PSR E NOTIFICA AIUTI

PSR E NOTIFICA AIUTI (Reg. 1305/13; D.G.R. 24/10/16) (psr32)

Beneficiari:

Regione Marche, operatori del settore primario

Iter Procedurale:

Regione Marche, nel recepire art. 107 paragrafo 1 del Testo Unico UE inerente a misure di sostegno finanziario concesso ad imprese, compreso finanziamento nazionale integrativo, ha provveduto a notificare a Commissione Europea regimi di aiuti concessi in PSR, impegnandosi a:

  • trasparenza di aiuti concessi, riportando sui bandi di finanziamento e in atto di concessione di aiuto riferimenti normativi ad aiuti di Stato, evidenziando “titolo di dette norme, riferimento ad estremi di pubblicazione in G.U.CE, se questo rientra o meno in regime “de minimis”, Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) di aiuto” (In caso di prestiti agevolati, ESL calcolato in base a tasso di riferimento vigente al momento di concessione, mentre se aiuti concessi sotto forma di garanzie, ESL calcolato in base a metodo approvato da Commissione riportato nel bando). Aiuti erogati in più quote vengono attualizzati al loro valore alla data della concessione (Analogamente per i costi ammissibili). Tasso di interesse da usare per attualizzazione è quello vigente al momento di concessione aiuto stabilito da Commissione. Non sono considerati trasparenti aiuti concessi sotto forma di: conferimenti di capitale; misure per finanziamento del rischio
  • garantire effetto di incentivazione degli aiuti. Spese ammissibili se sostenute e pagate da beneficiario tra data di presentazione del PSR (o sua modifica) a Commissione o da 1/1/2014 e 31/12/2023, purché riferite ad operazioni attuate dopo presentazione della domanda a Regione (escluse operazioni completamente attuate prima di invio domanda) “a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario stesso”, fatte salve:
  1. spese generali effettuate nei 12 mesi precedenti invio domandaper progettazione di intervento (inclusi studi di fattibilità);
  2. spese sostenute per costituzione o preparazione di attività di cooperazione del GAL e relativo supporto tecnico preparatorio per definizione del Piano di Sviluppo Locale;
  3. spese per assistenza tecnica di cui alla Misura 20
  4. spese per partecipazione a sistema di qualità (ammesse tra data di emanazione del bando ed invio della domanda se propedeutiche a questa);
  5. spese sostenute in caso di emergenza per calamità naturali a partire da data di calamità stessa

Non si considera aiuto quello concesso ad Associazioni/Organizzazioni produttori riconosciute da 1/1/2014 per attività comprese in piano aziendale, “comunque per attività e spese realizzate e sostenute dopo presentazione domanda di sostegno”

  • evitare cumulo di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, tenendo conto delle disposizioni prescritte ai fini di esenzione dalla  notifica (aiuti UE non cumulabili con altri aiuti di Stato) o del regime “de minimis” (cumulo auto ammissibile se non superata intensità od importo massimo di aiuto fissato, cioè 200.000 € di aiuti percepibili  in 3 anni)
  • applicare clausola di Deggendorf per cui escluse da aiuti imprese destinatarie di un ordine di recupero di contributi non ancora eseguiti) a seguito decisione di Commissione che dichiara aiuti percepiti illegittimi ed incompatibili con mercato interno
  • non versare aiuti ad impresa in difficoltà rientrante nelle seguenti casistiche:
  1. società a responsabilità limitata (diversa da PMI costituita da meno di 3 anni) che ha perso oltre 50% di capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate, cioè deduzioni di perdite cumulate dalle riserve comporta un importo negativo superiore a 50% del capitale sottoscritto
  2. società, in cui alcuni soci ricoprono responsabilità illimitata per debiti (diversa da PMI costituita da meno di 3 anni), che ha perso oltre 50% dei fondi propri, indicati nei conti di società, a causa di perdite cumulate
  3. impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza, o nei cui confronti è stata aperta tale procedura “su richiesta dei creditori”
  4. impresa beneficiaria di: aiuto per salvataggio, senza aver ancora rimborsato il prestito o revocato garanzia; aiuto per ristrutturazione, ancora soggetta al piano di ristrutturazione finanziaria
  5. impresa, diversa da PMI, che negli ultimi 2 anniha manifestato un rapporto debito/patrimonio netto contabile superiore a 7,5, e un quoziente di copertura degli interessi inferiore a 1
  • pubblicare le informazioni previste da normativa UE sul sito web di Regione dedicato (http://agricoltura.regione.marche.it/)
  • verificare dimensione aziendale di impresa richiedente aiuto, che deve rientrare bella definizione UE di micro, piccola o media impresa
  • non concedere aiuti che superano soglie di notifica aiuti di Stato (vietato aggirare tali soglie “mediante frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto”) che per Misure 6.4; 7.2; 7.3 a; 7.4; 7.5; 7.6 sono quelle relative ad esenzione generale, mentre per altre Misure fissate seguenti soglie (calcolate sotto forma di ESL):

a) 500000 €/impresa per investimenti materiali o immateriali in azienda agricola legati a produzione primaria (Misura 4.1)

b) 7.500.000 €/impresa per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con prodotti in uscita rientranti o meno in Allegato I del Trattato (Misura 4.2);

c) 500.000 €/impresa per investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente in azienda agricola (Misura 7.6 a);

d) 7.500.000 €/progetto per investimenti in forestazione ed imboschimento (Misura 8.1);

e) 7.500.000 €/progetto per investimenti in sistemi agroforestali (Misura 8.2);

f) 7.500.000 €/progetto per investimenti destinati ad accrescere resilienza e pregio ambientale di ecosistemi forestali (Misura 8.5);

g) 7.500.000 €/progetto per investimenti in infrastrutture connesse a sviluppo, modernizzazione, adeguamento del settore forestale (Misura 4.3 a);

h) 7.500.000 €/progetto per investimenti in tecnologie forestali, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (Misura 8.6).

 Stato membro invia a Commissione relazione annuale su applicazione delle disposizioni in oggetto, evidenziando, tra l’altro: epizoozie o organismi nocivi a vegetali; informazioni su natura, portata, luogo e momento in cui si sono verificate avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali

  • fornire a Commissione, entro 20 giorni lavorativi, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da questa per controllare corretta applicazione della normativa su aiuti di Stato.  A tal fine conserva registri, per 10 anni da data di concessione aiuti, contenenti informazioni e documenti giustificativi necessari a verificare rispetto di tutte le condizioni UE
  • riportare aiuti di Stato concessi su PSR 2014/20 in apposito Registro predisposto da MI.P.A.A.F., e disponibile su SIAN, al fine di eseguire controlli sul rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regime “de minimis”. Nel provvedimento di concessione di aiuto indicare obbligo di inserire le informazioni nel Registro
  • non ammettere ad aiuto IVA recuperabile, anche se questa non effettivamente recuperata dal beneficiario