REGIONE E TUTELA CONSUMATORI

REGIONE E TUTELA CONSUMATORI (L.R. 15/21; D.D.S. 18/2/21)    (commag16)

Soggetti interessati:

Giunta Regionale; Servizio Regionale P.F. Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori (Servizio); Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorità); Azienda sanitaria unica regionale (ASUR); Azienda regionale per protezione ambientale delle Marche (ARPAM); Enti locali; Centri di assistenza tecnica; Università; Centri di ricerca; Camera di Commercio delle Marche (CCIAA); Associazioni consumatori ed utenti (ACU) iscritte al Registro regionale (ADICONSUM Marche, ADOC Marche, Cittadinanza Attiva delle Marche, CODACONS Marche, Federconsumatori Marche, Movimento difesa del cittadino Marche; UDICON Marche); cittadini ed imprenditori

Iter procedurale:

Regione Marche con L.R. 15/21 approvato “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori ed utenti”, che prevede ad:

Art. 1 promozione di:

–          tutela dei diritti ed interessi individuali e collettivi dei consumatori ed utenti nell’ottica dei diritti di informazione, trasparenza e controllo sui singoli beni e servizi

–          cultura del consumo responsabile

–          sviluppo di rapporti, relazioni e progetti volti a conseguire obiettivi di L.R. 15/21

–          funzione sociale di ACU

–          sviluppo e sostegno di migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi

Art. 2 perseguimento dei seguenti obiettivi:

a)formazione ed informazione di consumatori ed utenti in funzione di corretta educazione al consumo e cultura dell’utilizzo responsabile del denaro, al fine di sviluppare un rapporto socioeconomico più consapevole, volto al rispetto dei valori ambientali ed etici e sostegno a soggetti in condizioni di fragilità

b)diffusione di informazioni riguardanti:

1)       protezione contro rischi per salute e qualità di vita e servizi;

2)       sicurezza, qualità dei prodotti, modelli di vendita e loro leicità;

3)       principio di trasparenza amministrativa e diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi;

4)       strumenti creditizi promossi da Regione;

5)       attività di ACU

c)disciplina in materia di tutela della concorrenza, attività industriali, artigianali, agricole, commerciali, pubblici esercizi e somministrazione di alimenti e bevande, al fine di garantire rispetto della trasparenza, concorrenza e qualità dei prodotti

d)adozione dei codici di condotta

e)sostegno a forme di ACU in grado di garantire ad ogni cittadino rappresentanza e partecipazione democratica alla suddetta organizzazione

f)iniziative volte a favorire accesso ai servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza, efficacia, equità

g)realizzazione di sinergie per sviluppo di azioni coordinate con diversi soggetti coinvolti nel caso di raggiungimento degli obiettivi di R. 15/21

Ai fini del conseguimento di tali obiettivi, Regione:

a)si avvale di Osservatorio dei prezzi ed attività produttive (Osservatorio) e del Comitato regionale dei consumatori (Comitato)

b)sostiene ACU iscritte nel Registro per realizzazione di progetti ed attività volte a perseguire suddetti obiettivi

c)attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati

Art. 3 istituzione presso Servizio di Osservatorio con il compito di:

a)monitorare periodicamente prezzi e tariffe praticate nella Regione ed effettuare prove comparate su standard qualitativi e relativi prezzi

b)predisporre rapporto annuale pubblicato su sito della Regione, contenente risultati delle osservazioni e delle attività rilevate nei settori dei servizi e del commercio, industria manifatturiera, artigianato, turismo

c)formulare proposte a Giunta Regionale per realizzare strumenti efficaci di tutela e difesa dei consumatori

A tal fine Osservatorio, di intesa con Comitato, può chiedere dati ed informazioni a CCIAA, ASUR, ARPAM

Giunta Regionale:

–          definisce composizione e modalità di funzionamento di Osservatorio, fermo restando che partecipazione a questo non prevede corresponsione di indennità o rimborsi spese

–          può istituire borse di studio e lavoro per attività di Osservatorio, al fine di: facilitare collaborazione con Università e Centri di ricerca; attivare, con risorse derivanti da assegnazioni UE e di Stato, tirocini formativi per giovani laureati nei settori di competenza

Art. 4 istituzione presso Servizio con DDS 31 del 18/2/2021 pubblicato su BUR 15/21  del Comitato regionale dei consumatori ed utenti (Comitato), composto da: Assessore Regionale competente (lo presiede); Dirigente del Servizio; Presidente di CCIAA; 1 rappresentante effettivo ed 1 supplente per ogni ACU iscritta al Registro regionale (se nuove ACU iscritte o cancellate dal Registro, Servizio provvede ad aggiornare composizione del Comitato entro 90 giorni da modifiche intervenute).

Comitato, entro 3 mesi dalla prima seduta, approva regolamento interno, si riunisce validamente con maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale voto del Presidente). Alle sedute del Comitato possono assistere consiglieri regionali.

Partecipazione al Comitato non prevede corresponsione di indennità o rimborsi spese

Art. 5 individuazione dei seguenti compiti assegnati al Comitato:

a)esprimere parere, su richiesta di Giunta Regionale o Commissione assembleare competente, su proposte di legge o regolamenti o atti amministrativi concernenti (anche indirettamente) tutela degli interessi di consumatori ed utenti;

b)favorire iniziative, anche mediante coordinamento tra ACU, a tutela di interessi collettivi davanti ad Autorità garante di vigilanza, promuovendo eventuali ricorsi a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie;

c)collaborare ad individuare forme di pubblicità sui siti della Regione in merito ad azione di classe (class action);

d)monitorare rilievi, pareri e segnalazioni di Autorità garante, nonché rilievi formulati da Autorità di settore;

e)proporre a Giunta Regionale iniziative per favorire ACU, nonché esecuzione di indagini, studi e ricerche utili a qualificare consumi ed orientamenti dei consumatori;

f)proporre azioni coordinate con imprese e soggetti pubblici per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi;

g)promuovere forme di consultazione con rappresentanze di imprese, Enti locali ed Organizzazioni sindacali su temi inerenti a beni e servizi, nonché iniziative di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali, UE;

h)designare rappresentanti delle ACU chiamati a far parte di Organismi regionali

A tal fine, Comitato può chiedere dati a CCIAA, ASUR, ARPAM o altri soggetti accreditati di diversi settori

Art. 6 presentazione da parte di ACU iscritte nel Registro di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di Art. 2 inerenti in particolare:

a)informazione ed educazione al consumo consapevole (compreso uso consapevole di strumenti finanziari e gestione del denaro e del risparmio);

b)risoluzioni extragiudiziali di controversie, compresa conciliazione;

c)assistenza ai consumatori ed utenti fornita tramite propri sportelli;

d)promozione ed attivazione delle disposizioni di normativa vigente in occasione della stipula di contratti di servizio con Enti locali, in cui si prevede pieno coinvolgimento e partecipazione di ACU

Al fine di promuovere erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza, economicità, ACU, singolarmente o tramite Comitato, può:

a)presentare a Giunta Regionale e formulare proposte per migliorare qualità dei servizi pubblici, anche tramite metodologie ed indicatori che ne misurano loro effettiva qualità;

b)proporre ad Enti erogatori di servizi la revisione della Carta dei servizi o, se mancante, sollecitarne la sua adozione

Giunta Regionale può stipulare convenzioni con ACU per realizzare progetti ed interventi di cui ad Art. 9 volti a: corretta informazione e sensibilizzazione di consumatori ed utenti; qualificazione ed aggiornamento professionale di soggetti interessati ad effetti di tutela e promozione dei diritti dei consumatori ed utenti

Art. 7 istituzione presso Servizio del Registro regionale delle Associazioni dei consumatori ed utenti (Registro), a cui possono iscriversi ACU:

a)dotate di un’organizzazione a livello regionale nelle Marche;

b)costituite, con atto pubblico o scrittura privata, da almeno 3 anni;

c)in possesso di uno statuto avente ordinamento a base democratica e come scopo unico la tutela dei diritti di consumatori ed utenti;

d)in possesso di un bilancio annuale (evidenziare quote versate da associati) e tenuta di libri contabili attestanti, in modo analitico, composizione delle entrate e delle uscite;

e)aventi, su almeno 3 Province delle Marche, una struttura autonoma associativa, dotata di sede e sportello operativo (anche presso Enti locali);

f)dotate di un adeguato numero di iscritti;

g)in possesso di documentazione attestante continuità di funzionamento nello svolgimento di attività specifiche da almeno 3 anni, nonché loro rilevanza esterna;

h)dotate di un sito internet aggiornato, in cui pubblicare: statuto; organigramma; bilancio annuale; numero di soci iscritti; recapiti fisici e virtuali; attività svolta negli ultimi 2 anni;

i)assenza da parte dei propri rappresentanti legali di condanne (passate in giudicato) subite in relazione ad attività di Associazione e questi non rivestono qualifica di imprenditori od amministratori di imprese di produzione o distribuzione di beni e servizi (in qualsiasi forma costituite) negli stessi settori di operatività di ACU

In caso di accertata perdita di uno dei suddetti requisiti (anche a seguito di verifiche a campione effettuate dal Servizio) si ha cancellazione di ACU dal Registro, con possibilità di presentare nuova domanda di iscrizione non prima di 2 anni da data di cancellazione

Giunta Regionale, sentito Comitato, definisce: numero minimo di iscritti ad ACU; criteri con cui legale rappresentante di ACU invia comunicazione attestante mantenimento dei requisiti e numero aggiornato di iscritti

Art. 8 sostegno da parte di Giunta Regionale solo di ACU iscritte al Registro per realizzare progetti e programmi di cui ad Art. 6, definendo al riguardo modalità per:

a)concessione e revoca dei suddetti contributi, assegnati con priorità ad interventi che prevedono “forme di unitarietà e coordinazione”;

b)individuazione casi di esclusione dall’accesso ai contributi per anno successivo;

c)sospensione di iscrizione al Registro;

d)invio del rendiconto annuale su attività svolta da ACU ai fini del monitoraggio e conoscenza dei risultati conseguiti

Art. 9 sostegno da parte di Giunta Regionale, anche su proposta del Comitato, per progetti volti a: corretta informazione e sensibilizzazione di consumatori ed utenti; qualificazione ed aggiornamento professionale dei soggetti interessati ad effetti della tutela e promozione dei diritti di consumatori ed utenti. A tal fine Servizio, avvalendosi delle risorse provenienti da assegnazione di UE e Stato italiano, può:

a)predisporre, di intesa con Comitato ed in collaborazione con Ufficio scolastico regionale, programmi di educazione al consumo rivolti al personale docente, giovani di età scolare, adulti nell’ambito del programma di educazione permanente;

b)stipula di convenzioni con ACU iscritte al Registro

Art. 10 attivazione da parte di Giunta Regionale di forme di collaborazione con CCIAA, Enti locali, Centri di assistenza tecnica, Università, Centri di ricerca, avvalendosi di esperti di accertata competenza tecnico scientifica nel settore (anche indicati dal Comitato)

Art. 11 invio da parte di Giunta Regionale a partire dal 15/7/2023 (poi ogni 3 anni), sentito Comitato, a Commissione assembleare competente di una relazione contenente informazioni su:

a)finanziamenti concessi ad ACU, evidenziando ammontare dei contributi concessi, tipologia dei progetti ed attività realizzate;

b)interventi realizzati per tutela dei consumatori ed utenti con particolare riguardo ad attività di educazione al consumo;

c)attività realizzate in tema di informazione e formazione;

d)stato delle iscrizioni al Registro, nonché stato dei rendiconti delle attività, accertamenti e verifiche di cui ad  7

Art. 13 disposizioni transitorie riguardanti:

–          ACU iscritte nel Registro ai sensi della L.R. 14/09 rimangono iscritte al Registro di L.R. 15/21 previa verifica possesso dei requisiti prescritti da Art. 7

–          Comitato in vigore ai sensi di L.R. 14/09 continua a svolgere le sue mansioni fino alla nomina entro 15/10/2021 da parte del Presidente Giunta Regionale del nuovo Comitato

Art. 14 abrogazione della L.R. 14/09 a partire dal 15/7/2021

Entità aiuto:

Art. 12 Per anno 2022 stanziati 60.000 € per attuazione degli interventi di cui ad Art. 8, mentre per finanziamento degli altri interventi previsti dalla L.R. 15/21 si provvede avvalendosi di risorse regionali, statali e UE, fermo restando che tali contributi non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme per medesimi progetti