REDDITI DA TERRENI

REDDITI DA TERRENI (D.P.R. 917/86; Legge 154/88, 286/06, 244/07, 232/16) (terra08)

Soggetti interessati:

Proprietari, enfiteuti, usufruttuari, comproprietari (“per la parte corrispondente al suo diritto”) o chiunque gode di “diritto reale” su terreni.

Esclusa le coltivazioni industriali di vegetali considerate reddito di impresa.

 

Iter procedurale:

Nella dichiarazione dei redditi occorre riportare quota di possesso (In caso di comproprietà indicare generalità di altri comproprietari) e periodi di possesso (Proporzionale alla durata annuale del possesso. Nel caso di trasferimento indicare generalità nuovo possessore ed estremi atto di trascrizione) di:

  • reddito domenicale dei terreni. Non producono reddito “pertinenze di fabbricati urbani ne quelli dati in affitto per usi non agricoli”. Reddito determinato da applicazione tariffe di estimo stabilite da Agenzia Territorio “per ciascuna qualità e classe di terreno”. Revisione effettuata:
  1. di ufficioalmeno ogni 10 anni. Nuove tariffe applicate da anno successivo;
  2. su richiesta motivata dell’interessato per riorganizzazione aziendale che determina variazioni in aumento (Sostituzione di coltura con altra a maggiore reddito) o in diminuzione (Sostituzione di coltura con altra a minore reddito);
  3. su richiesta motivata dell’interessato per diminuzione permanente della capacità produttiva del terreno “per naturale esaurimento o per altre cause di forza maggiore o per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni”.

Denuncia presentata entro 31 Gennaio successivo “a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono”. Per terreni in affitto o a conduzione associata, denuncia presentata da affittuario o da uno dei compartecipanti.

Alla denuncia dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto le modifiche, allegare copia della denuncia delle variazioni di qualità della coltura.

Nel caso di variazioni relative particelle, allegare dimostrazione grafica del frazionamento avvenuto.

Applicare tariffe di estimo del Comune “più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura”.

Nel caso di colture in serra o funghicoltura applicare la tariffa di estimo più alta. Se fondo costituito per oltre 2/3 da terreni coltivati, qualora non venga coltivato “neppure in parte e per cause non dipendenti da tecnica agraria”, reddito domenicale pari a 30% di quello ordinario.

Nel caso di eventi naturali che riducono di oltre 30% produzione ordinaria del fondo, reddito domenicale per annata è inesistente, purché interessato denunci entro 3 mesi da evento (Se questo non determinabile nel tempo, entro 15 giorni da raccolto) ad Agenzia Territorio, perdita di reddito. Agenzia Territorio, tramite Servizio Decentrato Agricoltura, accerta entità del danno. Nel caso danni interessano una pluralità aziende, Comune segnala evento ed Agenzia Territorio, sentito Servizio Decentrato, provvede a delimitazione zone danneggiate “indicando le ditte catastali ed il reddito domenicale relativo a ciascuna di esse”;

  • reddito agrario dei terreni prodotto da:
  1. coltivazione del terreno, silvicoltura, funghicoltura;
  2. allevamento di animali, impiegando mangimi ottenuti per almeno 1/4 da terreno;
  3. attività dirette alla coltivazione industriale di vegetali “tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie se la superficie adibita a produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste”;
  4. manipolazione, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli e zootecnici, purché ottenuti per almeno 50% da attività aziendale.

Non producono reddito agrario “pertinenze di fabbricati urbani ne quelli dati in affitto per usi non  agricoli”, ne terreni dati in affitto (Reddito agrario di pertinenza dell’affittuario).

Nel caso di conduzione associata, reddito per la rispettiva quota di spettanza. Dichiarante allega a dichiarazione redditi, atto sottoscritto dagli associati in cui specificare quote di spettanza di ciascuno.

Reddito agrario determinato mediante applicazione delle tariffe di estimo per ciascuna qualità e classe. Revisioni d’ufficio o su richiesta motivata dell’interessato delle tariffe di reddito agrario avvengono secondo la medesima procedura del reddito domenicale.

Al fine di semplificare adempimenti a carico del cittadino a partire da 1/1/2007 dichiarazioni relative ad uso del suolo sulle singole particelle catastali, rese da soggetti interessati nell’ambito delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) per ottenere contributi o per aggiornare fascicolo aziendale presentate ad Organismi pagatori, esonerano tali soggetti da inviare dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni ulterioridichiarazioni ai fini imposta sui redditi, purché:

  1. contenente gli elementi necessari ad aggiornare il catasto “compresi dati relativi a fabbricati inclusi nell’azienda agricola”;
  2. AGEA, tenendo conto della suddetta domanda, provvede ad aggiornare banca dati catastale attraverso procedure informatizzate predisposte da Agenzia del Territorio. Dati aggiornati comunicati ad Agenzia del Territorio;
  3. Agenzia del Territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi ad immobili oggetto di variazioni colturali;
  4. Agenzia Entrate con apposito atto pubblicato su Gazzetta Ufficiale “rende noto per ciascun Comune, completamento delle operazioni di aggiornamento catastale” e provvede a pubblicizzare, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione su U., presso Comuni interessati “risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento”;
  5. Interessati possono proporre ricorso contro nuovi redditi attribuiti entro 180 giorni da pubblicazione su U.

Agenzia del Territorio, sulla base di informazioni fornite da AGEA, di verifiche amministrative da telerilevamento e sopralluoghi effettuati, “individua fabbricati iscritti al catasto terreni per cui venuti meno requisiti per riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli non dichiarati al catasto”. A tal fine Agenzia del Territorio rende noto, con comunicato pubblicato su G.U., “disponibilità per ciascun Comune di elenco immobili individuati, comprensivo, qualora accertato, data cui riferire mancata presentazione di dichiarazione al catasto e pubblicizza, per 60 giorni successivi a pubblicazione, presso Comuni interessati predetto elenco, con valore di richiesta, per titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale”. Se titolari diritti non adempiono a richiesta entro 7 mesi da pubblicazione su G.U. Agenzia del Territorio provvede a spese di interessato, ad iscrizione al catasto e a notificarne a questi i risultati. Agenzia Territorio applica sanzioni in caso da verifiche eseguite emergono irregolarità.

In caso di mancata corrispondenza tra colture praticate e quelle risultanti al catasto, reddito domenicale ed agrario determinato applicando la tariffa di estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. Qualora coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di classamento della Provincia, si applica tariffa media del Comune i cui redditi sono comparabili.

 

Sanzioni:

Chiunque non denuncia variazioni catastali di reddito domenicale ed agrario: multa da 250 a 2.500 €

Chiunque non fornisce informazioni richieste o non presenta dichiarazioni relative ad uso del suolo o le presenta in modo incompleto o non veritiero: multa da 1.000 a 2.500 €

 

Entità aiuto:

Legge 244/07 stabilisce che a partire dal 2007 imposta non dovuta se alla formazione del reddito complessivo del soggetto concorrono solo redditi fondiari di importo complessivo inferiore a 500 €

Legge 232/16 art. 1 comma 44 stabilisce per anni 2017, 2018, 2019 redditi domenicali ed  agrari non concorrono alla formazione della base imponibile a fini IRPEF di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti ad INPS.

 Nuovi redditi determinati da variazioni catastali producono effetti fiscali a decorrere da 1 Gennaio anno in cui presentata dichiarazione. Nuovi redditi assegnati ad immobili rurali hanno effetto a decorrere da 1 Gennaio da anno successivo a mancata presentazione denuncia catastale o in mancanza di questa da 1 Gennaio successivo anno pubblicazione del comunicato Agenzia Territorio su G.U.

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