QM CARNI BOVINE

QM CARNI BOVINE (D.G.R. 27/7/20; D.D.S. 18/06/13)         (bovini24)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale Politiche Agroalimentari (Servizio), ASSAM, Organismi di certificazione (OdC) accreditati, laboratori analisi, mangimifici, allevamenti, impianti di macellazione, laboratori di sezionamento o trasformazione o confezionamento, punti vendita, concessionari che intendono avvalersi del marchio QM nella filiera della carne bovina.

Iter procedurale:

Giunta Regionale con D.G.R. 998 del 27/7/2020 ha approvato disciplinare di produzione “Filiera carne bovina a marchio QM”, contenente:

  • soggetti coinvolti nella filiera: mangimifici (non vi è obbligo di loro adesione se forniscono mangimi certificati NO OGM, o biologici, o appartenenti a filiere controllate); allevamenti;  impianti di macellazione (non vi è obbligo di adesione per macelli per cui non vi è perdita di tracciabilità ed il concessionario incarica un referente di interfacciarsi con Ente terzo di controllo); laboratori di sezionamento e/o di trasformazione e/o di confezionamento; centri e piattaforme di distribuzione e punti vendita al dettaglio (esclusi quelli che distribuiscono solo prodotto confezionato da soggetti aderenti al marchio)
  • tipologia di prodotti a cui applicato marchio QM: capi bovini vivi; carcasse; mezzene; carni fresche sezionate; preparazioni di carni e prodotti a base di carne fresca e/o trasformata. Nel caso di preparazioni di carne e prodotti a base di carne occorre garantire la provenienza dal circuito QM di tutti gli ingredienti presenti in queste in misura superiore a 5% o caratterizzanti (cioè presenti nella denominazione del prodotto). Se è impossibile reperire tali ingredienti nel circuito QM, occorre che questi siano certificati DOP, IGP, STG o biologici o derivanti dalla produzione integrata e risultino NO OGM. Concessionari interessati ai prodotti trasformati di carne QM presentano al Servizio schede di prodotto, in cui evidenziare gli ingredienti utilizzati (compresi eventuali additivi e coadiuvanti) con le relative percentuali. Marchio QM applicabile a tali prodotti se: provenienti da bovini vivi presenti in azienda aderente in modo continuativo almeno negli ultimi 7 mesi (Ammesso in tale periodo trasferimento di animale in altra azienda certificata della stessa filiera); macellati entro 24 mesi di età (se macellati oltre tale età, permanenza ininterrotta in filiera di animale a partire dal 17° mese fino al momento della macellazione con valutazione del tessuto grasso di carcassa risultante di classe superiore a 2). OdC attesta idoneità dei capi, ammettendo anche capi di azienda aderente da meno di 7 mesi, purché sussistono gli elementi oggettivi attestanti la loro conformità al disciplinare anche nel periodo precedente
  • caratteristiche oggetto di certificazione da parte di OdC riguardanti:

1)       allevamento, che deve garantire:

–          appartenenza dei bovini destinati alla filiera QM a tipi genetici da carne, o a duplice attitudine, o loro incroci;

–          somministrazione di alimenti almeno 2 volte/giorno (o utilizzo di carro unifeed disponibile 24 ore/giorno) costituiti da materie prime, coaudivanti, additivi, ingredienti non contenenti OGM (Ammessa presenza accidentale di questi in misura inferiore a 0,9%, solo se operatori dimostrano di avere attivato i necessari accorgimenti per prevenire contaminazioni da OGM). Nel caso di mangimi acquistati o di produzione aziendale, allevatori conservano la documentazione attestante l’utilizzo di sementi o materie prime o integratori non minerali o mangimi semplici/composti NO OGM, da annotare in registro aggiornato di carico e scarico degli animali;

–          disponibilità di acqua a volontà, con 1 abbeveratoio a tazza ogni 13 animali, o se presenti abbeveratoi a vasca dotati di uno spazio di 6 cm/capo;

–          presenza di un locale infermeria identificato

–          assenza di trattamento dei bovini con corticosteroidi (bovini trattati con tali sostanze esclusi dal sistema di certificazione)

–          ispezione giornaliera degli animali (aggiuntiva alle attività di routine, come pulizia del box ed alimentazione) ai fini del benessere animale, per cui non necessario tenuta di apposito registro;

Struttura aziendale deve inoltre garantire sussistenza di almeno 3 delle seguenti condizioni:

–          ventilazione naturale (stalla coperta aperta su almeno 3 lati) o forzata;

–          contenuto medio di fibra nella razione almeno pari a 6%, come attestato da piano della razione alimentare;

–          stabulazione libera per soggetti con età di almeno 6 mesi;

–          superficie minima di decubito pari a 2,5 mq./capo di 400 kg., a cui aggiungere ulteriori 0,5 mq./capo fino a 800 kg.;

–          alimentazione contestuale per tutti i soggetti (o per almeno 70% se usato carro unifeed) o uso di sistemi di distribuzione automatica con riconoscimento individuale dell’animale;

–          presenza di illuminazione artificiale

Se allevamento (identificato con codice stalla) è in possesso di un attestato rilasciato dal Centro di Referenza Nazionale per Benessere Animale non necessita della valutazione di tali requisiti da parte di OdC. Ammesso rilascio di QM anche ad allevamenti in cui presenti bovini vivi non certificati, purché “chiaramente identificati”

2)       trasportatori di bovini vivi o di loro carcasse non necessariamente aderenti alla filiera QM, purché garantiscono flusso dei dati ai fini del sistema di rintracciabilità

3)       impianti di macellazione non necessariamente aderenti alla filiera QM, purché garantiscono la tracciabilità del prodotto ed un altro soggetto garantisce il rispetto del disciplinare, interfacciandosi con il concessionario e l’Ente terzo di controllo. Animali abbattuti solo dopo loro stordimento e perdita di coscienza e sensibilità (obbligo il controllo sul mantenimento di tale stordimento fino alla morte dell’animale); carcasse di bovini di oltre 24 mesi ammesse solo se classificate (“in merito allo stato di ingrassamento”) da 2 a 5; identificazione della carcassa, al termine delle operazioni di macellazione, attuata tramite apposizione di timbri ad inchiostro alimentare o a fuoco (od etichette alimentari) in numero di 3 per ogni quarto (almeno 1 marchio riportato su 1/6 del venduto). Per marchiatura/etichettatura delle carcasse è ammesso l’uso del marchio aziendale al posto del logo QM, purché OdC ne sia informato e possa correttamente identificare le produzioni a marchio

4)       punti vendita non necessariamente aderenti alla filiera QM, purché garantiscano la continuità del sistema di rintracciabilità e di sottoporsi ai controlli. Operatori debbono fornire ai dettaglianti una corretta informazione sulle modalità di presentazione dei vari prodotti. Carne QM può essere venduta al consumatore finale, sfusa o confezionata sotto vuoto, o in atmosfera protetta, riportando in etichetta nella lingua dello Stato di vendita del prodotto (anche in più lingue):

–          logo del marchio QM nella sua forma integrale, con dimensioni tali da renderlo ben visibile, non confuso con altri elementi grafici o sottolineature o aggiunte o altre scritte presenti in etichetta;

–          riferimento al sito ai fini della rintracciabilità (anche nel caso di carni sfuse);

–          data di nascita e di macellazione del bovino;

–          allevamento di provenienza;

–          alimentazione NO OGM

–          eventuali elementi facoltativi come: logo di Ente terzo certificatore; altre certificazioni acquisite.

5)       rintracciabilità assicurata in tutte le fasi certificate della filiera tramite SI.TRA. (Sistema di tracciabilità della produzione agricola ed alimentare delle Marche), garantendo per ogni unità di prodotto, al momento dell’acquisto, le informazioni relative a: caratteristiche del prodotto; flussi dei materiali coinvolti; tipologia di Organizzazioni coinvolte; aspetti organizzativi tra queste

  • attività dei soggetti aderenti alla filiera sono coordinate dal concessionario, incaricato di:

1)       gestire SI.TRA.

2)       chiedere l’eventuale utilizzo del disciplinare anche solo per una fase del processo produttivo, fermo restando che i prodotti intermedi (da intendersi quali elementi in entrata per segmenti della filiera) sono da certificare a marchio QM. Operatore finale è il dettagliante (Nelle filiere corte è individuato da OdC), salvo caso in cui questo vende prodotti già marcati senza effettuare su questi alcuna manipolazione

3)       rispettare tutti gli obblighi assunti nei confronti della Regione con la richiesta per la concessione d’uso del marchio. Servizio può revocare licenza d’uso qualora accertate “palesi inosservanze a tali prescrizioni”

4)       rispettare tutti gli obblighi assunti nei confronti degli aderenti a filiera, riportati nelle convenzioni sottoscritte con questi (v. individuazione del responsabile della qualità incaricato di interfacciarsi con OdC; compiti degli aderenti alla filiera)    .

  • condizioni specifiche di ammissione all’uso del marchio QM, oltre alla individuazione da parte di mangimifici, macelli, laboratori di sezionamento/trasformazione/confezionamento, centri di distribuzione del referente che si interfaccia con concessionario e OdC (Se macello non aderisce a filiera, referente viene incaricato dal concessionario), per singoli aderenti alla filiera:

1)       allevamenti: possesso di idonee strutture per soddisfare dal punto di vista tecnico e igienico sanitario quanto prescritto dal disciplinare

2)       macelli: rispetto delle prescrizioni riportate sopra

3)       punti vendita: vendita di carni fresche in macellerie aderenti alla filiera che ricevono da un macello o laboratorio di sezionamento le suddette carni, corredate dall’attestato di macellazione, da esporre in modo ben visibile al consumatore; se non aderenti alla filiera possono vendere solo confezioni di carni preparate in laboratori aderenti alla filiera e riportando in etichetta le informazioni prescritte sopra

Tutti i soggetti della filiera (salvo punti vendita che commercializzano solo prodotti QM confezionati) debbono fornire, tramite SI.TRA, informazioni prescisse e complete per ogni unità minima di prodotto acquistato, in modo da garantire tracciabilità della carne

Servizio ha approvato con DDS 252 del 18/06/2013 il regolamento tecnico per carni bovine a marchio “QM”, che prevede:

  • modalità di adesione e di accettazione del sistema dei controlli da parte di OdC. Soggetto che riprende attività, dopo un periodo di sospensione volontaria, deve comunicarlo subito a OdC, precisando eventuali variazioni strutturali e/o procedurali intervenute durante il periodo di sospensione
  • rintracciabilità delle carni bovine a marchio “QM”. A tal fine concessionario ed aderenti debbono garantire la identificazione dei singoli lotti, fornendo elementi di rintracciabilità ad OdC, anche per verificare la congruità del bilancio di massa e il corretto utilizzo e funzionamento di Si.TRA. (Regione definisce modalità di accesso di OdC ad informazioni di SITRA)
  • requisiti specifici inerenti al controllo della filiera delle carni bovine a marchio “QM”, a partire dalla attestazione che soggetto della filiera e/o concessionario aderisce al disciplinare di etichettatura di carni bovine ai sensi di Reg. 1760/00
  • accertamento da parte di OdC, tramite esame della documentazione (documenti di trasporto, dichiarazione dei fornitori), del non utilizzo di materie prime OGM. Per mangimi a rischio OGM (cioè contenenti mais e/o soia), ogni allevatore deve produrre, con periodicità trimestrale, un rapporto sul mangime impiegato rilasciato da laboratorio di analisi accreditato (rapporto riferito a singolo mangime a rischio, o ad una sua miscela preparata da allevatore). In caso di agricoltura biologica, o di prodotto certificato “NO OGM”, o di adesione a sistemi di qualità certificati attestanti uso di mangimi “NO OGM”, allevatore conserva, per ogni lotto di mangime impiegato, il relativo certificato rilasciato da Organismo terzo accreditato
  • autocontrollo  aziendale,  per cui occorre produrre da parte di:

a)allevamento di nascita e/o di ingrasso di animale: atto di adesione al disciplinare, in cui evidenziata tipologia di alimentazione e stabulazione attuata (documento da produrre nella fase iniziale e ad ogni sua variazione); certificato di analisi rilasciato da laboratorio esterno accreditato, attestante non impiego di mangimi OGM (documento da produrre ogni 3 mesi inerente al lotto di mangime a rischio o alla miscela); prescrizioni relative al ritiro di attestazione rilasciata da OdC (documento da produrre ad ogni verifica ispettiva); corretta separazione del prodotto QM dal resto della produzione aziendale non a marchio (documento da produrre ad ogni visita ispettiva)

b)macello: atto di adesione al disciplinare (documento da produrre nella fase iniziale e ad ogni variazione); atto di avvenuta macellazione del capo entro 24 mesi di età (documento da produrre per ogni lotto); prescrizioni relative al ritiro di attestazione rilasciata da OdC (documento da produrre ad ogni verifica ispettiva); corretta separazione del prodotto QM dal resto della produzione aziendale non a marchio (documento da produrre ad ogni verifica ispettiva)

c)laboratorio di sezionamento, punto vendita, mangimificio: atto di adesione  al disciplinare (documento da produrre nella fase iniziale e ad ogni variazione); prescrizioni relative al ritiro di attestazione rilasciata da OdC (documento da produrre ad ogni verifica ispettiva); corretta separazione del prodotto QM dal resto della produzione aziendale non a marchio (documento da produrre  ad ogni verifica ispettiva)

d)concessionario: contratto con OdC; atto di adesione al disciplinare; convenzione con singoli aderenti alla filiera; elenco di mattatoi qualificati; linee di autocontrollo da far adottare agli aderenti di filiera (documenti da produrre nella fase iniziale e ad ogni variazione); eventuale  utilizzo di TRA o di altro software compatibile (documento da produrre per singolo lotto); esecuzione del bilancio di massa, cioè del bilancio relativo alle entrate, rese, uscite, giacenze (documento da produrre per singolo lotto, che sarà oggetto di un controllo di congruità, su almeno 2 lotti per semestre, da parte di OdC); prescrizioni relative al ritiro di attestazione rilasciata da OdC (documento da produrre ad ogni verifica ispettiva); corretta separazione del prodotto QM dal resto della produzione aziendale non a marchio (documento da produrre ad ogni verifica ispettiva)

  • controllo di parte seconda effettuato dal concessionario sui propri aderenti, con una frequenza almeno pari a quella richiesta ad OdC in fase di sorveglianza. Concessionario deve fornire documentazione attestante l’esecuzione  di tali controlli, nonché degli autocontrolli eseguiti dai singoli aderenti
  • piano dei controlli da parte di OdC, che deve prevedere, a partire da 2° anno di ingresso nella certificazione “QM”:

1)       almeno 1 controllo/anno presso concessionario  (OdC può aumentare numero delle verifiche annuali in relazione alle dimensioni di filiera); almeno 1 controllo/anno presso 100% di allevamenti; almeno 1 controllo/anno su almeno 50% di macelli, centri di sezionamento, mangimifici, punti vendita

2)       campione formato per almeno il 30% da soggetti già controllati da OdC, o sottoposti al controllo da parte di concessionario, e per non oltre 70% da nuovi aderenti alla filiera nell’anno precedente. Se nel corso dell’anno oltre il 30% dei componenti della filiera cambiano, occorre procedere ad un nuovo campionamento e nuovi controlli

3)       almeno 2% del totale dei soggetti controllati vengono sottoposti nel corso dello stesso anno ad una 2° ispezione

OdC verifica durante controlli:

1)       presenza, validità, congruità delle attestazioni di appartenenza al circuito di etichettatura ed identificazione delle carni bovine di ogni soggetto in filiera

2)       esecuzione di controlli da parte del concessionario

3)       congruità del bilancio di massa (verifica attuata su almeno 2 lotti per semestre, di cui 1 oggetto di autocontrollo)

  • durata massima del certificato di conformità rilasciato da OdC per marchio QM è pari a 3 anni dalla data di rilascio
  • gestione delle non conformità rilevate durante le visite ispettive da OdC, o da soggetti coinvolti nella produzione e commercializzazione dei prodotti in filiera. In caso di non conformità, aderenti alla filiera dovranno:

a)conservare la registrazione delle non conformità rilevate

b) definire le modalità e le responsabilità  per la gestione  del prodotto non conforme, in modo da riportarlo, se possibile, nell’ambito dei requisiti di conformità

c)evidenziare, qualora impossibile ripristinare le condizioni di conformità, che a tale prodotto non sarà applicato marchio “QM”

d)non commercializzare il prodotto con marchio QM” se la sua non conformità evidenziata al momento della immissione al consumo

e)comunicare subito a OdC le non conformità rilevate ed i provvedimenti adottati

f)informare il concessionario circa la notifica rilasciata da OdC in merito alla loro sospensione e/o fuoriuscita dal circuito

In caso di non conformità, concessionario è tenuto a:

a)archiviare le non conformità comunicate dagli aderenti alla filiera, numerandole in modo progressivo

b)verificare il trattamento delle non conformità in sede di controllo di seconda parte, riportandolo nel verbale di controllo

c)segnalare subito a OdC  ed al Servizio Agricoltura Regionale l’insorgere di non conformità gravi dovute all’immissione sul mercato di prodotti a marchio “QM” non aventi i requisiti prescritti

d)comunicare ad OdC la sospensione o fuoriuscita di un aderente dalla filiera, o i provvedimenti adottati a suo carico

  • gestione delle etichette. Concessionario, in sede di ispezione, fornisce ad OdC:

a)ordine di etichette

b)soggetti utilizzatori ed etichette a questi distribuite (quantità ed identificativi)

c)registro, in cui riportato: numero del lotto; numero di unità per lotto; formato; riferimento al lotto di etichette usato

Concessionario comunica ogni 3 mesi ad OdC il numero di etichette utilizzate (con corrispondente numero di serie di riferimento) e conserva quelle non utilizzate.

Se aderente  a filiera  sospende la produzione a marchio QM (per recesso, o cessazione/sospensione volontaria di attività), comunica il quantitativo di etichetta in carico, ed ultimo identificativo utilizzato a concessionario,  che trasmette ad OdC una dichiarazione circa non utilizzo o distribuzione delle etichette rimanenti (“facendosi garante per operatore interessato ad esclusione e/o recesso”).

Se è il concessionario a sospendere la produzione a marchio QM per i motivi di cui sopra, comunica ad OdC e al Servizio Regionale Agricoltura il quantitativo di etichette in carico, nonché ultimo identificativo utilizzato

  • modalità di gestione delle non conformità e dei ricorsi sono indicati nel regolamento di OdC
  • concessionario o aderente,  in  merito alle non conformità, deve inviare a OdC (mediante fax, e-mail, posta):

a)registro dei soggetti appartenenti a filiera  (alla data del 31 Dicembre e ad ogni variazione), evidenziando per ognuno: ragione sociale; sede legale ed operativa; rappresentante legale; recapito; data di adesione

b)dati relativi ai quantitativi di ingredienti e/o prodotti a marchio “QM” utilizzati (rilevazione al 30/07 per dati fino a 30/06 ed al 31/01 per dati fino al 31/12)

c)elenco delle non conformità (numerate progressivamente) rilevate in sede di controllo di parte  seconda e loro trattamento (entro 10 giorni lavorativi da accertamento di non conformità)

d)attestazione di appartenenza al circuito da parte di aderenti e concessionario (entro 10 giorni lavorativi da ogni nuovo rilascio di OdC)

e)comunicazione di decadenza del requisito di filiera QM, in relazione alla uscita dal circuito da parte di 1 o più soggetti della filiera (entro 24 ore da evento)

f)comunicazione di sospensione degli aderenti e/o del concessionario da parte di OdC (entro 24 ore dal ricevimento documento di verifica del disciplinare)

g)comunicazione di malfunzionamento di TRA non imputabile ad aderente/concessionario entro 24 ore dal verificarsi di evento, evidenziando avvenuta comunicazione al consumatore di sospensione del servizio, non potendo garantire la tracciabilità del prodotto

  • OdC definisce il trattamento delle non conformità  e relative azioni correttive da attuare, tenendo conto del livello di non conformità rilevato. In caso di:

a)ritardata o mancata comunicazione ad ASSAM o ad OdC del malfunzionamento di SITRA, che non pregiudica la rintracciabilità dei prodotti a marchio “QM”: si ha non conformità lieve, con verifica del ripristino del funzionamento di SITRA e l’inserimento dei dati pregressi. Se invece risulta pregiudicata la rintracciabilità dei prodotti a marchio “QM” e/o non viene informato adeguatamente il consumatore entro 7 giorni lavorativi: si ha non conformità grave, con diffida al ripristino del funzionamento

b)ritardata comunicazione ad ASSAM del malfunzionamento di SITRA, che pregiudica rintracciabilità dei prodotti a marchio “QM”, nonché omessa o non adeguata informazione al consumatore oltre 7 giorni lavorativi: si ha non conformità grave, con proposta di revoca della licenza per concessionario e di sospensione per aderente

c)ritardata comunicazione ad OdC del malfunzionamento di SITRA, che pregiudica rintracciabilità dei prodotti a marchio “QM”, nonché mancata comunicazione adeguata al consumatore entro 3 giorni: si ha non conformità grave con diffida e verifica del ripristino del funzionamento di TRA + inserimento dei dati pregressi (se omessa o non adeguata informazione a consumatore oltre 3 giorni: si ha non conformità grave, con proposta di revoca di  licenza a concessionario e sospensione ad aderente)

d)mancata evidenza da parte di aderenti nei documenti previsti dal regolamento d’uso del marchio “QM”, dei requisiti attestanti il loro mantenimento in filiera: si ha non conformità lieve, con richiesta di integrazione dei documenti entro 30 giorni (se la mancanza di tali documenti inficia i requisiti per mantenere aderente in filiera: si ha non conformità grave, con proposta di sospensione di aderente dalla filiera e diffida al concessionario)

e)mancata evidenza da parte del concessionario dei documenti previsti dal regolamento d’uso del marchio QM che inficia i requisiti attestanti il suo mantenimento nella filiera: si ha non conformità grave, con proposta di revoca della licenza

f)utilizzo del logo da parte di aderente e/o concessionario in maniera difforme da quanto prescritto dalla Regione, che non crea comunque confusione al consumatore: si ha non conformità lieve, con diffida in caso di mancato adeguamento entro 60 giorni dalla notifica (se utilizzo difforme del logo crea confusione al consumatore: si ha non conformità grave, con proposta di sospensione di aderente, diffida e proposta di revoca di licenza al concessionario)

g)abusi nell’utilizzo del marchio QM da parte di aderente e/o concessionario che non causano confusione al consumatore, o danneggiano l’immagine del marchio stesso o della Regione, o l’istanza di qualità del prodotto: si ha non conformità lieve, con diffida ad adeguarsi entro 60 giorni da notifica (se abusi causano confusione al consumatore, o recano un danno di immagine al marchio QM, o alla Regione, o al sistema di qualità: si ha non conformità grave, con proposta di sospensione di aderente, diffida e proposta di revoca licenza al concessionario)

h)mancata comunicazione della documentazione (registro soggetti della filiera; dati relativi a quantitativi prodotti a marchio; elenco delle non conformità; attestazione di appartenenza al circuito) da parte di aderente/concessionario: si ha non conformità lieve, con richiesta di integrazione dei  documenti entro 30 giorni, altrimenti diffida ed in caso di recidiva entro 24 mesi sospensione del concessionario e proposta di revoca della licenza.  Se mancata comunicazione dei documenti riguarda sospensione di aderenti/concessionario o malfunzionamento di SITRA: si ha non conformità grave, con richiesta di integrazione documenti, declassamento del lotto non conforme, sospensione del soggetto, diffida al concessionario (o sua sospensione  se direttamente coinvolto nella inadempienza)

i)registrazione incompleta e/o mancante, senza perdita di rintracciabilità: si ha non conformità lieve, con richiesta di integrazione documenti entro 15 giorni, altrimenti inserimento di azienda nel piano dei controlli di anno successivo e diffida al concessionario. Se registrazione incompleta e/o mancante da parte di aderente determina perdita di identificazione e rintracciabilità del prodotto: si ha non conformità grave, con richiesta di integrazione dei documenti, declassamento del lotto non conforme, sospensione di aderente inadempiente, diffida al concessionario. Se registrazione incompleta  e/o mancante da parte di concessionario con perdita di identificazione e/o rintracciabilità del prodotto: si ha non conformità grave, con sospensione del concessionario e proposta di revoca di licenza

j)non rispetto dei requisiti del disciplinare da parte di aderente e/o concessionario senza inficiare nelle caratteristiche del servizio, né nella “tracciabilità dei prodotti alla carta o degli ingredienti utilizzati”: si ha non conformità lieve, con richiesta di integrazione dei documenti (se invece tali elementi vengono inficiati: si ha non conformità grave, con declassamento del lotto non conforme, sospensione del soggetto e proposta di revoca della licenza).

In caso venga rilevato un malfunzionamento di SITRA occorre comunque garantire la tracciabilità di prodotti e degli ingredienti usati.

OdC verifica l’esistenza di uno scambio di informazioni tra aderenti e concessionario, e tra questo e SITRA relativamente  alle unità minime rintracciabili

  • obblighi di OdC:

a)mantenere i requisiti e rispettare gli obblighi che hanno autorizzato l’utilizzo del marchio, comunicando subito a Regione ogni provvedimento adottato a loro carico da Ministeri competenti ed ACCREDIA

b)inviare a Regione ogni variazione di struttura, prodotti certificati, fornitori usati

c)comunicare ogni variazione interevenuta nella documentazione trasmessa con la domanda di iscrizione

d)comunicare a Regione le non conformità gravi rilevate durante l’ispezione entro 3 giorni lavorativi

e)inviare a Regione entro 31 Marzo resoconto su: attività di certificazione svolta nell’anno precedente; anagrafica dei soggetti aderenti al marchio QM al 31 Dicembre

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