ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI VINO (Reg. 479/08) (vino68)
Soggetti interessati:
Rappresentanti delle attività economiche nel settore della produzione, commercio, trasformazione dei prodotti vinici che intendono costituire Organizzazioni interprofessionali al fine di realizzare “tenendo conto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori”, in una o più Regioni della Comunità, seguenti attività:
a) migliorare conoscenza e trasparenza della produzione e del mercato;
b) contribuire ad un miglior coordinamento di immissione sul mercato dei prodotti vinici a seguito di ricerca e studi di mercato;
c) redigere contratti tipo compatibili con normativa comunitaria;
d) valorizzare potenziale produttivo;
e) fornire informazioni e svolgere ricerche necessarie per orientare produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato ed ai gusti ed aspettative dei consumatori, con particolare riguardo a qualità dei prodotti e protezione ambiente;
f) fornire informazioni su particolari caratteristiche del vino DOP o IGP;
g) ricercare metodi atti a limitare impiego di prodotti fitosanitari ed altri fattori di produzione, nonché a garantire qualità dei prodotti e tutela del suolo e delle acque;
h) promuovere produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi di ambiente;
i) incoraggiare consumo moderato e responsabile di vino, informando consumatore dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;
j) realizzare azioni promozionali per vino in particolare in Paesi Terzi;
k) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, vinificazione, commercializzazione;
l) valorizzare, tutelare, promuovere, potenziale di agricoltura biologica;
m) valorizzare, tutelare, promuovere marchi di qualità, denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette.
Iter procedurale:
Interessati presentano a MI.P.A.F. domanda di riconoscimento, allegando:
a) prova del possesso delle condizioni di cui sopra;
b) prova che Organizzazione svolge propria attività in una o più Regioni del territorio in cui opera;
c) prova che Organizzazione rappresenta quota significativa della produzione o commercio dei prodotti vinici;
d) prova che Organizzazione non è attiva nella produzione, traformazione, commercializzazione di prodotti vinici.
MI.P.A.F. esamina domanda ed entro 4 mesi decide se concedere o rifiutare riconoscimento.
“Per migliorare e stabilizzare funzionamento del mercato comune dei vini, comprese uve, mosti e vini da cui sono ottenuti”, MI.P.A.F. può, avvalendosi delle Organizzazioni interprofessionali, stabilire “regole di commercializzazione intese a regolare offerta”, purché:
a) non riguardanti operazioni che hanno luogo dopo prima commercializzazione del prodotto;
b) non permettono fissazione di prezzo neppure orientativi o raccomandati;
c) non rendono indispensabile percentuale eccessiva di raccolta di un’annata”che sarebbe altrimenti disponibile”;
d) non prevedono possibilità di rifiutare rilascio di attestato nazionale e comunitario necessari per circolazione e commercializzazione dei vini, se questo conforme a norme definite”.
Regole applicate debbono essere a conoscenza degli operatori tramite pubblicazione su G.U.
Stato membro esercita attività di controllo su Organizzazioni interprofessionali per accertare regolare svolgimento attività statutarie e provvede a revocare riconoscimento se non più rispettate condizioni del riconoscimento, imponendo inoltre sanzioni in caso di inadempienze od irregolarità.
Entro 1 Marzo (a partire dal 2009) Stato membro comunica a Commissione elenco delle Organizzazioni interpofessionali riconosciute e/o revocate nell’anno precedente.