REGIONE E GESTIONE BILANCIO

REGIONE E GESTIONE BILANCIO (LR 31/01)   (enti 64)

Soggetti interessati:

Regione con LR 31/2001 ha approvato la disciplina dell’ordinamento contabile e degli strumenti di programmazione che prevede, tra l’altro, ad:

Art. 47 l’impossibilità di prendere, una volta chiuso l’esercizio finanziario, impegni a carico  di questo, per cui tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate costituiscono economie (salvo quelle per cui si esercita la facoltà di cui ad art. 58), pur concorrendo a determinare i risultati di gestione

Art. 48 atti concernenti impegni di spesa vengono inviati, prima della loro adozione, alla Ragioneria, specificando l’importo dell’impegno ed allegando documenti idonei a consentire i prescritti accertamenti. Ragioneria, verificata la legalità della spesa e l’esistenza della disponibilità finanziaria nel capitolo di imputazione della stessa (tenere conto degli impegni in corso di formazione), annota i suddetti impegni su ogni atto, attestandone la copertura finanziaria (mancanza di tale attestazione rende nullo l’atto).

Gli atti adottati sono trasmessi alla Ragioneria per la registrazione definitiva dell’impegno.

Se l’impegno è accertato all’atto di disporre il pagamento, il titolo di pagamento è considerato come atto di assunzione di impegno di spesa.

La registrazione degli impegni relativi a stipendi, pensioni ed altre spese fisse similari può essere eseguita con frequenza periodica.

In caso di spese ordinate da funzionari autorizzati si considera come impegno l’intero importo dell’apertura di credito concessa loro (tale importo costituisce il limite massimo degli impegni assumibili dai suddetti funzionari). A seguito dell’annullamento/riduzione delle aperture di credito disposte nel corso dell’esercizio sono modificate di conseguenza le disponibilità dei relativi capitoli di bilancio, ai fini dell’assunzione di nuovi impegni.

Impegni di somme dovute in corrispondenza degli accertamenti in entrata sono registrati d’ufficio dalla Ragioneria, insieme ai relativi accertamenti.

Art. 48 bis Giunta Regionale disciplina, con specifico regolamento, le forme ed i criteri dei visti contabili, nonché le procedure inerenti alle fasi di spesa.

Art. 49 liquidazione della spesa è disposta dai Dirigenti regionali (anche contestualmente all’assunzione dei relativi impegni) sulla base della documentazione attestante il diritto del creditore, specificando: identità del creditore; ammontare del debito scaduto; esatta scadenza

Art. 50 se non espressamente riportato nell’atto di assunzione dell’impegno o nei conseguenti provvedimenti di esecuzione della spesa, i Dirigenti chiedono alla Ragioneria l’emissione dei relativi titoli di pagamento, allegando la relativa documentazione giustificativa. Se la documentazione è conservata presso la Struttura competente, occorre apporre sulla richiesta una “dichiarazione attestante la regolarità della documentazione acquisita” (tale procedura non è consentita se la spesa determina una modifica del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Regione).

Ragioneria allega le richieste di emissione dei titoli di pagamento ai relativi titoli estinti.

Titoli di spesa in esecuzione di ruoli di spesa fissa, o di elenchi di spesa ricorrenti derivanti da contratti/convenzioni sono emessi d’ufficio.

Art. 51 il pagamento delle spese è disposto dalla Ragioneria mediante:

  1. mandati di pagamento diretto individuali e collettivi a favore dei creditori
  2. apertura di credito a favore dei funzionari delegati, che provvederanno al pagamento dei creditori

Ragioneria emette titoli di spesa sempre a carico di 1 solo capitolo di bilancio, dopo aver accertato: avvenuta liquidazione della spesa; somma da pagare rientrante nei limiti dello stanziamento di cassa riportato nel bilancio in corso e nei limiti dell’impegno di spesa; spesa imputata al conto di competenza o a quello dei residui in modo distinto per ogni esercizio di provenienza.

Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento sono firmati sia dagli addetti al riscontro contabile e di legalità, sia dalla Ragioneria.

Art. 52 se Ragioneria, a seguito delle verifiche effettuate, ritiene di non poter registrare un impegno di spesa, lo riferisce per scritto al Dirigente della struttura competente, “fornendo le necessarie motivazioni ed eventuali soluzioni”. Se il Dirigente intende comunque dar corso al provvedimento, invia un ordine scritto alla Ragioneria, che è tenuta ad eseguirlo.

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