SCAMBI COMMERCIALI MATERIALI RIPRODUZIONE

SCAMBI COMMERCIALI MATERIALI RIPRODUZIONE (Reg. 1012/16, 602/20)  (zoo39)

Soggetti interessati:

Stati membri, Paesi Terzi, Autorità di controllo (servizi veterinari ASL), Associazioni di allevatori, Organizzazioni di allevamento, Organismi pubblici con programma genetico

Chiunque intende effettuare scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale (sperma, ovociti, embrioni raccolti da animali riproduttori a fini di riproduzione assistita) in ambito UE, comprese eventuali importazioni, inerenti animali di specie bovina, suina, ovina, caprina, equina

Allevatori per quanto concerne iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici (registri dei suini ibridi) e prove di performance e valutazione genetica di animali riproduttori con relativa emissione di certificati zootecnici per animali riproduttori e loro materiale germinale

Esclusi animali riproduttori e loro materiale germinale se questi destinati a sperimentazione tecnica o scientifica eseguita sotto controllo di Autorità competente

Iter procedurale:

Commissione Europea approvato con Reg. 1012/16 norme in materia di scambi commerciali ed ingresso in UE di animali riproduttori di razza pura di specie bovina, ovina, caprina, equina, nonché suini ibridi riproduttori, e loro materiale germinale, fermo restando possibilità per Stati membri di adottare misure nazionali, al fine di disciplinare realizzazione di programmi genetici

In particolare Reg. 1012/16 prevede che gli scambi commerciali di tali materiali e loro ingresso in UE “non siano vietati, limitati, ostacolati per motivi zootecnici o genealogici” diversi da quelli previsti dal regolamento stesso, né allevatori, Enti selezionatori/ibridatori siano oggetto di discriminazione in base a loro Paese di origine o di quello di animali riproduttori o del loro materiale germinale

Art. 4 Associazioni di allevatori, Organizzazioni di allevamento, Organismi pubblici con programma genetico possono presentare domanda ad Autorità competenti per ottenere riconoscimento di Enti selezionatori di animali riproduttori di razza pura (nel caso di suini ibridi riproduttori domanda per Ente ibridatore inviata da Associazioni allevatori, Organizzazioni di riproduzione, imprese private operanti in sistema di produzione chiuso, Organismi pubblici con programmi genetici)

Autorità competenti riconoscono Ente selezionatore (o Ente ibridatore per suini ibridi) se richiedente soddisfa seguenti condizioni:

a)avente sede nel territorio di Stato membro;

b)soddisfatte condizioni di Allegato I a  1012/16 pubblicato su G.U.CE 171/16 in relazione a programmi genetici oggetto di richiesta;

c)domanda contenente progetto del programma genetico previsto riportante le indicazioni di cui in Allegato I pubblicato su U.CE 171/16

d)presentata domanda di approvazione di programma genetico

Art. 5 rifiuto del riconoscimento di Enti selezionatori/ibridatori da parte di Autorità competente, fornendo a richiedente motivi di tale intenzione, che può presentare ricorso entro 60 giorni

Se a seguito di riesame Autorità competente conferma rifiuto, fornisce spiegazione entro 90 giorni a richiedente ed informa della decisione la Commissione Europea

Art. 6 Autorità competente, dopo aver riconosciuto Ente selezionatore/ibridatore, può rifiutare di approvare programma genetico da questo presentato, Ente selezionatore/ibridatore può presentare versione modificata del programma entro 6 mesi dal rifiuto

Autorità revoca riconoscimento ad Ente selezionatore/ibridatore se non presentata alcuna modifica al programma e non dispone di altro programma genetico

Art. 7 Stati membri tengono Elenco aggiornato di Enti selezionatori/ibridatori riconosciuti da loro Autorità competenti in possesso di almeno 1 programma genetico approvato, in cui riportare per ogni Ente:

a)nome, recapiti, sito web;

b)in caso di animali riproduttori di razza pura: nome di razza (per suini ibridi riproduttori: nome di razza, linea, incrocio) interessati da programmi genetici approvati (Se Ente si avvale di deroghe: riferimenti a tali deroghe);

c)territorio geografico in cui ogni programma genetico attuato;

d)in caso di riproduttori di razza equina: nome e recapiti di Ente selezionatore che tiene Libro genealogico di origine di razza;

e)Autorità competente di attuazione del programma genetico

Se riconoscimento revocato o approvazione di programma genetico sospeso per oltre 24 mesi o revocato, Stato membro riporta subito tale sospensione o revoca in Elenco, o procede cancellazione di Ente da Elenco

Commissione definisce modelli riguardanti informazioni da inclusione in Elenco

Art. 8 Ente selezionatore/ibridatore presenta domanda di approvazione di programma genetico ad Autorità che lo ha riconosciuto. Questa approva programma se:

a)perseguono 1 o più dei seguenti scopi:

Ø       in caso di animali riproduttori di razza pura: miglioramento o convocazione o creazione o ricostituzione di razza;

Ø       in caso di suini ibridi riproduttori: miglioramento o creazione di razza, linea, incrocio;

b)descrivono in dettaglio obiettivi di selezione e riproduzione;

c)rispettano requisiti di Allegato I pubblicato su U.CE 171/16

Ente selezionatore/ibridatore possono affidare a terzi attività specifiche concesse al gestore di programmi genetici, comprese prova di performance e valutazione genetica, purché:

a)Enti rimangono responsabili nei confronti nei confronti di Autorità competenti;

b)non sussistono conflitto di interessi tra soggetti terzi ed attività economiche di allevatori partecipanti al programma genetico;

c)soggetti terzi soddisfano tutti i requisiti necessari per svolgimento di tali attività;

d)Enti specificano attività che intendono affidare a terzi con relativi nomi e recapiti

Se per almeno 24 mesi non esistono allevatori partecipanti a programma genetico approvato, Autorità può chiedere ad Ente selezionatore/ibridatore di adeguare territorio geografico del suo programma genetico “in modo da non includere zona scoperta”

Art. 9 Prima di procedere ad ogni modifica significativa di programma genetico approvato, Ente selezionatore/ibridatore comunica modifica ad Autorità che lo approva entro 90 giorni.

Ente selezionatore/ibridatore informa subito allevatori partecipanti di modifica a programma genetico

Art. 10 Autorità può rifiutare di approvare programma genetico di Ente selezionatore se questo compromette programma genetico realizzato da altro Ente selezionatore per stessa razza già approvato da Stato membro relativamente a:

a)tratti essenziali di caratteristiche di razza o principali obiettivi del programma;

b)conservazione di razza o diversità genetica all’interno di razza;

c)scopo del programma concerne conservazione di razza a rischio di estinzione o razza autoctona non comunemente reperibile in territorio UE

Decisione di rifiuto presa da Autorità competente:

a)numero programmi genetici già approvati per stessa razza nello Stato membro;

b)dimensioni di popolazioni riproduttori che rientrano in programmi genetici;

c)eventuali apporti genetici di programmi condotti da altri Enti selezionatori in altri Stati membri o da Organismi di allevamento in Paesi Terzi

Art. 11 Se Autorità rifiuta di approvare programma genetico presentato da Ente selezionatore/ibridatore o modificare programma genetico notificato, fornisce ad Ente selezionatore/ibridatore motivi di tale decisione

Art. 12 Se Ente selezionatore/ibridatore intende realizzare programma genetico approvato, anche su animali riproduttori di Stato diverso, notifica estensione del loro territorio geografico ad Autorità che:

a)notifica ad Autorità di altro Stato membro entro 90 giorni da inizio programma genetico in Stato diverso;

b)su richiesta di Autorità altro Stato membro fornisce entro 60 giorni da inizio programma genetico in Stato diverso copia tradotta del programma genetico approvato.

Autorità di Stato diverso può, entro 90 giorni da ricevimento notifica, negare autorizzazione ad eseguire nel suo territorio il programma genetico se:

a)già attuativo programma genetico su animali di stessa razza;

b)approvazione di ulteriore programma genetico comprometterebbe quello realizzato da altro Ente selezionatore per stessa razza approvato nello Stato in questione in 1 dei seguenti elementi: tratti essenziali caratteristiche di razza o principali obiettivi del suddetto programma; conservazione di detta razza e diversità genetica al suo interno; se obiettivo del programma è conservazione di razza, efficace attuazione di programma per razza a rischio di estinzione o razze autoctone non facilmente reperibili in territorio UE

Autorità di Stato diverso comunica ad Autorità che ha riconosciuto Ente esito di notifica e se rifiuta autorizzazione motivi del rifiuto. Se nessuna risposta notificata entro 90 giorni, richiesta si intende approvata (analoga motivazione fornita a Commissione)

Autorità informa subito Ente selezionatore/ibridatore del seguito di notifica (In caso di rifiuto fornisce spiegazione del motivo) in modo che Ente proporre ricorso (Autorità di Ente ed Autorità di Stato diverso cooperano in fase di riesame)

Autorità comunica ad Autorità di Stato diverso eventuali modifiche di programma genetico approvato. Su richiesta di Autorità di altro Stato, Ente selezionatore/ibridatore operante in tale Stato fornisce informazioni circa numero di allevatori ed animali da riproduzione interessati dal programma genetico nel suddetto territorio

Autorità di diverso Stato può revocare approvazione del programma genetico copre almeno 12 mesi se nessun allevatore del loro territorio partecipi a programma genetico

Art. 13 Allevatori possono partecipare a programma genetico approvato se:

a)loro animali riproduttori custoditi in aziende nel territorio dove opera programma genetico;

b)loro animali riproduttori appartengono a razza (nel caso di suini a razza, linea, incrocio) oggetto del programma genetico

Allevatori partecipanti al programma genetico hanno diritto a:

1)       iscrizione dei animali riproduttori di razza pura nella Sezione principale di Libro genealogico istituito per tale razza da Ente selezionatore

2)       registrazione di animali in Sezione supplementare di tale Libro genealogico

3)       registrazione di suini ibridi riproduttori in specifico registro istituito per razza, linea, incrocio da Associazione di Enti ibridatori

4)       partecipazione a prova di performance e valutazione genetica

5)       rilascio di certificato zootecnico

6)       ottenimento , su richiesta, dei risultati aggiornati di prova di performance e valutazione genetica di loro animali riproduttori se tali risultati sono disponibili

7)       accesso a tutti gli altri servizi forniti in redazione a programma genetico, ad allevatori partecipanti da parte Ente selezionatore/ibridatore

8)       adesione ad Ente selezionatore o Associazione di Enti ibridatori

9)       partecipazione alla definizione e sviluppo del programma genetico

Art. 14 Enti selezionatori/ibridatori hanno diritto a:

1)       definizione e realizzazione di programmi genetici in modo autonomo, purché rispettato Reg. 1012/16  e condizioni relative a loro approvazione

2)       esclusione dalla partecipazione a programma genetico di allevatori non rispettosi delle regole del programma o altri obblighi stabiliti nel regolamento interno

3)       risoluzione controversie insorte con allevatori nel corso di esecuzione del programma genetico

Art. 15 Libri genealogici articolati in Sezione principale di 1 o più Sezioni supplementari

Art. 16 Selezione principale di Libro genealogico suddivisa in più classi in base a: meriti di animali; età e sesso di animali. A tal fine animali riproduttori di razza prima sottoposti a prove di performance e valutazione genetica prima di loro iscrizione in determinata classe

Se programma genetico stabilisce condizioni aggiuntive per ricezione nella Sezione principale di Libro genealogico, Ente selezionatore stabilisce in tale Sezione almeno 1 classe in cui iscrivere su richiesta di allevatore animali che soddisfano solo condizioni di Allegato II pubblicato su G.U.CE 171/16

Art. 17 Enti selezionatori possono creare 1 o più Sezioni supplementari in Libro genealogico per animali appartenenti a stessa specie ma non iscrivibili a Sezione principale, purché regolamento interno del programma genetico ammette iscrizione di discendenti di tali animali a Sezione principale e fermo restando rispetto delle norme di Allegato II pubblicato su G.U.CE 171/16 per: femmine di specie bovina, suina, ovina, caprina; maschi e femmine di specie equina, animali di razze a rischio di estinzione di specie bovina, suina, ovina e caprina

Art. 18 Enti selezionatori, su richiesta di allevatori, iscrivono in Sezione principale di Libro genealogico animali riproduttori di razza pura, compresi in programma genetico, purché questi soddisfano requisiti di Allegato III pubblicato su G.U.CE 171/16 e risultano progenie di animali riproduttori o discendono da materiale germinale conforme

Ente selezionatore non può rifiutare iscrizione se animale già iscritto in Sezione principale di Libro genealogico di stessa razza istituito da altro Ente selezionatore riconosciuto o da Organismo  di allevamento di Paese Terzo figurante in Elenco UE

Se Sezione principale suddivisa in classi, animali riproduttori di razza pura in grado di soddisfare criteri di iscrizione iscritti da Ente selezionatore nella classe di merito corrispondente

Art. 19 Ente selezionatore realizza programma genetico approvato per razza per cui non esiste Libro genealogico in Stato membro o Paese Terzo figurante in Elenco UE, può iscrivere in Sezione principale di nuovo Libro genealogico animali riproduttori di razza pura o discendenti di tali animali o altro animale giudicato da Ente conforme a caratteristiche di nuova razza. Al riguardo Ente selezionatore:

a)definisce nel programma genetico periodo per istituzione di nuovo Libro genealogico, in cui tenere conto di intervallo generazionale di specie/razza interessato

b)fa riferimento a Libri genealogici esistenti in cui riproduttori di razza pura o loro ascendenti iscritti per la prima volta dopo nascita, nonché numero di registrazione originale di tale Libro

c)identifica nel sistema di registrazione di genealogie, animali considerati pilastro di razza

Se Ente selezionatore intende ricostruire razza estinta o a grave rischio di estinzione, Autorità competente di Stato membro può autorizzarlo ad iscrivere in Sezione principale di Libro genealogico discendenti di animali riproduttori di razza pura da ricostruire o di altre razze che entrano nella ricostruzione di questa o altro animale ritenuto da Ente conforme alle caratteristiche della razza do costruire, purché:

a)nel programma di riproduzione definito periodo per costituzione o ricostituzione di Libro adatto a razza interessata

b)fatto riferimento ad eventuali Libri genealogici in cui iscritti riproduttori di razza pura o loro ascendenti, nonché numero di registrazione originale di tale Libro genealogico

c)identificati nel sistema di registrazione di genealogie di animali ritenuti soggetti fondatori di razza

Ente selezionatore stabilisce piano dettagliato per creazione o ricostruzione di razza nel suo programma genetico

Autorità competente effettua controlli di merito e provvede ad informare pubblico in merito a creazione o ricostruzione di razza

Art. 20 Se istituite Sezioni supplementari, Ente selezionatore, su richiesta di allevatori, registra in questa:

a)animali di specie oggetto del programma genetico non iscrivibili in Sezione principale, purché questi soddisfano condizioni di Allegato II pubblicato su U.CE 171/16

b)discendenti di suddetti animali considerati come animali riproduttori di razza pura, purché soddisfano condizioni di Allegato II pubblicato su U.CE 171/16

Art. 21 Ente selezionatore che realizza programma genetico approvato ammette:

a)a fini di monta naturale, ogni animale riproduttore di razza pura di detta razza

b)a fini di inseminazione principale, sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura di specie bovina sottoposti a valutazione genetica (nel caso di suini, ovini, caprini, equini animali sottoposti a prova di performance o valutazione genetica)

c)a fini di trasferimento di embrioni, ovociti raccolti ed utilizzati per produzione in vitro di embrioni ed embrioni ottenuti in vitro concepiti usando sperma precedente, purché tali ovociti ed embrioni provenienti da animali riproduttori di razza pura di specie bovina, suina, ovina, caprina, equina sottoposti a prova di performance o valutazione genetica

d)a fini di testare animali maschi riproduttori di razza pura di specie bovina, suina, ovina, caprina, sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura non sottoposti a prova di performance o valutazione genetica, purché tale sperma usato solo per testare animali maschi riproduttori di razza pura entro limiti dei quantitativi necessari ad Ente selezionatore per eseguire tali test

Per equini, Ente selezionatore può vietare o limitare uso di 1 o più tecniche di riproduzione, compreso uso di materiale germinale, purché tale divieto o limitazione previsto nel programma genetico approvato e vincolante nei confronti di Enti selezionatori che istituiscono Libri genealogici di origine per stessa razza

In caso di razza a rischio di estinzione, Ente selezionatore può vietare o limitare uso di animale riproduttore di razza pura e materiale germinale se tale utilizzo compromette conservazione diversità genetica di tale razza

Sperma raccolto da maschi iscritti in Sezione principale di Libro genealogico istituito da Ente selezionatore che realizza programma genetico approvato ammesso da altro Ente selezionatore per programma genetico di stessa razza o altro Stato membro alle stesse condizioni e con stessi limiti quantitativi per prova di performance ed eventuale valutazione genetica

Materiale germinale di animali riproduttori di razza pura raccolto, prodotto, trattato e conservato in centro di raccolta o stoccaggio di sperma o da gruppo di raccolta o produzione di embrioni riconosciuto per commercio di tali prodotti in UE. In deroga Stato membro può autorizzare raccolta, produzione, trattamento, stoccaggio per uso nel suo territorio di materiale germinale di animali riproduttori di razza pura presso centro di raccolta o stoccaggio di sperma o di embrioni da parte di gruppo di raccolta o produzione di embrioni o di personale con qualifiche specifiche autorizzato

In deroga se scopo del programma genetico approvato è quello di conservare razza o diversità genetica esistente ad interno di razza, prova di performance o valutazione genetica eseguita solo se tale programma richiede prova di performance o valutazione genetica

Art. 22 Se animali riproduttori di razza pura di specie bovina, ovina, caprina, equina usati per raccolta di sperma per inseminazione artificiale, Ente selezionatore prescrive che questi identificati tramite analisi di gruppo sanguigno o DNA

Se animali riproduttori di specie bovina, suina, caprina, equina usati per raccolta di ovociti ed embrioni (suini anche per raccolta di sperma per inseminazione artificiale) Enti selezionatori/ibridatori possono chiedere loro identificazione con metodi di cui sopra

Su richiesta di Stato membro, Commissione può approvare metodi di verifica di identità dei riproduttori che offrono certezze analoghe a quelle di analisi del gruppo sanguigno

Art. 23 Enti ibridatori su richiesta di allevatori, iscrivono nei loro registri anagrafici di razza, suini ibridi riproduttori ottenuti da stessa razza, linea, incrocio che soddisfano requisiti di Allegato II pubblicato su G.U.CE 171/16. Non rifiutata iscrizione di suini ibridi riproduttori che sono stati iscritti in Registro per stessa razza, linea, incrocio da Ente ibridatore riconosciuto nello stesso od altro Stato membro

Art. 24 Ente ibridatore che realizza programma genetico approvato su suini ibridi ammette:

a)a fini di monta naturale, qualsiasi suino ibrido riproduttore di stessa razza, linea, incrocio come definito in programma genetico;

b)a fini di inseminazione artificiale, sperma raccolto da suini ibridi riproduttori sottoposti a prova di performance o valutazione genetica;

c)a fini di trasferimento di embrioni, ovociti raccolti ed utilizzati per produzione in vitro di embrioni e embrioni ottenuti in vivo concepiti usando sperma, purché questi raccolti da suini ibridi riproduttori sottoposti a prova di performance o valutazione genetica

d)a fini di testare suini maschi ibridi riproduttori, sperma raccolto da questi non sottoposti a prova di performance o valutazione genetica, purché sperma usato solo per testare suini entro limiti quantitativi necessari ad Ente ibridatore per effettuare test

Suini ibridi riproduttori maschi iscritti in Registro istituito da Ente ibridatore con programma genetico approvato, loro materiale germinale ammessi da altro Ente ibridatore con programma genetico su stessa razza, linea, incrocio in stesso o altro Stato membro alle stesse condizioni e limiti quantitativi di quelli applicati per prova di performance ed eventuale valutazione genetica

Materiale germinale di suini ibridi riproduttori è raccolto, prodotto, trattato, conservato in centro di raccolta o stoccaggio di sperma o gruppo di raccolta o produzione di embrioni riconosciuto per commercio di tali prodotti in UE. In deroga Stato membro può autorizzare raccolta, produzione, trattamento, stoccaggio per uso in territorio di Stato membro di materiale germinale di suini ibridi ai produttori presso centro di raccolta o stoccaggio di sperma o embrioni da parte di gruppo di raccolta e produzione di embrioni o personale con qualifiche specifiche autorizzato

Art. 25 Se Ente selezionatore/ibridatore esegue prova di performance o valutazione genetica di animali riproduttori questi assicurano che tali prove eseguite in conformità ad Allegato III pubblicato su G.U.CE 171/16 (o a programma genetico realizzato da Ente selezionatore in caso di riproduttori di razza pura di specie equina)

Art. 26 Commissione UE può:

–          apportare modifiche ad Allegato III pubblicato su G.U.CE 171/16 in materia di prove di performance e valutazione genetico di animali di razza pura di specie bovina, ovina, caprina per tenere conto di progressi scientifici, sviluppi tecnologici, necessità di salvaguardare risorse genetiche

–          adottare atti per stabilire norme uniformi per esecuzione prove di performance e valutazione genetica di animali riproduttori di razza pura di specie bovina, ovina, caprina

Art. 27 Enti selezionatori/ibridatori debbono realizzare a loro cura prove di performance o valutazione genetica o designare soggetti terzi a cui affidare esecuzione di tali prove

Autorità competente di Stato membro:

–          può chiedere che soggetto terzo designato se non Ente pubblico soggetto a suo controllo, deve essere autorizzato alla realizzazione di tali prove

–          provvede ad autorizzare soggetto terzo qualora disponga di impianti ed attrezzature idonee, personale qualificato e capacità di realizzare prova di performance e valutazione genetica

–          decide che terzi autorizzati o Enti pubblici designati siano responsabili nei confronti di Autorità stessa del rispetto dei requisiti previsti dal Reg. 1012/16 per quanto concerne prove di performance e valutazione genetica “demandate all’esterno”

Enti selezionatori/ibridatori che realizzano in proprio o terzi designati autorizzati possono obbligarsi a rispettare regole stabilite da ICAR o partecipare ad attività di Centri di riferimento UE, i cui risultati presi in considerazione da Autorità competenti al riconoscimento di Enti selezionatori/ibridatori, approvazione dei loro programmi genetici, autorizzazione di soggetti terzi, svolgimento di controlli su tali Enti

Enti selezionatori/ibridatori rendono pubbliche informazioni su chi effettua prove di performance

Art. 28 Ente selezionatore fornisce, su richiesta, ad Autorità competente:

a)registrazione di tutti i dati risultanti da prova di performance e valutazione genetica in relazione ad animali riproduttori di aziende situate nel territorio di competenza di Autorità

b)indicazioni su modalità di registrazione delle caratteristiche

c)informazioni su modello descrittivo di performance usato per analisi dei risultati di prova di performance

d)informazioni su metodi statistici usati per analisi prova di performance per ogni caratteristica valutata

e)descrizione parametri genetici usati per ogni caratteristica valutata (compresa valutazione genomica)

Ente selezionatore/ibridatore o soggetti terzi pubblicano risultati aggiornati di valutazione genetica di animali riproduttori il cui sperma destinato ad inseminazione artificiale

Art. 29 Commissione istituisce Centri di riferimento UE per “contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico ad armonizzazione o miglioramento metodi di prova di performance o valutazione genetica di animali riproduttori di razza pura” o ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione o protezione diversità genetica di tali razze. Designazione dei Centri segue procedura di selezione pubblica solo limitate nel tempo e riviste periodicamente

Centri di riferimento debbono soddisfare requisiti di Allegato IV pubblicato su G.U.CE 171/16 e svolgere compiti riportati in Allegato IV, purché questi inclusi nei programmi annuali o pluriennali di tali Centri stabiliti da Commissione

Commissione può adottare atti riguardanti modifiche a criteri di designazione dei Centri di riferimento UE, loro compiti, tenendo conto di:

a)specie di animali riproduttori di razza purea per cui occorre uniformare o migliorare metodi di prova di performance e valutazione genetica, nonché progressi scientifici e tecnici compiuti in tale comparto

b)razze a rischio di estinzione per cui occorre stabilire metodi di conservazione o uniformare quelli esistenti

Centri di riferimento designati soggetti a controllo di Commissione per verificare loro conformità ai requisiti e ai compiti prescritti da Allegato IV pubblicato su G.U.CE 171/16. Se dai controlli emerge che Centro non soddisfa più tali requisiti o svolge correttamente compiti, Commissione riduce contributo finanziario o revoca designazione

Art. 30 Allevatori partecipanti a programma genetico approvato debbono chiedere rilascio di certificati zootecnici affinché accompagnino loro animali riproduttori o relativo materiale germinale a:

1)       Ente selezionatore/ibridatore che attuano su animali riproduttori programmi genetici approvati;

2)       Autorità competente;

3)       Organismi di allevamento che attuano programmi genetici su animali riproduttori

Enti selezionatori/ibridatori garantiscono tempestivo invio dei certificati zootecnici

Se animali riproduttori iscritti in Libro genealogico tenuto da Ente selezionatore (o riportati in Registro di suini ibridi tenuto da Ente ibridatore) o materiale germinale oggetto di scambi commerciali o introdotti in UE e tali animali riproduttori o discendenti di materiale germinale destinati ad essere iscritti, questi accompagnati da certificati zootecnici

Ente selezionatore/ibridatore di spedizione che tiene Libro genealogico o Registro dei suini ibridi od Organismo di allevamento figurante in Elenco UE rilascia il “certificato zootecnico”, il cui modello approvato con Reg. 602/20 pubblicato su G.U.CE 139/20 è valido a partire dal 4/7/2020, pur se in deroga fino al 4/8/2020 “certificati zootecnici” per scambi commerciali o per ingresso in UE di animali riproduttori di razza pura (compresi suini ibridi) possono essere rilasciati in base a precedenti modelli/

Tali Organismi o soggetti terzi che eseguono prova di performance o di valutazione genetica riportano nel “certificato zootecnico” rilasciato per ogni animale riproduttore di razza pura o materiale genetico i risultati della prova di performance e quelli aggiornati di valutazione genetica, evidenziandone difetti/peculiarità genetiche in relazione al programma genetico riguardante l’animale riproduttore o il donatore del materiale genetico

Art. 31 Autorità competente può consentire che materiale germinale accompagnato da certificato zootecnico emesso in base ad informazioni fornite da Ente selezionatore/ibridatore da parte di centro di raccolta o stoccaggio di sperma o gruppo di raccolta o produzione di embrioni riconosciuto a fini di scambi commerciali in UE di tale materiale germinale. In deroga Autorità competente può consentire che non utilizza modelli di cui ad art. 30 qualora:

–          informazioni di cui in Allegato V riportate in altri documenti che accompagnano animali riproduttori di specie bovina, suina, ovina, caprina rilasciate da Ente selezionatore/ibridatore

–          informazioni relative a donatori di materiale germinale di specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina figuranti in altri documenti che accompagnano tale materiale o messe a disposizione, su richiesta, prima o dopo spedizione di tale materiale da Ente selezionatore/ibridatore

–          informazioni relative a sperma, ovociti, embrioni figurano in altri documenti che accompagnano tale materiale emesse da Ente selezionatore/ibridatore

In deroga se risultati di prova di performance o valutazione genetica accessibili su sito web, Ente selezionatore/ibridatore può fare riferimento in certificato zootecnico o nei documenti di accompagnamento al sito web dove riportati tali risultati

Art. 32 In deroga in caso di animali riproduttori di razza pura di specie equina, informazioni di Allegato V figurano in documento unico di identificazione a vita per equidi (Modello determinato da Commissione). In deroga se risultati aggiornati di prove di performance o valutazione genetica sono accessibili su sito web, Autorità competenti possono consentire che informazioni di Allegato V non menzionate nel documento di identificazione se Ente selezionatore fa riferimento a sito web

In deroga Autorità competente può consentire che informazioni di Allegato V riportate in altri documenti emessi da Ente selezionatore per animali riproduttori di razza pura iscritti in Libro genealogico

Art. 33 Materiale germinale accompagnato in deroga da certificato zootecnico emesso per conto di Organismo di allevamento da Centro di raccolta o stoccaggio di sperma o gruppo di raccolta o produzione di embrioni riconosciuto ai fini di ingresso in UE di tale materiale germinale. Modelli di cui ad art. 30 non usati se: informazioni di Allegato V figurano in altri documenti che accompagnano animale riproduttori o materiale germinale; Organismo di allevamento attuatore di programma genetico fornisce elenco esauriente di documenti, in cui riportare le informazioni di Allegato V. In deroga se risultati di prova di performance o valutazione genetica accessibili su sito web, Organismi di allevamento possono fare riferimento nel certificato zootecnico o in altri documenti al sito web

Art. 34 Commissione tiene ed aggiorna elenco Organismi di allevamento per cui ricevuto dal Servizio ufficiale di Paese Terzo documentazione attestante che questo soddisfa seguenti requisiti:

a)attua programma genetico equivalente a quelli approvati da UE e realizzati su stessa razza da Ente selezionatore (razza, linea, incrocio di Ente ibridatore) in merito a: iscrizione di animali riproduttori in Libri genealogici (o Registro di suini ibridi); ammissione di animali riproduttori, utilizzo di materiale germinale di animali riproduttori per esecuzione di prove e a fini di riproduzione; metodi utilizzati per prova di performance e valutazione genetica;

b)sorvegliato o controllato da Servizio ufficiale in Paese Terzo interessato;

c)adottato regolamento interno in grado di garantire iscrizione in Libri genealogici (Registri suini ibridi) di animali riproduttori e discendenti ottenuti da relativo materiale seminale iscrivibili senza discriminazione per Paese di origine in Libro genealogico o Registro di suini ibridi per stessa razza tenuta da Ente selezionatore/ibridatore

Commissione riporta in Elenco riferimento a Paesi Terzi in cui esistono misure considerate equivalenti, compreso rifacimento ad Organismi di allevamento di detti Paesi Terzi

Commissione cancella da Elenco Organismi di allevamento che non soddisfano più suddetti requisiti

Art. 35 Commissione adotta atti che riconoscono equivalenza di misure applicate in Paesi Terzi in materia di:

a)riconoscimento di Enti selezionatori/ibridatori

b)approvazione programmi genetici di Enti selezionatori/ibridatori

c)iscrizione di animali riproduttori di razza pura in Libri genealogici e registrazione di suini ibridi

d)ammissione di animali riproduttori alla riproduzione

e)utilizzo di materiale germinale di animali riproduttori a fini di prova e riproduzione

f)prova di performance e valutazione genetica

g)controlli ufficiali su operatori

Atti di Commissione sono adottati in base a:

a)esame delle informazioni fornite da Paese Terzo interessato che intende far riconoscere proprie misure come equivalenti a quello di  1012/16;

b)risultati soddisfacenti di controllo eseguito da Commissione

Atti esecutivi di Commissione possono stabilire meccanismi che disciplinano ingresso in UE di animali riproduttori e loro materiale germinale proveniente da Paese Terzo, quali:

a)formato e contenuto di certificati zootecnici che accompagnano animali riproduttori e materiale germinale;

b)prescrizioni specifiche ad ingresso di animali riproduttori o loro materiale germinale in UE, nonché controlli ufficiali da eseguire al momento di loro ingresso in UE;

c)procedure per compilazione e modifica di Elenchi di Organismi di allevamento situati in Paese Terzo interessato da cui consentito ingresso in UE di animali riproduttori e loro materiale germinale

Commissione abroga atti esecutivi di cui sopra se non più soddisfatta una delle condizioni per riconoscimento di equivalenza

Art. 36 Su richiesta di allevatore, Ente selezionatore/ibridatore iscrive in Libro genealogico (Registro di suini ibridi) animali riproduttori e discendenti da materiale germinale importato in UE, purché:

a)tali animali iscritti in Libro genealogico (Registro per suini ibridi) tenuto da Organismo di allevamento di Paese Terzo di spedizione

b)materiale germinale soddisfa condizioni di art. 21 se prescritto da programma genetico attuato da Ente selezionatore/ibridatore in questione

c)animale riproduttore presenta caratteristiche di razza (razza, linea, incrocio per suini) stabilite nel programma attuate da Ente selezionatore/ibridatore

d)Organismo di riproduzione figura in Elenco di Organismi di allevamento di cui sopra

Stati membri non vietano, limitano, ostacolano per motivi veterinari o genealogici ingresso in UE di animali riproduttori o relativo materiale germinale, né loro successivo utilizzo se iscritti in Libro genealogico (o Registro suini ibridi) tenuto da Organismo di allevamento riportato in Elenco di cui ad art. 34

Art. 37 Se operatore responsabile di partita di animali riproduttori di razza pura chiede applicazione di aliquote di dazi convenzionali per animali riproduttori di razza pura ad animali della partita:

a)questi sono accompagnati da certificati zootecnici o da documenti indicante loro iscrizione in Libro genealogico tenuto Ente selezionatore( o Registro suini ibridi tenuto da Ente ibridatore)

b)partita oggetto di controlli ai posti di frontiera, comprendenti controlli documentali, di identità e fisici al fine di verificare che partita accompagnati da documenti di lettera a) e contenuto ed etichettatura di partita corrispondenti ad informazioni fornite nei documenti

Art. 38 Se in Stato membro manca organizzazione di allevamento, Associazione allevatori o Ente pubblico che attua programma genetico su animali riproduttori di razza pura di specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, Autorità competente può decidere di attuare programma genetico per quella razza, purché necessario conservare tale razza o materiale in Stato membro o tale razza a rischio di estinzione

A tal fine Autorità adotta misure per programma non abbia effetto negativo su possibilità di riconoscimento come Ente selezionatore da parte di Organizzazioni di allevamento, Associazioni allevatori, Enti pubblici o approvazione di programmi genetici da parte di Ente selezionatore

Se attuato programma genetico su animali riproduttori di razza pura, Autorità competente:

a)dispone di personale sufficiente e qualificato, strutture ed attrezzature idonee per attuare programma;

b)si dimostra in grado di eseguire controlli necessari e tenuta di genealogie di animali riproduttori di razza pura oggetto del programma genetico;

c)dispone di popolazione ampia di animali riproduttori e di numero sufficiente di allevatori nel territorio o coperto da programma genetico;

d)in grado di produrre ed utilizzare dati raccolti su animali riproduttori di razza pura necessari per attuazione nel programma genetico;

e)adottato regolamento interno riguardante: composizione di controversie con allevatori partecipanti al programma genetico; garanzia parità di trattamento di allevatori partecipanti al programma genetico; stabiliti diritti ed obblighi di allevatori partecipanti al programma genetico

Programma genetico deve contenere:

a)informazioni su obiettivo (preservazione o miglioramento o creazione o ricreazione di razza);

b)nome di razza oggetto del programma;

c)caratteristiche di razza interessata dal programma genetico;

d)informazioni sul territorio geografico dove programma attuato;

e)informazioni su sistema di identificazione di animali riproduttori in grado di garantire loro iscrizione a Libro genealogico e nel rispetto di norme UE su identificazione e registrazione di animali;

f)informazioni sul sistema di registrazione di genealogie di animali riproduttori di razza pura iscritti o registrati o idonei ad essere iscritti;

g)obiettivi di selezione e riproduzione del programma genetico e relativi criteri di valutazione;

h)se programma genetico prevede prove di performance o valutazione genetica informazioni su sistemi usati per produzione, registrazione, comunicazione, uso dei risultati prove di performance; informazioni sul sistema di valutazione genetica di animali riproduttori di razza pura;

i)se istituite Sezioni supplementari o se Sezione principale suddivisa in classi, regole per suddivisione di Libro genealogico e criteri per registrazione di animali in dette Sezioni;

j)in caso di equini, se programma genetico vieta o limita uso di certe tecniche di riproduzione od uso di animali riproduttori per 1 o più tecniche di riproduzione, le informazioni relative a tale divieto o limitazione;

k)se Autorità competente affida a terzi attività tecniche specifiche connesse a gestione del programma genetico, informazioni su tali attività a nome e recapito di soggetti terzi

Se Autorità competente attua programma genetico o su animali riproduttori di razza pura di specie equina requisiti di Allegato I pubblicato su G.U.CE 171/16 su applicano in aggiunta dei precedenti

Autorità competente informa subito allevatori partecipanti eventuali modifiche apportate al programma genetico avviato

Art. 39 Stato membro:

a)designa Autorità competente responsabile di eseguire controlli per verificare conformità di operatori alle disposizioni di  1012/16 e di svolgere tutte le attività necessarie ad applicare suddetto regolamento

b)redige ed aggiorna Elenco di Autorità competenti designate con loro recapiti

c)specifica in Elenco recapiti a cui occorre inviare notifiche di art. 12 o le informazioni, richieste, notifiche di art. 48 e 49

d)mette Elenco a disposizione del pubblico su sito web (comunicare sito a Commissione)

Commissione tiene aggiornato elenco di siti web da mettere a disposizione del pubblico

Art. 40 Stato membro adotta misure necessarie per accertare che Autorità competente attuino programmi genetici rispettando disposizioni riportate in art. 38

Art. 41 Autorità competente dispone di:

a)procedure atte a garantire e verificare efficacia, adeguatezza, imparzialità, qualità e coerenza dei controlli da essa svolte

b)dispongono di procedure atte a garantire che loro personale di controllo non soggetto a conflitto di interesse rispetto ad operatori su cui attuati controlli

c)dispongono od hanno accesso a sufficiente personale con qualifiche, formazione, esperienza adeguata in modo che controlli eseguiti in modo efficace ed efficiente

d)dispongono di strutture ed attrezzature idonee e mantenute in efficienza in modo da garantire al personale di eseguire controlli in modo efficiente ed efficace

e)dispongono di competenze giuridiche per eseguire controlli

f)procedure giuridiche atte a garantire che loro personale abbia accesso ai locali, documenti e sistemi informatici di trattamento delle informazioni tenuti da operatori in modo da poter svolgere propri compiti

Art. 42 Autorità competenti chiedono a proprio personale di non rilevare a terzi le informazioni acquisite durante espletamento dei controlli “che per loro natura sono coperte da riservatezza professionale, a meno che non vi sia interesse pubblico prioritario a loro divulgazione”

Informazioni oggetto di riservatezza comprendono quelle che potrebbero compromettere scopo di controlli ufficiali o indagini, tutela interessi commerciali di operatore o di ogni altra persona fisica o giuridica, tutela dei procedimenti giudiziari

Art. 43 Autorità competenti effettuano controlli su operatori con adeguata frequenza, tenendo conto:

a)rischio di non conformità a norma del  1012/16

b)precedenti di operatori in merito ai controlli interni eseguiti da operatori e da terzi su loro richiesta, per verificare conformità a norme di  1012/16

c)qualunque informazione che possa indicare eventuale non conformità

Controlli eseguiti:

a)secondo procedure documentate contenenti istruzioni per personale addetto a loro esecuzione;

b)previa notifica ad operatore “a meno che non sussistono motivi per procedere a controlli senza preavviso”;

c)effettuati per quanto possibile in modo da ridurre al minimo oneri per operatori, senza che questo si ripercuota negativamente su loro qualità

Autorità competenti effettuano controlli secondo stesse modalità indipendentemente dal fatto che ani9mali riproduttori o loro materiale germinale provengano da Stato membro in cui eseguiti controlli ufficiali o da altro Stato membro o siano in entrata in UE

Art. 44 Autorità competente effettua controlli con livello elevato di trasparenza e rende pubbliche informazioni concernenti organizzazione e svolgimento dei controlli

Art. 45 Autorità competenti redigono verbale di ogni controllo eseguito, in cui riportare: descrizione obiettivi del controllo; metodi di controllo applicati; risultati del controllo; indicazione eventuali misure imposte ad operatori a seguito di controllo. Copia del verbale rilasciata ad operatori

Art. 46 Operatori, su richiesta di Autorità competenti, consentono a controllori accesso a: proprie attrezzature, locali, sistemi informatici, animali riproduttori e materiale germinale posti sotto al loro controllo; documenti ed altre informazioni pertinenti

Durante controlli operatori forniscono assistenza al personale competente per facilitarne compiti

Art. 47 In caso di accertamento di non conformità, Autorità competente adotta:

a)provvedimenti atti a determinare origine ed entità di non conformità e per stabilire responsabilità di operatore

b)misure opportune per assicurare che operatore ponga rimedio a non conformità e ne impedisce ripetersi

Nel decidere misure da applicare, Autorità competente tiene conto natura di no0n conformità e precedenti di operatori interessati ed in particolare:

a)dispone che Ente selezionatore/ibridatore rinvia iscrizione di animali riproduttori di razza pura in Libri genealogici o nei registri di suini ibridi

b)dispone che animali riproduttori o loro materiale germinale non usato per riproduzione

c)sospende emissione di certificati zootecnici da parte di Ente selezionatore/ibridatore

d)sospende o revoca approvazione di programma genetico realizzato da Ente selezionatore/ibridatore se nell’ambito di attività non rispetta “in maniera ripetuta, continua o generale, requisiti per programma genetico approvato”

e)revoca riconoscimento ad Ente selezionatore/ibridatore se questo non rispetta in maniera ripetuta, continua o generale i requisiti di art. 4

f)adotta qualsiasi altra misura opportuna a garantire conformità a norme di  1012/16

Autorità competente trasmette ad operatori interessati:

a)notifica scritta di loro decisione concernente azione o misura da adottare unitamente a motivazioni

b)informazioni su loro diritti di ricorso contro decisioni adottate

Autorità competente segue evoluzione della situazione e modifica, sospende, revoca misure adottate in base a gravità di non conformità e chiare indicazioni circa ripristino di conformità

Stato membro può disporre che spese sostenute da parte di Autorità competente interamente o parzialmente a carico di operatori responsabili

Art. 48 Se non conformità si manifesta, diffonde o produce effetti in più Stati membri, Autorità competenti di questi collaborano, si prestano reciproca assistenza per garantire corretta applicazione di norme di Reg. 1012/16. Assistenza amministrativa comprende:

a)domanda motivata di Autorità competente richiedente ad Autorità competente di altro Stato membro informazioni necessarie per poter eseguire controlli ufficiali e dare loro seguito

b)se non conformità suscettibile di avere seguito in altri Stati membri, notifica ad Autorità competenti di altri Stati membri da parte di Autorità delle non conformità

c)fornitura immediata ad Autorità richiedente a cura di Autorità destinataria delle informazioni e documenti necessari a controlli

d)esecuzione di indagini o controlli da parte di Autorità competente destinataria di domande necessarie per: fornire ad Autorità richiedente informazioni e documenti necessari, comunicando eventuali misure adottate; verificare in loco “rispetto nel territorio di sua competenza del  1012/16”

e)partecipazione, previo accordo tra Autorità interessate, a controlli in loco svolti da Autorità competente di altro Stato membro

Se controlli eseguiti su animali riproduttori o loro materiale germinale originari di altro Stato membro evidenziano ripetuti casi di non conformità a norma di Reg. 1012/16 Autorità di Stato membro esecutore dei controlli ne informa subito Commissione ed Autorità competente di altri Stati membri

Sono fatte salve norme nazionali relative a: divulgazione di documenti oggetto di procedimenti giudiziari o ad essi collegati; tutela di interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche

Art. 49 Se Autorità competenti ricevono da Paese Terzo informazioni su non conformità, comunicano subito tali informazioni ad Autorità competenti di Stati membri interessati a tale non conformità e a Commissione se informazioni rilevanti a livello UE

Informazioni ottenute grazie ad indagini o controlli eseguiti comunicate a Paese Terzo, purché:

a)Autorità competenti che hanno fornito informazioni sono d’accordo

b)rispettate norme UE e nazionali vigenti per comunicazione dati di carattere personale a Paesi Terzi

Art. 50 Commissione coordina azioni adottate da Autorità competenti, in particolare se:

a)da informazioni in possesso di Commissione risultano attività non conformi a  1012/16 riguardanti più Stati membri

b)Autorità di Stati membri interessati non in grado di concordare azioni appropriate per rimediare a non conformità a norme di  1012/16

In tale situazione, Commissione può:

a)chiedere che Autorità competenti di Stati membri interessati ad attività non conformi le riferisca misure adottate nel merito;

b)inviare, in collaborazione con Stati membri interessati da attività non conformi a  1012/16, gruppo di ispettori per effettuare controlli in loco;

c)chiedere che Autorità competenti di Stato membro di spedizione (e se del caso di altri Stati membri interessati) intensificano controlli presentando relazione in merito a misure da adottare;

d)presentare informazioni relative a tali situazioni a Comitato corredate da proposta di misure per porre rimedio a non conformità;

e)adottare ogni altra misura idonea

Art. 51 Stati membri dispongono di risorse finanziarie adeguate, affinché Autorità competenti abbiano personale e strumenti necessari per eseguire controlli ufficiali

Art. 52 Stati membri stabiliscono sanzioni da applicare, in modo da “essere efficaci, proporzionate, dissuasive”, in caso di violazioni a Reg. 1012/16, adottando misure necessarie ad assicurarne applicazione

Stati membri notificano tali disposizioni a Commissione entro 1/11/2018 e provvedono a notificare subito ogni successiva loro modifica

Art. 53 Esperti di Commissione possono effettuare controlli negli Stati membri al fine di:

a)verificare rispetto di norme di  1012/16;

b)verificare modalità di attuazione e funzionamento di sistemi di controllo ed Autorità competenti che li gestiscono;

c)indagare e raccogliere informazioni su problemi importanti o ricorrenti riguardanti applicazione o verifica di attuazione di  1012/16 e su problemi emergenti o nuovi sviluppi di particolari pratiche di operatori

Controlli eseguiti in collaborazione con Autorità competenti di Stati membri, specie controlli in loco

Esperti di Stato membro possono assistere esperti di Commissione

Art. 54 Commissione:

a)elabora relazione su risultati emersi da controlli, contenente raccomandazioni volti a rimediare a carenze individuate da esperti Commissione durante controlli;

b)invia a Stato membro oggetto di controllo copia di relazione provvisoria, affinché possa presentare proprie osservazioni;

c)tiene conto di osservazioni di Stato membro in sede di relazione finale, contenente eventuali raccomandazioni ad adottare misure correttive o preventive per rimediare a carenze specifiche o di sistema individuate durante controlli;

d)rende disponibile al pubblico relazione finale ed osservazioni di Stato membro

Art. 55 Stati membri:

a)su richiesta di esperti di Commissione prestano assistenza e favoriscono documentazione necessaria per eseguire in modo efficiente i controlli;

b)assicurano che esperti di Commissione abbiano accesso a tutti i locali, attrezzature, informazioni, animali riproduttori e loro materiale seminale necessari per eseguire controlli;

c)adottano misure di follow up a seguito di raccomandazioni contenute nella relazione finale di Commissione, al fine di garantire conformità a norme di  1012/16

Art. 56 Se Commissione dispone di prove attestanti esistenza di grave perturbazione del sistema di controllo in Stato membro tal e da comportare diffusa violazione di Reg. 1012/16 adotta:

a)condizioni particolari per scambi commerciali di animali riproduttori e loro materiale seminale o vieta tali scambi;

b)adotta qualsiasi altra misura appropriata

Atti cessano di applicarsi non appena eliminata tale perturbazione

Misure adottate solo se Commissione ha richiesto a Stato membro interessato di porre rimedio a situazione entro termine congruo e questo non vi ha provveduto

Commissione segue evoluzione di situazione in modo da adottare o abrogare subito misure

Art. 57 Esperti di Commissione possono eseguire controlli in Paesi Terzi al fine di:

a)verificare che legislazione e sistema di controllo di Paese Terzo siano conformi o equivalenti a requisiti di  1012/16;

b)verificare che sistema di controllo vigente in Paese Terzo in grado di garantire che partite di animali riproduttori e loro materiale seminale da importare in UE rispettano requisiti di  1012/16;

c)raccogliere informazioni per chiarire cause di problemi ricorrenti o emergenti relativi ad animali riproduttori e loro materiale seminale da importare in UE da Paese Terzo

Controlli di Commissione tengono conto di:

a)legislazione zootecnica e genealogica di Paese Terzo in materia di animali riproduttori e materiale seminale;

b)organizzazione di Autorità competenti di Paese Terzo, poteri di cui queste dispongono e loro indipendenza, vigilanza cui sono sottoposte per verificare applicazione di norme;

c)formazione di personale responsabile in Paese Terzo di esecuzione dei controlli, compresi quelli su Organismi di allevamento;

d)risorse di cui dispongono Autorità competenti di Paese Terzo;

e)esistenza e funzionamento di procedure di controllo documentate e basate su priorità;

f)entità e funzionamento controlli eseguiti da Autorità competenti di Paese Terzo su animali riproduttori e loro materiale seminale proveniente da altri Paesi Terzi;

g)assicurazioni che Paese Terzo in grado di fornire circa conformità o equivalenza a requisiti di  1012/16

Art. 58 Frequenza dei controlli in Paese Terzo determinata tenendo conto di:

a)principi ed obiettivi di  1012/16

b)volume e natura di animali riproduttori e loro materiale seminale da importare da tale Paese

c)risultati di precedenti controlli su animali riproduttori e loro materiale seminale da importare in UE da Paese Terzo, nonché di ogni altro controllo eseguito da Autorità competenti di Stato membro

d)ogni altra informazione ritenuta opportuna da Commissione

Al fine di accrescere efficienza ed efficacia dei controlli, Commissione può:

a)prima di eseguire controlli, chiedere a Paese Terzo di fornire adeguate informazioni o documenti circa controlli eseguiti da proprie Autorità competenti;

b)nominare esperti di Stato membro che supportano propri esperti nei controlli

Art. 59 Commissione redige relazione (da rendere pubblica) su conclusione di ogni controllo eseguito in Paese Terzo, contenente eventuali raccomandazioni

Art. 60 In presenza di elementi attestanti che in Paese Terzo sono in atto casi gravi e diffusi di non conformità a Reg. 1012/16, Commissione adotta seguenti misure:

a)divieto di ingresso in UE di animali riproduttori o loro materiale seminale, animali o loro sperma, ovociti ed embrioni originari di Paese Terzo;

b)divieto di iscrizione in Libri genealogici o registri anagrafici di razza di Enti selezionatori/ibridatori di animali riproduttori e discendenti ottenuti da materiale seminale di questi originari di Paese Terzo

Commissione può successivamente adottare altre misure o togliere tale Paese o suoi Organismi di allevamento da Elenco

Atti di esecuzione e misure di cui sopra identificano animali riproduttori e loro materiale seminale in base a codici identificativi

Nell’adottare tali atti o misure, Commissione tiene conto di informazioni raccolte direttamente o fornite da Paese Terzo in merito a non conformità e risultati di eventuali controlli intrapresi

Commissione monitora caso di non conformità ed in base a come si evolve situazione modifica o abroga suddette misure

Art. 61 Commissione ha potere di emanare atti delegati per 5 anni a partire da 19/7/2016 (prorogabile di altri 5 anni, salvo che Parlamento europeo o Consiglio non si oppongono non oltre 3 mesi prima di scadenza) e di elaborare una relazione entro 9 mesi da scadenza di 5 anni

Delega revocata in ogni momento da Parlamento europeo o Consiglio i cui effetti decorrono da giorno successivo a pubblicazione di decisione su G.U.CE

Commissione, prima di adottare atto delegato, consulta esperti designati da ogni Stato membro e poi notifica subito atto a Parlamento europeo e Consiglio, che possono sollevare obiezioni entro 2 mesi da notifica (prorogabile di 2 mesi), altrimenti questo entra in vigore

Art. 62 Commissione assistita da Comitato zootecnico permanente. Se Comitato non esprime parere in merito, Commissione non può adottare atto di esecuzione

Art. 63 Commissione adotta atti di esecuzione entro 1/5/2017 che si applicano a partire da 1/11/2018

Art. 64 Organizzazioni di allevatori, Associazioni di allevatori, imprese private ed altre Organizzazioni o Associazioni approvate o riconosciute in conformità a precedenti atti sono considerate riconosciute. Analogamente programmi genetici realizzati da tali operatori sono considerati approvati. Operatori che già realizzano programmi genetici in Stato membro diverso da quello in cui ottenuta approvazione o riconoscimento, a norma di atti abrogati, informano Autorità competente che ha approvato tali attività che a sua volta informa Autorità di Stato dove svolta attuale attività

Se prima di 19/7/2016 operatore tiene Libro genealogico comprendente Sezione specifica in cui iscritti animali di razza pura di specie suina originaria di altro Stato membro o Paese Terzo aventi caratteristiche che si differenziano da popolazione di tale razza rientrante in programma genetico di operatore, questo può continuare a tenere Sezione specifica

Art. 68 Stati membri mettono in vigore disposizioni legislative, regolamentari, amministrative entro 1/11/2018 comunicando subito decisioni adottate a Commissione, contenenti riferimenti a Reg. 1012/16 o a direttive abrogate

Commissione con Reg. 717/17 ha stabilito che a partire da 1/11/2018 certificati zootecnici per scambi commerciali ed ingresso in UE di animali riproduttori e loro materiale seminale delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, nonché suini ibridi riproduttori sono articolati in: Sezione A per animali riproduttori di razza pura; Sezione B per sperma; Sezione C pere ovociti; Sezione D per embrioni

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