RESTITUZIONE ESPORTAZIONE

RESTITUZIONE ESPORTAZIONE (Reg. 1454/07, 1276/08, 612/09)  (export12)

Soggetti interessati:

Chiunque intende esportare fuori del territorio doganale CE prodotti agricoli “in libera pratica ed originari della CE (interamento ottenuto nella CE o solo ultima lavorazione) con esclusione di materie agricole importate da Paesi Terzi che non subiscono trasformazioni sostanziali nella CE, di base o trasformati usufruendo di restituzione con fissazione o meno anticipata (diritto di restituzione si costituisce al momento uscita da territorio doganale CE se tasso di restituzione unico, oppure al momento importazione in Paese Terzo se tasso di restituzione differenziato). 

Non richiesti titoli per ottenere restituzione di:

1)       prodotti imbarcati nella CE a bordo di navi, aerei, purché “quantità rimanga nei limiti delle normali necessità di consumo a bordo di tali navi od aerei” o ad organizzazioni internazionali in territorio CE

2)       prodotti destinati a forze armate CE dislocate fuori territorio CE

3)       piattaforme di informazione od estrazione

4)       piccole spedizioni di prodotti agricoli (Meno di 500 kg., elevato a 5000 kg. per cereali)

5)       prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché peso inferiore a 3 kg.

6)       prodotti per cui fornita prova di esportazione prima dell’entrata in vigore di un prelievo ad esportazione

7)       prodotti consegnati in locali soggetti a controllo doganale

Iter procedurale:

Interessato invia ad Autorità doganale, dove prodotti caricati per esportazione, richiesta titolo di esportazione, con firma autenticata di restituzione, specificando: quantità netta (Nel caso di prodotti alla rinfusa, stima della massa netta), natura e caratteristiche prodotto da esportare, origine comunitaria del prodotto, designazione dei prodotti secondo codice CE, tasso di restituzione o restituzione anticipata richiesto per unità di prodotto in € (In assenza riportare restituzione per stessi prodotti validi nei 12 mesi precedenti), dicitura “restituzione inferiore a 1000 €”.

Al momento accettazione dichiarazione di esportazione, Autorità doganale accerta quantità (In caso di prodotti alla rinfusa, individuazione a conclusione operazioni di carico, effettiva quantità netta esportata), natura, caratteristiche del prodotto (In caso di assortimenti e prodotti misti, ogni componente considerato come prodotto separato) .

Titolo rilasciato valido anche per esportazione di altro prodotto non indicato in domanda se appartenente a stessa categoria di prodotto e stesso tasso di restituzione od inferiore (Se tasso restituzione invece superiore occorre versare tasso restituzione corrispondente a prodotto effettivo diminuito del 20% di differenza tra restituzione prodotto indicato ed esportato, salvo causa di forza maggiore). Analoga procedura se modificata destinazione effettiva del prodotto rispetto a quella indicata in domanda.

Interessato deve dare preavviso di almeno 24 ore di inizio operazioni di carico in container o, alla rinfusa, in sacchi, scatoloni, bottiglie …, in altri mezzi di trasporto ad Autorità doganale, da cui prodotti usciranno da territorio CE, indicando durata operazioni di carico. Autorità doganale:

1)       consente operazioni di carico solo dopo aver accettato dichiarazione di esportazione;

2)       procede a controllo fisico ed identificazione prodotti caricati (Se necessario richiesta di scaricare prodotto);

3)       sigilla mezzi di trasporto una volta eseguito controllo, previa verifica “a vista di corrispondenza dei prodotti con relative dichiarazioni di esportazione” (Controllate almeno 10% dichiarazioni di esportazione, escluse quelle già sottoposte a controllo fisico);

4)       annota risultati controlli eseguiti su esemplare T5

Titolo valido fino ad ultimo giorno mese per esportazione di piccoli quantitativi

In caso di esportazione via mare:

1)       quando esemplare T5 vidimato da Autorità doganale, prodotti non possono ritornare o permanere in territorio doganale CE in custodia temporanea, salvo 28 giorni per completare operazioni di carico e casi di forza maggiore (comunque non oltre 60 giorni);

2)       pagamento restituzione subordinato a dichiarazione esportatore che prodotti non trasbordati in altro proto CE o invio prova documento di trasporto vidimato da Paese Terzo di destinazione;

3)       esemplare T5 per prodotto che ha lasciato territorio CE, vidimato solo previa presentazione di documento trasporto, in cui indicata destinazione finale Paese Terzo ed indicazione nella rubrica “osservazioni” da parte Stato membro di destinazione di esemplare T5 di dicitura “Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato”;

4)       se superato termine di 28 giorni di custodia temporanea, si intende non rispettato termine di esportazione.

In caso di esportazione mediante trasporto su strada, per ferrovia, via navigabile interna:

1)       quando esemplare T5 vidimato da Autorità nazionale, prodotti non possono ritornare o permanere in territorio doganale CE in consegna temporanea, salvo per operazioni di transito da realizzare entro 28 giorni e casi di forza maggiore (comunque entro 60 giorni);

2)       disposizioni di cui sopra oggetto di controlli a campione da parte Organismo pagatore su documenti di trasporto fino a Paese Terzo di destinazione dei prodotti. Se non rispettato termine di 28 giorni o 60 giorni applicate riduzioni a restituzione ed incamerata cauzione “pari ad importo corrispondente a perdita conseguente a superamento più elevato”

In caso di esportazione per via aerea:

1)       esemplare T5 vidimato da Autorità doganali solo per via presentazione di documento di trasporto indicante destinazione finale in Paese Terzo;

2)       espletate formalità di cui sopra, constatata permanenza dei suddetti prodotti in aeroporto per non oltre 28 giorni, salvo casi di forza maggiore. Superato tale termine applicata riduzione a restituzione o incamerata cauzione in misura pari ad importo corrispondente a perdita conseguente al superamento più elevato;

3)       disposizioni di cui sopra soggette a controllo a campione da parte Organismo pagatore;

4)       termine di 28 giorni non applicato se prodotto lasciato territorio CE entro 60 giorni    

In caso di Stato membro di esportazione prodotto sottoposto a regime di transito comunitario semplificato per essere consegnato a destinatario fuori CE, pagamento di restituzione non subordinato a presentazione esemplare T5, purché Ufficio doganale appone su documento trasporto dicitura “Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori”. Ufficio doganale può consentire modifica contratto di trasporto e far terminare trasporto entro CE se accerta che restituzione pagata già rimborsata, o prese misure necessarie per non pagarla. Se restituzione pagata e prodotto non lasciato territorio CE nei termini indicati, “restituzione considerata pagata indebitamente”. Se prodotto preso in consegna da ferrovie, Ufficio doganale riportare su esemplare T5 dicitura “Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell’ambito di un trasporto combinato strada – ferrovia”, evidenziando documento di trasporto (tipo e numero) e data di accettazione del trasporto da parte amministratore ferrovia. Se modificato contratto di trasporto combinato strada – ferrovia, per cui trasporto termina invece che fuori, entro CE, ferrovie possono eseguire contratto solo previo accordo Ufficio doganale di partenza.

Se tasso di restituzione differenziato per Paese di destinazione occorre che entro 12 mesi da accettazione dichiarazione di esportazione:

1)       prodotti importati come tali nel Paese Terzo indicato o in uno dei Paesi Terzi per cui prevista restituzione, cioè non attuate trasformazioni o qualunque operazione che “conferisca a prodotto origine apparente diversa da origine reale”, ma ammesse operazioni da attuare in Paese Terzo di inventario, apposizione su prodotti od imballaggi di marchi od etichette o loro modifica, imballaggio o cambio di imballaggio, ventilazione, refrigerazione, congelamento. Prodotto importato se espletate formalità doganali, cioè riscossione dazi ad importazione in Paese Terzo. Parte differenziata di restituzione pagata in riferimento a quantità prodotto sottoposto a formalità doganale di importazione in Paese Terzo, escluse variazioni di quantità verificatesi durante trasporto per cause naturali;

2)       fornita prova di espletamento formalità doganali di importazione, tramite:

·         documento doganale vidimato da Organismo che ha vidimato documento originale o da servizi ufficiali di Paese Terzo o da Organismo incaricato di pagamento di restituzione;

·         attestato di scarico ed importazione compilato da società specializzata a livello internazionale in materia di controllo (Modello riportato in Allegato IX al Reg. 612/09 pubblicato su G.U.CE 186/09) riconosciuta da Autorità competente di Stato membro ove ha sede, su sua richiesta e per 3 anni (Requisiti di riconoscimento riportati in Allegato VIII al Reg. 612/09 pubblicato su G.U.CE 186/09), “su scala mondiale o per determinati Paesi Terzi”. Se 1 o più requisiti non rispettati, Stato membro sospende riconoscimento per periodo necessario a sanare situazione. Stato membro tenuto a sorvegliare attività di società di controllo ed applicare sanzioni in caso di “rilascio di attestati falsi”, compresa revoca di riconoscimento se non più rispettati requisiti di riconoscimento o “sistematicamente rilasciati attestati falsi”. Revoca può essere limitata solo ad alcune attività della società “in base a natura delle carenze rilevate”. Se società oggetto di revoca appartiene a gruppo, tutte le altre società del gruppo presenti nei vari Stati membri vengono sospese per un massimo di 3 anni per eseguire accertamenti circa presenze presso queste delle stesse carenze accertate per società revocata. Stati membri notificano a Commissione riconoscimento, sospensione, revoca di società di sorveglianza. Attestati rilasciati da società dopo sospensione o revoca, o per i quali Stati membri rilevate carenze od irregolarità non sono validi

Se esportatore “pur essendosi fatto parte diligente per ottenerli”, non riesce a procurarsi suddetti documenti può fornire come prova:       

·         copia documento di scarico vidimato in Paese Terzo

·         attestato di scarico rilasciato da servizio ufficiale di Stato membro (Modello riportato in Allegato X a Reg. 612/09 pubblicato su G.U.CE 186/09) attestante che prodotto lasciato luogo di scarico e “non è stato nuovamente caricato ai fini di riesportazione”

·         attestato di scarico compilato da società di sorveglianza riconosciuto (Modello riportato in Allegato XI a Reg. 612/09 pubblicato su G.U.CE 186/09) attestante che prodotto lasciato luogo di scarico

·         documento bancario rilasciato da intermediario riconosciuto attestante che si tratta di Algeria, Bermuda, Guinea equatoriale, Kenia, Lesotho, Malati, Saint Lucia, Senegal, Tanzania e che pagamento corrispondente ad esportazione accreditato su conto di esportatore

·         attestato presa in consegna rilasciato da Organismo ufficiale di Paese Terzo in caso di acquisto da parte di tale Paese o di operazione di aiuto alimentare

·         attestato presa in consegna rilasciato da Organismo internazionale o comunitario riconosciuto da Stato membro esportatore in caso di operazione di aiuto alimentare

·         attestato presa in consegna rilasciato da Organismo di Paese Terzo in caso di acquisto dea parte di tale Organismo

·         copia documenti di trasporto dei prodotti oggetto di restituzione

Stato membro può dispensare esportatore dal fornire documenti di cui sopra, salvo documento di trasporto, quando:

1)       porto di destinazione situato in zona di restituzione distante per prodotto in questione, o parte differenziata di restituzione corrisponde ad importo inferiore a 2.400 € per Paesi Terzi riportati in Allegato XIV a Reg. 612/09 pubblicato su G.U.CE 186/09 (12.000 € per altri Paesi Terzi);

2)       prodotti trasportati in container per via mare;

3)       documento trasporto indica Paese di destinazione riportato in dichiarazione esportazione;

4)       fornita prova di scarico.

Diritto di beneficiare di esenzione concesso per 3 anni a seguito richiesta di esportatore che si impegna a riportarne numero in domanda pagamento.

Non appena accertato che prodotto lasciato CE su richiesta esportatore versata parte della restituzione, calcolata in base a tasso di restituzione più basso ridotto del 2% della differenza tasso fissato in anticipo e tasso più basso, salvo caso di importo inferiore a 2.000 € (In tal caso versamento unico). Se destinazione indicata nel titolo con fissazione anticipata di restituzione non rispettato, applicato tasso di restituzione indicato se inferiore a quello di reale destinazione o quello che risulta da destinazione reale ridotto di 20% di differenza tra restituzione indicata e reale se superiore. Applicati sempre tassi vigenti al momento invio titolo. Se tasso fissato a seguito di gara con destinazione obbligatoria non presa in considerazione ai fini applicazione tasso di restituzione, eventuale fissazione periodica del tasso per tale destinazione.

In caso di titolo di esportazione a fissazione anticipata di restituzione con clausola di destinazione obbligatoria:

1)       se prodotto non giunto a destinazione versata solo restituzione calcolata a tasso più basso ridotta di 20% di differenza tra tasso fissato in anticipo e tasso più basso;

2)       se prodotto a causa di forza maggiore avviato verso altra destinazione, versata restituzione previo invio prova da parte esportatore attestante causa di forza maggiore e destinazione effettiva del prodotto, pari ad importo fissato per destinazione effettiva vigente al momento di dichiarazione di esportazione.

In caso titolo rilasciato con costituzione fissata in anticipo differenziata per Paese di destinazione occorre fornire prova che prodotto consegnato a Paese Terzo indicato in bando di gara.

Se sussistono dubbi circa destinazione effettiva del prodotto o reintroduzione prodotto nella CE tal quale o dopo essere stato trasformato in Paese Terzo restituzione ad esportazione pagata solo se prodotto lasciato territorio doganale CE e nel caso di restituzione indifferenziata prodotto importato in Paese Terzo entro 12 mesi da data accettazione dichiarazione di esportazione o entro stesso termine sottoposto a trasformazione o in caso di restituzione differenziata, prodotto importato tal quale in Paese Terzo indicato entro 12 mesi da dichiarazione importazione. Stato membro può esigere prove supplementari atte a dimostrare che prodotto effettivamente immesso nel mercato di Paese Terzo, o ha subito trasformazione. Tali accorgimenti non applicati se costi di trasporto escludono rischio di reimportazione o se importo di restituzione inferiore a 500 €

Se prodotto perduto durante trasporto dopo aver lasciato territorio CE per causa di forza maggiore pagata restituzione.

Restituzione considerata indebita e quindi da restituire se Autorità rilevano:

1)       prodotto andato distrutto od avariato prima di essere immesso sul mercato o di aver subito trasformazione in Paese Terzo, salvo dimostrazione di aver preso idonee precauzioni per immettere prodotto sul mercato Paese Terzo;

2)       prodotto si trova in Paese Terzo in regime di sospensione dei dazi 12 mesi dopo data di esportazione da CE senza aver subito trasformazione e che esportazione non attuata nell’ambito di normale transazione commerciale;

3)       prodotto esportato reintrodotto nella CE senza aver subito trasformazione e dazio preferenziale ad importazione inferiore a restituzione ad esportazione;

4)       prodotti di cui ad Allegato XV al Reg. 612/09 pubblicato su G.U.CE 186/09 reintrodotti nella CE previa trasformazione in Paese Terzo e beneficiando di dazio ad importazione ridotto.

Tale vincolo non applicato se prodotti reintrodotti nella CE almeno 2 anni dopo esportazione

Non concessa alcuna restituzione per prodotti di qualità non sana, leale e mercantile il giorno di accettazione dichiarazione di esportazione. Conformità dei prodotti a consumo umano esaminata da CE. Restituzione concessa se prodotti conformi a particolare requisiti igienico-sanitari del Paese di destinazione (Onere prova a carico di esportatore).

Prodotto di qualità sana, leale, mercantile non oggetto di restituzione se “presenta vizio occulto che si manifesta in momento successivo”, o se impossibile venderlo a consumatore finale in quanto scadenza per consumo troppo vicina a data esportazione, non è concessa restituzione per esportazione oggetto di prelievo o tassa ad esportazione  fissata in anticipo o mediante gara (Tale regola vale anche per prodotto composto se 1 componente soggetto a prelievo o tassa ad esportazione)          

Non concessa restituzione per prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi che possono poi essere reintrodotti nella CE.

Su domanda esportatore, Stato membro anticipa, in tutto od in parte, importo della restituzione al momento accettazione dichiarazione di esportazione, purché costituita cauzione pari a 110% anticipo. Nessun anticipo se importo inferiore a 2.000 €

Se somma anticipata supera importo dovuto, Autorità avvia procedura di recupero di differenza maggiorato di 10% (Maggiorazione non dovuta se per cause di forza maggiore impossibile presentare prove prescritte per beneficiare restituzione o prodotto raggiunge destinazione diversa da quella per cui calcolato anticipo). Se prodotto oggetto di anticipo non raggiunge destinazione per irregolarità commesse da terzi a scapito esportatore che ne informa subito Autorità, si ha solo rimborso di anticipo maggiorato di interesse intercorso tra data anticipo e di rimborso, salvo caso che Autorità notificato controllo.

Casi particolari di esportazione sono:

–          consegna per approvvigionamento di navi ed aeromobili;

–          consegna a Organizzazioni internazionali stabilite nella CE;

–          consegna a forze armate presenti in Stato membro ma non appartenenti a questo;

–          consegna a depositi ubicati nella CE di Organizzazioni internazionali umanitarie, i cui prodotti destinati ad aiuti alimentari in Paesi Terzi;

–          consegna di provviste a bordo di piattaforme di perforazione o navi da guerra o navi ausiliarie di altro Stato membro.

In tal caso tasso di restituzione calcolato ultimo giorno del mese (Se restituzione determinata a seguito gara, titolo valido ultimo giorno del mese). Esportatore deve tenere registro contenente: diciture necessarie per identificazione prodotti; nome nave o aeromobile; data di imbarco. Annotazioni riportate entro primo giorno lavorativo successivo ad imbarco. Registro conservato per almeno 3 anni. Prodotti destinati ad essere consumati a bordo di nave ed aeromobili e preparati prima, si intendono preparati a bordo se fornite prove circa quantità, natura, caratteristiche dei prodotti oggetto restituzione. Restituzione versata se provato che prodotto raggiunta destinazione di cui sopra entro 60 giorni

In caso di esportazioni destinate ad imbarcazioni, aeromobili, piattaforme di perforazione, Stato membro può anticipare importo di restituzione ad esportatore. Se fornita prova che prodotti depositati entro 30 giorni da accettazione dichiarazione esportazione, salvo casi di forza maggiore in “depositi di approvvigionamento” (cioè locali soggetti a controllo doganale) riconosciuti. Riconoscimento assegnato a depositari che si assumono obbligo di:

a)       imbarcare prodotti tal quali o congelati e/o previo confezionamento per approvvigionamento di imbarcazioni, aeromobili, piattaforme;

b)       tenere registro contenente: data di entrata del prodotto in deposito; numeri documenti doganali di accompagnamento con relativo Ufficio doganale; codice prodotto; data uscita prodotto da deposito; numero immatricolazione e nome di aeromobili od imbarcazioni su cui trasferiti prodotti; data imbarco;

c)       conservare registro per almeno 3 anni;

d)       sottoporsi a controlli di Autorità per accertare rispetto delle condizioni suddette;

e)       pagare importi richiesti a titolo rimborso della restituzione in caso di inadempienza.

Se dichiarazione di esportazione accetta in Stato membro dove si trova “deposito di approvvigionamento”, riportare nel documento nazionale utilizzato per ottenere anticipo che prodotti si trovano in tale situazione, mentre se deposito si trova in altro Stato membro fornire prova di tale situazione mediante esemplare T5, riportando dicitura “deposito con consegna obbligatoria per approvvigionamento – applicazione art. 37 del Reg. 612/09” e conferma di Ufficio doganale di tale Stato membro che prodotto entrato in deposito ed iscritto nel registro.

Se rilevato che prodotto in deposito non ha avuto destinazione prescritta, o non più in grado di raggiungerla, depositario versa:

–          importo forfetario pari ad importo dazio ad importazione vigente al momento immissione in libera pratica del prodotto nello Stato membro di deposito maggiorato di 20%;

–          importo anticipato a restituzione maggiorato di 20% se dimostra che questo inferiore ad importo forfetario di cui sopra (Maggiorazione del 40% se anticipo versato da altro Stato membro).

Nessuna sanzione per perdite registrate durante permanenza in deposito a causa di cali naturali del prodotto.

Autorità competenti:

a)       eseguono almeno ogni 12 mesi controllo fisico dei prodotti in deposito (sufficiente controllo documenti se già Ufficio doganale controlla entrata ed uscita prodotti dal deposito)

b)       autorizzano trasferimento prodotto in 2° deposito previa autorizzazione su registri di entrambi depositi.

Prova di collocamento sotto controllo in altro deposito, prova di imbarco nella CE, prova consegne provviste a bordo di piattaforma o navi da guerra e navi ausiliarie, o consegne per approvvigionamento fuori CE fornite, salvo caso di forza maggiore entro 12 mesi da uscita prodotto da deposito di approvvigionamento

Per calcolo tasso di restituzione per consegna provviste destinate solo a consumo a bordo di piattaforme o navi da guerra o per consumo per approvvigionamento fuori CE applicato stesso procedimento qualora tasso di restituzione superiore al tasso minimo e purché:

–          rilasciato un attestato di consegna a bordo, contenente: codice prodotto fornito; nome o altri elementi identificativi di piattaforma o nave da guerra. Attestato firmato da Autorità militare o da responsabile di approvvigionamenti a bordo di piattaforma. In caso di piattaforma, Stato membro può esonerare da attestato se: restituzione inferiore a 3.000 €; presenti sufficienti garanzie circa arrivo a destinazione di prodotto; presentato titolo di trasporto e prova di avvenuto pagamento del prodotto;

–          consegna inquadrata nel regolare approvvigionamento di piattaforma ed effettuata con tipo di imballaggio a cui si ricorre abitualmente;

–          persona fisica o giuridica effettua consegne a piattaforma conserva documentazione circa trasporti effettuati in modo che Autorità possa verificare quantitativi di prodotti consegnati e che questi “restino nei limiti delle normali necessità del personale di bordo”;

–          in caso di piattaforma ricadente in altro Stato membro utilizzare esemplare T5 recante dicitura “provviste di bordo per piattaforma Reg. CE 612/09”, mentre in caso di prodotti in deposito di approvvigionamento depositario deve annotare nome o numero mezzo di trasporto di consegna, data di sbarco provviste a bordo di piattaforma, quantità di prodotti consegnati;

–          in caso di approvvigionamenti fuori CE:

1)       prova che prodotti imbarcati corrispondono a quelli che hanno lasciato territorio CE, mediante documento doganale o documento vidimato da Autorità doganale Paese Terzo (Modello riportato in Allegato XVIII a Reg. 612/09 pubblicato su G.U.CE 186/09). Se prodotti esportati non oggetto di consegna diretta ma sottoposti a regime di controllo doganale nel Paese Terzo di destinazione prova costituita da documento doganale o documento vidimato da Autorità doganale di Paese Terzo attestante che: contenuto di partita indivisa è stato collocato in deposito di approvvigionamento e che relativi prodotti saranno utilizzati solo a fini di approvvigionamento; uscita definitiva dal deposito e consegna a bordo di tutti i prodotti della partita iniziale. Tali documenti accettati da Stato membro se recano informazioni su prodotti consegnati a bordo, data consegna, numero di immatricolazione di nave o aeromobile, quantitativi forniti corrispondenti a necessità equipaggio e passeggeri. Se impossibile presentare tali documenti, Stato membro può accettare attestato di consegna a bordo vidimato da capitano recante timbro di nave o di compagnia aerea;

2)       domanda pagamento restituzione corredata da documento di trasporto e documento di avvenuto pagamento prodotti destinati ad approvvigionamento;

–          in caso di esportazione destinate a forze armate di Stato membro di stanza in Paese Terzo o Organizzazione internazionale di cui fa parte Stato membro stabilita in Paese Terzo o rappresentanze diplomatiche stabilite in Paese Terzo, prodotto si considera importato da Paese Terzo se presentata prova pagamento prodotto ed attestato di presa in consegna rilasciato da forze armate od Organizzazione internazionale o rappresentanza diplomatica di Paese Terzo a cui destinato prodotto.

Prodotti riesportati beneficiano di restituzione solo se decisione su domanda rimborso o sgravio dazi ad importazione e negativa e vengono rispettate condizioni relative a concessione di restituzione.      

Restituzione versata su domanda specifica di esportatore inviata a Stato membro, salvo cause di forza maggiore, entro 12 mesi da data accettazione dichiarazione di esportazione o di imbarco, allegando:

a)       esemplare di controllo T5 o documento nazionale attestante uscita prodotto da territorio doganale CE (sostituisce esemplare T5 se questo per cause non imputabili ad esportatore non ottenuto entro 3 mesi da rilascio). In alternativa attestato di Ufficio doganale di uscita in cui si certifica che esemplare T5 debitamente presentato evidenziando numero esemplare T5, Ufficio di rilascio, data uscita prodotto da territorio CE;

b)       copia documento trasporto e documento attestante che prodotto è stato presentato ad Ufficio doganale di Paese Terzo (Non necessario per restituzioni inferiori a 2.400 €, ma occorre prova di pagamento);

c)       dichiarazione di Ufficio doganale competente attestante rispetto delle condizioni “affinché detto Ufficio apponga proprio visto su esemplare di controllo T5”;

d)       attestato di consegna a bordo e documento attestante pagamento dei prodotti destinati ad approvvigionamento.

Se nonostante impegno esportatore impossibile presentare tali documenti nei termini fissati, possibile concedere proroga.

Autorità competenti eseguono versamento di restituzione entro 3 mesi da quando dispongono di tutti gli elementi di cui sopra, salvo cause di forza maggiore o specifica indagine amministrativa circa diritto a restituzione o applicata compensazione o importi restituzione inferiore a 100 €.   

Pagamento restituzione subordinato ad invio prova che prodotto lasciato territorio CE entro 60 giorni da data accettazione, salvo prodotti prelevati da Autorità doganali ai fini di controllo, ma compresi prodotti consegnati a bordo di piattaforme od operazioni di congelamento o riconfezionamento, salvo che prodotto modifichi codice della restituzione. Se impossibile rispettare periodo di 60 giorni per cause di forza maggiore, Stato membro può prorogarlo “per durata necessaria in relazione a circostanza invocata”. Se prima di lasciare territorio CE prodotto attraversa territorio di altri Stati membri fornire come prova esemplare T5, su cui annotati vari transiti 

In caso Stato membro di esportazione prodotto sottoposto a regime di transito comunitario semplificato per essere consegnato a destinatario fuori CE, pagamento di restituzione non subordinato a presentazione esemplare T5, purché Ufficio doganale appone su documento trasporto dicitura “uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori”. Ufficio doganale può consentire modifica contratto di trasporto e far terminare trasporto entro CE se accerta che restituzione pagata già rimborsata o prese misure necessarie per non pagarla. Se restituzione pagata e prodotto non lasciato territorio CE nei termini indicati, “restituzione considerata pagata indebitamente”. Se prodotto preso in consegna da ferrovie, ufficio doganale riporta su esemplare T5 dicitura “uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell’ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia”, evidenziando documento di trasporto (tipo e numero) e data di accettazione del trasporto da parte amministrazione ferroviaria. Se modificato contratto trasporto combinato strada-ferrovia per cui trasporto termina invece che fuori, entro CE, ferrovie possono eseguire controllo solo previo accordo con ufficio doganale partenza.

Commissione con Reg. 1454/07 stabilito modalità di fissazione mediante gara della restituzione ad esportazione per latte e prodotti lattiero-caseari, cereali, riso, zucchero. Commissione avvia procedimento di gara comprendente: codice prodotti interessati; periodo durata della gara ed eventuali sottoperiodi durante i quali presentare le offerte; termini di apertura e chiusura per invio offerte; quantitativo complessivo di gara; quantitativo minimo per offerta; importo della cauzione; eventuale destinazione di esportazione dei prodotti; Organismo competente di Stato membro a cui inviare offerte. Bando di gara pubblicato su G.U.CE

Operatori interessati presentano offerte ad Organismo di Stato membro indicato in bado di gara “congiuntamente a formulario per domanda titolo di esportazione”.

Offerta ritenuta valida se indica:

–          riferimento al regolamento CE che ha emanato bando di gara;

–          dati identificativi di offerente (nome, indirizzo, numero partita IVA);

–          codice prodotto;

–          quantità del prodotto da esportare (deve rientrare nei limiti minimo e massimo previsti dal bando di gara);

–          restituzione ad esportazione offerta per unità espressa in €;

–          destinazione di esportazione;

–          avvenuta costituzione di cauzione di gara valida anche come cauzione titolo di esportazione;

–          assenza di condizioni inserite da offerente e non previste da bando.

Organismo di Stato membro esamina offerte pervenute, verificandone completezza e validità (Se offerta non valida subito informato interessato) e comunica a Commissione elenco offerte valide.

Tenendo conto di offerte valide, Commissione decide di fissare o meno restituzione massima, pubblicando decisione presa su G.UC.E

Se fissata restituzione massima, Organismi di Stati membri accettano solo offerte con importo di restituzione inferiore a quella massima CE (Se non fissata restituzione, tutte le offerte sono respinte), rilasciando, entro 5 giorni lavorativi successivi a decisione CE, agli aggiudicatari titoli di esportazione, su cui riportare quantitativi accettati, entità restituzione riconosciuta, destinazione prodotto.

Aggiudicatari hanno obbligo di esportare quantitativo accettato entro periodo di validità del titolo e di consegnarlo a destinazione con conseguente svincolo di cauzione. Se tale obbligo non rispettato, cauzione incamerata, salvo caso di forza maggiore, Cauzione svincolata se offerta non valida o per quantitativi non accettati.

Stati membri informano Commissione delle infrazioni rilevate

Con Reg. 1276/08 fissate modalità di controllo da parte Stati membri su restituzioni ad esportazione che debbono riguardare:

–          controlli fisici dei prodotti effettuati per sondaggio (Almeno 5% dichiarazioni di esportazione per Ufficio doganale anno civile, settore di prodotti, comunque nel caso meno di 20 dichiarazioni di esportazione annue, almeno 1 dichiarazione controllata all’anno per settore di prodotti. Per merci non contemplate in Allegato I del Trattato, controlli su almeno 0,5% che non vengono cumulati nell’aliquota del 5% di cui sopra. Per Ufficio doganale in cui presentata gamma di prodotto limitata a 2 settori con oltre 20 dichiarazioni annuali, proveniente da non oltre 5 esportatori, controlli fisici ridotti a 2% per settore di prodotto), in modo frequente ed improvviso al momento in cui espletate formalità doganali di esportazione e prima di concedere autorizzazione di esportare prodotti (Inizio del controllo antecedente “ad ora indicata per inizio operazioni di carico”). Se controllo visivo non permette di stabilire corrispondenza tra prodotti e loro designazione e se classificazione o qualità dei prodotti stessi richiedono conoscenza esatta dei componenti, Autorità doganale accerta natura di questi anche eseguendo analisi presso laboratori autorizzati su campioni prelevati. Se esportatore esporta regolarmente tale sostanza, campioni prelevati solo nel 50% dei controlli fisici, purché esami di laboratorio eseguiti nei 6 mesi precedenti non abbiano rilevato non conformità per importo di restituzione superiore a 1.000 € (In tal caso prelievo su tutti i campioni nei 6 mesi successivi). In caso di dubbi circa qualità sana, leale e mercantile del prodotto, Ufficio doganale di esportazione verifica sua conformità rispetto a norme sanitarie e fitosanitarie CE. Controlli su prodotti alla rinfusa o sfusi eseguiti nel rispetto metodi riportati in Allegato I a Reg. 1276/08 pubblicato su G.U.CE 339/08. Non rientrano nelle aliquote minime di controllo le dichiarazioni esportazione relative a quantitativi inferiori a 2.500 kg. (25.00 kg. per cereali o riso, 5.000 kg. per merci non contemplate in Allegato I del Trattato) o ad importi di restituzione inferiori a 1.000 €. Selezione partite da sottoporre a controllo in base a sistema di gestione rischi con priorità per prodotti, persone fisiche e giuridiche, settori di prodotti “per cui sussistono rischi maggiori (Criteri di determinazione analisi rischi riportati in Allegato II a Reg. 1276/08 pubblicato su G.U.CE 339/08). Stati membri e Commissione valutano in base ad esperienza acquisita validità e pertinenza criteri adottati al fine di adeguare criteri stessi e rendere più efficaci controlli. Ufficio doganale adotta misure che evidenziano per settore di prodotto numero dichiarazione di esportazione prese in considerazione ai fini di controllo fisico e numero controlli fisici effettuati. Funzionario doganale redige relazione di ogni controllo fisico eseguito contenente data ed ora di preavviso, ora di inizio e completamento del carico, luogo, data ed ora di arrivo e di conclusione del controllo fisico, mezzo di trasporto usato per prodotti (specificare se mezzo trovato vuoto, parzialmente o totalmente carico al momento controllo), numero campioni prelevati per analisi di laboratorio, nome e firma del funzionario. Relazione e  motivi di selezione dichiarazione di esportazione oggetto di controllo conservate per almeno 3 anni da data esportazione presso Ufficio doganale che ha eseguito controllo

–          controllo su integrità dei sigilli eseguito da Ufficio doganale di uscita od Ufficio di destinazione esemplare T5 su almeno 10% di esemplari di controllo T5

–          controllo di sostituzione attuati quando dichiarazione esportazione accettata da Ufficio doganale diverso da quello di uscita o di destinazione di esemplare T5 e non effettuato controllo fisico. Ufficio doganale di uscita esegue controllo sostitutivo mediante esame visivo di intero carico e se non sufficiente mediante scarico parziale con prelievo di campione da far analizzare se impossibile verificare corrispondenza di merce con documento mediante controllo visivo e informazioni ricavate da imballaggi e documentazione. Se applicato bollo veterinario o sigillo doganale a merce, controllo sostituzione attuato solo in caso di sospetto di frode

–          controlli specifici di sostituzione eseguiti da Ufficio doganale di uscita o Ufficio doganale di destinazione esemplare T5 se riscontrata rimozione dei sigilli apposti in partenza o loro manomissione o non concessa dispensa da sigillatura. Tali uffici decidono se controllo comprende solo controllo di sostituzione od anche controllo fisico. Controlli di sostituzione e/o controlli specifici di sostituzione eseguiti su almeno 8% esemplari di controllo T5, non tenendo conto nel calcolo esemplare T5 riferiti a quantitativi inferiori a 2.500 kg. di prodotto da esportare (25.000 kg. in caso di cereali o riso, 5.000 kg. per merci non contemplate in Allegato I del Trattato)   

–          controlli effettuati da Organismo pagatore in base a domande pagamento, documenti relativi ad esportazione, osservazioni formulate da Autorità doganali, controllo documentale di tutti gli elementi di dette pratiche. Controlli coordinati da unico Organismo pagatore sono effettuati su richiesta Commissione

Ufficio doganale di esportazione riporta su esemplare T5: codice di controllo (A1000 se controllo fisico; A1100 se eseguita analisi; A1200 se trattasi di esportazione a titolo di aiuto alimentare esentata da controlli fisici).

Ufficio doganale di uscita o destinatario di esemplare T5:

1)       annota su questo:

·         codice di controllo: A2000 se sigilli conformi o assenza sigilli giustificata; A2100 se sigillo assente o manomesso;

·         codice di controllo: A3000 se risultati controllo di sostituzione sono conformi; A3100 se prelevato campione nell’ambito controllo di sostituzione o attuato controllo di sostituzione specifico ma risultati analisi laboratorio non ancora disponibili; A3200 se risultati controllo sostituzione specifico sono conformi; A3300 se risultati controlli di sostituzione non sono conformi

·         cioce di controllo: A4000 se gestione rischi ostacolata in quanto in esemplare T5 non indicato tasso di restituzione ed esportatore non esentato; A4100 se gestione rischi ostacolata perché non indicata dicitura “Reg. CE 612/09”; A4200 se gestione rischi ostacolata perché esemplare T5 non compilato correttamente o incompleto  

·         proprio numero di riferimento di Ufficio doganale  

2)       invia, se a seguito controllo riscontrate irregolarità, ad Organismo pagatore copia esemplare T5 e copia relazione controllo, evidenziando motivi di irregolarità, chiedendo nel contempo a questo di comunicare le decisioni prese in merito

3)       mette a disposizione di Commissione seguenti informazioni: numero esemplare T5 oggetto di controllo integrità dei sigilli, controlli di sostituzione, controlli di sostituzione specifici; corrispondente numero dei controlli effettivi eseguiti

4)       conserva copia documento controllato con relativa relazione di controllo a disposizione per eventuali consultazioni per almeno 3 anni presso stesso Ufficio doganale.

Stati membri comunicano a Commissione:

–          quantitativi di ciascun prodotto esportato senza titolo esportazione con fissazione anticipata entro 2° mese successivo a quello di accettazione dichiarazione di esportazione;

–          casi in cui vi siano fondati sospetti circa destinazione prodotti esportati o loro possibile reintroduzione nella CE;

–          misure adottate per applicazione sistema selezione campione da controllare in base ad analisi rischio, aliquota da applicare, casi particolari;

–          entro 1 Maggio relazione su efficacia controlli eseguiti, procedure di selezione dei prodotti da sottoporre a controllo fisico (Modello riportato in Allegato VIII al Reg. 1276/08 pubblicato su G.U.CE 339/09),

Entità aiuto:

Tasso di restituzione ad esportazione da applicare è quello vigente giorno di presentazione domanda di titolo, eventualmente adeguato a data accettazione dichiarazione di esportazione da parte Autorità doganale, salvo caso di fissazione tasso di restituzione in anticipo.

Nessuna restituzione concessa per quantità eccedenti 110% di massa netta stimata, mentre se massa caricata inferiore a 90% di quella stimata, restituzione ridotta di 10% della differenza tra 90% massa stimata e massa effettivamente caricata, salvo caso per trasporti via acqua per cui tale differenza imputabile “a limitazioni dovute a questo tipo di trasporto” (Restituzione pari a massa caricata).

Nessuna restituzione concessa neppure per prodotti utilizzati come merci equivalenti di prodotti compensatori esportati fuori da CE prima che vengano importate merci di importazione  

Per esportazioni attuate con continuità di partite inferiori a 500 kg. (5.000 kg. per cereali), Stato membro può autorizzare determinazione tasso di restituzione ad ultimo giorno del mese ad adeguamenti da apportare in caso di fissazione anticipata di restituzione.  

In caso di prodotti composti in cui restituzione fissata per 1 o più componenti (v. prodotti del settore cereali, uova, riso, zucchero, latte e prodotti lattiero-caseari) restituzione versata solo se componenti di origine CE.

Tasso di restituzione per miscuglio è quello relativo a componente presente per oltre 90% nel miscuglio, o a componente con tasso di restituzione meno elevato negli altri tipi miscuglio (Se 1 componente del miscuglio non ha diritto a restituzione nessuna restituzione versata).

In caso di assortimenti e prodotti misti, ogni componente considerato come prodotto separato.

Se tasso di restituzione varia in funzione di destinazione parte differenziata di restituzione calcolata in base a dati relativi a quantità, peso, destinazione

Sanzioni:

Se non presentata prova che è stata accettata dichiarazione di esportazione, o entro 12 mesi da data accettazione dichiarazione di importazione prodotti non importati nel Paese terzo: restituzione ridotta del 15% + riduzione di 2%/giorno di ritardo 

Se non fornita prova in caso di richiesta anticipo di restituzione che prodotti depositati entro 30 giorni in locali soggetti a controllo doganale: riduzione ridotta del 15% + riduzione ulteriore di 5%/giorno ritardo

Se restituzione pagata in anticipo e non rispettati termini di prova accettazione dichiarazione di esportazione o di importazione in Paese Terzo: ulteriore riduzione restituzione del 10% con svincolo di parte residua di cauzione. Se restituzione pagata in anticipo e prova sussistenza requisiti presentata entro 6 mesi successivi a scadenza termini fissati: cauzione svincolata per 85%

Se prova sussistenza requisiti per beneficiare restituzione viene presentata nei 6 mesi successivi a termini stabiliti (10 mesi da data accettazione dichiarazione esportazione o data di imbarco): restituzione ridotta a 85%

Se rilevato che esportatore chiesto restituzione superiore a quella spettante: restituzione pari ad esportazione effettivamente realizzata – 50% della differenza tra restituzione richiesta e restituzione effettiva (2 volte differenza tra restituzione richiesta e quella effettiva se esportatore ha fornito false informazioni). Sanzione non applicata se esportatore dimostra errore palese o dovuto a cause di forza maggiore o informato subito Autorità competenti errori (comunque prima che Autorità comunicato di voler eseguire controlli su domanda), domanda calcolata in base a media dei quantitativi utilizzati nel corso di un dato periodo, adeguamento del peso se differenza dovuta a diversi metodi di peso usati. Se riduzione dà luogo ad importo negativo, questo pagato da esportatore

Se tasso di restituzione ad esportazione non indicato: tasso pari a 0

Se rilevato che importo restituzione inferiore ad importo indicato da esportatore sulla base del tasso di restituzione individuato: restituzione pari ad esportazione effettivamente realizzata – 10% differenza tra restituzione calcolata da esportatore e quella effettiva se questa superiore a 1.000 € (100% se differenza inferiore a 1.000 € e restituzione superiore a 10.000 €; 200% se differenza dovuta ad informazioni false fornite da esportatore)

Se accertato che restituzione richiesta inesatta ed esportazione non eseguita per cui impossibile ridurre restituzione: multa applicata come se esportazione fosse stata eseguita, applicando nel caso di restituzione differenziata per destinazione, tasso di destinazione indicato in domanda.

Pagamento sanzione da eseguire entro 30 giorni da notifica, pena applicazione interessi, salvo caso di sanzioni inferiori a 100 € per dichiarazione di esportazione non riscossa

Se titolo non rilasciato per prodotto indicato nella dichiarazione di esportazione: nessuna restituzione dovuta

Se errore dovuto ad Autorità competente, o trascorsi oltre 4 anni da data concessione restituzione (Decadenza non applicata se esportatore non ha agito in buona fede): nessuna sanzione applicata e rimborso importo non maggiorato di interessi legali

In caso di pagamento indebito di restituzione: rimborso importi indebitamente percepiti maggiorati di interessi legali (salvo caso di rimborso garantito da cauzione non ancora svincolata) versato entro 30 giorni da notifica

Se ciò non avviene, Stato membro recupera somme dovute mediante “deduzione da successivi pagamenti da effettuare ad esportatore”

Se restituzione pagata a concessionario questi responsabile in solido con esportatore del suo rimborso.    

 

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