ORGANISMI COLLETTIVI DI DIFESA

ORGANISMI COLLETTIVI DI DIFESA (D.Lgs. 102/04; D.M. 7/3/22; D.G.R. 13/3/06; DDS 30/03/06)    (danni04)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Direzione agricoltura e sviluppo rurale (Servizio); Servizi Decentrati Agricoltura (SDA); Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA)

Imprenditori agricoli e/o cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, che costituiscono Organismi di difesa collettiva attiva e passiva delle colture (ODC)

Iter procedurale:

D.Lgs. 102/04, come modificato da ultimo da D.Lgs. 32/18, definisce le modalità di costituzione, con atto pubblico, degli Organismi di difesa collettivi (ODC) attiva e passiva delle produzioni in una delle seguenti forme giuridiche:

  1. associazioni di persone  giuridiche di diritto privato
  2. società cooperative agricole e loro consorzi
  3. consorzi di cui ad art. 2612, o società consortili di cui ad art. 2615 ter del Codice Civile.

ODC retto da uno statuto (schema tipo predisposto  da MIPAAF), deliberato dall’Assemblea dei soci contenente:

  1. denominazione, sede e patrimonio di ODC
  2. durata (non inferiore a 10 anni)
  3. scopi sociali
  4. norme relative all’ordinamento interno
  5. norme relative a gestione di ODC; qualora il Consorzio abbia più di 1.000 soci, si debbono tenere assemblee parziali che eleggono i delegati (solo soci) ad assemblea generale. Nel consiglio di amministrazione i 2/3 dei consiglieri riservati alla lista di maggioranza ed 1/3 alle liste di minoranza. Per ODC che rappresenta una produzione globale superiore a 750.000 q.le, MIPAAF può nominare un proprio delegato nel consiglio di amministrazione, con diritto di far parte del consiglio di gestione del Fondo
  6. diritto di ammissione per tutti gli imprenditori agricoli richiedenti aventi i requisiti prescritti (ODC deve pronunciarsi entro 40 giorni altrimenti domanda si intende accolta). Chiunque viene escluso può inoltrare ricorso a MIPAAF
  7. nomina del collegio sindacale (dove occorre garantire presenza di 1 rappresentante di Regione)
  8. modalità di riscossione (anche mediante emissione di ruoli) dei contributi consortili fissati da Assemblea soci, in relazione al valore della produzione denunciata ed alle tariffe assicurative stabilite per l’annata

ODC (comprese cooperative agricole e loro consorzi) entro 28 Febbraio  invia richiesta di riconoscimento (modello riportato su BUR 38/06) a Servizio (se produttori associati ricadono in più Regioni, domanda presentata in ognuna di queste) allegando:

  • copia dello statuto
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti
  • elenco dei soci aderenti, specificando quanti risultano sottoscrittori di polizza

Servizio:

  • esegue istruttoria, chiedendo eventuale documentazione integrativa da inviare entro 15 giorni
  • verifica validità di ODC, cioè se questo: costituito nelle forme giuridiche prescritte; dotato di uno statuto conforme; raccolto nell’anno precedente almeno 200 polizze assicurative (per cooperative polizze di almeno 50% dei produttori aderenti; nel caso di ODC già operante nel territorio impegno a raggiungere tale limite nell’anno di richiesta)
  • emette entro 45 giorni decreto di idoneità al riconoscimento di ODC, con relativa approvazione del suo statuto (al riguardo può chiedere modifiche, o decidere su eventuali ricorsi)
  • pubblica elenco degli ODC riconosciuti, provvedono entro il 30 Aprile al suo aggiornamento

Riconoscimento di ODC è valido per l’attività svolta nel territorio regionale dove ha sede legale.

L’Assemblea dei soci di ODC può deliberare in merito a:

  • forme di difesa ed intervento da adottarsi, usando strumenti ritenuti più idonei agli interessi degli associati
  • stipula di contratti, in nome e per conto dei soci (qualora essi non vi provvedono direttamente), con società di assicurazione autorizzate

ODC riconosciuto deve inviare a Regione:   

  • entro 28 Febbraio: elenco dei soci operanti al 31 Dicembre nel territorio regionale, specificando quelli che hanno sottoscritto polizze assicurative con relative colture e/o allevamenti;
  • entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio consuntivo: relazione del collegio sindacale al riguardo;
  • entro 30 giorni dall’evento: eventuali variazioni intervenute negli Organi sociali, forma giuridica, denominazione, sede, patrimonio;
  • entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte di Assemblea soci: rendiconto consuntivo.

Servizio, tramite SDA, vigila sull’attività di difesa attiva e passiva svolta da ODC e sul rispetto delle norme statutarie, anche mediante controlli in loco (almeno ogni 2 anni) e verifiche sui documenti contabili. In particolare si vuole accertare, al fine del mantenimento del riconoscimento di ODC:

  1. rispetto del diritto all’ammissione di tutti gli imprenditori agricoli richiedenti aventi i requisiti
  2. rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione dei contributi (compresa eventuale emissione dei ruoli)
  3. mantenimento dei requisiti previsti per il riconoscimento

ODC riconosciuti si possono associare a livello nazionale, al fine di stipulare contratti di assicurazione agevolata con INA. Tale organismo associativo è sottoposto alla vigilanza diretta del MIPAAF.

MIPAAF con D.M. 7/3/2022 individua termini, modalità e procedure di erogazione di un importo a titolo di acconto a favore di ODC, che al riguardo provvedono a:

  • costituire fascicolo aziendale, in cui riporta: codice di ODC; campagna di riferimento; tipo di intervento (v. polizze sperimentali, strutture aziendali, smaltimento carcasse); numero polizza agevolata collettiva e relativi certificati; CUAA di ogni azienda aderente ad ODC; importo totale del premio assicurativo pagato per CUAA ed importo incassato da questi; esistenza di autorizzazione del socio aderente al pagamento di aiuto direttamente ad ODC; dichiarazione che ODC ha sostenuto pagamento di polizza collettiva nei confronti di compagnie assicurative con relativa traccia (bonifico) di operazioni eseguite; impegno a restituire eventuali differenze negative tra aiuti concessi a beneficiari ed importo erogato loro; documentazione (quietanza) attestante pagamento del relativo premio a compagnia assicurativa;
  • inviare domanda di acconto (Modello predisposto da AGEA) ad AGEA, tramite SIAN, allegando: quietanza da parte di compagnia assicurativa; delega rilasciata da singoli associati ad incasso del contributo pubblico

AGEA esegue controlli inerenti possesso dei requisiti di accesso ad acconto, comprendente: completezza della domanda e dei documenti richiesti; rispetto dei termini di invio; presenza a sistema di tutte le polizze oggetto di domanda; validità della certificazione antimafia. AGEA esclude ODC non nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, o che si trovano in stato di scioglimento o liquidazione per insolvenza o cessazione di attività

AGEA provvede ad erogare importi determinati ad ODC tramite bonifico su coordinate bancarie indicate in domanda

Somme dovute ai singoli beneficiari aderenti ad ODC a chiusura di istruttoria della domanda di aiuto compensate con importi versati in acconto. ODC deve restituire ad AGEA eventuale differenza risultante tra importo ricevuto in acconto e somme compensate (tale differenza può essere a sua volta compensata con somme dovute da AGEA ad ODC per annualità diverse da quella oggetto di acconto). AGEA invia periodicamente a: ODC dati su importi da compensare; MIPAAF rendiconto di acconti erogati nelle singole campagne

Entità aiuto:

Entrate di ODC sono costituite da:

  • contributi dello Stato derivante dal Fondo Solidarietà Nazionale
  • ricorso al credito agrario a tasso agevolato, per non oltre il 50% delle spese accertate per lo svolgimento dell’attività di difesa attiva e passiva delle colture, calcolate in base al rendiconto consuntivo relativo ad anno precedente
  • contributi di eventuali altri Enti e di privati
  • rientri dalla compartecipazione al rischio
  • risarcimento assicurativi
  • interessi attivi sul capitale depositato

Uscite di ODC riguardano:

  • pagamento dei risarcimenti agli associati
  • spese assicurative per la copertura della quota di rischio non garantita dal Fondo Solidarietà Nazionale
  • spese per perizie
  • compensi per acquisizione delle adesioni
  • partecipazione al rischio di altri fondi istituiti dagli Organismi associativi

MIPAAF con D.M. 7/3/2022 definisce erogazione di acconto ad ODC pari a 40% della spesa per premi che questi hanno sostenuto per conto dei propri associati a fronte di polizze assicurative collettive agevolate stipulate a copertura dei rischi sulle strutture aziendali o dello smaltimento di carcasse animali (50% per polizze assicurative sperimentali). Acconto erogabile in funzione delle risorse nazionali disponibili per spesa assicurativa, a partire da campagna: 2018 per polizze sperimentali; 2019 per polizze a copertura dei rischi su strutture aziendali; 2020 per smaltimento di carcasse animali.

Sanzioni:

Se a seguito di controlli emergono irregolarità, inadempienze, perdita dei requisiti: revoca del riconoscimento fino al recupero dei suddetti requisiti (almeno 1 anno in caso di inadempienza). Dopo 1 anno da revoca, Consorzio può riproporre la domanda di riconoscimento.

 

 

 

 

 

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