MATERIALE MOLTIPLICAZIONE FUNGHI

MATERIALE MOLTIPLICAZIONE FUNGHI (D.M. 27/9/07)  (fungo11)

Soggetti interessati:

Chiunque è interessato alla produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione di specie fungine riportate in Allegato I al D.M. 27/9/07 pubblicato su G.U. 278/07 (Micelio del fungo con capacità di riprodursi e completare tutte le fasi del ciclo biologico), dei loro ibridi intergenerici, interspecifici, intervarietali impiegati direttamente od indirettamente per produzione di funghi mediante coltivazione suddiviso in: a)       materiale iniziale (coltura madre): materiale di partenza da cui ottenere materiale di moltiplicazione di ceppo di specie trattata, corrispondente a specie o varietà trattata come attestato da controlli ufficiali, conservato in condizioni tali da assicurare “mantenimento di identità specifica e prevenzione di malattie”, destinato a produzione di materiale certificato; b)       materiale certificato: materiale ottenuto vegetativamente dal materiale iniziale che sottoposto ad ispezione ufficiale soddisfa condizioni previste per suddetto materiale. Materiale di moltiplicazione certificato deve avere purezza del 100% e non presentare nessun tessuto estraneo. Esclusi materiali di moltiplicazione destinati a: prove a fini scientifici; lavori di selezione; misure dirette a conservazione biodiversità; esportazione verso Paesi Terzi (purché “correttamente identificati e sufficientemente isolati”)       

Iter procedurale:

Produttori di materiale certificato provvedono a registrazione del materiale iniziale, annotando estremi documenti di consegna e fatture in caso di acquisto da terzi.

Materiale di moltiplicazione commercializzato se ad esame visivo privo di organismi nocivi o malattie pregiudizievoli della qualità, nonché di loro sintomi che ne limitano utilizzo. Se fornitore rileva presenza di organismi nocivi dovrà subito informare Organismo responsabile e sottoporre materiale ad appropriato trattamento (compresa eventuale distruzione).

Fornitore di materiale di moltiplicazione certificato deve accreditarsi presso Servizio Fitosanitario Regionale presso cui ricade azienda inviando domanda (Modello pubblicato su G.U. 278/07), corredata da:

a)       documentazione attestante metodo di controllo su punti critici individuati, quali: disponibilità ed applicazione metodi di controllo in tali punti critici; affidabilità di tali metodi; loro idoneità a valutare modalità di produzione e commercializzazione (inclusi aspetti amministrativi); competenza del personale per eseguire controlli;

b)       dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti: attrezzature di sterilizzazione; sala inoculo sterile; sala di incubazione; camera frigorifera; laboratorio di controllo; personale tecnico qualificato in relazione a necessità del processo di produzione.

Servizio Fitosanitario Regionale, esaminata domanda e verificato possesso dei requisiti tecnici richiesti, provvede ad accreditare fornitore, rilasciando certificato in cui riportare codice assegnato (sigla provincia + numero di 4 cifre) ed iscrivendolo in apposito registro nazionale dei produttori di materiale di moltiplicazione certificato dei funghi coltivati, evidenziando: denominazione del fornitore, sede legale, numero di accreditamento, specie coltivata. 

Se fornitore esegue attività anche in altre Regioni, ma solo in qualità di deposito o centro distribuzione, sufficiente inviare a Servizio Fitosanitario di tale Regione copia del certificato di accreditamento. Viceversa se svolge attività di produzione del materiale in altre Regioni, occorre inviare domanda di accreditamento anche presso tali Servizi Fitosanitari.

Titolari di laboratorio che intendono effettuare analisi per controllo di stato fitosanitario e di rispondenza genetica dei materiali di moltiplicazione funghi inviano domanda di accreditamento a Servizio Fitosanitario Regionale, dove ricade laboratorio, specificando tipo di analisi da eseguire ed allegando:

a)       curriculum del personale tecnico-scientifico;

b)       elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili per ogni gruppo di organismi nocivi;

c)       descrizione di eventuali esperienze pregresse nel settore.

Se titolare laboratorio intende eseguire analisi diverse rispetto a quelle per cui autorizzato, deve acquisire specifica autorizzazione.

Fornitore autorizzato deve:

a)       mantenere direttamente, o tramite persona indicata, contatti con Organismo ufficiale;

b)       eseguire ispezioni visive ogni volta necessario o su richiesta Organismo ufficiale;

c)       consentire ad incaricati di Organismo ufficiale accesso per esecuzione ispezioni o prelievo campioni e controllo registri con relativi documenti;

d)       tenere sempre sotto controllo: qualità dei materiali iniziali (Madri); sterilizzazione, inoculazione, incubazione, tessuto, temperatura di conservazione del micelio fungino, stato sanitario (assenza di organismi nocivi, antagonisti, parassiti,l processi degenerativi); confezionamento ed immagazzinamento; amministrazione ;

e)       tenere aggiornati registri in cui riportare: materiale di moltiplicazione iniziale conservato ed acquistato per suo impiego in processo di produzione; materiale di moltiplicazione nel processo di produzione; materiale di moltiplicazione ceduto a terzi; tutte le manifestazioni di organismi nocivi e misure prese al riguardo; campionamenti eseguiti per le analisi di laboratorio e relativi risultati; altri dati prescritti da Organismo. Registro conservato per almeno 3 anni a disposizione di Organismo ufficiale. Unico adempimento a carico di fornitore impegnato solo nella “distribuzione di materiale di moltiplicazione prodotto ed imballato fuori dal suo stabilimento”;

f)        collaborare pienamente con Organismo ufficiale;

g)       elaborare metodo di controllo su punti critici individuati;

h)       prelevare campioni da far analizzare presso laboratori accreditati. Prelievo eseguito da persone competenti nelle distinte fasi del processo di produzione e secondo frequenze e metodologie fissate da Organismo ufficiale.             

Organismo ufficiale esegue almeno 1 volta all’anno controlli sui fornitori e loro stabilimenti per accertare rispetto dei requisiti di accreditamento e degli obblighi prescritti (in primo luogo verifica dei metodi di controllo dei punti critici). Durante ispezioni prelevati campioni del materiale presente in azienda da sottoporre ad analisi. Se accertata non conformità del materiale, Organismo ufficiale lo comunica al fornitore, specificando lotto interessato, misure che fornitore deve adottare. Risultati di prove ed analisi condotte su conformità del materiale di moltiplicazione sempre oggetto di relazione da parte Organismo da inviare a MI.P.A.F.

Produttori di materiale di moltiplicazione inviano ad Organismo ufficiale, entro 1° settimana del trimestre successivo, dichiarazioni trimestrali di produzione in cui indicare per ogni specie: quantità prodotta, lotto, numero di etichette utilizzate, origine del materiale di moltiplicazione. Entro 1 Marzo Organismo ufficiale invia a MI.P.A.F. dati relativi a produzione di materiale di moltiplicazione certificato relativo ad anno precedente distinti per specie.

Durante il ciclo vegetativo e la raccolta il materiale di moltiplicazione deve sempre essere identificato e tenuto in lotti separati fino a commercializzazione. Contenitori in cui questo riposto identificati in modo indelebile, riportando: specie, numero del lotto, data di incubazione. Materiale certificato commercializzato solo se contrassegnato con etichetta di colore azzurro contenente: intestazione (Italia), Organismo ufficiale responsabile, categoria certificato, specie, quantità, produttore, numero di accreditamento, numero lotto. Etichetta apposta sul sistema di chiusura di ogni contenitore e confezione. Ammesse eventuali informazioni aggiuntive su tipo o varietà del materiale di moltiplicazione. Se materiali di moltiplicazione mescolati al momento di imballaggio, immagazzinamento, trasporto, consegna, fornitore deve annotare su registro composizione della partita ed origine delle sue varie componenti.

Divieto di applicare restrizioni a commercializzazione di materiali conformi a normativa vigente.

Ogni partita di materiale di moltiplicazione commercializzata sempre accompagnata da documento del produttore in cui indicati lotto di produzione, specie, destinazione.

Materiale di moltiplicazione certificato importato da Paese Terzo se prodotto con sistemi equivalenti a quelli vigenti in Italia e riconosciuti da MI.P.A.F. A tal fine importatore presenta documentazione attestante che materiali di moltiplicazione prodotti nel Paese Terzo presentano garanzie analoghe a quelle italiane in relazione a: obblighi del fornitore; identità merce; aspetti fitosanitari; imballaggio; etichettatura; chiusura; modalità di ispezione. Se altro Stato membro riconosce equivalenza per Paese Terzo, questa vale anche per Italia.

Se in sede di controllo accertato che materiale non conforme, Organismo ufficiale adotta tutte le misure necessarie per assicurarne la conformità o se ciò impossibile ne vieta commercializzazione, informandone MI.P.A.F. Misura revocata non appena accertata conformità del materiale di moltiplicazione        

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