NORME COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

NORME COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 13/21, 22/21; D.G.R. 7/2/22; D.D.S. 29/12/20, 2/3/21)  (commag06)

Soggetti interessati:

Giunta Regionale, Servizio P.F. Credito, cooperazione, commercio e tutela consumatori (Servizio), Comune, Sportello unico attività produttive (SUAP), Camera di commercio industria, artigianato, agricoltura (CCIAA), Organizzazioni delle imprese del commercio, turismo e servizi (OO.PP.), Associazioni dei consumatori iscritte nel registro regionale (AC)

Operatore, in possesso dei requisiti morali e professionali atti ad esercitare attività commerciale, che intenda effettuare vendita al dettaglio e somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti (prodotti e detenuti nel rispetto delle norme igienico sanitarie) in aree pubbliche, strade, piazze, canali (“comprese quelle di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualsiasi natura destinata ad uso pubblico”), o su aree private utilizzabili in base a convenzioni stipulate con Comune, attrezzate/coperte o meno, mediante posteggio in concessione (struttura fissa, banchi temporanei) o in forma ambulante (negozio mobile)

Spuntista, cioè operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che occupa occasionalmente un posteggio libero del concessionario o non ancora assegnato

Escluse, tra l’altro, strutture in cui acquirenti possono accedere all’interno, o connesse ad aree utilizzabili per consumo di prodotti venduti con assistenza di personale addetto alla somministrazione

Iter procedurale:

L.R. 22/21 prevede da Art. 57 ad Art. 73 norme per il commercio su aree pubbliche ed in particolare ad:

Art. 57 definizione di:

  • commercio e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche (vedi quanto riportato in premessa)
  • mercato, inteso come area pubblica o privata nella disponibilità del Comune, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata ad esercizio di attività commerciale nei giorni stabiliti dal Comune per offerta di merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, erogazione di servizi pubblici
  • mercato ordinario, dove non sussiste alcuna limitazione merceologica, se non quella relativa ad alimentari e somministrazione di alimenti e bevande
  • mercato specializzato, quando 90% dei posteggi e merci offerte sono del medesimo genere o affini e 10% appartengono a “merceologie di servizio al mercato stesso”
  • mercato stagionale, avente durata compresa tra 1 e 6 mesi
  • mercato straordinario, avente durata inferiore a 45 giorni ed attuato nel periodo natalizio, pasquale, estivo o connesso ad eventi specifici
  • mercato di antiquariato e collezionismo attuato su area pubblica o privata di cui Comune ha disponibilità, anche nei giorni di domenica o festivi, con cadenza mensile o ad intervalli maggiori, avente specializzazione merceologica esclusiva o prevalente, quale hobbismo, antiquariato, cose usate (compreso baratto), oggettistica antica, modernariato, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione
  • mercato agricolo riservato ad esercizio di vendita diretta da parte dei produttori agricoli
  • fiera, istituita da Amministrazione comunale, caratterizzata da afflusso su aree pubbliche o private nella disponibilità del Comune, di operatori autorizzati ad esercitare commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi, festività
  • fiera specializzata, cioè manifestazione dove nel 90% dei posteggi offerte merci appartenenti a stesso genere o generi affini e per 10% appartenenti alla merceologia dei servizi alla fiera stessa
  • fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, intesa come manifestazione volta a promuovere esposizione e vendita di oggetti di antiquariato, modernariato, capi di abbigliamento o sartoriali di alta moda d’epoca provenienti dal mondo della cultura, arte, artigianato artistico e tradizionale
  • mercato o fiera del commercio equo e solidale riservato a quanti sono iscritti nel registro di cui a L.R. 8/08 (v. scheda “commercio equo e solidale”)
  • manifestazione commerciale a carattere straordinario volta a promuovere: territorio e sue specialità merceologiche; integrazione tra operatori UE ed extraUE; conoscenza delle produzioni etniche; sviluppo del commercio equo e solidale; iniziative di carattere culturale e sportivo
  • fiera promozionale volta a valorizzare: centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali; attività culturali, economiche e sociali; particolari tipologie merceologiche e produttive
  • posteggio inteso come parte di area pubblica/privata nella disponibilità del Comune concessa ad operatore commerciale autorizzato
  • posteggio isolato, inteso come posteggio dato in concessione su area pubblica ubicato in zona non definita come mercato
  • struttura fissa intesa come manufatto isolato od integrato con altri aventi stessa destinazione o rivolto a servizi di mercato dato in concessione ad operatore autorizzato ad esercizio di attività commerciale
  • banco tipo per esposizione delle merci adottato da Comune, sentite Organizzazioni del commercio, nel rispetto degli standard minimi di qualità, al fine di sua armonizzazione con arredo urbano
  • banco temporaneo, inteso come insieme di attrezzature da esposizione, dotato di sistema di trazione, facilmente smontabile e trasferibile dal posteggio al termine di attività commerciale
  • negozio mobile inteso come veicolo a motore immatricolato come veicolo speciale uso negozio adibito a commercio su aree pubbliche collocato in luoghi appositamente attrezzati

Art. 58 esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone e capitali, cooperative e loro consorzi in forma itinerante su qualsiasi area (salvo eventuali divieti comunali) o su posteggi dati in concessione, purché in possesso dei requisiti morali e professionali previsti da L.R. 22/21

Autorizzazione o comunicazione abilita alla vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari (ammesso consumo immediato di tali prodotti, ma non servizio assistito di somministrazione), purché titolare possieda requisiti prescritti per esercizio di tale attività e questa è svolta nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie

Comune, sentito il Soprintendente, individua zone aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale dove vietare o limitare commercio su aree pubbliche, al fine di tutelare zone protette o per motivi di viabilità, igienico sanitari, interesse pubblico

Esercizio del commercio su aree pubbliche (comprese aree demaniali marittime, aeroporti, porti, interporti, stazioni ed autostrade) è soggetto ad assenso dei soggetti titolari di suddette aree, che definiscono modalità, limiti e divieti al loro accesso

Comune, in occasione di particolari eventi o riunioni di persone, può rilasciare anche a soggetti non titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche o che non hanno presentato relativa comunicazione, concessioni ed autorizzazioni temporanee (valide solo per giorni di evento) “nei limiti dei posteggi appositamente privati”

Attività di commercio su aree pubbliche è soggetta al possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC)

Commercio prodotti di vestiario usati soggetto ad apposizione sul banco di vendita di un cartello ben visibile, in cui informare consumatore su natura e provenienza del prodotto offerto.

Comune può individuare, nell’ambito di mercato, un’area dedicata alla vendita di merce usata

Nell’ambito di Regione consentita attività di commercio su aree pubbliche a soggetti autorizzati da altre Regioni o Stati membri

Art. 59 esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggi attuato nell’ambito di mercati, fiere, posteggi isolati

Autorizzazione ad esercizio di tale attività e concessione di posteggio rilasciato da SUAP competente per sede di posteggio

Ogni posteggio soggetto a distinta autorizzazione o concessione

Modifica o aggiunta di settore merceologico, subingresso, cessazione di attività commerciale su aree pubbliche comunicata a SUAP, fermo restando possesso dei requisiti previsti per esercizio di attività nello specifico settore merceologico

Operatore può chiedere più autorizzazioni e concessioni di posteggi in mercati o fiere diversi, anche se attuati negli stessi giorni

Autorizzazione abilita anche alla partecipazione a fiere ed all’esercizio nell’ambito della Regione dell’attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nel mercato e fuori mercato

Numero massimo di concessione di cui operatore può essere titolare mai superiore a 2 per ogni settore merceologico (alimentare o non alimentare) se numero complessivo di posteggi in mercato o fiera inferiore a 100 (non oltre a 3 se superiore a 100)

In caso di operatore proveniente da altro Stato membro possesso dei requisiti di priorità dimostrato tramite documentazione acquisita in base a normativa vigente in Stato membro di provenienza

Posteggi occasionalmente liberi o non occupati assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate (a parità di numero, si tiene conto di anzianità nell’esercizio di commercio su aree pubbliche attestata da data di iscrizione nel registro delle imprese)

Art. 60 autorizzazione ad esercizio di attività e concessione di posteggio nei mercati e fiere rilasciata tenendo conto di: criteri definiti nel Regolamento attuativo di L.R. 22/21; qualità di offerta o tipologia del servizio fornito; anzianità maturata dal richiedente (come attestato da data di iscrizione al registro di impresa del commercio su aree pubbliche); maggior numero di presenze maturate nel mercato o fiere o posteggio isolato; valorizzare imprenditoria giovanile e femminile; tipologia di prodotti mancanti; caratteristiche del posteggio o di aree

Comune entro 31 Gennaio, 31 Maggio, 30 Settembre, invia bandi al Servizio ai fini della loro pubblicazione su BUR nei 30 giorni successivi (Bandi pubblicati anche nei siti internet di Comune e Regione e comunicati ad OO.PP.), contenenti:

  1. denominazione del mercato ed elenco dei posteggi da assegnare, eventualmente suddivisi per settori;
  2. indicazione del numero identificativo del posteggio da assegnare e caratteristiche di area;
  3. termine entro cui interessati debbono inviare domanda e Comune redige graduatoria (mai superiore a 60 giorni da pubblicazione bando);
  4. fac simile della domanda

Comuni, sulla base di specifiche procedure di selezione, assegnano concessione di posteggi (rinnovabili secondo norme vigenti) e rilasciano autorizzazioni all’esercizio del commercio su aree pubbliche. Posteggi dati in concessione hanno durata fissata da Comune, comunque non inferiore a 9 né superiore a 10 anni (Concessione rinnovata previo versamento entro il 31 Gennaio di tassa comunale di rinnovo, senza verificare DURC come stabilito da L.R. 13/21 Art. 21)

Scambio consensuale di posteggio all’interno di stessa fiera prevede invio di apposita domanda, corredata da scrittura privata, al Comune, che provvede ad annotare in autorizzazione nuova numerazione

Art. 61 aree destinate a fiere individuate da Comune, sentite le OO.PP. e le AC

Comune può assegnare ogni anno posteggi nelle fiere (compresi posteggi liberi) in base ad una graduatoria i cui criteri sono definiti nel Regolamento attuativo di L.R. 22/21, fermo restando che priorità assegnata a soggetti con: maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nel commercio su aree pubbliche; maggiori presenze nelle fiere o eventi similari; maggiore anzianità di impresa attestata da data di iscrizione a registro imprese

Domanda di concessione dei posteggi inviata a SUAP almeno 60 giorni prima di svolgimento della fiera (o entro termine fissato da regolamento comunale). Comune provvede ad affiggere graduatorie per assegnazione dei posteggi in Albo pretorio per almeno 20 giorni. Dopo approvazione di graduatoria non sono ammesse modifiche relative a subentri per affitto di azienda

Art. 62 Comune nel proprio regolamento può prevedere una riserva di posteggi nelle fiere e mercati da destinare a:

  1. soggetti portatori di handicap fino a 3% dei posteggi totali;
  2. produttori agricoli fino a 10% dei posteggi totali;
  3. organizzazioni del commercio equo e solidale nonché ad imprese artigiane e dei servizi;
  4. hobbisti e creativi fino a 5% dei posteggi totali;
  5. merceologie mancanti o carenti nella fiera fino a 10% dei posteggi totali

Tali posteggi, qualora non occupati da aventi diritto, possono essere assegnati temporaneamente dal Comune prioritariamente ad altri soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, o, in loro assenza, ad altri soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. 22/21

Soggetti di cui sopra non possono essere titolari di una concessione di posteggio nella stessa fiera o mercato, né cedere posteggio riservato ad altri

Art. 63 attività di vendita in forma itinerante è soggetta ad invio di comunicazione a SUAP competente per territorio dove si intende avviare attività, contenente: dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (ragione sociale per società di persone); possesso dei requisiti morali e professionali prescritti da L.R. 22/21; settori merceologici di attività. Allegare dichiarazione sostitutiva notorietà di non possedere altre autorizzazioni o aver presentato altre comunicazioni per esercizio di tale attività. Uno stesso soggetto può presentare una sola comunicazione, salvo se subentrante nell’attività di aziende già operanti, mentre società di persone può inviare tante comunicazioni quanti sono i soci in possesso dei requisiti morali e professionali di L.R. 22/21, purché indicati nominativamente nelle comunicazioni. Tale comunicazione abilita anche operatore a:

  • esercizio del commercio in forma itinerante nell’intero territorio nazionale;
  • partecipazione a mercati e fiere in ambito nazionale;
  • vendita a domicilio del consumatore e nei locali dove questo di trova per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago

Attività di vendita itinerante svolta con mezzi motorizzati in qualunque area pubblica non vietata espressamente dal regolamento comunale del Comune (mai intero territorio comunale, con priorità per aree adiacenti, cioè alla distanza inferiore a 1 km., allo svolgimento di mercato o fiera) per il tempo necessario a servire il consumatore senza esposizione della merce su banchi fissi (comunque sosta nello stesso spazio mai superiore a 1 ora; trascorso tale termine, operatore si deve spostare di almeno 500 m. e non occupare più il suddetto spazio nel corso della giornata). Sosta nei posteggi isolati effettuata nei tempi e modi indicati nel regolamento comunale

Art. 64 adozione da parte di Comune, sentite le OO.PP. ed AC, del regolamento di mercato o fiera, contenente:

  1. tipologia del mercato o fiera, specificando giorni di svolgimento e numero dei posteggi;
  2. localizzazione ed articolazione di mercato/fiera, compresa eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio alimentare;
  3. modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita;
  4. regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
  5. modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
  6. modalità di registrazione delle presenze ed assenze degli operatori;
  7. modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione, modifica o spostamento del mercato/fiera;
  8. modalità e divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita;
  9. ipotesi di decadenza o revoca della concessione di posteggio;
  10. norme igienico sanitarie da osservarsi per vendita di prodotti alimentari;
  11. sanzioni da applicarsi nell’ipotesi di violazione del regolamento in questione;
  12. modalità di esercizio della vigilanza su mercato/fiera;
  13. posteggi riservati;
  14. modalità di svolgimento di mercato/fiera in caso di coincidenza delle suddette manifestazioni;
  15. modalità di svolgimento di mercatini di antiquariato e collezionismo, nonché modalità di gestione ed attribuzione di spazi a singoli operatori tramite definizione di procedure volte ad evitare fenomeni di speculazione e intermediazione fittizia

Art. 65 decisione di modifica dislocazione dei posteggi, diminuzione o aumento del numero di posteggi, variazioni di periodicità, spostamento della data di svolgimento di mercato/fiera presa dal Comune, sentite OO.PP. e AC

Trasferimento di mercato/fiera a titolo temporaneo o definitivo in altra sede o giorno deciso dal Comune per motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico, igienico sanitari. In tale circostanza, Comune, nel rispetto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili ed in relazione alla merceologia (alimentare e non alimentare) ed al tipo di attrezzature di vendita, tiene conto, ai fini di riassegnazione dei posteggi ad operatori già concessionari di posteggi, di anzianità di presenza annua (in caso di: subentro considerare presenze del cedente; acquisto di azienda, considerare data di inizio di attività dell’acquirente; affitto od affidamento della gestione, considerare data di inizio di attività del titolare; subentro tra familiari per causa di morte o atto tra vivi, considerare data di inizio di attività del dante causa). A parità di punteggio, priorità assegnata ad anzianità di attività di commercio su aree pubbliche

In caso di trasferimento parziale di mercato/fiera (fino a 40% del posteggi), Comune individua altre aree da destinare ai soggetti operanti nella zona oggetto di trasferimento, con riassegnazione dei posteggi in base ai criteri di cui sopra

Art. 66 assegnazione di posteggi in mercato/fiera liberi a causa di rinuncia o revoca o decadenza o altre cause (esclusi posteggi di nuova istituzione) con priorità ad operatori già titolari di posteggi nello stesso mercato/fiera

Comune indice bando pubblico per miglioramento dei posteggi, contenente seguenti criteri di priorità:

  1. anzianità di presenza nel mercato/fiera calcolata su base annua;
  2. anzianità di esercizio di impresa, attestata da data di iscrizione nel registro delle imprese attive nel commercio su aree pubbliche e riferita al soggetto titolare della concessione del posteggio

Comune può integrare tali criteri nel rispetto della normativa UE, nazionale, regionale

Art. 67 predisposizione da parte di Giunta Regionale del calendario ufficiale di mercati/fiere su aree pubbliche pubblicato su BUR entro 31 Gennaio successivo, in cui riportare in ordine cronologico per ogni Comune elenco dei mercati/fiere, evidenziando di ognuno: luogo e denominazione; data di svolgimento; settori merceologici; orario di apertura; numero complessivo dei posteggi. Servizio approvato con DDS 242 del 29/12/2020 calendario regionale delle fiere e mercati su aree pubbliche per il 2021

Comuni entro 30 Ottobre inviano a Servizio situazione relativa ai propri mercati/fiere, specificando: denominazione; ubicazione; ampiezza delle aree; numero dei posteggi; durata di svolgimento; orario di apertura e chiusura; nominativo di assegnatario del posteggio

Art. 68 istituzione da parte di Comune, sentite le OO.PP., dei mercatini di antiquariato e collezionismo a cui partecipano:

  1. operatori esercitanti attività commerciale in modo professionale a cui applicate norme vigenti su commercio in aree pubbliche (compreso rilascio di titolo abilitativo);
  2. operatori non esercitanti attività commerciale in modo professionale che vendono beni ai consumatori in modo occasionale, quali:
    • hobbisti, cioè soggetti che vendono, barattano, espongono in modo occasionale merci di poco valore (meno di 300 €)
    • creativi, cioè soggetti che vendono, propongono ed espongono in modo occasionale prodotti di propria invenzione

Hobbisti e creativi debbono essere in possesso di tesserino rilasciato da Comune capoluogo di Regione per residenti fuori dalle Marche;

  1. operatori artigianali iscritti ad Albo delle imprese artigianali solo per vendita di beni di propria produzione;
  2. Enti di solidarietà, Associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato ha chiara finalità di solidarietà ed inclusione sociale

Nel regolamento comunale verranno definite:

  1. caratteristiche del tesserino identificativo, modalità del suo rilascio e restituzione in caso di perdita dei requisiti, durata del tesserino che non è cedibile, né trasferibile e va sempre esposto durante il mercatino in modo ben visibile al pubblico e agli organi di controllo;
  2. modalità di vidimazione, esposizione e controllo;
  3. numero di partecipazioni annuali ai mercatini in questione

Mancanza di tesserino o della vidimazione per mercatino in corso di svolgimento comporta applicazione delle sanzioni di cui ad Art. 72

Art. 69 istituzione da parte di Giunta Regionale di un Tavolo di monitoraggio per rilevazione, analisi e studio delle problematiche di settore, comprese quelle relative ad abusivismo. Tavolo composto da rappresentante di: Servizio; ANCI; OO.PP.; CCIAA

Attività del Tavolo è svolta a titolo gratuito

Art. 70 definizione da parte del Comune degli orari di apertura di mercato/fiera, tenendo conto delle esigenze degli operatori e sentite OO.PP. ed AC

Comune può imporre limitazioni agli orari di apertura per “motivi imperativi di interesse generale” o per motivi di sicurezza stradale, sanitaria e di pubblico interesse

Art. 71 e 72 v. Sanzioni

Art. 73 rinuncia da parte di operatore commerciale titolare di più autorizzazioni al commercio su aree pubbliche ad 1 di queste oggetto di specifica richiesta al Comune di “trascrizione nell’autorizzazione scelta delle presenze maturate nei mercati e fiere che si svolgono nelle Marche”

Sanzioni:

Art. 71 sospensione di autorizzazione e concessione esercitata in base a SCIA:

  1. qualora operatore non versa oneri relativi ad occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione del pagamento con modalità previste dal regolamento comunale
  2. in caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria (sospensione non superiore a 6 mesi)
  3. per motivi di salute pubblica o dichiarazione di stato di emergenza

Revoca dell’autorizzazione o inibizione ad esercitare attività commerciale in base a SCIA:

  1. se operatore non avvia attività entro 6 mesi da data di rilascio di autorizzazione o di invio di SCIA, salvo concessione di proroga per comprovate necessità
  2. in caso di mancato utilizzo del posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a 4 mesi/anno, salvo casi di assenza per malattia, gravidanza o legata a permessi di cui alla Legge 104/1992. Nei mercati aperti da meno di 1 anno, assenza calcolata in proporzione ad effettiva durata. Giunta Regionale con DGR 78 del 7/2/2022 stabilito di considerare giustificate e quindi non conteggiabili ai fini della revoca le assenze effettuate da operatori con oltre 50 anni privi di Green pass rafforzato nel periodo 15 Febbraio – 15 Giugno 2022

Revoca o inibizione comporta decadenza della concessione del posteggio da parte di chiunque non lo utilizza “per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di 4 mesi”. Se posteggio usato per attività stagionale, numero di giorni di mancato utilizzo dopo il quale comminata sanzione, ridotto in proporzione alla durata di attività.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio, revoca/inibizione con relativa decadenza notificata ad interessato dal Comune se:

  1. operatore sospende attività di commercio su aree pubbliche per oltre 1 anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità (comunque non oltre 6 mesi)
  2. vengono meno requisiti morali e professionali prescritti da L.R. 22/21
  3. operatore non versa oneri relativi ad occupazione di suolo pubblico entro 6 mesi da notifica di sospensione di attività
  4. rilevata ulteriore violazione delle prescrizioni “in materia igienico sanitaria dopo notifica di sospensione di attività”

Art. 72 applicazione delle seguenti sanzioni:

  • chiunque esercita attività di commercio in aree pubbliche senza necessario titolo autorizzativo o concessione di posteggio o privo dei requisiti morali e professionali prescritti da L.R. 22/21: multa da 2.500 a 15.000 € + sequestro cautelare di attrezzature e merci ed eventuale loro confisca
  • in caso di assenza del titolare esercizio di commercio su aree pubbliche svolto fuori dai casi previsti da Art. 58 o senza possesso dei requisiti morali o professionali prescritti da L.R. 22/21: multa da 250 a 1.500 € a carico di titolare di autorizzazione
  • chiunque viola limitazioni e divieti stabiliti dal Comune per esercizio del commercio su aree pubbliche: multa da 250 a 1.500 € + sequestro cautelare di attrezzature e merci ed eventuale loro confisca
  • eventuali altre violazioni alle norme del commercio su aree pubbliche: multa da 250 a 1.500 €
  • in caso di particolare gravità o reiterate violazioni (cioè stessa violazione rilevata per 2 volte in 12 mesi, anche se proceduto al pagamento di sanzione in misura ridotta): sospensione attività di vendita da 1 a 20 giorni