ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI PESCA (Reg

ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI PESCA (Reg. 1379/13, 1418/13, 1419/13)   (pesca06)

Soggetti interessati:

Organizzazione produttori (OP) di pesca ed acquicoltura:

a)       costituita da gruppi di pescatori che dispongono di prodotti della pesca od acquicoltura in 1 o più Stati membri, anche tenendo conto situazione specifica di piccoli produttori;

b)       persegue obiettivo nel caso di OP pesca di:

  • promuovere esercizio attività di pesca redditizia e sostenibile da parte dei gruppi aderenti nel rispetto politica conservazione, diritto ambientale, politica sociale CE, nonché partecipazione gestione nelle risorse biologiche marine fissata da Stato membro;
  • evitare e ridurre, per quanto possibile, catture indesiderate di stock commerciali ed eventualmente “farne migliore uso possibile, senza creare un mercato per catture sotto alla taglia minima di riferimento per conservazione”;
  • contribuire a tracciabilità dei prodotti della pesca ed accesso dei consumatori ad informazione chiara e completa;
  • contribuire ad eliminare pratiche di pesca illegale non dichiarate e non regolamentata.

Perseguire nel caso di OP di acquicoltura obiettivi di:

  • promuovere esercizio attività di acquicoltura sostenibile da parte dei propri aderenti, mediante possibilità di sviluppo in conformità con politica comune pesca, diritto ambientale, politica sociale;
  • accertare che attività dei propri aderenti conformi a piani strategici nazionali;
  • garantire che mangimi per acquicoltura di origine ittica provengono da attività di pesca gestita in modo sostenibile.

OP pesca ed acquicoltura da perseguire inoltre almeno 2 dei seguenti obiettivi:

  • migliorare condizioni di immissione sul mercato di prodotti di pesca ed acquicoltura dei propri aderenti;
  • migliorare rendimento economico;
  • stabilizzare mercati;
  • contribuire ad approvvigionamento alimentare e promuovere elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo occupazione in zone costiere e rurali;
  • ridurre impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare selettività attrezzi di pesca.

OP possono inoltre perseguire ulteriori obiettivi complementari            

Associazione di Organizzazioni di produttori (AOP):

a)       costituita su iniziativa di OP riconosciute in 1 o più Stati membri;

b)       persegue seguenti obiettivi realizzare in modo efficace e sostenibile ogni obiettivo di OP aderente, nonché coordinare e sviluppare attività di interesse comune per OP aderenti

Organizzazione interprofessionale (OI):

a)       costituita su iniziativa di produttori pesca ed acquicoltura in uno o più Stato membro;

b)       persegue obiettivo di migliorare coordinamento e condizioni di messa a disposizione di prodotti di pesca ed acquicoltura sul mercato CE   .

Iter procedurale:

OP, AOP, OI invia domanda di riconoscimento a Stato membro, allegando:

a)       statuto di OP, AOP, OI

b)       regole di funzionamento interno di Organizzazione che debbono prevedere:

–          rispetto da parte di aderenti di norme adottate da Organizzazione in materia di sfruttamento, produzione, commercializzazione dei prodotti di pesca;

–          assenza di discriminazioni tra aderenti, in particolare per nazionalità e luogo di stabilimento;

–          imposizione di contributo finanziario ad aderenti per finanziamento di Organizzazione;

–          funzionamento democratico che consenta ad aderenti di controllare decisioni di Organizzazione;

–          applicazione di sanzioni “effettive, dissuasive e proporzionate” in caso di inosservanza di obblighi stabiliti da regolamento interno di Organizzazione (v. mancato pagamento di contributi finanziari);

–          definizione di regole relative ad immissione di nuovi aderenti od esclusione di questi;

–          definizione di regole contabili e di bilancio necessarie per gestione Organizzazione;

c)       nomi delle persone delegate ad agire per none e per conto Organizzazione;

d)       prova che:

–          Organizzazione Produttore o Associazione Organizzazione Produttore:

Ø       osserva principi di cui sopra e rispetto norme adottate per loro applicazione;

Ø       svolge attività economica sufficiente nel territorio di Stato membro interessato o su parte di esso, in termini di numero di aderenti o volume di produzione commercializzate;

Ø       siano dotate di personalità giuridica, stabilita con propria sede nello Stato membro;

Ø       siano in grado di perseguire obiettivi riportati in premessa;

Ø       osservano norme di concorrenza fissate da CE;

Ø       non abusano di posizione dominante su determinati territori;

Ø       forniscono informazioni dettagliate e pertinenti relative ad aderenti, governance, fonti di finanziamento; 

–          Organizzazione Interprofessionale: 

Ø       osserva principi di cui sopra e rispetta norme adottate per loro applicazione;

Ø       rappresenta parte significativa di attività di produzione e di 1 o entrambe le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti di pesca ed acquicoltura o prodotti trasformati a base di prodotti di pesca o acquicoltura;

Ø       non svolge direttamente attività di produzione, trasformazione, commercializzazione prodotti di pesca ed acquicoltura o prodotti trasformati a base di prodotti di pesca od acquicoltura;

Ø       sia dotata di personalità giuridica e con sede legale nel proprio territorio;

Ø       sia in grado di realizzare obiettivi riportati in premessa;

Ø       tenga conto di interesse dei consumatori;

Ø       non ostacola buon funzionamento di OCM;

Ø       rispetta norme di concorrenza fissata da CE;  

e)       dettaglio attività svolte da OP, AOP, OI, in particolare per settore di attività e prodotti di pesca ed acquicoltura, per cui richiesto riconoscimento.

Entro 3 mesi da ricevimento domanda, Stato membro informa OP, AOP, OI circa sua decisione di riconoscimento o meno (Motivazione diniego), previa verifica possesso dei requisiti di cui sopra.

OP, AOP, OI riconosciute prima di 29/12/2013 con precedente normativa debbono conformarsi a nuove disposizioni.

Nello svolgimento dei propri compiti, OP, AOP, OI i cui aderenti sono di diversi Stati membri sono tenuti a rispettare disposizioni che regolano attribuzione possibilità di pesca fra Stati membri.

Stato membro effettua periodici controlli per verificare che OP, AOP, OI rispettano condizioni per riconoscimento. In caso di mancata conformità, Stato membro comunica intenzione e motivi di revoca riconoscimento, affinché OP, AOP, OI possa presentare entro 2 mesi proporre osservazioni. Se OP, AOP, OI dispone di aderenti in diversi Stati membri occorre definire rapporti di collaborazione amministrativa tra questi al fine dei controlli.

Commissione può svolgere direttamente controlli ed eventualmente chiedere a Stato membro di revocare riconoscimento di OP, AOP, OI

Stato membro comunica entro 2 mesi a Commissione per via elettronica, decisioni relative a concessione o revoca di riconoscimento (Modello riportato in Allegato II a Reg. 1419/13 pubblicato su G.U.CE 353/13) e ne vengono rese pubbliche.

Stato membro può decidere che norme approvate da OP siano vincolanti per periodo da 2 a 12 mesi, anche per produttori non aderenti ad OP che commercializzano prodotti in zone dove OP è rappresentativa, purché:

a)       OP costituita da almeno 1 anno e rappresentativa di produzione e commercializzazione, compreso eventualmente settore di piccola pesca e pesca artigianale (Almeno 55% del prodotto in questione commercializzato da OP nell’anno precedente in zona dove si intende estendere norme; percentuale ridotta a 40% per OP di acquicoltura) e presenti domanda specifica ad Autorità nazionali competenti;

b)       norme da estendere riguardano: adeguamenti produzione ad esigenze mercato; concentrazione offerta di prodotto; promozione prodotti di pesca ed acquicoltura; pianificazione e gestione collettiva attività di pesca; riduzione al minimo di catture indesiderate; promozione attività di acquicoltura sostenibile; raccolta dati su vendite e previsioni di produzione di tipo ambientale; pianificazione e gestione di attività di acquicoltura; promozione prodotti di acquicoltura;

c)       rispettate norme in materia di concorrenza fissate da CE.

Stato membro può decidere che alcuni accordi o pratiche approvate da OP possono essere vincolanti fino a 3 anni in 1 o più zone specifiche, anche per OP come aderenti, purché:

a)       si copre almeno 65% di attività svolte in almeno 2 dei seguenti settori: produzione, trasformazione, commercializzazione del prodotto in questione nell’anno precedente in zona oggetto di estensione e ne faccia domanda ad Autorità nazionale;

b)       norme da estendere ad altre OP riguardano: redazione contratti; promozione prodotti pesca ed acquicoltura; definizione norme più restrittive di produzione e commercializzazione; miglioramento qualità e conoscenza di produzione e mercato; realizzazione ricerche di mercato; promozione presso consumatori di specie poco conosciute ma di elevato valore nutritivo.

Se norme estese ad operatori non aderenti, Stato membro può decidere che questi rendono conto ad OP, AOP, OI, di parte o totalità, dei maggiori costi sostenuti da aderenti per estendere norme ai non aderenti.

Stati membri notificano a Commissione, almeno 2 mesi prima di entrata in vigore di estensione norme a tutti i produttori od operatori in determinata zona. Notifica deve contenere: nome ed indirizzo di OP, AOP, OI; informazioni necessarie a dimostrare che OP, AOP, OI è rappresentativa; norme da estendere; giustificazione di estensione delle norme, suffragata da idonei dati; zona in cui si prevede di rendere norme vincolanti; periodo di applicazione estensione norme; data di entrata in vigore. Commissione, entro 1 mese, adotta decisione che autorizza estensione se rispettate disposizioni di cui sopra, rispettate norme in materia di concorrenza, estensione non costituisce minaccia di libero scambio, non compromesso conseguimento obiettivo di Politica Comune Pesca. Autorizzazione ad estensione norme può continuare ad applicarsi dopo scadenza anche mediante tacito accordo, senza esplicito rinnovo di autorizzazione, se Stato membro notificato a Commissione, almeno 1 mese prima di scadenza, ulteriore termine di applicazione e Commissione autorizzato tale estensione o non sollevato obiezioni entro 1 mese da notifica. Ogni modifica prevista a norme rese obbligatorie per tutti i produttori o operatori notificate a Commissione.

Commissione può effettuare verifiche e revocare autorizzazione estensione norme se accertato mancato rispetto di 1 o più requisiti previsti per autorizzazione, informandone Stato membro.

Ogni OP invia entro 28/2/2014 ad Autorità competenti Stato membro piano di produzione e commercializzazione per principali specie commercializzate, comprendenti:

a)       informazioni generali relative ad OP: nome, tipo, codice identificazione, ubicazione, numero di aderenti, fatturato per specie, volume di catture o raccolte per specie;

b)       programma di produzione per specie catturate o allevate;

c)       strategia di commercializzazione comprendente qualità, presentazione di offerta ad esigenza del mercato. Calendario di offerta e mezzi in grado di garantire adeguatezza di offerta rispetto a esigenze di mercato in termini di Autorità competente procedono ad approvazione piano di produzione entro 6 settimane da invio, informandone subito OP Se Autorità competente non ritiene che piano possa conseguire obiettivi di OP chiede a questa di presentare nuovo piano modificato entro 2 settimane (Approvazione di questo entro 4 settimane). In caso nessuna comunicazione pervenuta da Autorità nazionale, piano si intende approvato. OP può rivedere piano di produzione e commercializzazione e sottoporlo ad approvazione di Autorità competente entro 4 settimane. Se Autorità competente ritiene che a seguito revisione non più conseguiti obiettivi del piano, ma informa OP per apportarvi modifiche entro 2 settimane (Autorità approva piano modificato entro 4 settimane). Piani successivi presentati almeno 8 settimane precedenti a scadenza del precedente. Nel caso di nuove OP, piano presentato entro 8 settimane da riconoscimento         

d)       misure da adottare per raggiungere obiettivi di OP;

e)       misure preventive specifiche di adeguamento di offerta per specie che incentrano generalmente difficoltà commerciali nel corso di anno;

f)        misure di controllo e sanzioni applicabili ad aderenti che contravvengono a disposizioni di programma, informandone subito OP

Se Autorità competente non ritiene che piano possa conseguire obiettivi di OP chiede a questa di presentare nuovo piano modificato entro 2 settimane (Approvazione di questo entro 4 settimane). In caso nessuna comunicazione pervenuta da Autorità nazionale, piano si intende approvato. OP può rivedere piano di produzione e commercializzazione e sottoporlo ad approvazione di Autorità competente entro 4 settimane. Se Autorità competente ritiene che a seguito revisione non più conseguiti obiettivi del piano, ne informa OP per apportarvi modifiche entro 2 settimane (Autorità approva piano modificato entro 4 settimane) Piani successivi presentati almeno 8 settimane precedenti a scadenza del precedente. Nel caso di nuove OP, piano presentato entro 8 settimane da riconoscimento.

OP elabora relazione annuale delle proprie attività nell’ambito del piano da inviare per approvazione ad Autorità competente.

Commissione effettua verifiche per accertare che OP rispetti piano approvato, altrimenti revoca di riconoscimento.

OP possono beneficiare di sostegno finanziario CE per ammasso prodotti di pesca riportati in Allegato II a Reg. 1379/13 pubblicato su G.U.CE 354/13, purché:

a)       rispettate condizioni di ammasso fissate da CE;

b)       prodotti immessi sul mercato da OP senza riuscire a trovare loro un acquirente al prezzo limite fissato da OP entro 31 Dicembre non superiore a 80% prezzo medio ponderato rilevato per prodotto in questione nella zona di attività di OP nei 3 anni precedenti. Prezzo fissato tenendo conto: andamento produzione e domanda; stabilizzazione prezzo di mercato; convergenza dei mercati; redditi dei produttori; interesse dei consumatori. Stati membri esaminate proposte di OP, determinano prezzi limite da applicare da parte OP e li rende pubblici;

c)       prodotti soddisfano norme comuni di commercializzazione fissate e siano di qualità adeguata per consumo umano;

d)       prodotti stabilizzati o trasformati ed immagazzinati in serbatoi o gabbie, mediante: congelamento a bordo di pescherecci o in apposite strutture a terra; salatura; essiccazione; marinatura; bollitura e pastorizzazione ed eventuali altri processi (quali filettatura, taglio, asportazione della testa);

e)       prodotti reintrodotti sul mercato dopo ammasso per consumo umano in  fase successiva;

f)        prodotti rimangono in ammasso per almeno 5 giorni                                                             

Entità aiuto:

OP possono beneficiare di sostegno CE per:

a)       adeguare produzione ad esigenze di mercato;

b)       canalizzare offerta e commercializzazione di prodotti dei loro aderenti;

c)       promuovere prodotti di pesca ed acquicoltura dei loro aderenti in modo non discriminatorio, attraverso certificazione dei prodotti (denominazione di origine, marchi di qualità, specialità tradizionali garantite, prodotti ottenuti con metodi9 sostenibili);

d)       verificare che attività dei loro aderenti siano conformi a norme stabilite da OP ed adottare misure per garantirne conformità;

e)       promuovere programmi di formazione professionale e di cooperazione al fine di incoraggiare giovani ad entrare nel settore;

f)        ridurre impatto ambientale di pesca, anche mediante misure volte a migliorare selettività di attrezzi da pesca;

g)       promuovere uso di tecnologia di informazione e comunicazione per migliorare commercializzazione e prezzi;

h)       agevolare accesso di consumatori ad informazioni su prodotti di pesca ed acquicoltura;

i)         pianificare e gestire collettivamente attività di pesca di loro aderenti, fatta salva organizzazione gestione di risorse biologiche marine da parte di Stati membri, anche tramite sviluppo ed attuazione di misure volte a migliorare selettività di attività di pesca e consulenza ad Autorità competenti;

j)         evitare e ridurre al minimo catture indesiderate, partecipando ad elaborazione ed applicazione di imprese tecniche e fare migliore uso possibile di catture indesiderabili di stock commerciali senza creare mercato per catture inferiori a taglia minima di riferimento per conservazione;

k)       gestire ammasso temporaneo di prodotti di pesca;

l)         promuovere attività di acquicoltura sostenibile, in termini di protezione ambientale, salute e benessere di animali;

m)      raccogliere informazioni su prodotti commercializzati, comprese informazioni economiche su prime vendite e previsione di produzione;

n)       raccogliere informazioni di tipo ambientale;

o)       pianificare gestione di attività di acquicoltura dei loro aderenti;

p)       sostenere programmi per operatori professionisti volti a promuovere prodotti di acquicoltura;

AOP possono beneficiare di sostegno finanziario CE

OI possono beneficiare di sostegno finanziario CE per:

a)       redigere contratti tipo compatibili con normativa CE;

b)       promuovere prodotti di pesca ed acquicoltura CE in modo non discriminatorio, attraverso certificazione dei prodotti (denominazione di origine, marchi di qualità, specialità tradizionali garantite, prodotti ottenuti con sistemi sostenibili);

c)       definire in merito a produzione e commercializzazione prodotti di pesca ed acquicoltura, norme più restrittive rispetto a quelle fissate da CE o Stato membro;

d)       migliorare qualità, conoscenza, trasparenza di produzione e mercato, svolgere attività di formazione e perfezionamento professionale (in materia di qualità e tracciabilità e sicurezza alimentare) ed incoraggiare iniziative di ricerca;

e)       realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare tecniche volte ad ottimizzare funzionamento del mercato, anche mediante tecnologie di informazione e comunicazione, nonché raccogliere dati socio-economici;

f)        fornire informazioni e svolgere ricerche necessarie per garantire offerta sostenibile di cui qualità, quantità e prezzo corrispondono ad esigenze di mercato ed aspettative dei consumatori;

g)       promuovere presso consumatori specie provenienti da stock ittici, sostenibili con apprezzabile valore nutritivo e di cui non si fa ampio consumo;

h)       verificare che attività dei loro aderenti conformi a norme stabilite da Organizzazione ed adottare misure in grado di garantirne conformità            

          

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