MERCATI AD INGROSSO E CENTRI AGROALIMENTARI

MERCATI AD INGROSSO E CENTRI AGROALIMENTARI (D.P.R. 361/01; Legge 421/96; L.R. 22/21) (commag11)

Soggetti interessati:

Giunta Regionale, Comune, Provincia, Camera di Commercio, organi sanitari

Consorzi costituiti fra Enti locali ed Enti di diritto pubblico o società consortili, consorzi aventi personalità giuridica o cooperative costituite da operatori economici dei settori della produzione e del commercio, produttori singoli od associati, commercianti ad ingrosso e commercianti al dettaglio

Iter procedurale:

Legge 421/96 costituisce Consorzio obbligatorio per collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari ad ingrosso con il compito di:

a)realizzare sistema di collegamento informatico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentare ad ingrosso;

b)raccogliere e diffondere informazioni sul territorio nazionale su andamento prezzi;

c)raccordarsi con Organismi CE ed extraCE per raccogliere e diffondere informazioni su tendenze prezzi sul mercato internazionale;

d)eseguire su richiesta Amministrazioni pubbliche rilevazioni prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.

Regione Marche con L.R. 22/21 definito normativa per istituzione, funzionamento e gestione dei mercati ad ingrosso e centri agroalimentari, nonché relative attività di commercializzazione dei prodotti, che prevede in particolare ad:

Art. 113 definizione di:

–          mercato ad ingrosso, inteso come area attrezzata costituita da insieme di immobili, strutture, attrezzature con impianti e servizi ed aree adiacenti, gestito unitariamente per lo svolgimento di operazioni commerciali dove “si ha libera formazione del prezzo di merce

–          mercato alla produzione, in cui le merci sono offerte prevalentemente da produttori singoli od associati

–          mercato di distribuzione o di transito, in cui vendite ed acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti ad ingrosso e commercianti al dettaglio

–          mercato al consumo, in cui acquisti effettuati prevalentemente da commercianti al dettaglio

–          mercato misto, in cui agiscono più categorie di operatori

–          centro agroalimentare, cioè struttura costituita da più mercati ad ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e direzionali autonomi, ma collegati in modo tale da completare, nel modo più organico possibile, gamma merceologica delle attività, funzioni, servizi

–          commercializzazione di prodotti nel mercato ad ingrosso e centro agroalimentare di pesca, agricolo alimentari e vitivinicoli, prodotti floricoli, piante ornamentali, sementi, prodotti di allevamento (compresi avicunicoli), carni e prodotti di caccia e pesca, freschi o trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori e compratori, nonché altri prodotti agroalimentari “compatibilmente con esigenze di funzionalità del mercato stesso”

Art. 114 garanzia di fornitura nel mercato ad ingrosso dei seguenti servizi: direzione del mercato; rilevazione statistica; verifica del peso, quantità e qualità della merce in vendita

Centro agroalimentare:

–          dotato di servizi e funzioni complessi ed operante in riferimento ad ambito territoriale più ampio di quello provinciale;

–          caratterizzato da unità di gestione, pur in presenza di articolazione funzionale operativa e contabile, tra le diverse strutture componenti

Art. 115 adozione da parte di Regione entro 11/8/2023 di un piano di sviluppo dei mercati ad ingrosso volto a:

a)rilevazione dei mercati ad ingrosso distinti per specializzazione merceologica e caratterizzazione funzionale

b)individuazione delle località dove insediare nuovi mercati ad ingrosso

c)identificazione del fabbisogno nella Regione dei mercati per una razionale ed efficiente commercializzazione ad ingrosso

d)indicazione per diversi tipi di mercato e centri agroalimentari delle superfici ed attrezzature minime necessarie

e)standard minimi di impianti, servizi tecnici, infrastrutture primarie

Art. 116 iniziative per istituzione, trasferimento, ampliamento di mercati ad ingrosso e centri agroalimentari assunte da:

a)Comune, Provincia, Camera di Commercio;

b)Consorzi costituiti tra Enti locali ed Enti di diritto pubblico;

c)società consortili;

d)consorzi aventi personalità giuridica o cooperative costituite da operatori economici di settore (anche singoli) della produzione e commercio a cui possono partecipare operatori economici della lavorazione e movimentazione dei prodotti

Comuni autorizzano istituzione, trasferimento, ampliamento del mercato in base a norme di L.R. 22/21, mentre Giunta Regionale autorizza istituzione dei centri agroalimentari

Giunta Regionale può deliberare sottoscrizione di quote di partecipazione a mercato ad ingrosso o centro agroalimentare

Art. 117 gestione di mercati ad ingrosso da parte di soggetti promotori od affidatari sulla base di apposita convenzione

Soggetto promotore assegna a gestore struttura di mercato con relative attrezzature in concessione o in locazione, rimanendo a suo carico interventi di manutenzione straordinaria (compresi quelli di trasformazione ed ampliamento)

Canoni di concessione o locazione e tariffe di mercato ad ingrosso per utilizzo di spazi (anche attrezzati) sono corrisposti da operatori di mercato al soggetto gestore, fissati in relazione alla superficie utilizzata per attività (in caso di mercato ittico anche in base a quantità dei diritti sul fatturato), comunque in entità tale da assicurare copertura di: costi di gestione; costi dei servizi a domanda collettiva; ammortamento tecnico di impianti, impianti termoidraulici e di telecomunicazione; attrezzature di mercato; oneri di manutenzione ordinaria della struttura mercantile; costi di eventuali servizi resi a domanda individuale. Vietato imporre pagamenti non riguardanti prestazioni effettivamente rese nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità

Centri agroalimentari gestiti da Ente istitutore, anche tramite consorzio di operatori assegnatari degli spazi interni a Centro

Art. 118 impegno da parte di gestore del mercato ad ingrosso o centro agroalimentare a provvedere a:

a)fornire servizi di interesse generale idonei ad assicurare funzionalità di intera struttura mercantile;

b)effettuare manutenzione ordinaria della struttura mercantile;

c)assicurare funzionalità degli impianti termoidraulici e di telecomunicazione;

d)effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature di mercato

Art. 119 modalità di funzionamento di ogni mercato ad ingrosso o centro agroalimentare disciplinate da un regolamento distinto per settore merceologico e tipologia funzionale, approvato da Comune competente per territorio che:

–          contiene norme che non ostacolano afflusso, conservazione, offerta e riduzione del costo di distribuzione dei prodotti;

–          stabilisce criteri per connessione dei punti vendita (compresa definizione dei quantitativi minimi di prodotti che ogni concessionario deve introdurre ogni anno nel mercato) ed in particolare:

a)requisiti minimi perché area attrezzata sia definita mercato ad ingrosso distinta per specializzazione merceologica e tipologia funzionale

b)svolgimento di attività di operatori e del personale dipendente

c)criteri per concessione dei posteggi, magazzini ed altre attrezzature ed impianti

d)determinazione della cauzione imposta ai concessionari e mandatari

e)calendari ed orari delle operazioni mercantili

f)requisiti e modalità per nomina del Direttore del mercato, nonché suoi compiti specifici

g)pianta organica del personale, evidenziandone qualifiche, compiti, rapporto di impiego, trattamento economico

h)composizione e funzionamento della Commissione di mercato

i)organizzazione e disciplina dei servizi, compresi quelli di vigilanza sanitaria e controllo su rispondenza dei prodotti a norme di qualità vigenti

j)pulizia e destinazione dei rifiuti

k)limiti massimi delle provvigioni spettanti ai commissari, mandatari, astatori

l)modalità per rilevazione dei prezzi e compilazione delle statistiche

m)sanzioni disciplinari ed amministrative

n)nomina di Commissario in caso di inefficienza ed irregolarità

o)ogni altra materia attinente alla disciplina e funzionamento del mercato

Art. 120 istituzione da parte dei Comuni, presso ogni mercato ad ingrosso o centro agroalimentare, di una Commissione (composta da 1 componente designato da Giunta Regionale ed 1 componente designato da operatori di mercato), che svolge funzioni consultive e propositive nei confronti del gestore secondo le modalità fissate nel regolamento di mercato

Art. 121 nomina presso ogni mercato ad ingrosso o centro agroalimentare di un Direttore, avente funzione di:

a)provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei suoi servizi

b)vigilare su osservanza delle disposizioni vigenti per qualificazione, calibrazione, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti

c)rilevare ogni giorno (con sintesi mensili ed annuali): quantità affluite ed uscite dal mercato per qualità mercantile, provenienza e destinazione; prezzi delle derrate effettivamente contrattate, separatamente per singole partite di prodotti e secondo qualità

Art. 122 possibilità di istituire nei mercati una cassa per servizi di tesoreria ed operazioni bancarie a favore di operatori di mercato, la cui gestione è affidata ad azienda di credito abilitata, mediante convenzione con soggetto gestore del mercato

Art. 123 esercizio di vigilanza sui mercati ad ingrosso e centri agroalimentari da parte di Comune competente per territorio, al fine di accertare: regolarità della sua istituzione e gestione; corretta emanazione ed applicazione delle disposizioni regolamentari, amministrative e disciplinari; funzionalità della direzione, uffici e servizi del mercato

Vigilanza igienico sanitaria è di competenza degli organi sanitari competenti nel rispetto delle norme UE, nazionali e regionali vigenti

Sanzioni:

In caso di violazione delle disposizioni del regolamento di mercato: multa da 500 a 2.500 €