RETE NATURA 2000

RETE NATURA 2000  (D.P.R. 357/97; D.M. 26/3/08, 19/6/09; L.R. 6/07; D.G.R.M. 9/11/09, 2/9/10, 4/10/10)  (teramb29)

 

Soggetti interessati:

Regioni, Soggetti gestori delle aree protette

 

Iter procedurale:

D.P.R. 357/97 disciplina procedure per adozione misure previste da Direttiva CE 92/43 per conservazione di habitat naturali e seminaturali e flora e fauna selvatica, ai fini di salvaguardia biodiversità mediante conservazione di habitat naturali e delle specie di flora e fauna indicate in Allegati A, B, C, D, E, F a D.P.R. 357/97 pubblicati su G.U. 124/03.

E’ compito delle Regioni (Regione Marche legiferato con L.R. 6/07):

  • individuare habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede designazione di zone speciali di conservazione (ZSC), comprendenti: habitat costieri e vegetazioni alofitiche; dune marittime e continentali; habitat di acque dolci; lande e perticaie temperate; perticaie slerofille formazioni erbose naturali e seminaturali; torbiere alte e torbiere basse; habitat rocciosi e grotte; foreste in cui vivono specie animali e vegetali riportate in Allegato B del D.P.R. 357/97 pubblicato su G.U. 124/03. Aree individuate sulla base di documentate indicazioni scientifiche, di intesa con Province e sentiti altri Enti locali interessati trasmesse a Ministero Ambiente che:
  • istituisce con decreto “zone speciali di  conservazione” (ZSC), “”zone di protezione speciali” (ZPS), “siti di interesse comunitario” (SIC), facenti parte della rete CE “Natura 2000”. Per Regione Marche sono state approvate con D.M. 19/6/2009 pubblicate su G.U. 157/09 le ZPS, mentre approvate con D.M. 26/3/08 e pubblicate su G.U. 104/08 i siti SIC;
  • “trasmette aree SIC, ZPS, ZSC a Commissione CE per inserimento in rete ecologica europea di conservazione “Natura 2000”;
  • chiede “cofinanziamento comunitario necessario per attuazione piano di gestione delle zone speciali di conservazione e misure necessarie ad evitare degrado habitat naturali, nonché eventuali misure di ripristino”.

Nuove ZPS individuate da Regione si intendono costituite alla data di trasmissione a Commissione CE dei formulari e cartografie delle ZPS ed entro 6 mesi da adozione occorre definire, in collaborazione con AGEA e/o Organismo pagatore, “precisi riferimenti catastali delle aree ZPS” ai fini di applicazione di norme di condizionalità. Regione, di intesa con Province, provvede a revisionare siti, anche ai fini di aggiornamento della loro delimitazione. Se intesa trascorsi 60 giorni da proposta, non viene raggiunta, alla revisione dei siti provvede direttamente la Giunta. Regione Marche con D.G.R.  1825 del 9/11/09 e 1421 del 4/10/10 ha provveduto ad aggiornare perimetri di SIC e ZPS secondo rappresentazione cartografica in scala 1:100.000 pubblicate rispettivamente in BUR 110/09 e 91/10 e sito web www.ambiente.regione,marche,it  Regione Marche con D.G.R.1274 del 2/9/10 approvato caratteristiche della tabella (Modello pubblicato su BUR 81/10) di delimitazione delle ZPS e SIC. Ai fini di apposizione tabelle perimetri a cui fare riferimento sono quelli indicati nella cartografia conservata presso Servizio Regionale Ambiente e Ministero Ambiente. Organismo di gestione siti Natura 2000 avranno compito di acquisire tabelle e collocarle “nei tempi e punti ritenuti più idonei sulla base del vigente perimetro”

  • definire “Linee guida per valutazione di incidenza dei piani ed interventi”, a cui occorre sottoporre in via preventiva qualsiasi piano o progetto di intervento “che possa avere incidenza significativa su sito di rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani ed interventi, tenuto conto obiettivi di conservazione del sito stesso”. Regione Marche con D.G.R. 220 del 9/2/2010 definito modalità di valutazione di incidenza da attuare anche per piani ed interventi che “pur collocandosi all’esterno del sito Natura 2000 possono avere incidenza significativa sul sito stesso, comportando ripercussioni su stato di conservazione dei valori naturali (habitat e specie) tutelati nel sito”. Esclusi da valutazione di incidenza interventi previsti da Piano di gestione di sito Natura 2000, nonché:
  • interventi edilizi in centri storici, zone di completamento, espansione produttive di strumenti urbanistici approvati al momento individuazione SIC e ZPS;
  • interventi di arredo urbano o a carico di formazioni vegetali ed elementi diffusi del paesaggio agrario, compresi quelli disposti dal Servizio Fitosanitario Regionale;
  • interventi di regimazione di bacini montani o di zone umide;
  • interventi di edilizia per cui valutazione incidenza esclusa da Piano Regolatore Generale (PRG);
  • esecuzione di manifestazioni musicali, ricreative, culturali all’aperto, purché non ubicate in aree sensibili per fauna tutelata o con presenza di habitat naturali, nonché manifestazioni motoristiche consentite;
  • costruzione di piccoli annessi ed installazione di attrezzature posti a servizio di attività rurali;
  • interventi disposti da Servizio Fitosanitario Regionale per cure colturali, quali: potature, rinfoltimenti e sottopiantagioni con specie autoctone; ripuliture, biotriturazioni, coppature; operazioni agronomiche eselvicolturali a carico di castagneti da frutto; rinfoltimenti su superfici percorse da incendio; manutenzione ordinaria e straordinaria di viabilità forestale senza ampliamento di sede; realizzazione di piste, viali, fascetagliafuoco; manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di sistemazione idraulico-forestale e rete drenante; tagli di conversione intercalari e di preparazione; tagli di fine turno a carico di cedui e fustaie;
  • realizzazione di piccole pozze di abbeveraggio per bestiame;
  • costruzione di recinti provvisori per bestiame al pascolo e manutenzione di quelli esistenti;
  • interventi di manutenzione di vegetazione lungo fossi, scarpate a carico di formazioni vegetali non riconducibili ad habitat naturali di importanza CE;
  • realizzazione e manutenzione di sistemazioni agrarie e finalizzate a regimazione idrica superficiale;
  • attuazione ordinarie pratiche agricole svolte nell’ambito di normali cicli produttivi, salvo realizzazione di infrastrutture che alterano in modo permanente ambiente (v. siepi, arbusteti, boschetti, prati, pascoli);
  • interventi di miglioramento fondiario (piantagioni arboree, impianti irrigui, drenaggi, viabilità poderale), salvo quelli che alterano habitat;
  • posa in opera di reti lineari interrate (acquedotti, gasdotti, elettrodotti, fognature) e costruzione di infrastrutture superficiali (piste ciclabili) ricadenti in ambito urbano o nelle pertinenze di strade, nonché posa in opera di linee elettriche aeree nei perimetri di centri urbani;
  • interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed infrastrutture tecnologiche, compreso taglio di vegetazione nelle pertinenze di infrastrutture, purché tracciato non modificato;
  • realizzazione opere di contenimento di scarpate lungo sentieri destinati a pedoni, nonché manutenzione ed messa in sicurezza di questi (barriere paravalanghe, reti parasassi);
  • interventi periodici di controllo selettivo di fauna selvatica in aree naturali protette;
  • istituzione aree di protezione faunistica;
  • interventi previsti da Piano faunistico venatorio provinciale o da Piano ittico provinciale sottoposto a valutazione di incidenza;
  • reintroduzione di specie di fauna selvatica se corredato da parere positivo ISPRA;
  • varianti a Piani Regolatori Generali e piani attuativi che non modificano entità del carico urbanistico o contengono correzioni ad errori cartografici e reiterazione di vincoli espropriativi decaduti.

Formano oggetto di valutazione di incidenza: piano od intervento che interferisce con elementi del paesaggio ecologico connessi a siti Natura 2000 (corsi di acqua, vegetazione ripariale, siepi poderali, zone umide, habitat di specie); piano o intervento ricadente tra 2 siti che può interferire con rete di emigrazione o aree di riproduzione o di alimentazione delle specie animali di importanza CE; piano od interventi che prevedono emissioni nocive in atmosfera e nelle acque; piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi piani agricoli e faunistico-venatori e loro varianti. Per preventiva valutazione di incidenza occorre presentare ad Autorità competente:

  • domande di valutazione di incidenza;
  • 2 copie del Piano e progetto (1 cartacea ed 1 in supporto informatico) con relativi elaborati grafici di progetto;
  • 2 copie di studio di incidenza (1 cartacea ed 1 in supporto informatico) sulla base del Modello riportato in Allegato a D.G.R. 09/02/2010 pubblicato su BUR 20/10, comprendente:
  • generalità: denominazione Piano/progetto; normativa di riferimento; Comune e Provincia interessati; proponente (denominazione, indirizzo, contatto); timbro e firma del tecnico; dichiarazione sostitutiva di notorietà (Modello pubblicato in Allegato a D.G.R. 9/2/10 su BUR 20/10); lista di controllo studio di incidenza (Modello pubblicato in Allegato a D.G.R. 9/2/10 su BUR 20/10);
  • descrizione ambito di riferimento del Piano/progetto: inquadramento territoriale (superficie, sovrapposizione con altri Piani/progetti, vincoli presenti, aree naturali protette); obiettivi e finalità (anche di natura socio-economica) perseguiti da Piano/progetto;
  • relazione su caratteristiche Piano/progetto e relative azioni od opere previste;
  • relazione su trasformazioni territoriali: descrizione caratteristiche quantitative (Ubicazione, dimensioni, tempi di attuazione) di infrastrutture con incremento viabilità e servizi correlati; interventi con movimentazione terreno insediamenti abitativi; servizi collettivi, turistici e produttivi su aree naturali; cambi colturali di vaste superfici; riduzione aree ecotonali; modifica ambienti fluviali o di ambienti costieri o collinari e montani;
  • descrizione caratteristiche attuali siti Natura 2000 o loro porzioni interessati a Piano/progetto solo aspetti qualitativi e quantitativi (censimento specie animali presenti; superficie interessata con struttura della vegetazione; effetti fitosociologici; abitati naturali Direttiva CE 92/43), utilizzando Modello in Allegato a D.G.R. 09/02/10 pubblicato su BUR 20/10;
  • elaborati tecnici e cartografici del territorio oggetto di Piano/progetto in scala almeno 1:10.000 sovrapposti a cartografie dei siti interessati (carta habitat di importanza CE), documentazione fotografica.

Contenuto dello studio deve comprendere obbligatoriamente:

  1. approfondimento studio di screening per progetti o studio di incidenza per Piano, in cui descrivere seguenti relazioni: tipologia di impatto provocato da ogni azione prevista da Piano/progetto; entità influenza su habitat e specie di impatto Piano/progetto ed effetti cumulativi derivanti da altri Piani/progetti;
  2. illustrazione soluzioni alternative in merito a: localizzazione, distribuzione temporale di interventi, riduzione numero di interventi o interventi di dimensioni minori, diverse modalità di realizzazione e di ricomposizione ambientale;
  3. mitigazioni, tenendo conto impatti individuati con preferenza per riduzione fattori di impatto alla fonte;
  4. compensazioni se intervento, pur avendo effetti negativi sul sito, deve essere realizzato per motivi di interesse pubblico. Misure compensative dovranno riguardare “in proporzione e qualità comparabili, habitat e specie compromessi da attuazione intervento e saranno dettagliate nelle loro modalità di attuazione” (Individuazione porzione di habitat pari a quelle sacrificata; miglioramento habitat su altra zona del sito; individuazione nuova porzione del sito).

Autorità competente si esprime entro 60 giorni in modo negativo o positivo (In questo caso indicate eventuali prescrizioni che debbono essere recepite da Amministrazione) in merito a compatibilità con: strumenti di pianificazione di aree naturali protette se Piano/progetto investe Parco o Riserva naturale; misure di conservazione o piani di gestione vigenti nei siti Natura 2000; fattori di vulnerabilità segnalati per siti interessati; areefloristiche di cui a L.R. 52/74. A tal fine individuate cause e fattori di impatto (tipo, genere, entità di impatto) in base a Modello pubblicato in Allegato a D.G.R. 09/02/10 su BUR 20/10, quali:

  1. escavazione e movimentazione terreno;
  2. occupazione temporanea di suolo per deposito materiali o movimentazione macchine operatrici;
  3. occupazione permanente di suolo per edilizia residenziale e produttiva;
  4. cambio di destinazione d’uso del suolo di ampia superficie agricola;
  5. realizzazione di drenaggi superficiali e/o profondi;
  6. captazioni e derivazioni idriche;
  7. scarico di rifiuti al suolo o emissione di rifiuti in atmosfera;
  8. produzione di rumori e vibrazioni e di campi elettromagnetici;
  9. impianti luminosi;
  10. realizzazione di infrastrutture lineari o verticali o aeree, fissa o in movimento;
  11. immissioni faunistiche o di specie vegetali.

Tipo di impatto dovuto alle suddette cause può essere: perdita di habitat naturale o della specie (rifugio, alimentazione, riproduzione); degrado o danneggiamento di habitat naturale o della specie; frammentazione di habitat naturale o della specie; disturbo o distruzione di specie animali; interferenza con circolazione idrica superficiale o profonda; dissesto idrogeologico; introduzione di fauna o flora alloctona; riduzione elementi naturali e seminaturali del paesaggio.

Genere di impatto temporaneo o permanente, diretto od indiretto, isolato o cumulativo.

Quantità di impatto: entità della perdita/degrado/frammentazione di habitat naturale o della specie prioritario o meno rispetto ad estensione nel sito ed allo stato di conservazione; entità di perdita di specie animali; durata di impatto temporaneo; entità riduzione di elementi naturali e seminaturali del paesaggio.

Indicatori per valutazione di impatto da esaminare: perdita/degrado/frammentazione temporanea o permanente di habitat naturale prioritario; perdita/degrado/frammentazione di habitat naturale o della specie; perdita di specie animali; livello di rarità regionale, nazionale, comunitaria di habitat o specie interessata; immissione di specie alloctone od invasive.

Atto di valutazione incidenza trasmesso ad Amministrazione richiedente e ad Organi di sorveglianza aree Natura 2000 (Corpo Forestale dello Stato, Corpo di Polizia).

Per Piani/progetti sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di incidenza già compresa con intervento diretto di Ente gestore di sito Natura 2000. Amministrazione preposta a rilascio autorizzazione a Piano o intervento in fase di acquisizione valutazione incidenza può consultare “pubblico interessato alla realizzazione di queste”, o chiedere integrazioni a studio di incidenza. In caso di Piani interessati più SIC e ZPS gestiti da più Organismi di gestione, parere di valutazione reso per parte di competenza e confluito in unico testo trasmesso da Ente gestore capofila indicato tra Enti coinvolti.

In caso di valutazione negativa e Piano/progetto non presenta soluzioni alternative possibili e deve essere realizzato in quanto opera di interesse pubblico, proponente di Piano/progetto, su indicazione Autorità, adotta misure di mitigazione in base ad impatti individuati (es. evitare di interrompere funzionalità di elementi di connessione ecologica come siepi; preservare fasce cotonali; limitare aree di cantiere) o misure di compensazione “in proporzioni e qualità comparabili, habitat e specie compromessi da attuazione di Piano/progetto” (v. individuazione porzione di habitat pari a quella sacrificata, miglioramento di habitat su altra zona del sito, individuazione nuova porzione del sito).

Autorità comunica a Regione e Ministero Ambiente valutazione di incidenza negativa, mancanza di soluzioni alternative possibili, misure di compensazioni adottate. In caso di valutazione incidenza negativa ed opere ricadono in situ, habitat naturali e specie prioritaria, Piano/progetto realizzato “solo con riferimento ad esigenza concesse a salute dell’uomo e sicurezza pubblica o esigenze di primaria importanza per ambiente”, purché Autorità invia richiesta deroga a Regione che, tramite Ministro, le invia a Commissione Europea.

In caso di valutazione negativa esaminate da Autorità soluzioni alternative, compresa “opzione zero”, cioè una realizzazione Piano/progetto, in termini di diversa localizzazione interventi, diversa scansione spazio-temporale di interventi, realizzazione solo di una parte di interventi o interventi di dimensioni ridotte, diverse modalità di esecuzione, modalità di ricomposizione ambientale.

Se valutazione dimostra assenza di incidenza significativa sul sito, si procede ad attivazione Piano/progetto;

  • individuare gestione delle zone ZPS e SIC in: Enti di gestione delle aree naturali protette per siti ricadenti, in tutto od in parte, nel perimetro di queste; Comunità Montane per siti o porzioni di siti ricadenti nel loro territorio; Province per porzioni di siti ricadenti all’esterno delle aree naturali protette e delle Comunità Montane. Gestione di siti di competenza di 2 o più Enti gestori avviene di intesa fra Enti interessati, tenendo conto superficie gestita da ciascun Ente. LR 15/17 che ha modificato LR 6/07, affida gestione dei siti ricadenti in parte in ambienti marini, ad Ente che gestisce porzione di terraferma  (nei restanti casi competenza della gestione è della Provincia). In particolare tali Organismi gestori dovranno.
  • adottare misure di conservazione e salvaguardia e piani di gestione da depositare per 30 giorni presso propria sede e quella degli Enti locali interessati (Del deposito data notizia tramite BUR e sito internet di Regione ed Ente gestore), affinché chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e avanzare osservazioni scritte entro 30 giorni successivi a scadenza deposito. Nei successivi 60 giorni Ente gestore adotta in via definitiva, gli atti, motivando osservazioni presentate, e li trasmette entro 30 giorni a Giunta Regionale per loro approvazione definitiva entro 30 giorni con pubblicazione su BUR. Misure di conservazione e piani di gestione prevalgono su disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti. In caso di accertata inattività degli Enti gestori, Regione, previa diffida ad adempiere entro termine fissato (Almeno 30 giorni) nomina Commissario ad acta;
  • eseguire valutazione di incidenza di piani ed interventi;
  • eseguire monitoraggio periodici con trasmissione annuale a Regione dei dati relativi e valutazione di incidenza;
  • eseguire controlli periodici per mantenimento o ripristino di stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali ed habitat di specie interessate;
  • adeguare divulgazione delle informazioni relative alla delimitazione dei siti della rete Natura 2000 ed obblighi vigenti;
  • irrogare sanzioni amministrative in caso di irregolarità accertata;
  • definire in attesa approvazione piani di gestione da parte Enti di gestione zone ZPS e SIC, misure temporanee di conservazione e tutela. Regione Marche attuato tale dispositivo con D.G.R. 27/10/08 e 15/3/2010 riportate in scheda “teramb32”, in cui stabilito che ZPS e SIC o loro porzioni ricadenti in aree naturali protette, misure di tutela debbono essere adottate da Organismi di gestione, “fatte salve le previsioni di questi ultimi qualora più restrittive”. In deroga “per ragioni connesse a salute dell’uomo o sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per ambiente si possono autorizzare interventi o progetti eventualmente in contrasto con misure di cui sopra, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire coerenza globale della rete Natura 2000”;
  • valutare effetti che piani urbanistici e di settore, compresi piani agricoli e faunistico-venatori, possono avere su siti di importanza UE  (In caso di piani di rilevanza nazionale competenza di Ministero Ambiente). Proponenti interventi che possono avere incidenze significative sul sito presentano “studio volto ad individuare e valutare principali effetti che interventi possono avere su sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”. Nel caso di progetti oggetto di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), la valutazione di incidenza viene compresa nel VIA da attuarsi da parte della Regione entro 60 giorni, chiedendo eventuali integrazioni. Nel caso in cui intervento ricade in sito ubicato in area naturale protetta, valutazione di incidenza “individuando modalità di consultazione del pubblico interessato a realizzazione di piano di intervento”.

Se piano proposto induce a valutazione negativa ma, in mancanza di alternative, deve essere realizzato per motivi di rilevante interesse pubblico, Amministrazione adotta misure compensative per garantire coerenza con rete “Natura 2000” comunicandole a Ministero Ambiente. Se valutazione negativa e nel sito “ricadono tipi di habitat naturali e specie prioritari” intervento attuato solo se “riferimento ad esigenze connesse a salute dell’uomo e sicurezza pubblica o esigenze di primaria importanza per ambiente”

  • provvedere a monitoraggio dello stato di conservazione delle specie ed habitat naturali di interesse CE (Dati comunicati a Ministero Ambiente) sulla base delle linee guida indicate da Ministero e dei dati raccolti da Enti gestori. Per attività di monitoraggio, Regione può avvalersi di Corpo Forestale di Stato. Per verifica ed elaborazione dati istituito Osservatorio regionale per biodiversità, con compiti consultivi e propositivi per definizione aspetti tecnico-scientifici relativi ai siti;
  • tutelare specie faunistiche di interesse, tramite divieto di:
  • cattura od uccisione di esemplari di queste specie;
  • perturbare tali specie, in particolare durante ciclo riproduttivo, migrazione, svernamento;
  • distruggere o raccogliere uova e nidi;
  • distruggere o danneggiare luoghi di riproduzione o sosta;
  • possesso, trasporto, scambio, vendita di esemplari prelevati da ambiente naturale
  • tutelare specie vegetali di interesse CE, tramite divieto di:
  • raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare, distruggere esemplari di queste specie;
  • possedere, trasportare, scambiare, vendere esemplari raccolti in ambienti naturali
  • autorizzare, sentiti Enti locali e popolazione, reintroduzione specie autoctone, comunicandolo a Ministero Ambiente, allegando specifico studio attestante che reintroduzione contribuisce a ristabilire stato di conservazione soddisfacente per specie medesime. Analoga procedura adottata per Enti gestori aree protette. Vietata reintroduzione, introduzione, ripopolamento di specie e popolazioni non autoctone
  • stabilire, tenendo conto dati monitoraggio, entità prelievo in habitat naturale di specie di fauna e flora selvatiche, nonché il loro sfruttamento purché “compatibili con mantenimento delle suddette specie in stato di conservazione soddisfacente”. A tal fine Regione può:
  1. adottare prescrizioni relative ad accesso a determinati settori
  2. regolamentare periodi e metodi di prelievo;
  3. applicare al momento del prelievo norme che tengono conto conservazione popolazione;
  4. istituire sistema di autorizzazioni per prelievi e quote;
  5. regolamentare acquisto, vendita, possesso, trasporto finalizzato a vendita di esemplari;
  6. consentire allevamento in cattività di specie animali o riproduzione artificiale di specie vegetali a condizioni controllate al fine di ridurre prelievo di habitat naturale;
  7. valutare effetto misure adottate
  • vietare seguenti metodi di cattura ed uccisione: animali ciechi o mutilati usati come esca; magnetofoni; dispositivi elettrici o elettronici; fonti luminose artificiali, specchi o altri mezzi accecanti; dispositivi di mira per tiri notturni; esplosivi; reti o trappole non selettive; balestre; veleni ed esche avvelenate; uso di gas o fumo; armi semiautomatiche contenenti più di 2 cartucce; aeromobili; veicoli a motore in movimento