PIANO EMERGENZA ALIMENTI E MANGIMI

PIANO EMERGENZA ALIMENTI E MANGIMI (D.G.R. 8/6/20)  (alimen47)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA), Regioni, Comuni, Istituto Superiore Sanità (ISS), Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), Università, Istituzioni scientifiche, Comando Carabinieri per tutela della salute, Agenzie regionale protezione ambiente (ARPA), Associazioni consumatori, operatori del settore alimentare

Iter procedurale:

Giunta Regionale Marche con DGR 670 del 8/6/2020 ha recepito intesa tra Governo e Regioni inerente il Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi che prevede ad:

Art. 1 termini di applicazione del Piano “allorché risulti che alimenti o mangimi comportano un rischio socio sanitario per uomo o animali, diretto o mediante l’ambiente”, richiedendo un coordinamento rafforzato a livello nazionale o l’istituzione di unità di crisi che “riunisca Autorità competenti e pertinenti Istituti scientifici nazionali”. Piano definisce procedure per gestione di eventi avversi ed eventi critici avversi (eventi avversi) a livello nazionale, regionale, locale, compresa strategia di comunicazione trasparente, al fine di “ridurre al minimo la portata ed impatto degli incidenti derivanti da alimenti o mangimi sulla salute pubblica”

Ai fini dell’applicazione del Piano si deve intendere per:

–          condizione di gestione normale o ordinaria quella in cui alimenti o mangimi prodotti in UE o importati da Paesi Terzi non evidenziano rischi per salute umana, animale o ambiente

–          incidente un evento avverso che determina un pericolo biologico, chimico o fisico in alimenti/mangimi con possibile rischio per salute pubblica in caso di “esposizione allo stesso pericolo di una pluralità di persone” (cioè evento determina un focolaio di tossinfezione alimentare)

–          situazione di emergenza un evento critico avverso per cui alimenti/mangimi di origine UE o importati da Paesi Terzi comportano un rischio per salute umana o animale o ambientale non affrontabile con misure ordinarie adottate da Stato, Regioni, ma richiedente un processo decisionale ed allocazione di risorse disposte a livello nazionale o UE

–          situazione di crisi un evento critico avverso di livello nazionale o transfrontaliero che implica un rischio grave per la salute umana in quanto in grado di diffondersi tra più Stati membri e/o Paesi Terzi tramite la catena alimentare o mangime

–          focolaio di tossinfezione alimentare riguarda una pluralità di persone colpite da stessa malattia e/o infezione

–          coordinatore di crisi nazionale è individuato nel Segretario generale di MISA

Art. 2 finalità e portata del Piano ai fini della definizione della strategia necessaria per garantire una preparazione rafforzata ed una gestione efficace degli incidenti (in particolare degli eventi critici avversi, impossibili da “prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile con le disposizioni vigenti”, che coinvolgono alimenti e/o mangimi in grado di determinare rischi diretti od indiretti per salute umana di natura biologica, chimica e fisica)

Indipendentemente dall’ambito territoriale interessato possono determinarsi

–          situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato (MISA può chiedere a Commissione UE di avviare tale azione):

a)qualora individuato un rischio diretto od indiretto per salute pubblica dovuto ad alimenti o mangimi in quanto esiste una correlazione epidemiologica e/o sul piano della rintracciabilità o il pericolo rilevato può avere “un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno di alimenti o mangimi”;

b)in presenza di: impatto elevato sulla salute del pericolo rilevato; difficoltà nella individuazione della fonte del rischio;

–          situazioni che richiedono istituzione di unità di crisi, composta da figure tecniche, amministrative, professionali in grado di gestire il rischio;

a)qualora individuato in più Regioni rischio diretto od indiretto per salute pubblica che determina situazione particolarmente sensibile sul piano politico;

b)in presenza di: grave rischio per salute umana (se rilevato un elevato numero di decessi); ripetersi di incidenti con grave rischio per salute umana; sospetti di terrorismo biologico o chimico o forte contaminazione radioattiva

Piano definisce le azioni da intraprendere al fine di garantire:

a)procedure chiare di controllo

b)esistenza di meccanismi efficaci di intervento

c)capacità di individuare elementi chiave e risorse necessarie per attuare risposte efficaci

d)comunicazione efficace tra tutte le parti

e)formazione ed aggiornamento professionale, anche tramite esercitazioni e simulazioni

f)individuazione di attività comuni efficaci per “reagire ad evento non routinario nel settore alimentare e/o mangimi”

g)interazioni con altri Piani nazionali (v. Piano per emergenze epidemiche, comprese malattie di animali; Piano di reazione ad emergenze ambientali)

Art. 3 Autorità competenti alla gestione del Piano sono:

–          Unità di crisi nazionale (UCN), composta da: Segretario generale di MISA; Direttore della Direzione generale igiene e sicurezza di alimenti e nutrizione; Direttore della Direzione degli organi collegiali per tutela della salute; Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria; Direttore della Direzione generale di sanità animale e farmaci; Direttore della Direzione generale della comunicazione e rapporti europei ed internazionali; rappresentante di ISS; Comandante Carabinieri per tutela della salute; Direttore ufficio segretariato generale; Direttori o dirigenti di altri uffici del MISA coinvolti nell’emergenza; responsabile delle UCR coinvolte; Direttore di IZS; Direttore di ARPA. UCNJ integrata eventualmente con: rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nell’emergenza; esperti nelle materie oggetto di emergenza provenienti dal mondo accademico e/o scientifico; qualsiasi soggetto pubblico o privato ritenuto utile da consultare

–          Unità di crisi regionale (UCR) composto da: responsabile della struttura regionale competente in materia veterinaria ed igiene degli alimenti; Direttore di IZS; Direttore di ARPA; Direttori dei Dipartimenti di prevenzione di ASL; Dirigenti responsabili dei diversi Servizi di salute pubblica; Comandante carabinieri per tutela della salute; qualsiasi soggetto pubblico o privato ritenuto utile da consultare

–          Unità di crisi locale (UCL) composta da: Direttore sanitario (quale responsabile); Direttori dei Dipartimenti di prevenzione di ASL competenti per territorio; Dirigenti responsabili dei diversi Servizi ASL; qualsiasi soggetto pubblico o privato ritenuto utile da consultare

Art. 4 ruolo e funzioni del Segretario generale di MISA, in qualità di coordinatore delle crisi nel settore degli alimenti/mangimi, che deve garantire:

a)efficace scambio di informazioni tra tutte le parti coinvolte nel Piano, in modo da assicurare efficienza del processo decisionale ed attuazione degli interventi;

b)cooperazione tra UCN ed unità di crisi istituita dalla Commissione UE, favorendo raccolta e diffusione delle informazioni;

c)aggiornamento costante del MISA con cui decidere interventi mirati e presentare al pubblico le misure sanitarie adottate;

d)cooperazione con partner internazionali per gestione degli aspetti ricadenti negli ambiti della prevenzione umana, sicurezza degli alimenti, sanità animale;

e)preparazione e/o lancio della strategia di comunicazione coordinata e trasparente nei confronti del pubblico (nonché dei partner commerciali ed altri portatori di interesse), in modo da fornire “informazioni chiare, efficaci e coerenti relative alla valutazione e gestione del rischio”;

f)coordinamento degli strumenti di comunicazione;

g)coerenza di quanto comunicato con valutazioni del rischio effettuate rispetto alle misure intraprese;

h)coordinamento a livello nazionale delle attività in caso di eventi nel settore alimentare e dei mangimi;

i)presentazione del Piano su richiesta della Commissione UE;

j)partecipazione a conferenze organizzate dalla Commissione UE;

k)follow up a conclusione delle crisi in merito a possibili lacune ed aree di miglioramento;

l)creazione di relazioni dirette tra coordinatori delle crisi degli altri Stati membri, così da favorire fiducia tra i partner tramite scambio di esperienze;

m)partecipazione ad esercizi di simulazione nazionali ed europei;

n)monitoraggio delle reazioni dei media e dell’opinione pubblica;

o)condivisione delle informazioni con le parti interessate

Art. 5 criteri generali per attivazione di UCN, UCR, UCL a seguito di tempestiva comunicazione (anche a Commissione UE, EFSA, altre Agenzie competenti) da parte di Autorità competenti di insorgenza di una crisi relativa a:

1)       incidente limitato al territorio di competenza di singola ASL;

2)       incidente limitato al territorio di competenza di singola Regione;

3)       incidente con coinvolgimento di più Regioni

Art. 6 funzione delle unità di crisi ed in particolare di:

–          UCN che si attiva a seguito del verificarsi di situazione comportante grave rischio (diretto od indiretto) per salute umana derivante da alimenti e mangimi impossibile da prevenire, eliminare, ridurre tramite disposizioni vigenti. UCN:

a)individua, valuta, coordina strategie operative da attuarsi sul territorio nazionale in caso di emergenza (da aggiornare in base a nuove informazioni disponibili e/o evolversi della situazione);

b)controlla operatività di unità di crisi anche tramite attuazione piani di simulazione;

c)svolge ruolo di informazione presso opinione pubblica riguardo ai suddetti rischi e misure adottate al riguardo;

d)convoca riunioni di UCN con gruppo di esperti al fine di concertare provvedimenti necessari per rapida gestione della crisi;

–          UCR:

a)coordina e verifica attività previste sul territorio;

b)assicura invio tempestivo di dati ed informazioni inerenti emergenza;

c)promuove organizzazione corsi di formazione ed addestramento per personale competente in materia di gestione delle crisi in alimenti e mangimi in collaborazione con IZS e Centro di referenza in materia di emergenza

–          UCL:

a)individua punti di contatto da comunicare a UCN e UCR in grado di assicurare servizio di pronta reperibilità per “corretta attivazione del flusso informativo”;

b)verifica con data base che punti di contatto siano aggiornati in caso di variazioni e distribuiti uniformemente;

c)attua le misure indicate nella strategia operativa individuata da UCN e UCR;

d)assicura, in caso di necessità, rapida attuazione delle misure di ritiro o di richiamo stabilite, compreso eventuale sequestro e distruzione delle partite;

e)fornisce, tramite UCR, dati ed elementi richiesti da UCN;

f)assume, per tutta la durata dell’emergenza, la responsabilità della gestione delle risorse di tutte le aree funzionali del Servizio veterinario, Servizio igiene degli alimenti e nutrizione, Servizio di igiene e salute pubblica di ASL

Art. 7 segnalazioni iniziali del rischio, in caso di “incidenza anomala di casi di malattia dovuti a trasmissione alimentare nell’uomo, aventi correlazione certa o probabile, con alimenti o mangimi, o di isolamento di agenti patogeni alla trasmissione alimentare nella popolazione umana in concentrazione tale da essere attribuibile a focolaio di infezione”, provenienti da diverse fonti ufficiali, quali:

–          RASTF (sistema di allarme rapido della Commissione UE per alimenti e mangimi), EWRS (sistema di allarme rapido e di reazione), INFOSAN (rete internazionale delle Autorità preposte alla sicurezza alimentare di OMS), EPIS (sistema di ricerca delle informazioni sulle epidemie). MISA garantisce opportune forme di collegamento delle informazioni con RASTF e EWRS;

–          operatori del settore alimentare tenuti ad informare Autorità competenti di eventuali eventi avversi

–          industria/imprese alimentari, forze dell’ordine tenute a segnalare qualsiasi evento avverso ad Autorità competente sul territorio

Processo di valutazione rapido del rischio deve prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti per determinare:

a)natura del rischio e suoi effetti sulla salute;

b)rischio per integrità della catena alimentare;

c)numero e categorie di consumatori coinvolti;

d)quantitativi dei prodotti coinvolti e livelli di distribuzione;

e)livello di preoccupazione;

f)rischio percepito dagli organi di comunicazione;

g)tracciabilità e ritiro dei prodotti;

h)tipologia di evento avverso (noto o sconosciuto)

Valutazione rapida coordinata da Autorità competente con il coinvolgimento di esperti di MISA ed esperti di Istituzioni scientifiche di riferimento, al fine di determinare rischi associati ad eventi avversi ed informare Autorità competenti

Qualora ne ricorrono le circostanze, coordinatore UCN:

a)informa subito (entro 24 ore) competenti Direttori generali di MISA e punti di contatto di UCR;

b)convoca entro 24 ore una prima riunione di UCN;

c)istituisce un sistema di pronta reperibilità

Qualora strutture locali competenti rilevano situazione di grave rischio attivano sistema di allerta ed informano punti di contatto locali, che entro 24 ore avvisano responsabile UCL, affinché provveda a valutare situazione ed eventualmente avvisare entro 24 ore successive UCR, che provvede a sua volta a valutare situazione ed avvisare UCN, affinché convochi specifica riunione al fine di valutare situazione ed eventualmente ufficializzare stato di crisi, attivando misure del Piano

Qualunque comunicazione tra le varie strutture di crisi avviene a mezzo PEC e/o telefono cellulare, in modo da garantirne massima rapidità

Art. 8 laboratori ufficiali coinvolti nel Piano sono quelli di: ISS; IZS; laboratori di riferimento regionali per malattie a trasmissione alimentare; ARPA; Servizi di sanità pubblica. Ogni laboratorio comunica a UCR punti di contatto in grado di assicurare un servizio di pronta reperibilità e corretta attuazione del Piano

UCN può diramare direttive per favorire operatività dei laboratori

Art. 9 attività di formazione ed aggiornamento professionale (comprendente anche esercitazioni e simulazioni attuate avvalendosi delle competenze di IZS, ISS, ARPA, Università) è promossa da MISA, tramite UCN, di intesa con le Regioni, per gestione delle emergenze e del Piano. Attività di formazione riguarda: sorveglianza di epidemia; sorveglianza integrata delle zoonosi e trasmissione alimentare; diagnosi; strategie di lotta alle tossinfezioni ed alle intossicazioni alimentari; gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche; comunicazione del rischio. Attività di formazione deve essere coerente con iniziative di Commissione UE, che promuove: uso di strumenti per rintracciabilità; analisi di tipizzazione molecolare; condivisione dei risultati nella banca dati; tipizzazione molecolare degli agenti patogeni riscontrati nell’uomo, animali, alimenti, mangimi, ambiente

Esercitazioni, simulazioni, gestione delle emergenze attuata, per quanto possibile, in collaborazione con altri Stati membri e Paesi Terzi

Art. 10 comunicazione trasparente da parte di UCN ai cittadini dei rischi in corso e delle misure adottate per prevenire, contenere, eliminare il rischio. A tal fine MISA e UNC definiscono contenuti e modalità di diffusione dei messaggi istituzionali trasmessi anche ad Ufficio stampa delle Regioni

Durante eventi avversi, coordinatore della crisi promuove un’informazione “tempestiva, solida, affidabile e coerente tra livello nazionale, UE e Stati membri” (Evitare informazioni contrastanti) nei confronti del pubblico in merito alla valutazione e gestione del rischio (comprese situazioni di incertezza)

Autorità regionali e locali informate in anticipo, affinché possano informare subito operatori del settore alimentare interessati “quando raccolte prove attendibili sulla possibile origine del focolaio”

Informazioni fornite alla rete internazionale delle Autorità di sicurezza alimentare, OMS e Organizzazioni internazionali competenti

Coordinatore unità di crisi sviluppa strategia di comunicazione specifica, evidenziando messaggi chiave per i principali destinatari e mezzi di comunicazione per distribuirli, avvalendosi di azioni volte a:

a)diffondere messaggi coerenti e coordinati;

b)adottare comunicazione efficace sui rischi;

c)evitare emissione di informazioni premature o prive di prove attendibili a qualsiasi livello “in modo che tutte le parti possano prepararsi alle possibili reazioni di stampa e consumatori;

d)fornire prove attendibili (v. risultati di analisi, evidenze epidemiologiche) a sostegno delle misure adottate;

e)fornire assicurazioni su sicurezza dei prodotti non implicati nella crisi, comprese informazioni chiare sul tipo di prodotti interessati e non interessati;

f)fornire messaggi su misure efficaci e risultati ottenuti in base a prove attendibili;

g)creare contatti adeguati con Paesi Terzi interessati in modo da fornire loro informazioni chiare su evoluzione e gestione della crisi

Art. 11 punti di contatto individuati all’interno di ogni unità di crisi con il compito di attivarsi al più presto possibile in caso di evento avverso

Ogni UCL predispone organigramma delle figure impegnate con loro recapiti e lo invia a UCR, che a sua volta trasmette tali elenchi a UCN (anche UCN predispone un proprio organigramma inviandolo a UCR). Tali elenchi vanno aggiornati almeno 1 volta/anno e pubblicati sul sito di MISA

Art. 12 termine della crisi e valutazione post crisi. UCN (UCR o UCL se crisi ha dimensione regionale o locale) dichiara terminata la crisi quando rischio è sotto controllo e procede ad eseguire una valutazione post crisi comprendente:

–          valutazione del rischio a posteriori “alla luce di tutti i dati e le informazioni correlate alla gestione della crisi e da essa generati”;

–          valutazione attuazione delle procedure per gestione della crisi in alimenti e mangimi e svolgimento delle attività di gestione del rischio o attuate da MISA ed Istituzioni scientifiche pertinenti;

–          valutazione attività di comunicazione del rischio svolta da MISA

Esiti delle suddette valutazioni inviate a UCN, UCR, UCL “per identificare quanto appreso ed evidenziare, se del caso, eventuali miglioramenti da applicare alle procedure operative e strumenti usati per gestione delle crisi”

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