MISURE SOSTEGNO VINO

MISURE SOSTEGNO VINO (Reg. 555/08, 1308/13, 532/20, 592/20; D.M. 15/05/17, 23/6/20)  (vino32)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), AGEA, Organismi pagatori, Regioni

Produttori vitivinicoli, Regioni, Stati membri che intendono beneficiare di misure di sostegno al settore vitivinicolo con esclusione di:

a)progetti di ricerca

b)misure contenute nei programmi di sviluppo rurale (PSR)

Iter procedurale:

Stato membro predispone “programmi nazionali di sostegno” per finanziare misure specifiche nel settore vitivinicolo (Modello I riportato su G.U.CE 169/12), contenente:

a)descrizione dettagliata e quantificazione degli obiettivi delle misure di sostegno proposte scelte tra le seguenti:

  • regime di pagamento unico a favore di viticoltori da far rientrare nell’ambito del Reg. 1782/03, fissando modalità di assegnazione dei diritti ad aiuto ed entità delle risorse da trasferirvi (Ridurre di pari importo risorse disponibili per altre misure di sostegno). Regime di pagamento unico rimane in vigore anche dopo conclusione programma nazionale di sostegno;
  • promozione ed informazione dei vini comunitari DOP e IGP o vini con indicazione varietà di uva nei Paesi Terzi “destinate a migliorarne competitività su tali Paesi”. Per ciascun periodo di programmazione, sostegno a favore di dato beneficiario in un dato Paese Terzo non superiore a 3 anni (Ammesso unico rinnovo per non oltre 2 anni);
  • ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
  • vendemmia verde, intesa come distruzione totale od eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione su intera azienda o su parte di questa (comunque sempre su intera particella);
  • fondi di mutualizzazione;
  • assicurazione di raccolto;
  • investimenti in impianti di trattamento, infrastrutture vinicole e commercializzazione del vino, purché non già previsti in PSR. A partire da campagna vitivinicola 2014/15 concesso sostegno per investimenti materiali ed immateriali in impianti di trasformazione, infrastrutture vinicole, commercializzazione del vino, al fine di migliorare rendimento globale di impresa ed adeguamento a richieste di mercato ed aumentarne competitività “anche al fine di migliorare risparmi energetici, efficienza energe4tica globale, nonché trattamenti sensibili”. MIPAAF con D.M. 10/6/14 definisce linee di demarcazione tra investimenti finanziabili con OCM e quelli oggetto PSR. Per Regione Marche sono finanziabili con misure di sostegno vino:

1)       investimenti per costruzione o ristrutturazione di punti vendita fissi extra aziendali per vini regionali, nonché allestimenti di tali punti vendita;

2)       costruzione o ristrutturazione di beni immobili finalizzati alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, escluso acquisto terreno;

3)       acquisto di impianti e/o macchinari e/o attrezzature nuove per vinificazione ad alto livello tecnologico per produzione di vini DOP/IGP, compreso software di gestione impianti e personal computer aziendale, recipienti per invecchiamento di vini DOP/IGP anche di piccole capacità (barrique) e movimentazione dei vini; investimenti volti ad introdurre sistemi volontari di qualità; macchine ed attrezzature per gestione di acque reflue in  cantina (trattamento e depurazione); spese generali fino ad un massimo di 4%

Lavori da concludersi in tempo utile per consentire controlli in loco da parte AGEA

  • distillazione dei sottoprodotti;
  • innovazione attuata da produttori ed Organizzazioni produttori di vino, con intervento di Centri di ricerca e sviluppo, comprendente sviluppo di nuovi prodotti relativi a settore vitivinicolo o sottoprodotti del vino, nuovi processi e tecnologie necessari a sviluppo di prodotti vitivinicoli

b)riferimento al livello territoriale ritenuto più adatto per programma di sostegno;

c)risultati delle consultazioni tenute con Autorità e Organizzazioni competenti a livello territoriale prescelto;

d)valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali, sociali attesi;

e)scadenzario di attuazione delle misure;

f)tabella finanziaria (Modello II riportato su CE 169/12), indicante risorse stanziate e loro ripartizione indicativa tra le misure prescelte.

g)criteri ed indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione;

h)misure adottate per garantire effettiva attuazione programmi nazionali di sostegno;

i)designazione di Organismi competenti cui affidata attuazione programma di sostegno;

j)disposizioni legislative adottate per programmi di sostegno (Comunicazione anche mediante indirizzo del sito in cui tali disposizioni accessibili al pubblico), evidenziando criteri di distinzione per garantire assenza di sostegno per analoghe attività finanziate con altri strumenti UE

Stati membri che intendono inserire caratteristiche regionali nei programmi di sostegno presentano informazioni dettagliate a livello regionale (Modello III pubblicato su GU.C.E. 169/12).

Se programma non risponde a normativa UE, Commissione ne informa Stato membro che è tenuto a presentare un programma di sostegno riveduto, che entra in vigore entro 2 mesi dalla notifica “a meno che persista la incompatibilità”.

Se dotazioni nazionali previste per esercizio finanziario sono modificate, Stato membro adegua programma di sostegno.

Modifiche al programma di sostegno possono essere presentate, salvo “misure di emergenza a seguito di calamità naturali”, non più di 2 volte/anno (entro 1 Marzo e 30 Giugno), allegando nuovo programma di sostegno e quadro finanziario (Modello riportato su G.U.CE 169/12 e 168/14) e specificando motivi di modifiche proposte.

Commissione UE con Reg. 592/20 definisce seguenti misure di sostegno per il settore vino nell’anno 2020 a seguito di COVID19:

a)distillazione vino, il cui alcole può essere destinato solo a fini industriali (in particolare produzione di disinfestanti e farmaci) o a fini energetici “in modo da evitare distorsioni della concorrenza” a favore di aziende vitivinicole che commercializzano prodotti vinici, Organizzazioni produttori di vino, Associazioni costituite tra 2 o più produttori, Organizzazioni interprofessionali, distillatori. Sostegno concedibile riguarda i costi di fornitura del vino ai distillatori e quelli di distillazione. Stati membri adottano procedure volte ad attivare tale misura riguardanti:

–          persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda;

–          modalità e termini di presentazione della domanda, nonché della notifica ai richiedenti dei risultati della istruttoria;

–          verifica del rispetto delle disposizioni relative alle azioni ammissibili e relativi costi;

–          selezione della domanda compresa ponderazione assegnata ai relativi criteri di priorità non discriminatori;

–          modalità per versamento di anticipi e costituzione di cauzioni;

–          importo del sostegno a favore dei beneficiari definito in base a criteri oggettivi non discriminatori (Ammessi in deroga aiuti nazionali nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato)

b)aiuti ad ammasso di vino (evitare di versare 2 volte aiuto per stesso quantitativo di vino ritirato dal mercato) a favore di aziende vitivinicole che producono e commercializzano prodotti vinici, Organizzazioni produttori di vino, Associazioni costituite tra 2 o più produttori, Organizzazioni interprofessionali. Stati membri adottano le stesse procedure di cui sopra per attivare la misura in questione. Ammessi in deroga aiuti nazionali nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato, fermo restando divieto di cumulo per stesso quantitativo di vino con aiuti alla distillazione (compresi aiuti nazionali al riguardo)

c)ristrutturazione e riconversione dei vigneti con contributo UE fino al 60% dei costi effettivi (80% nelle Regioni meno sviluppate della UE)

d)vendemmia verde con contributo UE fino al 60% dei costi diretti di distruzione dell’uva od eliminazione dei grappoli e perdita di reddito connessa a tale operazione

e)assicurazione del raccolto con contributo UE fino al 60% dei costi dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da avverse condizioni climatiche o da animali, fitopatie, infestazioni parassitarie, pandemie umane

f)investimento con contributo UE fino a 50% (60% nelle Regioni meno sviluppate) per costi effettivi di investimento in cantina

Incremento di aiuto UE applicabile fino a 15 Ottobre 2020

Stati membri sono responsabili di:

a)coerenza al loro interno dei programmi nazionali di sostegno;

b)loro conformità a “situazione economica dei produttori interessati” e necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori;

c)predisposizione, esecuzione controlli ed applicazione sanzioni in caso di inosservanza programmi. Commissione UE con  532/20 consente a Stati membri impossibilitati a causa di COVID19 di eseguire controlli in loco nella campagna 2019/20 di sostituirli con altri tipi di controllo (v. fotografie geolocalizzate, relazioni su sorveglianza attuata con droni, controlli amministrativi, videoconferenze con beneficiari) in modo da rispettare norme relative ai programmi di sostegno dei prodotti vitivinicoli. Nel caso di “vendemmia verde” controlli possono essere eseguiti entro 15/9/2020

d)tenuta di registrazioni specifiche su programmi di sostegno;

e)esecuzione pagamenti ai beneficiari entro 7 mesi da presentazione domanda per misure realizzabili entro 1 anno (“entro periodo ragionevole di tempo per misure che non possono essere portate a termine e controllate entro 1 anno”). Commissione con  555/08come modificato con Reg. 38/16, consente di erogare anticipi (pari a 20%) per misure di investimento  ed innovazione, previa costituzione di garanzia bancaria od assicurativa pari a 110% di importo anticipato. Garanzia svincolata solo dopo che AGEA ha accertato che importo di investimento sostenuto superiore ad importo anticipo erogato. D.M. 15/05/17, stabilisce che a partire da campagna 2015/16 beneficiari misure di promozione vino in Paesi Terzi, ristrutturazione o riconversione vigneti, investimenti, distillazione sottoprodotti che hanno percepito contributi superiori a 5.000.000 €, o anticipi per cui al 15 Ottobre non inviata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale, sono tenuti a trasmettere entro 30 Novembre ad Organismo pagatore:

a)rendiconti delle spese giustificative per ogni Misura di anticipo concesso fino al 15 Ottobre

b)conferma, per ogni Misura, del saldo  di anticipi non utilizzati e rimanenze al 15 Ottobre

Tali informazioni sono inviate entro 15 Febbraio a MIPAAF e AGEA coordinamento dagli Organismi pagatori, che, in sede di collaudo finale, verificano compatibilità delle informazioni rese da beneficiari di anticipi.

f)invio,entro 1 Marzo, a Commissione di una relazione su attuazione delle misure previste da programma nell’anno precedente (Modello riportato su CE 170/08), in cui evidenziare:

Ø       dati tecnici su attuazione misure di sostegno, in particolare quelle relative a promozione

Ø       contributi erogati anno precedente, distinti per singola misura (in particolare quelli versati per misure di promozione), verificando in loco: varie operazioni eseguite  (ammesso pagamento di aiuto anche se non tutte le operazioni eseguite per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali); non superamento dei massimali assegnati;

Ø       stima delle spese per esercizi finanziari successivi fino a conclusione programma di sostegno, facendo sempre in modo da rimanere entro massimali assegnati. Diritto definitivo ad attribuzione importo è costituito da ultimo rendiconto spese e conforma di saldo anticipi non utilizzati (Questo da produrre entro fine del 2° esercizio finanziario dopo pagamento);

Ø       valutazione dei costi e benefici del programma di sostegno ed indicazioni “su come sia possibile accrescere efficienza del programma”;

Ø       disposizioni prese per adeguarsi in caso di modifiche al regime di pagamento unico;

g)comunicare a Commissione (utilizzare modello riportato in Allegato VIII ter a  CE 555/08 pubblicato su G.U.CE 202/09) se:

Ø       elenco misure di aiuto adottate rientrano o meno in quelle oggetto di obbligo di notifica e rispettate regole della concorrenza;

Ø      sostegno è concesso nell’ambito di aiuti in regime “de minimis”, o nell’ambito di altro regime autorizzato da UE (indicare numero di registrazione pratica e riferimento al regolamento di esecuzione),

Entità aiuto:

Dotazione complessiva delle risorse per il programma di sostegno al settore vitivinicolo per l’anno 2020 è pari a 336.997.000 €, ripartito con DM 23/6/2020 in 60.978.495,87 € per azioni nazionali e 276.018.504,13 € per azioni regionali (di cui 7.517.448,15 € alle Marche), di cui: 83.910.922,37 € (di cui 60.679.313,82 € di quota regionale e 23.151.608,55 € di quota nazionale) a favore della promozione di vino sui mercati dei Paesi Terzi (1.328.734,73 € alle Marche); 136.410.906,18 € a favore di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (2.504.802,58 € alle Marche); 28.000.000 € a favore della distillazione di crisi;  2.674.941,04 € a favore della vendemmia verde (808.506,25 € alle Marche); 76.173.343,19 € a favore degli investimenti (2.875.404,59 € alle Marche); 9.826.887,32 € a favore della distillazione dei sottoprodotti.

Sanzioni:

Se agricoltore beneficiario di anticipi non provvede ad inviare comunicazioni prescritte: sanzione pari a 1% valore di anticipo percepito

Se agricoltore nei 3 anni successivi a riscossione aiuto per operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, o nel 1° anno successivo a riscossione aiuto “vendemmia verde” non rispetta criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA): importo di aiuto ridotto o annullato, in funzione della gravità, portata, durata e frequenza di inadempienza, con eventuale rimborso di importo indebitamente percepito.

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