OSSERVATORIO EROGAZIONE CREDITO

OSSERVATORIO EROGAZIONE CREDITO (Legge 62/12)   (credit 22)

Soggetti interessati:

Ministero Economia e Finanze (MEF), Ministero Sviluppo Economico (MISE), Banca d’Italia, Associazione bancaria italiana (ABI), Associazioni consumatori, Associazioni imprenditori, Società finanziarie regionali.

Iter procedurale:

Legge 62/12 istituisce presso MEF un “Osservatorio su erogazione del credito”, con il compito di:

  • esaminare condizioni applicate da banche alla clientela (in particolare a micro, piccole e medie imprese, specie quelle giovanili e femminili) relativamente ad attuazione di accordi o protocolli per favorire il loro accesso al credito
  • analizzare tassi, commissioni ed altre condizioni accessorie applicate (analisi effettuata a livello settoriale, geografico, dimensionale)
  • monitorare andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e relative condizioni applicate ai beneficiari. A tal fine chiesti a Banca d’Italia dati in materia. Osservatorio elabora ogni 6 mesi informazioni ricevute, analizza attuazione degli accordi volti a sostenere l’accesso al credito, formula proposte in merito nell’ambito di “Dossier sul credito” messo a disposizione di Istituzioni e soggetti interessati
  • promuovere formulazione di migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento a favore di imprese, famiglie e consumatori, al fine di migliorare loro condizioni di accesso al credito,  in relazione a specifiche situazioni locali

Ad Osservatorio parteciperanno, a titolo gratuito, 2 rappresentanti del MEF (1 con funzioni di Presidente), 1 di MISE, 1 di Banca di Italia, a cui aggiungere eventualmente 1 rappresentante di Associazione dei consumatori, 1 di ABI, 3 di Associazioni di imprese, 1 di Società finanziarie regionali.

Prefetto può segnalare ad Arbitro bancario finanziario, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari/finanziari, su richiesta del cliente, e dopo aver invitato  Banca a fornire “risposta argomentata su meritevolezza del credito”. Arbitro si pronuncia entro 30  giorni.

Entità aiuto:

Legge 62/12 stabilisce  che commissioni bancarie vengono stabilite in relazione  a “specifica tipologia di apertura del credito , con particolare  riguardo a conti correnti”, e comunque non siano applicate a famiglie in caso di sconfinamento  su conto corrente(in presenza o meno di fido) inferiore a 500 € e per 1 solo periodo inferiore a 7 giorni consecutivi  nell’ambito di 1 trimestre.

Elaborazione ed attribuzione di rating di legalità per imprese operanti nel territorio nazionale con fatturato di almeno 2.000.000 €/singola impresa o gruppo di appartenenza, effettuato secondo modalità fissate da Autorità garante della concorrenza.  Ai fini dell’attribuzione del rating è possibile  chiedere informazioni ad Amministrazioni pubbliche. Sulla base del rating attributo va valutata la concessione di finanziamenti da parte sia di Amministrazioni pubbliche, sia di credito bancario (se ciò non avviene, Istituto di credito deve inviare una relazione a Banca di Italia,  illustrando il motivo per cui non tenuto conto di rating assegnato ad impresa).

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