PHARE (Reg

ITALIA E POLITICHE CE (Legge 234/12)   (cee07)

Soggetti interessati:

Parlamento italiano, Presidenza Consiglio dei Ministri, Regioni, Unione Province Italiane (UPI), Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI), Unione Nazionale Comunità Montane (UNCEM)

Iter procedurale:

Approvata Legge 234/12 in cui definito processo di partecipazione di Italia a formazione delle decisioni e predisposizione degli atti di Unione Europea, garantendo adempimento degli obblighi ed esercizio dei poteri derivanti da appartenenza Italia a CE, comprendente:

–          istituzione di Comitato interministeriale per affari europei (CIAE), presso Presidenza Consiglio Ministri, a cui partecipano vari Ministeri competenti nelle materie oggetto di ordine del giorno, nonché Presidente Conferenza delle Regioni, Presidente ANCI, Presidente UNCI, Presidente UNCEM. Linee generali, indirizzi, direttive elaborati da CIAE comunicati a Presidenza Consiglio Ministri “ai fini della definizione unitaria della politica italiana da rappresentare in sede di Unione Europea (UE). CIAE può dotarsi di personale proprio (Non oltre 20 unità), anche comandato da altri Ministeri definito entro 31 Gennaio, a cui aggiungere personale di Regioni (Non oltre 6 unità). All’interno di CIAE costituito ufficio di segreteria

–          Parlamento partecipa al processo decisionale UE, intervenendo in coordinamento con Governo nella fase di formazione delle normative e politiche europee. A tal fine Governo assicura assistenza documentale ed informativa a Rappresentanza permanente di Italia presso UE. Governo, prima dello svolgimento riunioni del Consiglio Europeo, illustra alle Camere, nonché a competenti organi parlamentari, posizione che si intende tenere, in particolare su iniziative o questioni relative a politica estera o di difesa comune. Presidente del Consiglio invia subito alla Camera relazioni predisposte da Rappresentanza permanente su:

a)       riunioni Consiglio dei Ministri UE, riunioni a livello ministeriale, riunioni Comitato dei rappresentanti permanenti, riunioni di Comitato e gruppi di lavoro del Consiglio

b)       riunioni su procedure legislative tra Parlamento, Consiglio e Commissione

c)       atti o progetto di atti adottati da Istituzioni od organi UE

d)       altre iniziative o questioni relative a Istituzioni o politiche UE

e)       procedure di contenzioso avviato nei confronti di Italia.

Governo informa periodicamente Camere e Commissioni Parlamentari, in merito ad atti o documenti adottati da UE od obiettivi individuati o accordi intergovernativi tra Stati UE “in merito a coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria”. Governo informa Camera di ogni iniziativa volta a conclusione di accordi tra Stati membri che prevedono introduzione o rafforzamento regole in materia finanziaria o comunque producono conseguenze su finanza pubblica e deve poi assicurare che posizione assunta al riguardo tenga conto di atti di indirizzo adottati dalla Camera (Se questi non rispettati occorre motivare posizione assunta). Proposte di atti o loro modificazioni o libri verdi, libri bianchi, comunicazioni sono trasmessi alle Camere da Governo, eventualmente corredati da nota illustrativa, con valutazione Governo e data presumibile di discussione. Di tali comunicazioni su proposte di atti legislativi UE si avrà costante aggiornamento per tenere conto sviluppo processo decisionale, Entro 20 giorni da invio proposta di atto, Amministrazione competente elabora relazione attestante: correttezza della base giuridica; conformità di questo a principi di sussidiarietà e proporzionalità; valutazione complessiva proposto e “sue prospettive negoziali” con riferimento a punti di internazionalizzazione; impatto di proposta su ordinamento nazionale, autonomie locali, organizzazioni pubbliche, amministrazioni finanziarie. Relazione inviata a Presidente Consiglio Ministri, corredata da tabella di confronto tra disposizioni di proposta e norme nazionali vigenti. Su proposte disposizioni UE, competenti organi parlamentari possono adottare atti di indirizzo a Governo, la cui posizione in sede di Consiglio/Commissione Europea deve tener conto di tali indirizzi (Se ciò non avviene, occorre fornire motivazioni).

Ogni Camera, eventualmente consultando Consigli ed Assemblee di Regione, può esprimere parere motivato su conformità atti legislativi UE inviato a Presidenti Parlamento Europeo, Consiglio UE, Commissione Europea, nonché Governo italiano.

Camere può inviare ad istituzioni UE e Governo ogni documento utile a definire politiche europee, che raccoglie eventualmente osservazioni e proposte formulate da Regioni.

Camera può chiedere a Governo di apporre in sede di Consiglio UE “riserva di esame parlamentare su progetto o atto in corso di esame” ed obbligare Governo ad esprimersi in sede europea su tale atto/proposta solo a conclusione esame da parte di Camera o decorsi 30 giorni

Governo:

a)       informa Camere su iniziative assunte da competenti istituzioni UE con “procedura di revisione semplificata”

b)       sottopone a Camere entro 30 giorni da invio raccomandazione da Consiglio UE, disegno di legge recante adozione da decisione, corredato da relazione attestante “portata e finalità della decisione di cui si propone adozione a suo impatto su ordinamento italiano”

c)       trasmette, se entrata in vigore di decisione Consiglio UE subordinata ad approvazione di Stato membro, decisione alle Camere per sua approvazione con legge (Governo per semplificare operazione, può elaborare disegno di legge), che deve avvenire entro 6 mesi da invio atto da parte UE. Se entrambe le Camere forniscono parere negativo, informato subito Governo ed Istituzioni UE

d)       presenta entro 31 Dicembre relazione al Parlamento, indicante:

·         orientamenti e priorità che Governo intende perseguire anno successivo in merito a processo di integrazione europea, profili istituzionali ed ogni politica UE, tenendo conto indicazioni di Commissione Europea e in strumenti di programmazione comunitaria (Tra la priorità vi sono quelle relative a politica estera e sicurezza comune)

·         orientamenti assunti da Governo in merito a specifici progetti di atti normativi UE, già presentati o in via di elaborazione per anno successivo

·         strategie di comunicazione e formazione di Governo in merito ad attività UE e partecipazione italiana a UE

e)       presenta entro 28 Febbraio alle Camere relazione, evidenziando:

·         sviluppi processo di integrazione europea registrati nell’anno precedente, con particolare riguardo ad attività Consiglio Europeo, questioni istituzionali, politica estera, sicurezza UE, cooperazione  nei settori giustizia ed affari esterni

·         elenco regionale di Consiglio Europeo tenute anno precedente, specificando date, argomenti trattati, partecipanti per Italia

·         partecipazione Italia a processo normativo UE per: realizzazione principali politiche settoriali; mercato interno e concorrenza; politica agricola e pesca; politica trasporti e reti transeuropee; società della informazione e nuove tecnologie; ricerca ed innovazione; spazio; politica energetica ed ambiente; politica fiscale; politica per inclusione sociale; pari opportunità; giovani; politica del lavoro della salute; politica per istruzione; formazione e cultura; politiche per libertà, sicurezza e giustizia. In relazione evidenziare “linee negoziali” di Italia e valutazione di partecipazioni italiane, “in termini di efficacia ed efficienza di attività svolta in relazione a risultati conseguiti”. Relazione contiene elenco atti legislativi in corso di elaborazione e quelli non definiti anno precedente

·         attuazione in Italia politiche di coesione economica, sociale e territoriale, nonché andamento flussi finanziari verso Italia e loro utilizzo, convalidazione dei risultati conseguiti anche relativamente al concorso delle politiche per conseguimento di obiettivi del periodo di programmazione stesso

·         seguito dato ad iniziative assunte in relazione ad osservazioni ed atti di indirizzo delle Camere, Conferenza delle Regioni         

f)        invia ogni 3 mesi alle Camere, Corte dei Conti, Regioni elenco articolato per settore e materia:

·         sentenze Corte di Giustizia UE relative a giudizi aventi rilevanti conseguenze per ordinamento italiano o di cui Italia è parte in causa

·         rinvii pregiudiziali disposti sul funzionamento UE da organi giuridici italiani

·         procedure di infrazione avviate nei confronti di Italia, evidenziando oggetto e stato del procedimento, nonché natura di eventuali valutazioni contestate ad Italia

·         provvedimenti di indagine formale avviati da Commissione Europea nei confronti di Italia  

g)       invia, tramite Ministero Finanze, ogni 6 mesi a Camera e Corte dei Conti informazioni su eventuali conseguenze finanziarie di atti e procedure di cui sopra

h)       trasmette, qualora atto UE trasferito in disegno legge, o decreto legge, o decreto legislativo vada sottoposto ad iter parlamentare, informazioni e documenti relativi a tali atti alle Camere

i)         comunica decisioni assunte da Commissione Europea, concernenti avvio di procedure di infrazione, alle Camere ed al Ministero di competenza, nonché ad altro soggetto pubblico “il cui comportamento messo in causa del ricorso o procedura di infrazione”. Entro 20 giorni Ministero competente invia alle Camere relazione attestante motivi “di inadempimento e violazioni contestate, nonché azioni si intendono svolgere” ai fini positiva soluzione procedura di infrazione. Camere possono assumere deliberazioni ad riguardo in conformità ai Regolamenti CE. Presidente Consiglio Ministri informa subito Camere di “ogni sviluppo significativo relativo a procedure di infrazione”

j)         presenta ogni 3 mesi a Camere e Regioni relazione su andamento dei flussi finanziari tra Italia e CE ripartiti per ogni rubrica contemplata da quadro finanziario UE, che deve indicare distribuzione e stato di utilizzazione delle risorse erogate a carico bilancio UE in relazione ad Enti competenti ed aree geografiche rilevanti

k)       informa Camere di proposta o designazione di membri italiani di Commissione Europea, Corte di Giustizia UE, Corte dei Conti Europea, Comitato economico e sociale europeo, Comitato di Regioni, Consiglio amministrazione di banca Europea Investimenti (BEI) , Agenzie di UE. Informazione esplicita modalità seguite per designazione con curriculum vitae di persone designate ed incarichi da questi in corso di svolgimento. Commissioni parlamentari possono chiedere audizione delle suddette persone una volta assunto incarico                        

Chiunque rappresenti Italia in sede di Consiglio UE deve chiedere che proposta sottoposta a Consiglio solo qualora entrambe le Camere “adottino un atto di indirizzo in tal senso”, altrimenti deve opporsi “ad una decisione europea per specificati e vitali motivi di politica nazionale”. A tal fine Governo invia subito alle Camere proposte presentate, affinché queste si esprimono entro 30 giorni, dopo di che Governo esprime visto favorevole su proposte in modo autonomo.         

–          istituito Dipartimento per le politiche europee presso Presidenza Consiglio Ministri

–          istituito Comitato tecnico di valutazione atti di Unione Europea presso Presidenza Consiglio Ministri presieduta da direttore segreteria del CIAE, con il compito di:

a)       raccogliere istanze provenienti da diverse amministrazioni di questioni in discussione presso UE e definisce posizione espresse da Italia in UE previo, quando necessario, delibera di CIAE

b)       inviare propria delibera a rappresentanti italiani incaricati di presentarle in sede UE

c)       verificare esecuzione di decisioni prese da CIAE

Ogni Ministro designa proprio rappresentante all’interno di Comitato “abilitato ad esprimere posizione di amministrazione”. Comitato istituisce gruppi di lavoro per specifiche tematiche. Se materie trattate interessano Regioni, Comitato integrato da 1 rappresentante per Regione, nonché rappresentanti indicati da ANCI, UPI, UNCEM e sedute tenute presso Conferenza permanente Stato – Regioni. Alle riunioni di Comitato partecipano come osservatori, funzionari di Camera e Senato, nonché rappresentanti di Regioni interessate e/o Autorità di regolamentazione o vigilanza.

Funzionamento di Comitato definito con decreto Presidente Repubblica    

–          istituiti nuclei di valorizzazione degli atti UE, composti da personale appartenenti a diversi settori delle Amministrazioni statali, operanti in collegamento con Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Politiche Europee. Hanno il compito di assicurare monitoraggio attività di rilevanza europea, contribuendo a predisporre da parte delle Amministrazioni competenti, relazioni/informazioni da inviare alle Camere. Responsabili dei nuclei assistono rispettive Amministrazioni presso Comitato tecnico di valutazione

–          distacco temporaneo di dipendenti Amministrazioni pubbliche presso Parlamento Europeo, Consiglio UE, Commissione Europea, altri Organi ed istituzioni di UE, Organizzazioni ed Enti internazionali a cui Italia aderisce, o Stati con cui Italia intrattiene forme di collaborazione, in qualità di “esperti nazionali distaccati”. Presidenza Consiglio Ministri costituisce banca dati di “potenziali candidati”, definisce di intesa con Amministrazioni interessate, aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, promuove azione di informazione su posti vacanti in UE e formazione del personale. Trattamento economico di personale distaccato è a carico delle Amministrazioni di provenienza. Esperienza maturata all’estero costituisce titolo preferenziale per accesso a qualifiche superiori. Ministero Affari Esteri definisce con decreto contingente massimo di esperti nazionali distaccati

–          sessione speciale Conferenza Stato – Regioni convocata almeno ogni 4 mesi da Presidente Consiglio Ministri (o su richiesta Regioni) dedicata agli aspetti delle politiche UE di interesse regionale al fine di raccordare linee di politica nazionale con esigenze di Regioni nelle materie di loro competenza. Governo informa le Camere sui risultati emessi da tale sessione, in particolare su:

a)       indirizzi generali su elaborazione ed attuazione atti UE riguardanti competenze di Regioni

b)       criteri per conformare esercizio finanziario di Regioni ad adempimenti obblighi UE

c)       schemi disegni di legge

–          sessione speciale di Conferenza Stato – città ed autonomie locali convocata da Presidente Consiglio Ministri almeno 2 volte/anno (o su richiesta di Presidente ANCI o UPI o UNCEM) dedicato ad aspetti delle politiche UE di interesse di Enti locali al fine di esprimere pareri “su modalità per conformare esercizio delle funzioni di interesse di Enti locali ad osservanza ed adempimento obblighi UE”. Governo riferisce alle Camere su risultati ottenuti da sessione speciale

–          partecipazione Regioni a decisioni relative a formazione di atti normativi di UE. A tal fine Presidente Consiglio Ministri invia a Conferenza Stato – Regioni progetti ed atti UE, in particolare quelli attinenti a materie di competenza di Regioni, ai fini trasmissione atti a rispettive Giunte Regionali entro 30 giorni da loro ricevimento possono inviare proprie osservazioni a Presidente Consiglio Ministri e Conferenza Regioni. Per atti di competenza di Regione se 1 o più Regioni avanza richiesta, Presidente Consiglio Ministri convoca entro 90 giorni Conferenza Stato – Regioni per definire posizione italiana. Se Conferenza non si esprime, Governo “può procedere in mancanza di intesa” o appone una riserva di esame in sede di Consiglio UE, comunicando decisione a Regioni, affinché si pronunciano entro 30 giorni, dopo di che Governo prende decisioni autonome, sciogliendo riserva. Nella materia di competenza di Regioni, invitati ai gruppi di lavoro rappresentanti di Regioni, ai fini di definire posizione italiana da sostenere. Presidenza Consiglio Ministri informa Regioni, tramite Conferenza Stato – Regioni su proposte di atti ad ordine del giorno di riunioni Consiglio UE, illustrando posizione che Governo intende assumere, nonché poi sui risultati delle riunioni di Consiglio UE entro 15 giorni (specie su materie di competenza Regioni)

–          partecipazione di Assemblee e Consigli Regionali al principio di sussidiarietà, facendo pervenire, in tempo utile per esame parlamentare, loro osservazioni in materie di atti UE

–          partecipazione di Enti locali a decisioni relative a formazione atti normativi UE. Presidente Consiglio Ministri promuove consultazione di Comuni e Province ai fini di formazione posizione Italia in relazione ad atti UE “che presentano specifica rilevanza negli ambiti di competenza di Enti locali”, previo invio a Conferenza Stato – autonomi locali di proposte atti UE su cui effettuare osservazioni da trasmettere a Presidente stesso entro data indicata

–          modalità di nomina da parte Presidente Consiglio Ministri di membri titolari e supplenti in Comitato delle Regioni UE, su indicazione di Conferenza delle Regioni, seguendo criteri fissati da Governo in modo da assicurare rappresentanza di Assemblee regionali e corrispondenza tra membro titolare e supplente. In caso di decadenza durante mandato di 1 membro, designazione di suo sostituto comunicato da organismo competente a Presidenza Consiglio Ministri

–          partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive a decisioni relative a formazione di atti UE. Al riguardo Comitato tecnico di valutazione può svolgere “anche mediante ricorso e strumenti telematici”, consultazioni di tali soggetti. Presidente Consiglio Ministri invia a CNEL progetti ed atti UE “riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale”, affinché faccia pervenire a Governo e Camere valutazioni nel merito, anche a seguito istituzione di specifici Comitati per esame di atti UE od organizzazione di specifiche sessioni di studio, a cui invitare anche Associazioni Comuni, Province, Comunità Montane

–          legge di definizione europea. Stato e Regioni nelle materie di competenza danno tempestiva attuazione a direttive ed altri obblighi derivanti da UE. Presidente Consiglio Ministri:

a)       informa tempestivamente Camere e Regioni circa atti normativi e di indirizzo emanati da UE

b)       verifica, in collaborazione con Amministrazioni interessate, stato di conformità di atto UE con ordinamento italiano e politica Governo, inviando risultati, ogni 4 mesi, ad organi parlamentari competenti, Conferenza Stato – Regioni per formulazione loro osservazioni e “con riguardo alle misure da intraprendere”. Regioni inviano entro 15 Gennaio risultati verifica di conformità dei suddetti atti ai propri regolamenti e Presidenza Consiglio Ministri

c)       presenta entro 28 Febbraio alle Camere, previo parere di Conferenza Stato – Regioni, disegno di legge recante “Delega al Governo per recepimento di Direttive europee ed attuazione di altri atti di Unione Europea”

d)       presenta alle Camere entro 31 Luglio, previo parere Conferenza Stato – Regioni, ulteriore disegno di legge inerente “Delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee ed attuazione di altri atti di Unione Europea – Anno di riferimento – secondo semestre”

e)       presenta al Parlamento un disegno di legge indicante “Disposizioni per adempimento degli obblighi derivanti da appartenenza di Italia ad Unione Europea”.

Legge di delegazione europea, corredata da relazione aggiornata al 31 Dicembre precedente, in cui evidenziati: motivi per cui si propone di sottoporre schemi di atti normativi a Commissioni parlamentari; stato di conformità ordinamento interno al diritto UE; stato delle eventuali procedure di infrazione con eventuali sentenze Corte di Giustizia UE; elenco direttive UE recepite (con estremi dei relativi regolamenti) o da recepire, od eventuali motivi di omesso inserimento di determinate direttive (v. termine di recepimento già scaduto); elenco dei provvedimenti con cui Regioni recepito Direttive UE nelle materie di competenza (Elenco predisposto da Regioni entro 15 Gennaio). Legge di delegazione europea deve contenere: 

a)       disposizioni per conferire a Governo delega legislativa limitatamente ad attuazione direttive UE e decisioni quadro da recepire in legislazione nazionale o ad abrogazione/modifica disposizioni statali vigenti non in linea con pareri Commissione Europea o sentenze di condanna della Corte di Giustizia UE

b)       disposizioni che autorizzano Governo a recepire Direttive mediante regolamento emanato su proposta Presidente Consiglio Ministri. Analoga procedura in caso di successive modifiche delle Direttive europee. In caso di materie non coperte da riserva di Legge, Direttive UE recepite mediante regolamento ministeriale od interministeriale o se contenuto di atto UE non normativo, con atto amministrativo di Ministro competente. Regolamenti tengono conto eventuali modifiche discipline europee, intervenuta fino a loro adozione e provvedono ad individuare responsabilità e funzioni attuative di Amministrazioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà; esercizio controlli da parte Organismi operanti nel settore assicurando loro “efficacia, efficienza, sicurezza, celerità”; esercizio opzioni previste dalle Direttive UE in conformità a peculiarità socio-economiche nazionali e locali; norme generali di attuazione desunte da Direttive UE o da legge di delegazione europea

c)       delega legislativa al Governo per adattare “disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni degli obblighi contenuti in direttive UR” per i quali non già previste sanzioni. Delega esercitata mediante emanazione di decreti legislativi, i cui schemi vanno preventivamente inviati alle Camere per espressione del parere da parte di competenti Commissioni parlamentari

d)       delega legislativo a Governo limitata per dare attuazione ad eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti UE

e)       delega al Governo, nel caso di materie di competenza Regioni, per emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per violazione disposizioni UE da parte Regioni

f)        disposizioni che individuano principi fondamentali nel rispetto dei quali Regioni esercitano propria competenza normativa per assicurare applicazione atti UE

g)       disposizioni che autorizzano Governo ad emanare testi unici per riordino del settore nel rispetto delle competenze ed autonomie di Regioni

h)       disposizioni legislative al Governo per adozione disposizioni integrative e correttivi di precedenti decreti legislativi

i)         individuazione Amministrazioni pubbliche competenti nella nuova disciplina (eventuale istituzione di nuovi organi amministrativi, previsioni di nuove spese o nuove entrate), compresa l’applicazione di eventuali sanzioni penali o amministrative.

Legge europea reca:

a)       disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali in contrasto con obblighi UE

b)       disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate da UE o da sentenza Corte di Giustizia UE

c)       disposizioni atte a dare esecuzione ad applicazioni di UE

d)       disposizioni atte a dare esecuzione a trattati internazionali conclusi da UE

e)       disposizioni emanate nell’esercizio di potere sostitutivo di Regioni ed Enti locali inadempienti.

Oneri per controlli da eseguire da parte Uffici pubblici per attuare disposizioni UE sono a carico dei soggetti interessati (ove ciò non contrasta con discip0lina UE) in base a costo effettivo del servizio reso e versate ad Amministrazioni che effettuano controlli 

–          procedere per esercizi o deleghe legislative conferite al Governo con Legge di delegazione europea. Governo adotta decreti legislativi: entro 3 mesi da data entrata in vigore di legge per Direttive UE già scadute o il cui termine di recepimento scade entro 3 mesi; almeno 2 mesi prima di scadenza termine fissato da UE, per le direttive prive di termine di recepimento. Decreti legislativi adottati su proposta di Ministero competente, corredata da:

a)       tabella di concordanza tra disposizioni in questi contenute e quelle della Direttiva UE da recepire

b)       eventuale parere competenti Commissioni Parlamentari o di Regioni per materie di competenza (da emanare entro 40 giorni), laddove prescritto da legge di delegazione

c)       relazione tecnica attestante eventuale importo finanziario (Commissione Parlamentare si esprime entro 20 giorni)

Entro 24 mesi da approvazione decreto legislativo, Governo può adottare, con stessa procedura, disposizioni integrative o correttive dei suddetti decreti, anche al fine di tenere conto di modifiche introdotte alle Direttive della stessa UE. Se Governo non intende conformarsi a sanzioni penali decise da Commissione Parlamentari, ritrasmette testo di decreto legislativo con proprie osservazioni ed eventuali modifiche alle Camere che hanno 20 giorni per rispondere, altrimenti decreti emanati come proposti dal Governo            

–          principi generali di delega per attuazione del diritto UE. Decreti legislativi si conformano a seguenti principi:

a)       amministrazioni interessate emettono decreti “secondo principio della massima semplificazione dei procedimenti, modalità di organizzazione ed esercizio di funzioni e servizi”

b)       riassetto e semplificazione normativa, indicando norme abrogate

c)       vietato prevedere introduzione o mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti da Direttive UE

d)       previste sanzioni amministrative e penali per infrazioni alle disposizioni dei decreti. Sanzioni penali, nei limiti rispettivamente di ammenda fino a 150.000 € o arresto fino a 3 anni, previste in alternativa solo nei casi in cui infrazioni “ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti” (Si ha arresto ed ammenda in caso di danno di particolare gravità). Sanzione amministrativa da 150 a 150.000 € si applica per infrazioni che “ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati sopra” (Entità sanzione definita “tenendo conto della diversa potenzialità lesiva di interesse protetto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo, vigilanza, nonché vantaggio patrimoniale che infrazione può recare al colpevole o alla persona/Ente nel cui interesse agisce”). Sanzioni accessorie riguardanti: sospensione fino a 6 mesi (Nei casi più gravi revoca di “facoltà e diritti derivanti da provvedimenti amministrativi”); confisca obbligatoria “delle cose che servirono o furono destinate a commettere illecito o reato”. Sanzioni accessorie analoghe a quelle vigenti in legislazione nazionale “per violazioni omogenee e di pari offensività”. Nelle materie delegate, sanzioni amministrative determinate da Regioni

e)       recepimento di Direttive ed altri atti UE che modifiche precedenti Direttive già attuati con legge o decreto legislativo non comporta ampliamento materia regolata, ma semplice adeguamento di atto approvato

f)        nella redazione decreto legislativo, tenere conto di modifiche apportate da UE a Direttiva

g)       in caso di sovrapposizione di competenze amministrative, decreto legislativo attuato nel principio di coordinamento, sussidiarietà e leale collaborazione, salvaguardando competenze di Regioni ed Enti territoriali “unitarietà dei processi decisionali, trasparenza, celerità, economicità di azione amministrativa”

h)       attuato unico decreto legislativo riguardante più direttive di stessa materia “qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento”

i)         assicurata priorità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli di altri Stati UE, comunque non vi può essere trattamento sfavorevole per cittadini italiani

–          delega a recepimento di Direttive o atti UE, o emanazione di testi unici per riordino ed armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento direttive e nel rispetto delle competenze delle Regioni, può essere assegnate anche fuori da legge di delegazione europea annuale su proposta di Presidente Consiglio Ministri o Ministro competente 

–          attuazione di atti adottati da Consiglio o da Commissione Europea già recepiti od efficaci in ordinamento nazionale è data attuazione con decreto da Ministero competente, che ne informa subito Presidente Consiglio Ministri

–          adozione provvedimenti da parte Presidente Consiglio Ministri, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti normativi UE o sentenze Corte di Giustizia UE o avvio procedure di infrazione nei confronti di Italia con obbligo di adeguamento se termini di scadenza di questi anteriori ad entrata in vigore di legge delegazione europea o legge europea relativa ad anno di riferimento. Presidente Consiglio favorisce comunque tempestivo esame parlamentare di tali iniziative

–          “in casi di particolare importanza politica, economica e sociale”, Presidente Consiglio Ministri presenta alle Camere disegno di legge recante disposizioni occorrenti per dare attuazione ad atto normativo UE riguardante materie di competenza legislativa statale. Disegno legge non deve contenere disposizioni di delegazione legislatura, né altre disposizioni non in correlazione diretta con applicazione del suddetto atto normativo, “salvo che la natura o complessità della normativa le rendono indispensabili”      

–          relazioni sul mercato o ritardato recepimento di Direttive europee che Ministri competenti, su richiesta Presidente Consiglio debbono inviare alle Camere, evidenziando motivi “del mancato esercizio della delega o mancata/ritardata adozione decreti ministeriali”, che potrebbero determinare procedura di infrazione. Presidente Consiglio Ministri informa ogni 6 mesi Camere su stato di recepimento delle Direttive da parte di Regione su materie di loro competenza e riferisce almeno ogni 3 mesi all’interno del Consiglio Ministri su stato di recepimento di Direttive UE in scadenza nei 6 mesi successivi e su ragioni di mancato o ritardato recepimento di Direttive stesse

–          recepimento Direttive UE di Regioni in materie di propria competenza. Provvedimenti adottati recano nel titolo identificativo di Direttiva UE recepita e subito inviati a Presidenza Consiglio Ministri. Per Direttive UE di competenza Regioni, Governo indica criteri a cui Regioni debbono attenersi, attraverso legge od atto avente forza di legge o delibera Consiglio Ministri, in modo da avere recepimento uniforme su territorio nazionale. Presidente Consiglio Ministri informa ogni 6 mesi Camere su stato di recepimento Direttive UE da parte Regioni in materia di loro competenza. A tal fine Presidente Consiglio Ministri convoca ogni anno Conferenza permanente Stato – Regioni dedicata a predisposizione disegno di legge di delegazione europea o disegno di legge europea

–          poteri sostitutivi dello Stato nell’adozione di provvedimenti di attuazione Direttive UE su materie di competenza legislativa di Regioni in caso di inerzia di queste “a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per attuazione della rispettiva normativa UE”. Atti dello Stato adottati previo esame di Conferenza permanente Stato – Regioni, perdono efficacia a partire da data di entrata in vigore di provvedimenti di attuazione di Regione, evidenziando “natura sostitutiva del potere esercitato e dal carattere cedevole delle disposizioni in esse contenute”. Se adeguamento vincoli derivati da ordinamento UE riguarda materie di competenza Regioni, Presidente Consiglio Ministri informa queste, assegnando termine per provvedere, anche tramite esame di Conferenza permanente Stato – Regioni “per concordare iniziative da assumere”. In caso di mancato adempimento di Regioni, Presidente Consiglio Ministri prende “opportune iniziative ai fini esercizio dei poteri sostitutivi”

–          ricorsi a Corte di Giustizia UE o “interventi in procedimenti in corso davanti a stessa Corte” a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, adottati da Presidente Consiglio Ministri, di intesa con Ministri interessati, o dalle Camere nel caso di “atto legislativo di Unione Europea per violazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato su funzionamento UE”. Governo nomina avvocato di Stato che rappresenti Italia presso Corte di Giustizia UE

–          Regioni od altri Enti pubblici territoriali od Enti equiparati adottano ogni misura necessaria “a porre tempestivamente rimedio a violazioni loro imputabili di obblighi di stati nazionali derivanti da normativa UE e sono tenuti a dare pronta esecuzione ad obblighi derivanti da sentenze rese da Corte di Giustizia UE”. Stato esercita nei confronti di tali Regioni/Enti responsabili di violazioni ad obblighi di cui sopra, poteri sostitutivi necessari, nonché ha diritto di rivelarsi “nei confronti di tali soggetti indicati da Commissione Europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico di Italia a valere su risorse FEAGA e FEASR e degli altri fondi aventi finalità strutturali”. Stato ha altresì diritto di rivalsa nei confronti di soggetti responsabili di violazione, con “oneri finanziari derivanti da sentenza di condanna resa da Corte di Giustizia UE”. Importi dovuti a Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore ad oneri finanziari di cui sopra, fissati con decreto da Ministero Finanze da adottare entro 3 mesi da notifica nei confronti di obbligati di sentenza esecutiva di condanna. Decreto costituisce titolo esecutivo nei confronti di obbligati e fissa modalità e termini di pagamento, anche rateizzato (In caso di oneri finanziari pluriennali adottati più decreti “in ragione del progressivo maturare del credito di Stato”). Decreto emanato, previa intesa su modalità di recupero con Ente territoriale obbligato, da adottare entro 4 mesi da sentenza esecutiva di condanna (Contenuto di intesa recepito entro 1 mese, evidenziando entità del credito di Stato e modalità a termini di pagamento). In caso di mancato raggiungimento di intesa, Presidente Consiglio Ministri adotta provvedimento esecutivo nei 4 mesi successivi, sentita Conferenza unificata Servizi. Stato esercita diritto di rivalsa mediante emanazione atti di cui sopra “qualora obbligato sia Ente territoriale”, o mediante prelevamento diretto su contabilità speciali obbligatorie per Enti ed Organismi pubblici diversi dai precedenti, o per vie ordinarie se obbligato è soggetto equiparato non rientrante nelle precedenti categorie. Stato può rivalersi su Regioni, Enti territoriali, altri Enti pubblici e soggetti equiparati per quanto concerne oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione a sentenze di condanna di Corte Europea dei diritti dell’uomo in conseguenza di violazioni a disposizioni di Convenzione per salvaguardia diritti di uomo e libertà

–          aiuti di Stato. Presidente Consiglio Ministri cura coordinamento con Ministri interessati e rapporti con Regioni per definire posizione italiana nei confronti UE nel settore di aiuti pubblici sottoposti a controllo di Commissione Europea

–          comunicazioni in ordine ad aiuti di Stato. Amministrazioni che notificano a Commissione Europea progetti volti a istituire o modificare aiuti di Stato trasmettono a Presidente Consiglio Ministri scheda tecnica di misura notificata

–          divieto di concessione aiuti di Stato ad imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in conto bloccato aiuti che Stato è tenuto a recuperare. Amministrazione prima di erogare aiuti deve verificare che beneficiari non rientrano in tale casistica, avvalendosi di informazioni e dati forniti da Amministrazioni centrali o locali detentrici. Se erogazione avviene sulla base di dichiarazioni sostitutive di notorietà del beneficiario, Amministrazioni tenute a campione a verificarne veridicità

–          aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in ragione di danni arrecati da calamità naturali od altri eventi eccezionali a soggetti che esercitano attività economica nel limite di 100% danno subito, “comprese somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza”, purché:

a)       area geografica in cui beneficiario esercita attività rientra tra quelle per cui dichiarato stato di emergenza;

b)       provato che danno è conseguenza diretta di evento calamitoso;

c)       aiuto pubblico, anche se concesso da diverse Autorità statali, regionali, locali, non superi complessivamente ammontare del danno subito;

d)       aiuto pubblico cumulato con altri risarcimenti del medesimo danno proveniente da altri fonti, non superi complessivamente ammontare del danno maggiorato di importo di eventuale premio assicurativo pagato per anno in corso.

Modalità di concessione di tali aiuti pubblici disciplinate con decreto Presidente della Repubblica su proposta Presidente Consiglio Ministri, previa autorizzazione Commissione Europea. Disposizioni non attuate nel settore agricoltura    

–          procedure di recupero. Equitalia spa effettua riscossione di importi dovuti per effetto decisioni di recupero “a prescindere da forme di aiuto e soggetto che l’ha concesso”. A seguito notifica di recupero attuato con decreto da emanare entro 2 mesi da notifica decisione, Ministero competente individua soggetti tenuti a restituire aiuto, accerta importi dovuti, determina modalità e termini di pagamento (Decreto costituisce titolo esecutivo nei confronti di obbligati). In caso di Regione od Ente territoriale competente attività di riscossione delegata a concessionario per riscossione delle entrate di Ente territoriale interessato. Ministeri, Regioni, Enti territoriali competenti informano Commissione Europea delle procedure di recupero attivate

–          giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nell’ambito di:

a)       provvedimenti adottati in esecuzione di decisione di recupero;

b)       controversie relative ad atti e provvedimenti concernenti aiuti di Stato in violazione di trattative a prescindere da forme di aiuto e soggetto che l’ha commesso. Amministrazioni competenti al recupero inviano entro 31 Gennaio a Presidente Consiglio Ministri elenco degli estremi delle sentenze anno precedente, di cui hanno comunicazione relative a controversie di cui sopra

–          provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione Trattato UE possono essere impugnati davanti a Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio

–          diritto alla restituzione di aiuto oggetto di decisione di recupero sussiste fino a quando vige obbligo del suo recupero, indipendentemente dal tipo di aiuto concesso

–          Ministro Sviluppo Economico acquisisce informazioni relative ad aiuti pubblici concessi ad imprese

–          non applicate nei confronti di cittadini italiani norme di ordinamento giuridico italiano che producono effetti discriminatori rispetto a “condizione e trattamenti garantiti in ordinamento italiano ai cittadini di Unione Europea”

–          istituito presso Presidenza Consiglio Ministri:

a)       Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti di Unione Europea, che presenta annualmente relazione a Parlamento;

b)       Nucleo di Guardia di Finanza per la repressione di frodi nei confronti di Unione Europea;

c)       punto di contatto nazionale per cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, nazionali ed europee;

d)       coordinatore nazionale presso Commissione Europea e punto nazionale di contatto per informazioni ed assistenza su riconoscimento di qualifiche professionali;

e)       Centro Solvit per Italia                                                                                   

                                        

  

Posted in: