RACCOLTA FUNGHI

RACCOLTA FUNGHI (Legge 352/93, 154/16; L.R. 17/01; D.G.R. 2/10/01, 9/10/01; DDS 08/11/18)   (fungo03)

Soggetti interessati:

Regione; Servizio Decentrato Agricoltura (SDA); Unioni Montane; proprietari di boschi e terreni; cittadini con oltre 14 anni che intendono raccogliere, in boschi e terreni non coltivati, funghi epigei spontanei (tra cui rientra, oltre alle specie riportate su BUR 87/01, anche il fungo “carboncello” della specie fleurotus eryngii spontaneo o coltivato come stabilito dalla Legge 154/16).

Associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza regionale e nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

  1. costituite con atto pubblico, senza fini di lucro
  2. aventi sede legale od operativa nelle Marche (anche attraverso associazioni/gruppi aderenti)
  3. aventi finalità formative, tecniche e ricreative
  4. in possesso di referenze scientifiche nel settore della micologia
  5. effettuata attività divulgativa e gestione di corsi formativi nelle Marche nel settore micologico negli ultimi 3 anni.

Iter procedurale:

Unioni Montane possono istituire su una superficie inferiore al 10% del totale:

  1. aree riservate alla raccolta a fini economici dei funghi, da individuare sentiti i Comuni interessati;
  2. zone dove ai residenti è concessa la deroga ai limiti quantitativi della raccolta giornaliera di funghi (comunque sempre inferiore a 4 kg./persona/giorno).

Aree individuate sono delimitate con tabelle recanti la dicitura “Raccolta dei funghi riservata ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera a) della L.R. 25 Luglio 2001 n. 17” o “Zona di raccolta in deroga ai quantitativi previsti, istituita a favore dei cittadini residenti”.

Soggetti interessati ad eseguire l’attività di raccolta in queste aree predispongono un “piano di gestione silvo-colturale”, in cui specificato il programma di raccolta (in grado di garantire il mantenimento di un equilibrio ambientale) e l’eventuale commercializzazione dei funghi (indicare categorie  e numero massimo di persone ammesse alla raccolta, compresi gli eventuali permessi rilasciati a terzi).

Regione organizza corsi di formazione, di almeno 18 ore, per il rilascio dell’abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei. Al riguardo, con DDS 139 del 08/11/18, ha emanato uno specifico bando per selezionare le proposte formative per l’anno 2018 da attuarsi presso il palazzo ex SVIM di Ancona via R. Sanzio (codice 1/AN/2018) e la Provincia di Ascoli Piceno via Marche 28 (codice 1/AP/2018). Associazioni micologiche e naturalistiche, in possesso dei requisiti in premessa interessante, inviano, tramite PEC (regione.marche.pecsi@emarche.it) o consegna a mano, alla Regione Marche PF Interventi nel settore forestale ed irrigazione via Tiziano 44 Ancona domanda (modello pubblicato su BUR 99/18) per eseguire i suddetti corsi di formazione entro le ore 13.00 del 25/11/2018 specificando il codice di riferimento del corso ed allegando:

  1. proposta formativa (Modello Allegato 1 pubblicato su BUR 99/18) contenente:
  • generalità dei docenti previsti per ogni materia
  • materie del corso con relativa durata: cenni di biologia ed ecologia dei funghi, con particolare riferimento alla loro produzione, parassitismo, saprofitismo, simbiosi (4 ore); morfologia dei funghi e riconoscimento delle specie comuni, con particolare riferimento a quelle velenose, tossiche ed eduli (12 ore); valore alimentare, tossicologia, trattamento e conservazione dei funghi (3 ore); norme di comportamento nella raccolta dei funghi (1 ora); illustrazione di LR 17/01 e delle principali norme volte alla tutela della flora ed ambiente naturale (1 ora)
  • luogo di svolgimento del corso (prescelto tra quelli indicati sopra)
  • responsabile del corso, con i suoi relativi contatti telefonici, email, fax
  • numero dei partecipanti al corso (mai superiori a 60)
  1. curriculum di ogni docente impegnato nell’attività formativa, che dovrà almeno avere le seguenti competenze: possesso di attestato di micologo per docenze nell’area scientifica; esperto in materia ambientale/naturalistica (con esperienza documentata in micologia) per docenze nell’area ambientale. Potranno collaborare alle docenze i funzionari ASUR
  2. copia dell’atto costitutivo e statuto dell’Associazione
  3. relazione contenente una descrizione dell’attività svolta dall’Associazione, attestante gli anni di esperienza maturata nel settore ed il numero dei corsi formativi gestiti nelle Marche negli ultimi 3 anni
  4. copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante

SDA, competente per territorio, esegue l’istruttoria verificando il possesso dei requisiti di ammissione dell’Associazione richiedente, in base alla documentazione trasmessa (possibile chiedere ulteriori documenti e/o chiarimenti da inviare entro il termine fissato, pena suo mancato esame). A conclusione dell’istruttoria, il Dirigente PF Interventi nel settore forestale ed irrigazione approva, con decreto, l’elenco delle domande ammissibili/non ammissibili, con relativa autorizzazione allo svolgimento dei corsi ed il contributo spettante. Esito della selezione sarà comunicato agli interessati, riportando le modalità per presentare ricorso (entro 60 giorni dalla notifica al TAR ed entro 120 giorni al Capo dello Stato).

In caso di più richieste ammesse per lo stesso corso, priorità sarà assegnata all’Associazione avente la maggiore esperienza documentata nell’esecuzione dell’attività formativa negli ultimi 3 anni.

Associazioni selezionate si impegnano a:

  • attuare il corso in modo conforme al programma presentato
  • conservare a disposizione della Regione e del personale incaricato dei controlli, la documentazione originale delle spese sostenute
  • consentire l’accesso ai locali ed alla documentazione al personale incaricato dei controlli “in ogni momento e senza restrizioni”
  • comunicare il completamento delle attività formative, pena la perdita del contributo
  • comunicare a SDA le eventuali variazioni intervenute nei dati riportati nella domanda o nei documenti allegati

Soggetti interessati alla raccolta dei funghi presentano domanda (Modello riportato su BUR 121/01) per partecipare al corso di abilitazione organizzato dalla Regione, anche tramite le Associazioni riconosciute. A conclusione del corso viene rilasciato un attestato di frequenza (Modello riportato su BUR 121/01), a quanti hanno frequentato con profitto le lezioni.

Soggetti abilitati presentano domanda in bollo (Modello riportato su BUR 121/01) a Unioni Montane di residenza e Regione, per ottenere il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi (Modello riportato su BUR 121/01) allegando:

  • attestato di frequenza al corso
  • ricevuta del versamento relativo al permesso annuale di raccolta, a favore della Unione Montana o Regione, di residenza o dove si effettua la raccolta.

Sono esclusi da tale richiesta, soggetti in possesso di attestato di micologia, o di un tesserino rilasciato sulla base di una precedente normativa, o di un’autorizzazione rilasciata da un altro Ente (anche di altro Stato membro UE). Unioni Montane e Regione tengono l’Elenco aggiornato dei tesserini/abilitazioni rilasciate, distinguendo quelle rilasciate in collaborazione con gli Enti gestori delle aree protette.

Il rilascio del tesserino (unitamente ad un manuale esplicativo sulle disposizioni vigenti e sulle specie di funghi normate) consente di effettuare la raccolta dei funghi epigei su tutto il territorio regionale, rispettando le seguenti  modalità:

  1. raccolta è ammessa dall’alba al tramonto;
  2. raccolta attuata da giovanicon meno di 14 anni è ammessa solo se accompagnati da una persona adulta abilitata e nell’ambito del quantitativo globale di raccolta di questa;
  3. quantità massima di raccolta è fissata in 3 kg./persona/giorno (Elevata a 4 kg. nel caso di soggetti autorizzati alla commercializzazione), salvo caso di: “esemplari unici o concrescenti non separabili che superano tale peso”; funghi rignicoli;
  4. vietata la raccolta di Amanita Cesarea allo stato di ovulo chiuso, nonché dei generi Boletus, Agaricus, Calocybe aventi il diametro del cappello inferiore a 4 cm. I carpofori vanno raccolti mediante torsione della pianta (così da conservare intatte tutte le loro caratteristiche morfologiche);
  5. vietata la raccolta con rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo “strato umifero del terreno, il micelio fungino, l’apparato radicale della vegetazione”;
  6. funghi vanno puliti nel luogo della raccolta, riposti e trasportati in contenitori rigidi ed areati, idonei a consentire la diffusione delle spore (vietato l’uso di contenitori di plastica);
  7. tesserino mostrato, su richiesta, al proprietario o conduttore del fondo ed agli Organi di controllo (Corpo Forestale dello Stato, Agenti di polizia urbana e rurale).

Unione Montana e Regione, su richiesta del Comune, può stabilire limitazioni o divieti alla raccolta dei funghi, per motivi di tutela dell’ecosistema (soprattutto nelle aree protette) e “per specie di funghi epigei in pericolo di estinzione”.

Comuni e Regione possono definire accordi con gli Enti gestori delle aree protette concernenti:

  1. delimitazione degli ambiti tutelati dove è consentita la raccolta;
  2. entità e classi di utenti che possono effettuare la raccolta con le relative priorità;
  3. modalità di sorveglianza della raccolta;
  4. modalità di rilascio a titolo gratuito delle autorizzazioni speciali per scopi scientifici, od in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico;
  5. realizzazione di programmi comuni in merito alla attività didattica e scientifica sui funghi.

Proprietari di boschi e di terreni possono essere autorizzati dalla Regione a riservarsi la raccolta dei funghi epigei mediante l’apposizione di tabelle (aventi dimensioni minime di 30 cm. di larghezza e 25 cm. di altezza) su pali di almeno 2,50 m. di altezza, recanti la dicitura “Raccolta dei funghi riservata ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della L.R. 17 del 25/7/01”. Vietato apporre tabelle “negli alvei, nel piano e nelle scarpate degli argini del fiume, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale”, pur se confinanti con i terreni di proprietà.

Vigilanza sulla raccolta dei funghi è di competenza del Comando di Polizia Forestale, in collaborazione con le guardie venatorie, organi di polizia urbana, operatori ASL, agenti dei Consorzi forestali, guardie volontarie di vigilanza ecologica.

In caso di irregolarità riscontrate, sanzioni possono essere applicate da Unioni Montane e Regione, sul territorio di rispettiva competenza, ”introitando i relativi proventi”

 

Sanzioni:

Chiunque esercita la raccolta dei funghi senza essere in possesso di titolo abilitativo: multa da 360 a 1.400 € + confisca del raccolto.

Chiunque esercita la raccolta dei funghi senza avere effettuato il versamento prescritto per il permesso annuale: multa da 260 a 930 € + ritiro del tesserino con relativa sospensione del titolo abilitativo per un periodo da 6 mesi a 1 anno (riconsegna del tesserino solo dopo aver accertato l’avvenuto versamento) + confisca del raccolto.

Chiunque non rispetta le norme sulla raccolta dei funghi di cui alla LR 17/01: multa da 80 a 260 €

 

Entità aiuto:

L’esercizio della raccolta dei funghi è subordinato al versamento di: 40 € per il permesso biennale ai residenti (20 € se annuale); 60 € per il permesso annuale ai non residenti (30 € se semestrale). Importi vengono aggiornati ogni anno in base ai dati ISTAT. Utenti di beni ad uso civico e di proprietà collettive sono esentati dal versamento di tali importi, se esercitano la raccolta nell’ambito del territorio dei suddetti usi civici.

Nessun versamento è dovuto dai proprietari di boschi o terreni che si riservano il diritto della raccolta di funghi nei loro fondi, purchè questi siano delimitati con apposite tabelle.

Giunta Regionale fissa gli importi per rilasciare permessi di tipo turistico (biennale, annuale, semestrale) ai cittadini residenti nelle Regioni confinanti, rispettando le stesse disposizioni  applicate nei confronti dei cittadini delle Marche che si recano in tali territori per la raccolta di funghi. I suddetti importi possono essere modificati in base ad apposite convenzioni stipulate tra le Regioni.

Le entrate derivate possono essere destinate a:

  • corsi di abilitazione per la raccolta dei funghi aventi costo unitario pari a 1500 €. Per anno 2018 stanziati 3.000 €
  • convegni, iniziative culturali e scientifiche relative alla conservazione e tutela ambientale, nonché alla tutela della salute pubblica collegate alla raccolta dei funghi epigei spontanei
  • iniziative intraprese da residenti nelle Unioni Montane, che in forma associata esercitano l’attività di raccolta dei funghi a fini economici;
  • corsi di formazione per guardie giurate chiamate a vigilare sull’attuazione della presente legge;
  • interventi di miglioramento e risanamento del bosco, o di valorizzazione delle risorse dei prodotti del bosco e sottobosco

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