PRODOTTI AMMASSO UE AD INDIGENTI

PRODOTTI AMMASSO UE AD INDIGENTI (Reg. 1308/13, 223/14, 1972/15, 1976/15, 1986/16, 1240/16; Legge 155/03, 134/12, 147/13; D.M. 17/12/12, 26/7/21)  (cee26)

Soggetti interessati:

Stati membri; Ministero  Salute (MISA); Ministero Sviluppo Economico (MISE); Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), Agenzia per erogazioni in agricoltura (AGEA),  Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Se si occupano direttamente degli indigenti sono considerate beneficiari finali) riconosciute ed iscritte in apposito Albo tenuto da AGEA; persone indigenti presenti nella UE (Persone fisiche, compresi nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui situazione di dipendenza sociale e economica è riconosciuta in base a criteri di ammissibilità adottati da Autorità nazionali, o da Organizzazioni caritative e poi approvati da Autorità nazionali); operatori della filiera agroalimentare (cioè soggetti economici operanti nella produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari); donatori (cioè chiunque effettua donazioni, legati, erogazioni liberatorie a favore di persone indigenti).

Iter procedurale:

Reg. CE 1240/16, come modificato da ultimo da Reg. 1479/17, stabilisce che Commissione può adottare un regolamento di  esecuzione per mettere a disposizione del programma di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti prodotti di intervento, in cui specificare:

a)tipologia e quantitativi di prodotti di intervento messi a disposizione del programma

b)ubicazione dei prodotti messi a disposizione del programma e criteri di distribuzione dei lotti disponibili tra Stati membri in base a loro ubicazione

c)modalità di smaltimento dei prodotti ( utilizzo diretto, trattamento o vendita),  al fine di fornirli al programma nel modo economico più vantaggioso, tenendo conto della loro natura e caratteristiche

d)importo della cauzione da costituire e prezzo sotto il quale prodotti non possono essere venduti

Stati membri inviano domanda a Commissione, entro 10 giorni lavorativi da pubblicazione del regolamento, specificando tipologia e quantitativi (espresso in t.) di prodotti che intendono ricevere. Commissione, entro 20 giorni lavorativi da pubblicazione del regolamento, assegna quantitativo ad ogni Stato membro richiedente, specificando ubicazione dei lotti disponibili. Se quantitativo richiesto da Stati membri supera quello disponibile, quantitativo viene assegnato in proporzione  (se questo risulta inferiore al 50% rispetto a quello richiesto, Stato membro può rinunciarvi, comunicandolo a Commissione, nei 10 giorni lavorativi successivi ad assegnazione, con conseguente esclusione di tali prodotti dal programma).

Se regolamento di esecuzione stabilisce smaltimento dei prodotti di intervento mediante vendita, Organismo pagatore avvia, entro 40 giorni lavorativi da pubblicazione del regolamento, la procedura di gara. Se vengono assegnati a Stato membro prodotti detenuti da Organismo  pagatore di altro Stato membro:

  • questo è tenuto a fornire informazioni ad Organismo pagatore di vendita entro 10 giorni lavorativi da assegnazione dei quantitativi,
  • Organismo venditore paga ad Organismo detentore il valore contabile dei prodotti, entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell’operatore di un importo corrispondente alla sua offerta
  • Organismo detentore rilascia buono di ritiro entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del suddetto pagamento
  • Organismo venditore trasferisce entro 10 giorni lavorativi dal pagamento di operatore, la differenza tra il prezzo di vendita ed il valore contabile dei prodotti moltiplicata per la quantità venduta ad Organismo a cui Commissione effettua pagamento, al fine di utilizzarla per finanziare l’acquisto e la distribuzione di prodotti alimentari alle persone indigenti.

Eventuali costi amministrativi connessi alla vendita dei prodotti sono a carico di Organismo venditore. Se totale o parte dei prodotti assegnati a Stato membro non vengono venduti entro cinque mesi dalla pubblicazione della loro assegnazione, questi vengono esclusi dal programma.

Commissione Europea, con Reg. 223/14, istituito FEAD (v. scheda “FEAD”) per distribuzione gratuita di derrate alimentari cedute da operatori del settore alimentare (inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica) a persone indigenti UE tramite Organizzazioni caritatevoli, che debbono garantire corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli alimenti, anche a seguito della predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa, approvati da Ministero Salute (Disposizioni di Legge 147/13 non applicate a distribuzione gratuita di prodotti alimentari effettuata direttamente da operatori del settore alimentare agli indigenti).

Stati membri che intendono effettuare azioni a favore di indigenti informano Commissione Europea entro 1 Febbraio ed inviano entro 31 Maggio, specifico programma annuale di distribuzione, in cui evidenziare:

  • Organismo designato all’intervento;
  • quantitativi di prodotto richiesti (espressi in t.) da distribuire;
  • scelta delle derrate alimentari in base a criteri oggettivi (v. valore nutrizionale, idoneità alla distribuzione, preferenza a prodotti originari UE);
  • metodologia di distribuzione dei prodotti ad indigenti;
  • criteri di ammissibilità dei beneficiari;
  • eventuale aliquota dei costi a carico dei beneficiari, comunque non superiore a livello spese sostenute.

UE, sentite Organizzazioni “che conoscono problema degli indigenti nella Unione”, adotta entro 1 Ottobre per Stato membro piano annuale di distribuzione dei prodotti provenienti da ammasso ad indigenti comunitari, stabilendo:

  1. modalità ripartizione risorse tra Stati membri, tenendo conto stime più attendibili circa “numero indigenti negli Stati membri in questione”, nonché utilizzazione risorse nel corso degli esercizi precedenti;
  2. per ogni Stato membro:
  • importo finanziario a disposizione per attuare proprio piano;
  • stanziamento ripartito per prodotto acquistato su mercato UE in caso di prodotti non disponibili nelle scorte UE, o qualora, trasferimento intracomunitario necessario per esecuzione del piano, riguarda quantitativo di prodotto non disponibile inferiore a 60 t.;
  1. quantitativo di ciascun prodotto prelevato da ammasso da Organismo di intervento per sua distribuzione;
  2. stanziamenti destinati a copertura spese di trasporto, se prodotti non detenuti in scorte di intervento di Stato membro, ma trasferite da scorte di altro Stato membro.

Esecuzione piano comporta:

  • fornitura dei prodotti prelevati da scorte di intervento a titolo gratuito;
  • fornitura prodotti mobilitati sul mercato comunitario “appartenenti allo stesso gruppo di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte di intervento” (In mancanza di riso, UE può consentire prelievo di altri cereali da scorte di intervento per pagare riso mobilitato sul mercato o viceversa in mancanza di cereali. Mobilitazione sul mercato avviene solo dopo aver assegnato tutti i quantitativi del prodotto dello stesso gruppo presenti nelle scorte di). AGEA informa UE circa avvio procedure di mobilitazione sul mercato;
  • fornitura di prodotti agricoli trasformati, o di derrate alimentari disponibili o reperibili sul mercato, mediante fornitura in pagamento di prodotti provenienti da scorte di intervento.

Piano UE valido da 1 Ottobre a 31 Dicembre anno successivo, con ritiro prodotti da ammasso da attuarsi nel periodo 1 Ottobre – 31 Agosto “con ritmo regolare ed adeguato alle esigenze del piano” (70% dei quantitativi ritirati entro 1 Luglio, salvo per burro e latte scremato in polvere da ritirare entro 1 Febbraio e per assegnazioni inferiori a 500 t.).

Durante periodo di validità del piano, Stati membri comunicano a UE eventuali modifiche da apportare a questo. Si procede a revisione del piano, se modifiche riguardano oltre 5% dei quantitativi, o dei valori previsti per prodotto. Stato membro informa subito UE circa eventuale riduzione di spesa, in modo che risorse così liberate vengano destinate ad altri Stati membri in base a: loro richieste; effettivo uso dei prodotti; finanziamenti assegnati negli anni precedenti.

Avvio prelievo del prodotto da scorte di intervento entro 60 giorni da firma contratto e suo completamento entro 30 Settembre, pena perdita assegnazione dei prodotti a Stato membro aggiudicatario e spese di ammasso dei prodotti di intervento non più a carico di UE. Pagamento da eseguire entro 1 Settembre da parte operatore

Stato membro informa UE di aver: ritirato tutto il prodotto dalle scorte di intervento; avviato “la procedura di mobilitazione sul mercato”

Stato membro definisce entro 31 Ottobre bando gara per prodotti prelevati da scorte di intervento (condizionato o trasformato), o per prodotti reperiti sul mercato (dietro pagamento effettuato con altri prodotti provenienti da scorte di intervento), comprendente:

  • natura e caratteristiche del prodotto di intervento da fornire
  • quantitativi di prodotti agricoli trasformati o derrate agricole, eventualmente condizionate, ottenibili dai prodotti provenienti da scorte di intervento;
  • quantitativi di prodotti agricoli trasformati o derrate alimentari disponibili/reperibili sul mercato, mediante pagamento con altri prodotti provenienti da scorte di intervento (Nella composizione delle derrate alimentari presente almeno 1 ingrediente dei prodotti di intervento). Nel caso di cereali, burro, latte scremato in polvere, bando deve esplicitare tipo di prodotto;
  • se fornitura prevede trasformazione e/o condizionamento del prodotto, obbligo di costituire cauzione a favore di AGEA, prima di prendere in consegna prodotto, di importo pari al 100%  del prezzo di intervento valido giorno di presa in consegna. In caso di consegna del prodotto al beneficiario finale dopo conclusione del piano, cauzione viene incamerata per 15% + sanzione pari a 2% per giorno di ritardo (Nessuna sanzione se prodotto ritirato da AGEA messo a disposizione di aggiudicatario in pagamento di fornitura già effettuata);
  • spesa di trasformazione e/o condizionamento dei prodotti di intervento;
  • nel caso di “prodotti agricoli o derrate alimentari da mobilitare sul mercato”: natura e caratteristiche del prodotto da reperire; prescrizioni relative a condizionamento ed etichettatura; obblighi inerenti fornitura; quantitativo massimo di prodotto agricolo o di derrate alimentari da mobilitare sul mercato in relazione ad importo monetario stabilito;
  • spesa trasporto dei prodotti fino a magazzini di Organizzazioni caritatevoli. Vietato pagare tali  spese con prodotti;
  • qualità, condizionamento, marchiatura dei prodotti, da verificare al momento della fornitura;
  • prodotti provenienti da intervento, o mobilitati sul mercato incorporati od aggiunti ad altri prodotti per “fabbricazione di derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano”.

Stato membro sceglie offerta di gara più favorevole (cioè quella a minor costo) per fornitura dei prodotti (comprese spese di trasporto e distribuzione).

Stato può decidere distribuzione delle derrate alimentari a titolo gratuito, o ad un prezzo di riferimento (comunque “non superiore a quello giustificato dai costi sostenuti da Organismi designati per la distribuzione”).

Contratto di fornitura stipulato con aggiudicatario, purché costituita cauzione a favore di AGEA pari a 110% di offerta presentata.

Se prodotti da distribuire non disponibili in territorio nazionale, UE autorizza trasferimento di tali prodotti da altro Stato membro dove sono giacenti all’intervento. Stato membro destinatario indice gara per fissare condizioni meno onerose di fornitura (in particolare spese di trasporto intracomunitario).

Operatore presenta offerta concernente mobilitazione sul mercato UE di prodotti agricoli o alimenti da fornire, loro presa in consegna presso Organismo intervento senza movimentazione. Stato membro richiedente informa Stato membro fornitore circa identità di aggiudicatario della fornitura, che è tenuto a:

  • prima di ritirare merce, costituire una cauzione pari al prezzo di acquisto ad intervento vigente giorno presa in consegna, maggiorato di 10%;
  • attestare esecuzione fornitura dei prodotti, mediante invio a Stato membro destinatario del documento di presa in consegna rilasciato da Organismo di intervento destinatario;
  • eseguire operazioni di pagamento per piano di distribuzione

Organismo intervento di Stato membro fornitore mette a disposizione di aggiudicatario i prodotti convenuti, dietro:

  • presentazione di buono di ritiro rilasciato da Organismo intervento di Stato membro destinatario;
  • accertamento che merce rilasciata sia coperto da assicurazione;
  • emissione di dichiarazione di spedizione, contenente dicitura “trasferimento di prodotti di intervento. Applicazione art. 8 paragrafo 5 del Reg. CE 807/10“;
  • notifica ad Autorità di Stato membro destinatario della data di fine operazioni di ritiro.

Organizzazione caritativa provvede a:

  • distribuzione prodotti alimentari ad indigenti locali “sotto forma di pacco o di pasto, in funzione delle loro necessità quotidiane o settimanali”, riportando su imballaggi dicitura “Aiuto UE”
  • chiedere, entro 4 mesi da avvenuta operazione, rimborso delle spese di trasporto, allegando documenti attestanti esecuzione trasporto. Domande presentate in ritardo non accettate, salvo casi di forza maggiore. Domande inviate con oltre 10 mesi di ritardo: nessun rimborso. Stato membro procede a pagamento entro 2 mesi da invio domanda, pena esclusione da rimborso UE, salvo sospensione dei pagamenti qualora documenti giustificativi presentino gravi anomalie (al riguardo richiesta chiarimenti od integrazioni da inviare entro 30 giorni da notifica, pena applicazione detrazione di cui sopra).

Operatori selezionati ed Organismi designati possono presentare a MIPAAF richiesta di anticipo relativa a: spese di trasporto nei magazzini di Organismi designati; spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio; spese di fornitura dei prodotti ad operatori selezionati, purché entro 15 Ottobre  dimostrano di avere:

  1. assunto impegni vincolanti ad esecuzione dell’azione;
  2. adottato tutte le misure necessarie ad ultimare azione entro 28 Febbraio successivo

MIPAAF può versare fino a 100% di anticipo richiesto (comunque non oltre 75% importo assegnato a Stato membro), purché costituita cauzione pari a 110% di tale importo (non necessaria se sussiste già una cauzione stipulata a seguito del contratto di fornitura per reperimento delle derrate alimentari su mercato UE). Stato membro comunica a Organizzazione caritativa incaricata di distribuzione tiene specifica contabilità relativa a distribuzione prodotti AGEA ad indigenti, corredata da documenti giustificativi e consente controlli ad Autorità preposta

Stati membri eseguono:

  • controlli, dal momento di uscita prodotti da scorte di intervento (o dalla mobilitazione dei prodotti sul mercato), lungo “tutti i livelli della catena distributiva” (Esclusa fase di distribuzione ad indigenti) e durante intera esecuzione del piano, su almeno 5% “dei quantitativi per tipo di prodotto”, tenendo conto dei fattori di rischio. Controlli “miranti a verificare le operazioni di entrata ed uscita dei prodotti, nonché trasferimento dei medesimi tra operatori successivi” (anche attraverso confronto tra scorte contabilizzate e scorte fisiche dei prodotti selezionati per i controlli). In particolare si punta ad accertare che merce non venga consegnata alla rinfusa ai beneficiari, ma recante su imballaggio dicitura “aiuto dell’Unione Europea” e bandiera UE (Modello riportato in Allegato al Reg. 807/10 pubblicato su G.U.CE 242/10). Analoga dicitura e logo presente anche nei punti di distribuzione;
  • gare di licitazione e forniture secondo norme UE. In particolare se qualità, condizionamento, marchiatura non conformi, ma merce idonea ad uso previsto, AGEA applica riduzione al momento della fissazione di importo da pagare, nonché sanzioni se prodotti non ritirati nei tempi previsti;
  • mobilitazione prodotti di intervento da distribuire ed eventualmente stanziamenti per acquistare prodotti sul mercato destinati all’uso previsto;
  • applicazione di sanzioni in caso di inadempienze.

Stati membri segnalano, per via elettronica, a Commissione le irregolarità, “che a livello nazionale determina l’avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario, volto a determinare esistenza di un comportamento intenzionale” (in particolare frode):

  1. superiori a 10.000 € di contributo
  2. oggetto di primo verbale amministrativo o giudiziario, cioè di prima valutazione scritta redatta da Autorità amministrativa/giudiziaria competente che, in base a fatti specifici, accerta irregolarità, fermo restando possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce di sviluppi successivi

Stati membri inseriscono in relazione iniziale  da inviare a Commissione, entro 2 mesi da fine trimestre, seguenti informazioni:

  1. nome  e codice di identificazione del programma e di operazioni in questione
  2. identità di persone fisiche e/o giuridiche coinvolte, o altri soggetti partecipanti ad irregolarità e loro ruolo, salvo casi in cui tale indicazione irrilevante ai fini di lotta contro irregolarità
  3. disposizioni che sono state violate
  4. data e fonte di prima informazione, che ha fatto sospettare irregolarità
  5. pratiche seguite per commettere irregolarità, con eventuale sospetto di frode
  6. modo in cui irregolarità è stata scoperta
  7. Stati membri e Paesi terzi eventualmente interessati
  8. periodo o data in cui commessa irregolarità
  9. data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo ad irregolarità
  10. importo totale delle spese, in termini di contributo UE, nazionale e privato
  11. importo interessato da irregolarità, in termini di contributo UE e nazionale
  12. in caso di sospetto di frode e, qualora contributo pubblico non versato a beneficiario, importo che sarebbe stato pagato indebitamente se irregolarità non fosse stata scoperta (espresso in termini di contributo UE e nazionale)
  13. natura di spesa irregolare
  14. eventuale sospensione di pagamenti e possibilità di recupero di quelli effettuati.

In deroga Stato membro non segnala a Commissione:

  1. casi in cui irregolarità consiste solo in: mancata esecuzione, totale o parziale, di operazione rientrante nel programma cofinanziato; pagamenti a titolo di regime di sostegno diretto in seguito a fallimento di beneficiario
  2. casi segnalati dal beneficiario ad Autorità di gestione o Autorità di certificazione, prima o dopo versamento del contributo pubblico, ma prima del rilevamento da parte di questa dell’irregolarità
  3. casi rilevati e corretti da Autorità di gestione, o da Autorità di certificazione, prima di inclusione di tali spese nella dichiarazione di spesa inviata a Commissione.

In tutti i casi di irregolarità precedenti il fallimento o di sospetta frode, irregolarità rilevati e misure correttive adottate sempre comunicate a Commissione.

Se disposizioni nazionali prevedono segreto istruttorio, prima di comunicare le suddette informazioni, occorre acquisire autorizzazione di Autorità giudiziaria/Tribunale.

Se alcune informazioni  di cui sopra non sono disponibili o da rettificare (vedi pratiche usate per commettere irregolarità), Stato membro fornisce i dati mancanti o rettificati al momento di invio a Commissione della relazione sui provvedimenti adottati dopo la segnalazione delle suddette  irregolarità (relazione inviata nel più breve tempo possibile).

Stato membro tiene costantemente informata Commissione in merito ad avvio, conclusione, rinuncia o esito del procedimento, con eventuale applicazione delle misure correttive, o sanzioni amministrative, specificando se :

  1. sanzioni hanno carattere amministrativo o penale
  2. sanzioni riguardano violazioni di diritto UE, o nazionale, nonchè dettagli della sanzione
  3. accertata frode

Commissione può chiedere a Stato membro informazioni su specifica irregolarità o gruppo di irregolarità ed utilizzare tali informazioni per eseguire analisi del rischio, al fine di mettere a punto “sistemi atti ad individuare più efficacemente i rischi”. Informazioni fornite  sono coperte da segreto di ufficio e beneficiano di stessa protezione della privacy concessa da Stato fornitore (in particolare non rilevate a persone diverse da quelle istituzionali incaricate, per le loro funzioni, di conoscerle, salvo consenso esplicito di  Stato membro ad utilizzarle anche per fini diversi dalla tutela degli interessi finanziarie UE).

Stati membri inviano entro 30 Giugno a UE relazione su esecuzione piano di distribuzione anno precedente, che costituisce elemento essenziale per elaborare piani successivi, indicante:

  • quantitativi prodotti presi in consegna da depositi di intervento;
  • natura, quantità e valore merce distribuita ai beneficiari, distinta tra tal quale e trasformata, o sotto forma di prodotti ottenuti mediante sostituzione, nonché coefficienti di trasformazione;
  • spese di trasporto e di amministrazione;
  • numero dei beneficiari;
  • tipo e numero di controlli eseguiti, risultati ottenuti ed eventuali inadempienze rilevate con relativa applicazione di sanzioni.

Stato membro comunica tempestivamente a Commissione “sviluppi che incidono su attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari”

Commissione, con Reg. 1986/16, stabilisce che qualora Stato membro ritenga che importo indebitamente versato a beneficiario pur non recuperabile non debba essere rimborsato al bilancio UE, presenti a Commissione, entro 15 Febbraio (dal 2017 al 2025; ammessa proroga al 1 Marzo) per ogni operazione, una richiesta di conferma di questa conclusione rilasciata da Autorità di certificazione (modello pubblicato su GUCE 306/16).

In base alle informazioni fornite da Stato membro, Commissione valuta  ogni caso, al fine di stabilire se mancato recupero di importo, dovuto o meno a colpa/negligenza di Stato membro, tenendo conto di: circostanze specifiche; quadro istituzionale e giuridico di Stato membro. Si ha colpa o negligenza di Stato membro se:

  1. non ha fornito alcuna informazione circa i provvedimenti amministrativi e giuridici adottati (con relative date) per recuperare gli importi in questione
  2. non ha fornito copia di 1° ordine di recupero, né di quelli successivi
  3. non ha comunicato data di ultimo pagamento del contributo pubblico al beneficiario, né fornito prova di tale pagamento
  4. ha effettuato, dopo aver rilevato infrazione, altri pagamenti indebiti a beneficiario relativamente ad azione oggetto di irregolarità
  5. non ha inviato documento destinato a ritirare o ridurre il livello di sostegno, né preso una decisione equivalente entro 12 mesi dal rilevamento di irregolarità
  6. non ha avviato una procedura di recupero entro 12 mesi da quando il sostegno è stato definitivamente ridotto o soppresso
  7. non ha esaurito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro giuridico nazionale
  8. non ha fornito documenti relativi alla procedura di insolvenza e fallimento (se del caso)
  9. non ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni presentata da Commissione

Entro 31 Maggio (salvo casi di fallimento o di sospetta frode) Commissione può:

  1. chiedere a Stato membro di presentare ulteriori informazioni sui provvedimenti amministrativi e giuridici attivabili per recuperare i contributi UE indebitamente versati. Stato membro deve rispondere entro 3 mesi, altrimenti Commissione continua la procedura con le informazioni a disposizione. Entro 3 mesi da risposta di Stato membro, Commissione lo informa  di avere concluso che il contributo UE va rimborsato (motivare decisione), invitandolo a presentare le sue osservazioni entro 2 mesi. Commissione, entro 7 mesi da invio delle suddette osservazioni, conclude valutazione, confermando o meno il rimborso del contributo UE da parte di Stato membro al tasso di cofinanziamento previsto dal programma operativo di riferimento
  2. chiedere a Stato membro di avviare procedura di recupero

Se Commissione non rispetta tempistica sopra indicata, Stato membro non rimborsa alcun contributo.

Stato membro può decidere di non recuperare da beneficiario un importo indebitamente versato inferiore a 250 € (al netto di interessi), senza necessità di fornire informazioni a Commissione al riguardo.

MIPAAF, con D.M. 17/12/2012, ha inteso potenziare il sistema di aiuti alimentari a favore delle persone indigenti in Italia, attraverso:

  • istituzione di un Tavolo permanente di coordinamento composto da: 2 rappresentanti MIPAAF; 1 rappresentante Ministero Cooperazione Internazionale; 1 rappresentante MISE; 1 rappresentante Ministero del Lavoro; 1 rappresentante per ogni Organizzazione caritatevole; 1 rappresentante industria agroalimentare; 1 rappresentante di distribuzione organizzata; 1 rappresentante di ristorazione organizzata; 1 rappresentante di Regioni; 1 rappresentante di ANCI (componenti del tavolo non percepiscono alcun compenso). Tavolo, le cui decisioni sono rese pubbliche ed oggetto di specifica relazione annuale, ha il compito di:
  1. fornire proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, beni e servizi
  2. formulare proposte per sviluppo iniziative di informazione e sensibilizzazione, recupero di eccedenze alimentari, promozione e conoscenza di strumenti, anche di natura fiscale, in tema di erogazioni liberali e donazioni
  3. formulare proposte per definire provvedimenti relativi a specifici incentivi per soggetti coinvolti in donazione, recupero e distribuzione di derrate alimentari e donazione di denaro, beni e servizi.
  • definizione delle modalità per gestione del Fondo da parte di AGEA, che agisce “attraverso propri provvedimenti” e nei limiti della disponibilità del Fondo, sulla base di indirizzi emanati da MIPAAF, dopo avere sentito il Tavolo permanente
  • istituzione presso AGEA di un Sistema informativo, finalizzato a favorire lo scambio di informazioni in merito al Fondo. Tavolo permanente individua la tipologia dei dati da inserire nel sistema e le modalità di scambio delle singole informazioni
  • individuazione di indirizzi e strumenti per favorire il recupero di derrate alimentari e la successiva distribuzione agli indigenti. Programma annuale di distribuzione predisposto da AGEA, tenendo conto di: disponibilità del “Fondo per finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti”; indicazioni fornite da MIPAAF; parere del Tavolo permanente; necessità espresse dalle Organizzazioni caritatevoli. Programma anno 2021 è stato approvato da MIPAAF con D.M. 26/7/2021 ed affidato ad AGEA che provvede ad esplicitare procedure di gara per la acquisizione dei prodotti oggetto di distribuzione alle persone bisognose e loro successiva consegna alle Organizzazioni caritatevoli  riconosciute ed iscritte ad Albo tenuto da AGEA stesso. Controlli amministrativi ed in loco sono demandati ad AGEA, che, entro 90 giorni dalla conclusione del programma, invia a MIPAAF una relazione sull’attività realizzata inerente alla distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, corredata dal rendiconto delle risorse gestite
  • istituzione di un sistema di riconoscimento dei soggetti donatori che possono essere:
  1. operatori della filiera agroalimentare, che destinano derrate alimentari a “titolo di erogazione liberale”, da distribuire agli indigenti, insieme a quelle eventualmente acquistate con il Fondo. Tali derrate debbono essere rispondenti a norme igienico sanitarie ed a requisiti di conservazione vigenti, nonché messe direttamente a disposizione di Organizzazioni caritatevoli, secondo modalità stabilite da AGEA, anche tenendo conto di indirizzi dati da MIPAAF ed esigenze delle suddette Organizzazioni, riguardanti: confezionamento e/o conservazione di derrate alimentari; trasporto di derrate alimentari; trasformazione di materie prime per produzione di derrate alimentari; preparazione di “pasti pronti” destinati ad indigenti; promozione e divulgazione di azioni realizzate in favore di indigenti;
  2. qualunque cittadino interessato a “donare beni strumentali e servizi funzionali ad esigenze del programma di distribuzione derrate alimentari ad indigenti”.

Tutte le erogazioni liberali sono tracciate nel sistema informativo ed ai soggetti donatori MIPAAF concede possibilità di usufruire di uno specifico logo

Sanzioni:

In caso di irregolarità riscontrate, Stato membro può sospendere operatori, o Organizzazioni incriminate da partecipazione alla gara.

Entità aiuto:

UE assegna a Stati membri risorse a copertura di:

  • costo derrate alimentari prelevate da scorte di intervento per essere distribuite ad indigenti;
  • acquisto di derrate alimentari sul mercato;
  • trasporto delle derrate alimentari da scorte di intervento di Stato membro ad un altro (spese rimborsate da UE a Stato membro destinatario).

Nell’ambito delle risorse assegnate, ogni Stato membro può altresì riconoscere:

  • spese di trasporto di derrate alimentari fino a magazzini di Organismi designati;
  • spese amministrative, di stoccaggio e trasporto (fino ai punti di distribuzione finale) sostenute da Organismo designato, “purché direttamente connesse ad attuazione dei piani annuali”.

Ai fini di contabilità FEAGA, il valore dei prodotti di intervento mobilitati corrisponde al prezzo di intervento in vigore a 1 Ottobre.

Istituito con Legge 134/12 presso AGEA un “Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti” presenti nel territorio italiano, attraverso le Organizzazioni caritatevoli riconosciute ed iscritte in apposito Albo. Il Fondo può essere incrementato sia da risorse finanziarie pubbliche (nazionali e comunitarie), sia da donazioni, legati, erogazioni liberali di derrate alimentari  da destinare alle necessità espresse dalle Organizzazioni caritatevoli presenti al Tavolo permanente di coordinamento. Per anno 2021 il Fondo, istituito con AGEA, è dotato secondo quanto definito con D.M. 26/7/2021 di 46.900.000 € per acquisto nel limite di: 15.900.000 € di formaggi DOP e IGP; 12.000.000 € di salumi IGP e/o DOP; 7.000.000 € di passata di pomodoro; 12.000.000 € di olio extravergine di oliva 100% italiano. Da tener presente che fino a 5% di importi di ogni fornitura del prodotto alimentare sono destinati alla copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle Organizzazioni caritatevoli (quali stoccaggio, conservazione e gestione amministrativa del processo di distribuzione delle derrate alimentari)

A fini fiscali, le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS sono detraibili fino a 2.000 €, mentre le derrate alimentari cedute gratuitamente ad ONLUS “non si considerano destinate a finalità estranee ad esercizio di impresa”.

Legge 155/03 stabilisce che Enti pubblici e privati costituiti senza scopo di lucro, ma con finalità civiche e di solidarietà che, tra l’altro, “effettuano a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti  alimentari, farmaceutici ed altri prodotti ad indigenti” sono “equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori  finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto deposito ed utilizzo degli stessi”.

Legge 232/16 art. 1 comma 59 consente a soggetti che acquistano in Italia, anche in forma di locazione finanziaria, beni mobili strumentali usati per finalità di cui sopra, di beneficiare di un contributo fino a 15% del prezzo di acquisto nel limite di 3.500 €/anno. Contributo corrisposto dal venditore mediante compensazione sul prezzo di acquisto.

Legge 232/16 art. 1 comma 61 consente alle imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui sopra che rimborsano al venditore il contributo di cui al comma 59, di  recuperare tale importo a livello di credito di imposta sul versamento delle ritenute IRPEF, IRPEG, IVA dovute, anche in acconto nell’esercizio in cui effettuato acquisto. A tal fine imprese sono tenute a conservare copia delle fatture di vendita ed atto di acquisto trasmesso da venditore “fino a 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione fattura vendita”.

Posted in: