OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (D

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (D.Leg. 507/93; Legge 95/95, 549/95, 410/97, 446/97)

(terra06)

Soggetti interessati:

Chiunque è interessato ad occupazione temporanea (inferiore ad 1 anno) o permanente (oltre 1 anno) del suolo, sottosuolo, spazi soprastanti al suolo (Esclusi balconi, verande …) “appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province”.

Iter procedurale:

Comuni classificati in base a popolazione residente al 31 Dicembre in: classe I oltre 500.000 abitanti; classe II da 100.000 a 500.000 abitanti; classe III da 30.000 a 100.000 abitanti; classe IV da 10.000 a 30.000 abitanti; classe V meno di 10.000 abitanti.

Comune o Provincia approva:

– regolamento per applicazione canone su “occupazione permanente o temporanea di strade,

aree, relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio pubblico, comprese

aree destinate a mercati anche attrezzati ed aree private soggette a servitù di pubblico

passaggio”. Regolamento comprende:

1) metodologia per rilascio, rinnovo, revoca autorizzazione;

2) classificazione in categoria di importanza di strade, aree e spazi pubblici;

3) indicazione analitica di tariffa, espressa in mq. o mt., comprese eventuali maggiorazioni

o detrazioni per categorie di attività, Enti pubblici, Organismi con finalità politiche

od istituzionali;

4) indicazione modalità e termini di pagamento del canone;

5) previsione di occupazione permanente per pubblici servizi con tariffe ridotte al 50%.

6) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra canone maggiorato fino a 50% e

doppio del canone.

Nessuna tassa per occupazioni inferiori a 0,5 mq. o m.

Regolamento può escludere applicazione nel proprio territorio della tassa, sostituendola

con canone da inserire nello stesso atto di concessione;

– designazione funzionario responsabile di attività organizzative e gestionali delle occupazioni suolo

entro 31 Ottobre tariffe per tassa di occupazione “graduata a seconda dell’importanza dell’area

su cui insiste sull’occupazione”. Territorio comunale suddiviso in almeno 2 categorie.

Per occupazione permanente tassa dovuta per anno solare è pari a: 68.000-102.000/mq. per Comuni di classe II; 54.000-81.000/mq. per Comuni di classe III; 43.000-64.000/mq. per Comuni di classe IV 34.000-51.000/mq. per Comuni di classe V.

Per occupazione suolo della Provincia: canone ridotto a 20% di quello comunale.

Canone annuo minimo dovuto a Provincia o Comune superiore a 1.000.000

Per occupazione permanente su sottosuolo e soprassuolo: tassa ridotta ad 1/3.

Occupazione suolo mediante tende fisse o retrattili: tassa ridotta al 30%. Comuni e Province possono stabilire di esonerare da tassa proprietari di tali tende.

In caso di occupazione abusiva: importo canone pari a 2 volte canone ordinario.

Passi carrabili: tassa ridotta al 50% e determinata moltiplicando larghezza del passo per profondità di 1 m. lineare. Nel caso di apposizione di cartello passo cartello: tassa ridotta fino al 10%. Se non utilizzati, interessati possono inviare domanda a Comune o Provincia per abolizione passo carrabile.

Per occupazioni temporanee, tassa calcolata in relazione ad ore di occupazione e superfice effettivamente occupata, ed è pari a

a) occupazione di suolo comunale: 2.000-12.000/mq./giorno per Comuni di I classe; 1.500-

10.000/mq./giorno per Comuni in II classe; 1.500-8.000/mq/giorno per Comuni in III classe;

750-6.000/mq./giorno per Comuni di IV classe; 750-4.000/mq./giorno per Comuni in V classe;

b) occupazione di suolo provinciale: 750-4.000/mq./giorno;

c) occupazione di suolo e soprassuolo: tassa ridotta fino ad 1/3, comunque non inferiore a 250

mq./giorno per Comuni di I, II, III classe ed a 150 mq./giorno per Comuni di IV e V classe e

Province.

Nel caso di occupazione di sottosuolo e soprassuolo di strade pubbliche con condutture, cavi,

impianti in genere, tassa è pari a: 250.000- 500.000/Km. su strade comunali; 150.000-300.000

al Km. su strade provinciali; 100.000-200.000/Km. per occupazioni con seggiovie e funivie.

Tassa non si applica per allacci di pubblici servizi.

Se condutture realizzate tramite costruzione gallerie sotterranee: contributo fino a 50% spese

Nel caso di occupazioni temporanee fino a 30 giorni: tariffa 20.000-50.000/Km. per Comuni di

classe II e III; tariffa 10.000-30.000/Km. per Comuni di IV e V classe e Provincia.

Per occupazioni di durata superiore a 15 giorni tariffa ridotta del 20-50%. Per occupazioni di

durata inferiore a 90 giorni: tariffa maggiorata del 30%. Per occupazioni di durata 90-180 giorni:

tariffa maggiorata del 50%. Per occupazioni di durata maggiore: tariffa maggiorata del 100%;

d) occupazione con tende e simili, tariffa ridotta al 30% o non applicata. Per tende su banconi

vendita già soggetti a tassa, tariffa applicata solo per parte di tenda sporgente da banconi;

e) occupazione di suolo in caso di fiere e festeggiamenti: tariffa ridotta al 50%. In caso di giochi ed

attrazioni realizzati con spettacoli viaggianti: tariffa ridotta al 50-80%;

f) occupazione del suolo da parte di pubblici esercizi, venditori ambulanti, produttori agricoli che

vendono direttamente i propri prodotti: tariffe ridotte al 50%;

g) occupazione del suolo con autovetture ad uso privato realizzate su aree predisposte da Comune o

Provincia: tariffa ridotta od aumentata del 30%;

h) occupazione del suolo per attività di edilizia: tariffa ridotta fino al 50%;

i) occupazione suolo in caso di manifestazione politiche, culturali, sportive: tariffe ridotte di 80%;

l) occupazioni temporanee ricorrenti di durata inferiore ad 1 mese: tariffa ridotta del 50%;

m) occupazione abusiva: canone maggiorato fino a 50%.

Sono esenti da tassa:

1) occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Enti locali, chiese, Enti pubblici per finalità di

assistenza, previdenza, sanità, cultura, ricerca scientifica;

2) fermate di autobus o stazioni, purché non contengono pubblicità;

3) occupazione di suolo pubblico per promuovere “manifestazioni od iniziative a carattere politico,

purchè area occupata inferiore a 10 mq.”;

4) occupazione occasionale per carico e scarico delle merci;

5) occupazioni con impianti per servizio pubblico, qualora Comune o Provincia nell’atto di

concessione, lo cedono a titolo gratuito;

6) occupazione di aree cimiteriali;

7) passi carrabili per soggetti portatori di handicap.

Comuni o Province possono deliberare:

a) non applicazione tassa sui passi carrabili

b) esonerare da tassa, occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico e

privato;

c) esonerare da tassa occupazione del sottosuolo, le condutture idriche necessarie per attività

agricola nei Comuni classificati montani;

d) tasse di ammontare inferiore a 20.000 non da riscuotere.

Domanda di occupazione di suolo pubblico da inviare a Sindaco, specificando: superfice da occupare, tempo di occupazione, eventuali opere da eseguire. Alla domanda allegare:

– disegni e documenti atti a specificare ragioni della richiesta;

– versamento tassa di occupazione suolo, sottosuolo, soprassuolo (Escluse aree di proprietà del

demanio pubblico, Comuni, Provincia) a Comune o Provincia. Tassa calcolata moltiplicando

tariffa comunale per superfice occupata;

– versamento cauzionale per il ripristino delle aree a fine occupazione.

Sindaco rilascia concessione, fissando prescrizioni da seguire e periodo di occupazione. Nel caso di aree oggetto di vincolo, autorizzazione subordinata a nulla-osta della Soprintendenza.

Concessione rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi, previo versamento della tassa di concessione e costituzione cauzione di ripristino.

Al termine periodo di occupazione e nei tempi fissati, interessato deve provvedere al ripristino dell’area. Vietato qualunque intervento di modifica del suolo pubblico non previsto nella concessione.

Interessato, entro 30 giorni da rilascio e comunque entro 31 Dicembre, presenta denuncia occupazione suolo a Comune o Provincia competente, specificando: generalità, estremi concessione, superfice occupata, categoria dell’area occupata con relative tariffe corrispondenti, importo dovuto come tassa.

Alla denuncia allegare versamento tassa. Per occupazioni temporanee, sufficiente versamento tassa.

Negli anni successivi nessuna denuncia da presentare, salvo caso di modifiche nella occupazione del suolo. Versamento tassa annuale entro 31 Gennaio a Comune o Provincia.

Se importo tassa superiore a 500.000, possibile versamento in 4 rate senza interessi entro mese di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre. Se occupazione iniziata dopo 31 Luglio, tassa versat in 2 rate di cui la prima nel mese inizio occupazione e l’altra entro mese di Dicembre. In caso di cessata occupazione, versamento imposta dovuta entro tale data.

Nel caso di variazioni verificatesi durante anno per occupazioni del suolo e sottosuolo, ammessa denuncia anche cumulativa da presentare entro 30 Giugno successivo.

Comune o Provincia, entro 6 mesi, esamina denuncia e verifica esattezza tassa versata, comunicando ad interessato eventuale integrazione. Conguaglio tassa da versare entro 60 giorni da comunicazione.

In caso di omessa o falsa denuncia, Comune o Provincia, entro 31 Dicembre del 3° anno, invia comunicazione di rettifica ad interessato, specificando: tassa + soprattassa + interessi di mora. Somme da pagare entro 60 giorni, pena riscossione coattiva.

Interessati entro 3 anni possono inviare domanda di rimborso per somme versate, ma non dovute. Comune o Provincia provvede a rimborso entro 60 giorni aggiungendo interessi al 7%.

Nel caso di revoca della concessione da parte di Comune o Provincia, interessato può chiedere rimborso della tassa di occupazione.

Sanzione:

Per omessa, tardiva o inesatta denuncia: soprattassa pari a 100% tassa dovuta (Se ritardo entro 30 giorni: sanzione ridotta del 50%).

Per omesso, tardivo o inesatto versamento della tassa: soprattassa pari al 20% tassa dovuta (Se ritardo entro 30 giorni: sanzione ridotta del 50%) + interessi di mora al 7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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