/12/15, 29/11/13) (igizoo43)

Soggetti interessati:

Allevatori con bovini, bufalini, ovi-caprini colpiti da malattie infettive

Iter procedurale:

CE provvede ad una partecipazione finanziaria per “provvedimenti di eradicazione delle malattie animali” (Escluse malattie che colpiscono equidi) ma comprese in base a Reg. 67/17 che modifica il Reg. 652/14, poste dei piccoli ruminanti, vaiolo di ovini e di caprini e dermatite modulare contagiosa nei confronti di Stato membro purché:

  1. presentato entro 30 Aprile a Commissione programmi annuali o pluriennali previsti per anno successivo di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi a malattie animali oggetto di richiesta di contributo a UE. Invio programmi on line utilizzando modelli riportati su G.U.CE 336/15;
  2. attuale attività e misure descritte in programma approvato;
  3. indennizzo versato ai proprietarientro 90 giorni da data di macellazione od abbattimento animale, o da distruzione prodotti o trattamento termico, o da invio domanda da parte del proprietario;
  4. spese presentate espresse in Euro, non comprendenti né IVA, né altri tributi;
  5. attuati programmi di eradicazione in modo efficace ed in conformità a disposizione UE, con particolare riferimento a normativa in materia di concorrenza ed aggiudicazione di appalti pubblici e di immissione in commercio di medicinali veterinari;
  6. attivateentro 1/1/2014 disposizioni legislative, regolamentari, amministrative necessarie per attuazione dei suddetti programmi;
  7. inviateentro 31/7/2014 relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative al programma 2014. In caso di sorveglianza di pollame e volatili selvatici presentata relazione semestrale su risultati positivi e negativi ottenuti;
  8. presentata a Commissioneentro 30/4/2015 relazione annuale su esecuzione tecnica del programma, corredata da documenti giustificativi delle spese sostenute (Evidenziare che spese sostenute solo da Autorità competente e se realizzate da soggetti terzi indicare percentuale spese sostenute da questi, in quanto queste saranno detratte da rimborso) e dei risultati ottenuti nell’anno 2014;
  9. non presentate altre domande di contributo a UE per tali azioni.

Commissione Europea può erogare per rabbia su richiesta Stato membro anticipo fino a 60% entro 3 mesi da ricevimento domanda.

Se non rispettate tali prescrizioni, Commissione può ridurre entità di contributo in funzione della natura e gravità dell’infrazione, nonché perdita finanziaria subita da UE

Stato membro segnala a Commissione UE:

  1. insorgenza malattia entro 30 giorni da primo focolaio, specificando “categorie di animali o prodotti interessati e prezzi di mercato constatati per ognuna di tali categorie”
  2. ogni 2 mesi: numero animali abbattuti per categoria o uova distrutte, importo totale degli indennizzi da erogare per ogni categoria, importi versati per abbattimento, trasporto, distruzione di carcasse, uova e latte, pulitura e disinfezione impianti, eventuale distruzione di alimenti ed attrezzature.

 

Entità aiuto:

Spese ammesse a finanziamento UE se relative a programmi annuali o pluriennali di lotta ed eradicazione malattie diffusive approvati da Unione Europea sostenute prima della presentazione della relazione finale da parte Stati membri:

  • esecuzione test di laboratorio: acquisto kit di analisi, reagenti e materiali per esecuzione test di laboratorio; personale assegnato ad esecuzione prove presso laboratorio (salari effettivi + contributi sociali + altri costi di legge); spese generali non oltre 7%, di cui sopra per coordinamento attività e forniture di ufficio
  • indennizzi a proprietari per animali macellati od abbattuti mai superiori a valore di mercato animale prima di macellazione od abbattimento, da cui detratto per animali macellati eventuale valore di recupero
  • indennizzi a proprietari per valore di volatili abbattuti o uova distrutte, o uova da cova trattate termicamente non sottoposte ad incubazione, mai superiore a valore di volatile prima di abbattimento o di uova prima di distruzione da cui detrarre valore di recupero
  • retribuzione di veterinari privati che effettuano vaccinazione ed attività di campionamento nei limiti di quanto corrisposto a veterinari convenzionati e degli animali sottoposti a campionamento e vaccinazione e/o  numero di aziende visitate
  • retribuzione di personale regionale assunto per gestione dati relativi ad attuazione programmi di eradicazione (salari e contributi e altri oneri di legge)
  • consegna di animali uccelli selvatici ad Autorità per test di laboratorio limitato ad importo versato a cacciatori/Enti per raccolta carcasse animali selvatici (cinghiali per peste suina, tutti i mammiferi per rabbia) e loro consegna (animale intero o parte di esso) ad Autorità
  • acquisto e stoccaggio dosi di vaccino e/o di esche vaccini per animali domestici o selvatici
  • distribuzione di vaccini ed esche vaccinali per animali selvatici: trasporto di esche vaccinali; spese per distribuzione per via aerea o manuale di vaccini ed esche; personale assegnato a loro distribuzione (salari effettivi + contributi sociali + altri oneri di legge)

UE, con Decisione 29/11/13, finanzia per anno 2014 seguenti provvedimenti di eradicazione delle malattie proposti da Italia:

  • brucellosi bovina nel limite di 2.915.000 € quale:
  1. contributo pari a 50% costo sostenuto nel limite di: 2,97 €/animale domestico sottoposto a campionamento; 0,47 €/prova del rosa bengala; 0,25 €/test SAT; 0,49 €/prova di fissazione del complemento; 0,5 €/test Elisa; 10 €/esame batteriologico test PRC; 0,5 €/acquisto dose vaccino;
  2. contributo pari a 50% per indennizzo da versare ai proprietari di animali abbattuti nell’ambito di tale programma nel limite di 375 €/capo bovino macellato;
  • tubercolosi bovina nel limite di 5.100.000 € quale:
  1. contributo pari a 50% spese sostenute nel limite di: 4,36 €/animale sottoposto a tubercolinizzazione; 10,43 €/test del gamma interferone; 10 €/esame batteriologico test PRC;
  2. contributo pari a 50% per acquisto di tubercolina se costi di tubercolinizzazione non direttamente sostenuti da Stato membro;
  3. contributo pari a 50% per indennizzo da versare ai proprietari di animali abbattuti nell’ambito di tale programma nel limite di 375 €/capo macellato;
  • brucellosi ovicaprina nel limite di 3.935.000 € quale:
  1. contributo pari a 50% spese sostenute nel limite di: 0,5 €/animale domestico sottoposto a campionamento; 0,24 €/prova del rosa bengala; 0,63 €/prova di fissazione del complemento; 10 €/esame batteriologico test PRC; 0,5 €/dose di vaccino acquistato;
  2. contributo pari a 50% per indennizzo da versare ai proprietari di animali abbattuti nell’ambito di tale programma nel limite di 50 €/animale macellato;
  • febbre catarrale degli ovini nel limite di 2.150.000€€ quale:
  1. contributo pari a 50% spese sostenute nel limite di: 2,12 €/animale sottoposto a campionamento; 1,69 €/test di Elisa; 25,08 €/test PCR; 0,5 €/dose di vaccino acquistato;
  • salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus Gallus, nonché in gruppi di tacchini nel limite di 1.700.000 € quale:
  1. contributo pari a 50% spese sostenute nel limite di: 23,24 €/campione ufficiale prelevato; 18,19 €/esame batteriologico (coltura in isolamento); 38,38 €/esame di sierotipizzazione di isolati risultanti da Salmonella; 16,72 €/test batteriologico per verificare efficacia di disinfezione di pollai dopo spopolamento del gruppo positivo a Salmonella; 3,43 €/test per individuare agenti antimicrobici; 0,05 €/dose di vaccino monovalente acquistata;
  2. contributo pari a 50% per indennizzo da versare ai proprietari di Gallus Gallus da riproduzione (nel limite di 4 €/capo abbattuto) e ovaioli (nel limite di 2,2 €/capo abbattuto) e di tacchini ( nel limite di 12 €/capo abbattuto) e di uova (nel limite di: 0,2 €/uovo da cova di Gallus Gallus distrutto; 0,04 €/uovo da tavola di Gallus Gallus distrutto; 0,4 €/uovo da cova di tacchino distrutto);
  • peste suina africana nel limite di 50.000 € quale:
  1. contributo pari a 50% spese sostenute per: attuazione misure di controllo nei porti ed aeroporti di Sardegna per prevenire diffusione di tale malattia;
  • malattia vescicolare dei suini nel limite di 815.000 € quale:
  1. contributo pari a 50% delle spese sostenute nel limite di: 2,12 €/suino domestico sottoposto a campionamento; 1 €/test Elisa; 5 €/test PCR; 10 €/test virologico;
  • influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici nel limite di 1.115.000 € quale:
  1. contributo pari a 50% per consegna di volatili selvatici ad Autorità per prova in laboratorio nel limite di: 5 €/volatile; 3,26 €/test Elisa; 10 €/test di immunodiffusione in gel di agar;
  2. contributo pari a 50% spese sostenute per esecuzione campionamento volatili domestici nel limite di: 4,65 €/volatile e per esami di laboratorio; 9,64 €/test HL per H5/H7; 37,87 €/test di isolamento del virus; 19,74 €/test di reazione a catena della polimerasi (PRC)
  • encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie nel limite di 2.115.000 € quale:
  1. contributo pari a 100% spese sostenute nel limite di: 7,4 €/test rapidi effettuati su bovini, ovini e caprini; 194 €/test molecolari preliminari di diagnosi differenziale; 50 €/esame di verifica diverso da test rapido; 6 €/test di genotipizzazione;
  2. contributo pari a 50% spese sostenute per indennizzo da versare ai proprietari di animali macellati e distrutti nell’ambito di tale programma nel limite di: 500 €/bovino abbattuto e distrutto; 70 €/capo ovino e caprino abbattuto e distrutto (50 €/capo ovino e caprino solo macellato);
  • rabbia nel limite di 140.000€€ quale:
  1. contributo pari a 75% spese sostenute nel limite di: 10 €/animale selvatico consegnato ad Autorità per prove di laboratorio; 15,24 €/esame sierologico; 13,09 €/prove di fluorescenza degli anticorpi (FAT); 30 €/indagine di isolamento e caratterizzazione del virus della rabbia; 7,5 €/test di ricerca del biomarcatore; 75 €/partita di esche vaccinali esaminate a fini di titolazione del virus contenuto in campione in esame; 0,6 €/dose di esca vaccinale acquistata; 0,35 €/dose di esca vaccinale orale distribuita;

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