REGIONE E GUARDIA DI FINANZA

REGIONE E GUARDIA FINANZA (D.G.R. 6/7/20)  (enti11)

Soggetti interessati:

Servizi della Regione competente per i vari Fondi strutturali UE attivati (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR; Fondo Sociale Europeo – FSE; Fondo Europeo Agricolo per Sviluppo Rurale – FEASR; Fondo Europeo per Affari Marittimi e Pesca – FEAMP); Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza (GdF) con relativi comandi provinciali

Chiunque percepisce agevolazioni da Fondi strutturali UE

Iter procedurale:

Definito con DGR 842 del 6/7/2020 un Protocollo di intesa (Protocollo) tra Regione e GdF (Parti), avente validità di 60 mesi (salvo proroghe per analoga durata da manifestarsi da parte delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza, o modifiche ed integrazioni da apportare “in ogni momento della sua vigenza”), al fine di migliorare “sistema di prevenzione e contrasto alle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici” connessi ai Fondi strutturali UE, che prevede:

–         impegno di Regione nei confronti di GdF a:

1)       mettere a disposizione di questa dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili ai controlli, comprese quelle relative ai beneficiari delle misure di sostegno e finanziamento già perfezionate nell’ambito delle Misure di FESR, FSE, FEASR, FEAMP

2)       segnalare (motivandole) le misure e/o i contesti su cui si ritiene opportuno indirizzare eventuali attività di analisi ed approfondimento, fornendo al riguardo dati utili

3)       inviare elenco dei beneficiari soggetti a controllo in base alle disposizioni nazionali ed UE individuati a seguito di campionamento, al fine di evitare sovrapposizione o reiterazione dei controlli

4)       fornire elementi “di cui venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate” ritenute utili per la prevenzione e repressione di irregolarità e frodi di natura economico finanziaria

5)       segnalare “fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie rilevate nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo”

6)       consentire, secondo modalità concordate tra le Parti, il collegamento a proprie banche dati (accesso ai dati anagrafici dei beneficiari ed ai dati relativi ai finanziamenti concessi), prevedendo misure idonee a garantire sicurezza dei collegamenti e tutela della privacy

–         impegno di GdF a:

1)       usare dati ed elementi acquisiti per “orientare e rafforzare azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno al bilancio di Regione Marche, Stato, UE

2)       comunicare subito avvio di accesso, ispezioni, verifiche nei confronti dei soggetti beneficiari di finanziamento gestiti dalla Regione in modo da evitare sovrapposizione di controlli

3)       segnalare eventuali irregolarità rilevate ad Autorità di gestione della Regione nel rispetto delle norme sul segreto d’ufficio e della riservatezza della fase istruttoria

4)       inviare, in caso di indebite percezioni a carico di FEASR per cui Regione deve irrorare sanzioni amministrative, verbale di constatazione della violazione, corredato di eventuale documentazione “atta a comprovare la violazione”, al Servizio competente che successivamente comunicherà a GdF “iniziative assunte e/o provvedimenti adottati”

–         impegno reciproco di Regione e GdF a:

1)       trattare dati personali acquisiti nell’ambito delle attività svolte nel rispetto della privacy, adottando disposizioni idonee al riguardo

2)       inviare informazioni di cui sopra mediante PEC ad indirizzi riportati in BUR 64/20

3)       promuovere ed organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale al fine di “consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci”

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