PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Legge 179/92; L

PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Legge 179/92, 133/08, 80/14; L.R. 9/90)  (casa03)

Soggetti interessati:

Imprese, cooperative, privati, Comuni, ERAP (Ente Regionale per Abitazione Pubblica) che intendono attuare

programmi di:

1)       interventi di edilizia sovvenzionata per acquisizione o recupero immobili di Enti pubblici;

2)       interventi di edilizia agevolata per recupero patrimonio edilizio esistente e nuove costruzioni;

3)       interventi con finanziamento misto pubblico-privato per recupero patrimonio edilizio esistente e nuove costruzioni;

4)       acquisto ed urbanizzazioni aree destinate ad edilizia residenziale pubblica.

Iter procedurale:

In base a Legge 80/14 Ministero Infrastrutture e Ministero Finanze approvano decreto per definizione di un programma di recupero e razionalizzazione di immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Comuni ed Istituti autonomi per case popolari (IACP) costituita anche in forma societaria, ed Enti di edilizia residenziale pubblica aventi stessa finalità di IACP, sia tramite ripristino di alloggi di risulta, sia tramite manutenzione straordinaria di alloggi anche ai fini di adeguamento energetico impiantistico statico e miglioramento sismico di immobili. Nell’ambito del programma alloggi oggetto di intervento di manutenzione e recupero assegnati con priorità a categorie sociali deboli i cui soggetti “collocati utilmente nelle graduatorie comunali per accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica”

A tal fine Regione invia a Ministero Infrastrutture elenchi predisposti da Comuni e IACP di unità immobiliari che con “interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, resi prontamente disponibili per assegnazione”. Governo riferisce a competenti Commissioni Parlamentari circa stato di attuazione di programma di recupero entro 6 mesi da emanazione decreto di cui sopra e fino a completa attuazione di programma      

Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE) ripartisce stanziamenti tra Regioni che nei successivi 90 giorni inviano programma biennale di intervento al Comitato di Edilizia Residenziale (CER), ripartendo i fondi in:

1)       30% risorse al recupero patrimonio edilizio pubblico, comprese opere di risanamento di parti comuni di immobili. Immobili da recuperare debbono avere superficie a destinazione residenziale non inferiore a 70% o essere immobili non residenziali ma funzionali ad abitazione;

2)       20% risorse a programmi di recupero urbano del patrimonio edilizio;

3)       5% risorse a programmi integrati di recupero urbano promossi da Comuni;

4)       6% risorse ad eliminazione barriere architettoniche in edifici preesistenti. Beneficiari ERAP;

5)       15% risorse a recupero edifici da destinare a certe categorie sociali di cui 3% a favore emigrati;

6)       restante 24% risorse a completamento programmi di edilizia residenziale pubblica interrotti per mancanza di fondi. In particolare risorse destinate a ERAP per:

–          recupero e realizzazione alloggi da assegnare in locazione per almeno 8 anni od in godimento a cooperative edilizie a proprietà indivisa o da assegnare in locazione per almeno 8 anni con successivo trasferimento di proprietà;

–          nuove costruzioni;

–          recupero o nuove costruzioni alloggi da assegnare in locazione con priorità a dipendenti;

–          alloggi per studenti universitari

Comitato Edilizia Residenziale (CER) può richiedere entro 30 giorni “ulteriori elementi di valutazione” che Regioni inviano nei 30 giorni successivi.

CER approva programmi regionali Se Regione non dovesse far pervenire tale programma, CER invita Enti locali, ERAP, soggetti interessati a far pervenire proposte di intervento. Se da tale operazione rimangono somme residue, queste ripartite tra Regioni adempienti.

Regione provvede a ripartizione fondi tra Enti locali in base a:

1)    variazioni demografiche;

2)    ammontare della domanda di edilizia abitativa sovvenzionata;

3)    ammontare patrimonio abitativo esistente da recuperare;

4)    ammontare provvedimenti di sfratto divenuti esecutivi;

5)    ammontare patrimonio edilizio abitativo non utilizzato.

Regione nel programma edilizia residenziale pubblica si riserva quota (Non oltre 25%) da destinare:

1)    cittadini soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto;

2)    profughi che abitano a titolo precario in alloggi procurati da pubblica assistenza;

3)    cittadini soggetti a rendere alloggio di edilizia residenziale pubblica e senza altra dimora;

4)    forze dell’ordine soggette a trasferimento;

5)    emigrati.

Giunta Regionale, sulla base segnalazioni Enti gestori, entro 15 Ottobre provvede a ripartizione alloggi di riserva tra categorie disagiate, previo accertamento “sussistenza delle situazioni di emergenza abitativa” ed “impossibilità a farvi fronte mediante ricorso alle graduatorie”. Alloggi assegnati in termini provvisori (Non oltre 4 anni) o definitivi.

Soggetti pubblici e privati inviano richieste di intervento, specificando eventuale disponibilità a sostenere direttamente parte dei costi.

Interventi di edilizia residenziale pubblica debbono avere inizio entro 13 mesi da pubblicazione provvedimento di individuazione soggetti attuatori su BUR. Se ciò non avviene, nominato Commissario ad acta. Trascorsi 60 giorni da nomina senza essere riusciti ad iniziare lavori, Regione provvede a nuova localizzazione interventi e soggetti attuatori.

Per usufruire dei contributi pubblici, beneficiari sottoscrivono con Comuni “atto d’obbligo” trascritto presso Conservatoria Registri Immobiliari.

Regioni inviano a CER elenco interventi i cui lavori sono iniziati e lavori non iniziati (In tal caso Regioni chiedono ricollocazione delle risorse altrimenti revocate).

Regioni debbono trasmettere annualmente a CER dettagliata relazione su stato attuazione programmi edilizia residenziale, anche per consentire a CER di effettuare controllo su efficacia della spesa e formulare “eventuali proposte di variazione finanziaria del programma”.

Con Legge 133/08 Ministero delle Infrastrutture promuove accordi con Regioni ed Enti locali al fine di semplificare le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Enti pubblici per abitazioni pubbliche. Negli accordi dovranno essere precisati criteri per:

a)       determinazione prezzo di vendita di unità immobiliare in proporzione a canone di locazione;

b)       riconoscimento diritto di opzione ad acquisto a favore assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione od oneri accessori (purché soggetti interessati non proprietari di altra abitazione). In caso di separazione dei beni e di rinuncia di assegnatario può subentrare o convivente more uxorio da almeno 5 anni, o figli conviventi o non conviventi;

c)       destinazione proventi di alienazione a realizzare interventi volti ad alleviare disagio abitativo;

d)       facoltà per Amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per svolgimento di  attività strumentali a vendita dei singoli beni immobili.

Sanzioni:

Revoca contributo comporta sempre restituzione di somme eventualmente percepite maggiorate di interessi legali 

Entità aiuto:

In base a Legge 80/14 Programma finanziato con risorse oggetto di revoche di cui alla Legge 111/11 per 500.000.000 € e con risorse di “Fondo per interventi di manutenzione e recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari”, in cui confluiscono risorse non utilizzate di altri impegni spesa su edilizia residenziale pubblica. Per alloggi recuperati da destinare a categorie deboli messi a disposizione 4.000.000 € per 2014, 20.000.000 € per anni 2015 e 2016, 22.900.000 € per 2017. Ministero Finanze definisce con decreto criteri di ripartizione delle suddette risorse tra Regioni che provvedono entro 2 mesi ad assegnare risorse a Comuni, IACP, Enti di edilizia residenziale con finalità di IACP   

Realizzazione interventi mediante seguenti finanziamenti:

–      concessione contributi a Comuni a valere su Fondo Nazionale riqualificazione urbana o altre leggi

–      intervento privati nelle opere urbanizzazione primaria e secondaria a riduzione oneri concessione

–      fondi regionali

–      fondi comunali provenienti da alienazioni o concessioni

–      contrazione mutui con Cassa depositi e prestiti

Comuni concedono ad imprese private, singoli o consorziate, cooperative edilizie, Enti pubblici operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica (v. ERAP), società per realizzare alloggi ai propri dipendenti contributi in conto capitale (Non oltre 50% costo recupero immobili nell’ambito piano riqualificazione urbana) per realizzare e recuperare alloggi destinati a locazione ad uso abitativo per periodo non inferiore a 8 anni (Canone di locazione o corrispettivo di godimento alloggio fissato da CER “in base piano finanziario relativo ai costi di intervento”). Vietata sublocazione, ma non cessione alloggio prima scadenza contratto (Priorità nella vendita ai locatori).

Regione Marche concede contributo ad ERAP pari a 50% fino ad un massimo di 60.000 €/alloggio per interventi di recupero o acquisto/recupero o nuova costruzione da concedere in locazione a canone convenzionato, calcolato in base a costo convenzionale di alloggi e limiti di superficie per edilizia agevolata vigenti alla data di concessione del contributo. Ai fini del calcolo del costo convenzionale si fa riferimento a Quadro Tecnico Economico di intervento (Nel caso di recupero, anche al computo metrico estimativo) ed ai seguenti valori di costo: 1.185,87 €/mq. per recupero primario; 564,7 €/mq. per recupero secondario; 2.145,86 €/mq. per acquisto e recupero; 1.581,16 €/mq. per nuova costruzione (Valori incrementati di 12,94% svalutazione ISTAT). Divieto di cumulo con altri contributi pubblici per stessi alloggi  

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