PROCEDURA SANZIONI NORME STRADALI

PROCEDURA SANZIONI NORME STRADALI (D.Lgs. 285/92, 360/93; Legge 311/04, 120/10, 98/13, 41/16; D.M. 7/9/98, 1/3/04, 8/7/15, 31/12/20)   (strada07)

Soggetti interessati:

Ministero Economia e Finanze (MEF), Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), Ministero Giustizia (MIG), Prefetto, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenti di polizia, chiunque circola su strada con veicoli.

Iter procedurale:

MIG fissa ogni 2 anni (entro 1 Dicembre) limite minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie da applicare ai contravventori del codice della strada, mentre agente di polizia fissa entità della sanzione in funzione di gravità dell’infrazione; condizioni economiche del trasgressore; opera svolta dallo stesso  agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell’infrazione. Dal 1/1/2021 applicate le sanzioni definite con D.M. 31/12/2020 pubblicato su G.U. 323/20

Se commesse più infrazioni contemporaneamente, applicata sanzione per violazione più grave triplicata. Se ciò avviene in zone isola pedonale o a traffico limitato, applicata multa per singola violazione.

Proprietario veicolo o impresa giuridica o tutore per persona incapace o locatario del veicolo o, per i ciclomotori, intestatario del contrassegno è responsabile in solido con trasgressore per pagamento multa, a meno che non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Se trasgressione avvenuta con il concorso di più persone, ognuna ne è responsabile. Sanzioni amministrative ed accessorie per violazione norme stradali non si trasmettono agli eredi.

Nel caso di violazioni di norme che comportano sanzioni amministrative agente (Non occorre presenza di agente in caso di “accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi omologati per funzionamento in modo completamente automatico, gestiti direttamente da Organi di polizia” e se installati fuori dai centri abitati utilizzati solo su tratti di strada individuati da Prefetti, tenendo conto “tasso di incidentalità e condizioni strutturali, plano altimetriche e di traffico”) che riscontra trasgressione redige verbale, riportando descrizione sommaria del fatto accertato, elementi essenziali di identificazione trasgressore, targa del veicolo, eventuali osservazioni di interessati. Verbale notificato subito a trasgressore e persona obbligata in solido a pagamento, nonché a Comando Polizia da cui agente dipende. Se ciò non possibile, verbale notificato a trasgressore entro 90 giorni da accertamento (o se impossibile individuare trasgressore entro 90 giorni da ricerca presso pubblici esercizi di intestazione veicoli. Termine elevato a 100 giorni se a persona obbligata in solido a pagamento ed a 360 giorni per residenti all’estero), a mezzo posta o messo comunale o funzionario Ufficio accertatore (Spese accertamento e notificazione a carico trasgressore). In caso di non contestazione immediata (v. Impossibilità di raggiungere veicolo, autovelox, sorpasso vietato, attraversamento incroci con semaforo rosso, assenza del trasgressore a guida veicolo, accesso veicolo non autorizzato a centri storici, zone a traffico limitato, aree pedonali, circolazione su aree riservate, accertamento violazioni per mezzo dispositivi di rilevamento) occorre riportare i motivi su verbale. Se residenza del trasgressore non nota, notifica inviata a soggetti in solido. Nel verbale riportare modalità di pagamento sanzione. Se termine delle notifica non rispettato, sanzione decade.

Soggetti che debbono pagare sanzione di importo superiore a 200 € per 1 o più violazioni e versano in condizioni economiche disagiate (Reddito imponibile desumibile da ultima dichiarazione redditi inferiore a 10.628,16 €; se interessato convive con coniuge od altri familiari si fa somma redditi di ogni componente familiare e limite di cui sopra elevato di 1.032,91 €/familiare convivente. MEF aggiorna entro 1 Dicembre di ogni 2 anni importi di reddito di riferimento in base ad indice prezzi ISTAT) possono chiedere entro 30 giorni da contestazione o notifica violazione pagamento in rate mensili di sanzione a Prefetto se violazione accertata da funzionari od agenti di Stato od a Presidente Giunta Regionale, o Presidente Giunta Provinciale, o Sindaco se violazione accertata da funzionari od agenti di questi Enti, impegnandosi a rinunciare a presentare ricorso a Prefetto od a Giudice di pace. Prefetto o Regione, Provincia, Comune entro 90 giorni adotta provvedimento di accoglimento o rigetto (Decorso tale termine domanda si intende respinta) e, tenendo conto situazioni economiche del richiedente e somme da pagare, può consentire pagamento in non oltre 12 rate per sanzioni inferiori a 2.000 €, 24 rate per sanzioni da 2.000 a 5.000 €, 60 rate per sanzioni di oltre 5.000 € (Ogni rata deve comunque essere di almeno 100 e). Su rate applicati interessi di legge. Decisione di accoglimento, con relative modalità di pagamento, o di rigetto domanda notificata ad interessato ed a Comando da cui dipende accertatore, a cui compete verificare pagamento di ogni rata. In caso di rigetto domanda, sanzione da pagare entro 30 giorni da notifica rigetto. In caso di mancato pagamento di 1° rata o di 2 rate consecutive, interessato decade da beneficio della rateizzazione          

Trasgressore può pagare entro 60 giorni da contestazione o notifica “somma pari al minimo fissato da singole norme” (Somma ridotta del 30% se pagamento effettuato entro 5 giorni, salvo se sanzione comporta anche confisca veicolo o sospensione patente di guida, o conducente non si è fermato ad invito agente, o non mostrato documento circolazione/patente di guida) direttamente ad ufficio accertatore o mediante versamento in conto corrente postale/bancario o mediante strumenti di pagamento elettronico (Indicazione modalità di pagamento riportate nel verbale di contestazione). Se agente accertatore dotato di idonea apparecchiatura, conducente può pagare subito a questo sanzione in misura relativa mediante strumenti di pagamento elettronico. Agente invia verbale al proprio Comando e rilascia a trasgressore ricevuta di pagamento, annotando questo nel verbale che consegna a trasgressore. In deroga conducente con patente C, C+E, D, D+E nell’esercizio attività di autotrasporto di persone o cose che commette infrazione per limiti di velocità o sorpasso o eccesso di carico oltre 10% massa complessiva consentita o turni di guida o documenti di viaggio può:

  1. pagare subito sanzione ridotta ad agente accertatore eventualmente mediante strumento di pagamento elettronico se agente dotato di idonea apparecchiatura. Agente invia a Comando verbale e somma riscossa, rilasciando ricevuta a trasgressore su cui annotato avvenuto pagamento;
  2. versare somma pari a minimo sanzione pecuniaria prevista per violazione ad agente accertatore che invia a Comando verbale in cui menzionata somma versata;
  3. non versare nessuna somma con conseguente fermo del veicolo fino a quando non sanate sanzioni pecuniarie applicate, comunque non oltre 60 giorni. Veicolo fermato affidato in custodia, a spese del trasgressore, a soggetti accreditati.

Ministero Trasporti in base a Legge 98/13 promuove:

  • stipula di convenzioni con Banche, Poste ed altri intermediari finanziari per favorire pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico;
  • notificazione verbale di accertamento di violazione codice della strada tramite posta elettronica certificata senza addebito di spesa a carico di questi.

Entro 60 giorni da contestazione o notifica se non effettuato pagamento sanzione minima (Sanzione minima mai applicata in caso di applicazione sanzione accessoria di confisca veicolo), trasgressore può inviare ricorso a Prefetto, ove commessa violazione, che trasmette documenti entro 30 giorni a Comando Polizia che nei successivi 60 giorni trasmette a Prefetto accertamenti eseguiti.

Prefetto, esaminato entro 120 giorni ricorso e documentazione attinente:

  • se ritiene giusta la contravvenzione, applica multa pari al doppio del minimo previsto. Multa notificata entro 150 giorni da pagare nei 30 giorni successivi ad Ufficio Registro;
  • se ritiene infondato accertamento, emette ordinanza di archiviazione.

Se Prefetto non si pronuncia entro 120 giorni, ricorso si intende accolto.

In alternativa ricorso entro 60 giorni da notifica da inviare a Giudice di Pace, ove commessa infrazione, versando presso Cancelleria almeno 50% sanzione. Giudice di Pace può accogliere o respingere ricorso (Ricorso inammissibile se già presentato ricorso a Prefetto), fissando udienza entro 30 giorni (60 giorni se oppositore si trova all’estero; 20 giorni se ricorso tende a sospendere provvedimento emesso) da notificare a cura della Cancelleria ad oppositore o suo procuratore in forma scritta. Giudice nella 1° udienza, sentita Autorità che ha preso provvedimento e parte ricorrente, può decidere “con ordinanza motivata ed impugnabile con ricorso a Tribunale”, sospensione esecuzione del provvedimento. Legittimazione passiva in giudizio è di competenza del Prefetto se violazioni accertate da agenti dello Stato, di Ferrovie dello Stato, ferrovie e tramvie in concessione ANAS, mentre è di competenza di Regione, Provincia, Comune se violazioni accertate da funzionari ed agenti di Regione, Provincia, Comune o se proventi di violazioni a questi devoluti.

Se Giudice di pace respinge ricorso determina importo sanzione, comunque mai inferiore a minimo stabilito da legge per quella violazione, da pagare entro 30 giorni da notifica sentenza “a vantaggio di amministrazione cui appartiene organo accertatore”. Sentenza Giudice pace trasmessa a Comando da cui dipende organo accertatore e costituisce titolo esecutivo per riscossione coatta di sanzione stabilita, senza escludere applicazione di sanzioni accessorie o decurtazione punti su patente.

Contro ordinanza pagamento sanzione, ammesso ricorso entro 30 giorni da notifica (60 giorni in caso di residenza all’estero) ad Autorità giudiziaria.

In caso di veicolo immatricolato all’estero o con targa EE, trasgressore può subito versare ad agente sanzione minima, o se ciò non avviene versare, a titolo di cauzione, 50% della somma dovuta a Comando da cui dipende organo accertatore (Annotazione su verbale), pena fermo del veicolo, fino a quando non versata sanzione, comunque per non oltre 60 giorni (Veicolo sottoposto a fermo affidato in custodia a soggetti abilitati a spese del trasgressore)  

Se non effettuato pagamento nei termini, emissione ruolo pagamento da parte Prefetto.

Prescrizione a riscuotere diritto alla sanzione avviene dopo 5 anni.

Violazioni norme al codice della strada possono anche comportare sanzioni accessorie, del tipo:

  • obbligo al ripristino dei luoghi od alla rimozione delle opere abusive. Va menzionato nel verbale di contestazione o nella notifica. Ricorso a Prefetto entro 60 giorni da verbale o notifica, che se ritiene infondato accertamento ne propone archiviazione. In mancanza ricorso, Prefetto, entro 30 giorni da verbale, emette ordinanza in cui fissa termine per ripristino luoghi o rimozione opere abusive a spese trasgressore e sotto controllo Ente proprietario strada. Se trasgressore non adempie o non è in grado di eseguire ordinanza, Ente proprietario esegue opere e Prefetto emette ordinanza ingiunzione pagamento spese;
  • sospensione o cessazione determinata attività. Va menzionata nel verbale di contestazione o notifica ed eseguita immediatamente o nei 5 giorni successivi. Ricorso a Prefetto, entro 60 giorni da verbale o notifica, che può proporre archiviazione o emettere ordinanza-ingiunzione. Se interessato non adempie, Comando Polizia denuncia trasgressore e procede ad esecuzione coattiva obbligo con Prefetto che emette ordinanza pagamento delle spese. In caso attività continuativa, interessato può chiedere a Comando Polizia di riprendere attività. Parere favorevole di questo comunicato a Prefetto;
  • fermo amministrativo provvisorio per 30 giorni di veicolo disposto da agente polizia o da organo accertatore o da Giudice a seguito di sentenza penale o decreto di accertamento reato irrevocabile, il cui Cancelliere trasmette copia autentica sentenza ad organo di polizia competente, affinché esegua fermo. Contro sequestro o fermo provvisorio veicolo ammesso ricorso. Salvo caso di confisca definitiva, ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere infrazioni sono restituiti ai proprietari, previo pagamento spese di recupero, trasporto e custodia;
  • sequestro veicolo, motoveicolo, ciclomotore o altre cose oggetto di violazione (Disposizione non attuata se proprietario diverso da trasgressore), eseguito da agente polizia od organo accertatore. Copia verbale di sequestro trasmessa, insieme a rapporto, entro 10 giorni, tramite Comando a Prefetto del luogo dove commessa infrazione e veicolo sequestrato portato in apposito luogo ed affidato a custodi autorizzati (Documento di circolazione trattenuto da Comando Polizia e sequestro annotato su verbale). Su veicolo sottoposto a fermo Organo Polizia applica pannelli di materiale plastico o metallo (Modello riportato su G.U. 71/04) recante dicitura “Veicolo sottoposto a fermo” ed estremi del provvedimento di fermo, nonché indicazione del Comando di polizia che lo ha apposto ed emblema Repubblica italiana. Pannelli applicati nella parte anteriore ed in quella laterale del posto di guida (1 solo pannello nella parte anteriore in caso di ciclomotori, motocicli, rimorchi, macchine agricole ed operatrici), rivestito in materiale impermeabile in modo che scritte non divengono illeggibili a seguito agenti atmosferici ed applicato in modo da non consentirne rimozione, né alterare veicolo.

Ricorso a Prefetto, entro 60 giorni da verbale, che può proporre archiviazione o conferma sequestro (Comunicazione inviata a P.R.A. per annotazione su registro) che invita proprietario od Agente polizia a trasferire mezzo nel luogo di custodia indicato. Dopo 10 giorni da mancata risposta a notifica sequestro, o da rigetto ricorso da parte Prefetto, o mancata richiesta dissequestro a scadenza termine: vendita veicolo anche a fini rottamazione qualora cessate, con comunicazione di Autorità giudiziaria, le esigenze che avevano motivato il sequestro, o rottamazione del veicolo se immatricolato da oltre 5 anni e privo di interesse storico o collezionistico, o custoditi da oltre 2 anni, o trascorsi 60 giorni da comunicazione ad avente diritto senza che questo provveda al suo ritiro, o in assenza di documentazione in merito a stato di conservazione di autoveicolo riportato su elenco cancelleria (Veicolo identificato mediante targa, modello, numero targa e telaio). Alla vendita provvede apposita Commissione istituita presso Tribunale che ne da comunicazione ad Autorità giudiziaria che aveva disposto sequestro ed al P.R.A. per provvedere all’aggiornamento delle iscrizioni.

Al custode del veicolo riconosciuto un rimborso forfetario, compreso trasporto, pari a 6 €/mese per motociclo e ciclomotore, 14 €/mese per autoveicolo e rimorchio di massa inferiore a 3,5 t. e per macchine agricole ed operatrici, 30 €/mese per autoveicolo e rimorchio di massa complessiva superiore a 3,5 t. Somme ridotte in proporzione dopo il 1° anno e corrisposte in 5 rate annue costanti a partire dal 2006

Veicolo restituito a titolare previo pagamento spese trasporto e custodia. Ricorso a Prefetto entro 60 giorni. In tal caso restituzione veicolo non prima sentenza. Se ricorso accolto immediata restituzione veicolo senza pagamento spese.

Se accertato che violazione commessa da guidatore contro volontà del legittimo proprietario “veicolo immediatamente    restituito all’avente titolo”. Della avvenuta restituzione è redatto verbale di cui copia consegnata ad interessato. Se veicolo fermo dato in custodia, interessato ottiene veicolo solo dopo versamento sanzione pecuniaria e spese di custodia.

Veicoli acquisiti da Stato a seguito provvedimento definitivo di confisca sono assegnati ad organi di polizia che ne fanno richiesta “prioritariamente per attività finalizzata a garantire sicurezza circolazione stradale”, o ad altri organi di Stato o altri Enti pubblici non economici “che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, protezione civile, tutela ambientale”. In mancanza di richieste, beni sono posti in vendita. Se procedura di vendita non economica, Dirigente Ministero Finanze dispone cessione gratuita o distruzione bene. Provvedimento comunicato a Pubblico Registro Automobilistico per aggiornamento di iscrizione.

Vendita veicolo sottoposto a sequestro, fermo o confisca ad acquirente custode inserito in elenco dei soggetti  che a seguito gara hanno sottoscritto convenzione con Ministero Interno (Gara vinta da soggetto che presenta offerta più vantaggiosa per Stato, tenuto conto spese di custodia e valore del veicolo da acquistare). Trasferimento proprietà avviene a seguito notifica provvedimento ad acquirente custode ed iscrizione nel P.R.A.

Fermo veicolo in caso di pignoramento beni se credito superiore a 500.000 chiesto da concessionario incaricato della  riscossione. Entro 20 giorni, Direzione Tributi emette provvedimento che entro 60 giorni viene notificato ad interessato ed iscritto a registro PRA, precisando carico tributario da riscuotere, concessionario, estremi provvedimento Direzione Tributi. Spese notifica a carico contribuente. Se veicolo venduto prima del fermo, ACI ne da comunicazione a Direzione Tributi per annullamento vincolo di fermo. Se individuato Organismo che prende in custodia veicolo, concessionario provvede entro 60 giorni a pignoramento. In caso di integrale pagamento delle somme dovute e spese di notifica, concessionario ne da comunicazione entro 20 giorni a Direzione Tributi che nei successivi 20 giorni revoca fermo veicolo. Interessato provvede a cancellazione fermo dai registri PRA, previa esibizione documento di revoca Direzione e versamento presso ACI di spese di iscrizione e cancellazione. In caso di sgravio totale o annullamento dell’indebito, cancellazione gratuita eseguita d’ufficio da Direzione.

Concessionario autorizzato ad accedere gratis ad informazioni PRA su situazione veicolo.

Estinzione del reato per morte di imputato determina estinzione sanzione accessoria. In caso di estinzione reato per altra causa, Prefetto (o in caso di fermo veicolo, agente o organo accertatore violazione) verifica sussistenza o meno mantenimento sanzione accessoria. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, Prefetto (o in caso di fermo amministrativo, Comando di cui dipende agente accertatore) ricevuta comunicazione da Cancelleria ordina restituzione veicolo ad intestatario;

  • rimozione o bloccaggio veicolo eseguito da agente che provvede ad annotarlo su verbale e trasferire mezzo in luogo apposto. Restituzione veicolo previo pagamento spese intervento, rimozione e custodia o spese bloccaggio e  sua rimozione. Qualora entro 180 giorni da notifica verbale, proprietario non si presenta ad Ufficio che ha disposto la sanzione, veicolo può essere venduto o demolito (Ricavato dedotta multa e spese sostenute, versato ad avente diritto). Contro provvedimento ammesso ricorso a Prefetto entro 60 giorni;
  • ritiro carta circolazione, certificato di idoneità tecnica per macchine agricole, targa, autorizzazioni o licenze, patente eseguito da agente, inviato entro 5 giorni a Dipartimento Trasporti Terrestri (Prefetto nel caso di patente) ed annotato su verbale. Restituzione documenti previo adempimento obblighi omessi. Ritiro e restituzione annotati su carta circolazione o patente o certificato di idoneità tecnica per macchine agricole. Ricorso a Prefetto entro 60 giorni che può decidere infondatezza contestazione (Documenti subito restituiti) o mantenimento revoca;
  • sospensione carta circolazione eseguita da agente che rilascia permesso provvisorio circolazione per trasferire veicolo nel luogo di custodia ed invia carta circolazione unitamente a verbale entro 5 giorni a Dipartimento Trasporti Terrestri, che nei successivi 15 giorni (altrimenti documento restituito), emette ordinanza sospensione, specificandone periodo, in relazione a gravità violazione commessa, entità del danno recato, pericolo determinato da ulteriore circolazione del mezzo. Ordinanza notificata a Prefetto ed interessato, che può presentare ricorso a Prefetto entro 60 giorni. Al termine periodo fissato, carta circolazione restituita, previa comunicazione a Prefetto e P.R.A. per annotazione su registri;
  • ritiro patente eseguito da agente polizia che provvede a rilascio permesso provvisorio di guida solo per condurre veicolo in luogo custodia. Patente, unitamente a verbale, inviata entro 5 giorni a Prefetto del luogo in cui commessa infrazione, che, nei successivi 15 giorni (altrimenti patente restituita), emette ordinanza sospensione fissandone periodo (Massimo 1 anno) in relazione a gravità infrazione, danno recato, “pericolo che ulteriore circolazione potrebbe cagionare”. Alla scadenza periodo, patente restituita a interessato (Notizia comunicata ad anagrafe nazionale di abilitati a guida). Contro sospensione patente ammesso ricorso, entro 30 giorni (60 giornise residente all’estero);
  • revoca patente. Infrazione o perdita requisiti psico-fisici che prevedono tale evento comunicate da agente entro 5 giorni a Prefetto luogo infrazione che, accertata sussistenza condizioni, emette ordinanza di revoca ed ingiunzione consegna patente entro 5 giorni da notifica. Provvedimento eseguito da Dipartimento Trasporti o Prefetto. Nuova patente non conseguita prima di 1 anno. Revoca e/o restituzione patente comunicata a Dipartimento Trasporti Terrestri per annotazione sui registri;
  • se da violazione derivi danno alle persone, giudice applica:

1)       nel caso di lesione personale colposa: sospensione da 15 giorni a 3 mesi;

2)       nel caso di lesione personale colposa grave o gravissima: sospensione fino a 2 anni;

3)       nel caso di omicidio colposo: sospensione fino a 4 anni;

4)       nel caso di recidiva entro 5 anni da sentenza o incidenti con lesioni gravi o gravissime o omicidio colposo a causa di guida in stato di ebbrezza o sotto influsso di sostanze stupefacenti: revoca patente che viene trasmessa da agente che ha proceduto a rilevamento incidente, insieme a rapporto e verbale di contestazione, a Prefetto che dispone “ove sussistono fondati elementi di evidente responsabilità, sospensione provvisoria di validità patente fino ad un massimo di 3 anni“. Cancelleria del Giudice che ha pronunciato sentenza ne trasmette copia al Prefetto entro 15 giorni

Morte dell’imputato comporta estinzione sanzione. Nel caso di condono o altre forme di estinzione reato Prefetto valuta possibilità di restituzione patente.

MIT, Ministero Interno, Ministero Istruzione inviano entro il 31 Marzo una relazione al Parlamento sull’utilizzo delle quote dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada nell’anno precedente.

Sanzioni:

Chiunque per colpa cagiona la morte di una persona a causa della violazione delle norme sulla circolazione stradale: reclusione da 2 a 7 anni (da 3 mesi a 1 anno in caso di lesioni gravi; da 1 a 3 anni in caso di lesioni gravissime)

Chiunque per colpa cagiona la morte di una persona a seguito della guida in stato di ebbrezza alcolica, o di alterazione psicofisica dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti, o procede in centro urbano ad una velocità doppia rispetto a quella consentita (comunque superiore a 70 km/ora), o procede su una strada extraurbana ad una velocità superiore di almeno 50 km/ora rispetto a quella massima consentita, o attraversa un incrocio con il semaforo rosso, o circola una contromano, o esegue manovra di inversione del senso di marcia in prossimità di un incrocio, curva o dosso, o sorpassa un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua: reclusione da 8 a 12 anni (da 3 a 5 anniin caso di lesioni gravi; da 4 a 7 anni in caso di lesioni gravissime). Se tasso alcolometrico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l in caso di morte reclusione da 5 a 10 anni (da 18 mesi a 3 anniin caso di lesioni gravi; da 2 a 4 anni in caso di lesioni gravissime).

Pena è aumentata se il fatto viene commesso da persona priva di patente di guida, o con patente sospesa o revocata, o se il veicolo di proprietà del trasgressore risulta sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria. Se invece evento non è “esclusiva conseguenza dell’azione ed omissione del colpevole”: pena ridotta fino al 50%.

Se il conducente si da alla fuga: pena aumentata da 1/3 a 2/3 (comunque aumentata almeno di 5 anni in caso di morte e di 3 anni in caso di lesioni gravi).

In caso di morte di più persone, o morte di 1 persona e lesioni ad 1 o più persone: applicata pena più grave maggiorata fino al triplo (comunque non oltre 18 anni per morte e 7 anni per lesioni)

In caso delle cause aggravanti di cui sopra: non sussistono le circostanze attenuanti e diminuzione di pena eventualmente applicata solo alle circostanze aggravanti.

Se conducente, in caso di incidente da cui derivano lesioni personali colpose, si ferma prestando soccorso alla persona danneggiata e si mette a disposizione degli Organi di polizia: non è soggetto all’arresto.

A seguito di condanna per reati di cui sopra (compresa eventuale sospensione condizionale della pena): revoca della patente ed inibizione alla guida in territorio nazionale per la durata della condanna (provvedimento emesso da Prefetto, previa acquisizione della sentenza trasmessa entro 5 giorni dalla Cancelleria del Tribunale) + acquisizione di nuova patente non prima di 15 anni se la revoca è stata determinata da guida in stato di ebbrezza o sotto influsso di sostanze stupefacenti che ha provocato la morte di persone (10 anni se ha provocato lesioni gravi o gravissime; 20 anni in caso di recidiva; 30 anni se conducente dopo incidente si è dato alla fuga; 5 anni se il tasso alcolometrico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, elevato a 10 anni in caso di recidiva ed a 12 anni in caso di fuga).

Se a seguito di incidente “sussistono fondati elementi di responsabilità del conducente”: patente sospesa dal Prefetto fino a 5 anni (fino a 10 anni in caso di sentenza di condanna non definitiva).

Per titolari di patente rilasciata da uno Stato estero: provvedimento di inibizione alla guida nel territorio italiano (annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) per una durata pari a sentenza di condanna emesso dal Prefetto del luogo dove ammessa violazione

Chiunque durante il periodo di sequestro circola con veicolo sequestrato: multa da 1.754 a 7.018 € + sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Chiunque circola con veicolo i cui documenti di circolazione o patente di guida sono stati ritirati: multa da 1.816 a 7.624 € + fermo del veicolo di 3 mesi (Confisca veicolo in caso di recidiva).

Chiunque circola con veicolo sottoposto a fermo: multa da 1.816 a 7.264  €

Chiunque durante la sospensione della carta circolazione circola abusivamente: multa da 1.816 a 7.264 € + sospensione della patente da 3 a 12 mesi + sequestro del veicolo in caso di recidiva.

Chiunque viola più volte la stessa disposizione di legge che determina la sospensione della patente: periodo di sospensione della patente aumentato.

Chiunque durante la sospensione della patente circola ugualmente, anche avvalendosi di un permesso di guida temporanea rilasciata dal Prefetto: multa da 1.816 a 7.264 € + fermo del veicolo + revoca della patente per 3 mesi.

Chiunque non provvede a trasferire il mezzo sequestrato nel luogo indicato dal Prefetto: multa da 1.816 a 7.264 € + sospensione della patente da 1 a 3 mesi + rimozione del veicolo e suo trasferimento in luogo di custodia nei 10 giorni successivi alla notifica del verbale di sequestro da parte di Agente di polizia

Legge 120/10 consente:

  • in luogo dell’arresto per guida in stato di ebbrezza o sotto influsso di sostanze stupefacenti, su richiesta del trasgressore, di scontare la pena mediante  l’affidamento in prova ai servizi sociali, con preferenza per quelli operanti nel settore dell’assistenza alle vittime dei sinistri stradali e alle loro famiglie
  • agli Enti locali di accertare le violazioni al codice della strada solo mediante strumenti di loro proprietà e con l’impiego dei vigili urbani.

Entità aiuto:

D.M. 8/7/2015 stabilisce che a partire dal 16/9/2015 le spese di accertamento e notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada a carico dei trasgressori sono pari a 15,23 € (IVA compresa) e vanno versate a Poste Italiane Spa, tramite specifico bonifico o postagiro, a seguito dell’emissione di fattura da parte delle Poste intestata al Ministero Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale entro il 30 Novembre e il 31 Maggio. Servizio Polizia Stradale provvede a verificare le effettive spese di accertamento e notifica dei verbali di contestazione sostenute da Poste Italiane per assicurare un’idonea copertura finanziaria delle suddette attività Direttore Centrale di Polizia stradale segnala la necessità di rideterminare i suddetti importi per servizi resi da Poste Italiane, tenendo conto di: modifiche normative; maggiori o minori costi di accertamento derivati dalle innovazioni tecnologiche

Proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato per essere destinati:

1)                     fino a 80% a MIT di cui:

  • fino a 80% per realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di sicurezza stradale, di cui: almeno 25% per sostituzione, ammodernamento, sostituzione, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale; almeno 25% per interventi di installazione, potenziamento, messa a norma, manutenzione di barriere e sistemazione manto stradale (escluse strade ed autostrade affidate in concessione);
  • fino a 10% per acquisto di automezzi ed attrezzature per Forze di polizia destinati al potenziamento dei servizi di controllo, ripartiti ogni anno da MIT in proporzione alle sanzioni per violazioni accertate da ogni Forza di polizia;
  • fino a 5% per esecuzione degli accertamenti di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
  • fino a 5% per predisposizione di programmi obbligatori di educazione stradale;
  • fino a 5% per piena funzionalità degli organi di polizia stradale ai fini dell’accertamento di infrazioni alla guida e controllo dell’efficienza dei veicoli, compresa assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza;

2)                     fino a 20% a MIT per studi, ricerche e promozione ai fini della sicurezza stradale e del veicolo attuata da Centro coordinamento informazioni su traffico, viabilità e sicurezza stradale (CCISS);

3)                     fino a 7,5% a Ministero dell’Istruzione per insegnamento dell’educazione stradale nella scuola pubblica e privata e per l’esecuzione di corsi ai minori al fine di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Proventi delle sanzioni accertate da funzionari di Regione, Province, Comuni destinati per almeno il 50% a questi Enti per:

1)       interventi di sostituzione, potenziamento e messa a norma della segnaletica stradale (almeno 25%);

2)       potenziamento dell’attività di controllo ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche tramite acquisto di automezzi ed attrezzature, per Corpi di polizia provinciale e municipale (almeno 25%);

3)       altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, quali:

  • manutenzione delle strade di proprietà dell’Ente;
  • installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione di barriere;
  • sistemazione del manto stradale;
  • redazione di Piani urbani del traffico;
  • interventi per la tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti);
  • svolgimento da parte degli Organi di polizia locale nelle scuole di ogni ordine e grado di corsi didattici per l’educazione stradale;
  • misure di assistenza e previdenza per il personale delle Forze di polizia;
  • interventi a favore della mobilità ciclistica;
  • assunzioni stagionali a progetto (Contratti a tempo determinato e forme flessibili di lavoro) per: servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale; progetti di potenziamento dei servizi notturni e prevenzione delle violazioni di guida in stato di ebbrezza e/o sotto influsso di sostanze stupefacenti.

Regione, Provincia, Comune determina ogni anno con delibera di Giunta le quote da destinare agli interventi di cui sopra

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