SOCIETA’ MISTE ALL’ESTERO

SOCIETA’ MISTE ALL’ESTERO (Legge 125/14; Del. CIPE 20/2/15)   (coopin07)

Soggetti interessati:

Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI); Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo (CDCS); Gestori del Fondo rotativo e di garanzia; piccole, medie e grandi imprese italiane che partecipano a società od imprese all’estero, purché:

  1. a)iscritte nel registro delle imprese di Camera di Commercio competente;
  2. b)in possesso di almeno il 20% del capitale sociale di impresa mista;
  3. c)attive da almeno 3 anni nei seguenti settori di attività: agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti; artigianato; industria; servizi locali di pubblico interesse nei settori della energia, comunicazioni, acqua, trasporti, rifiuti; microfinanza; servizi per la microimprenditorialità, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile; tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali; formazione professionale ed educazione
  4. d)considerate economicamente e finanziariamente sane dal Gestore del Fondo

Escluse le imprese che controllano o sono controllate da altre imprese beneficiarie di garanzie concesse dal Fondo in misura superiore al 10% del totale delle garanzie concesse

Iter procedurale:  

Richiesta di intervento del Fondo di garanzia inviata a MAECI, tramite PEC o raccomandata A/R, compilando in ogni parte il modulo ufficiale ed allegando la documentazione prescritta (pena non validità della stessa):

–          insieme alla richiesta di finanziamento agevolato;

–          dopo l’invio della domanda di finanziamento agevolato, dove si riporta la volontà di accedere al Fondo di garanzia (una volta ottenuto il finanziamento, beneficiario deve inviare al Gestore del Fondo una richiesta di ammissione alla garanzia, entro 6 mesi da delibera di finanziamento agevolato)

Gestore del Fondo rotativo:

–          comunica al richiedente entro 15 giorni lavorativi, il numero di posizione assegnato ed il responsabile del procedimento, o “sua improcedibilità” se le richieste di agevolazione inviate sono superiori alla dotazione del Fondo (In tal caso si può assegnare priorità in base ad ordine cronologico di arrivo della domanda);

–          verifica l’ammissibilità della domanda ed in particolare:

1)       sua corretta compilazione e completezza della documentazione prevista; presenza dei requisiti soggettivi del richiedente; rispondenza dei settori merceologici di intervento. In caso di esito negativo, la richiesta viene respinta, evidenziandone le motivazioni (In caso di dubbio, si può chiedere chiarimenti od integrazioni);

2)       congruità economico finanziaria dell’intervento e validità del business plan aziendale, in base a: copertura finanziaria delle immobilizzazioni; indipendenza finanziaria; incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; percentuale di liquidità generata dalla gestione su attivo totale (Modello di valutazione dei suddetti indici riportato in G.U. 113/15)

Punteggio e relativo livello di classificazione assegnato determina l’ammissione od esclusione dell’impresa dalle agevolazioni, ed in particolare:

  • Fascia 1: proposta è ritenuta positiva, previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow di impresa;
  • Fascia 2: proposta valutata in base a: situazione di bilancio aggiornata; bilancio di previsione di almeno 3 anni (indicare valori degli indici); eventuale progetto di investimento; rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow di impresa; prospettive di crescita sul mercato di impresa; portafoglio degli ordini; relazione del richiedente contenente valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento; precedenti ammissioni al Fondo; altre informazioni acquisite sull’impresa; rapporto tra attivo circolante e rimanenze sul passivo circolante;
  • Fascia 3: proposta è giudicata negativa e trasmessa a MACEI per successivo passaggio al Comitato

Imprese in contabilità semplificata hanno obbligo di produrre informazioni utili ad effettuare il calcolo dello “scorino” (v. dichiarazioni fiscali, importi degli oneri finanziari risultanti dai documenti contabili).

Indipendentemente dalla tipologia di contabilità adottata e dalla Fascia di appartenenza, il Gestore del Fondo può chiedere, in fase di istruttoria, eventuali informazioni aggiuntive per valutare la situazione economica dell’impresa

Gestore, qualora vengano rilevate cause di inefficienza della garanzia, comunica l’avvio del procedimento di revoca al beneficiario, che entro 30 giorni può presentare osservazioni. Gestore, esaminate tali osservazioni, invia un parere definitivo, entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, a CDCS che delibera, con provvedimento motivato, l’inefficacia della garanzia o l’estinzione del procedimento (Decisione finale presa viene comunicata ai soggetti interessati)

–          avvia, in caso di inadempimento (scatta a partire dalla 2° rata scaduta e non pagata dopo 180 giorni, o da quando impresa ha presentato l’istanza di fallimento, o viene accertato che “obbligato non onorerà in pieno il proprio debito”), la procedura di recupero del credito, inviando al beneficiario inadempiente l’intimazione al pagamento delle rate/canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora. Se dopo 60 giorni dall’avvio di tale procedura, non vi è stato alcun pagamento da parte del beneficiario, il Gestore del Fondo rotativo chiede l’attivazione della garanzia al Gestore del Fondo garanzia entro 120 giorni dall’avvio della procedura di recupero (pena inefficacia della garanzia stessa), allegando:

1)       copia della delibera di concessione del finanziamento;

2)       copia del contratto di finanziamento;

3)       copia dell’atto di erogazione;

4)       dichiarazione del Gestore attestante: data di inadempimento; data di avvio della procedura di recupero del credito (specificare gli atti intrapresi e le eventuali somme recuperate); ammontare dell’esposizione al 60° giorno successivo all’avvio della procedura di recupero (comprensivo delle rate scadute e non pagate, capitale residuo, interessi di mora);

5)       copia della documentazione attestante l’avvio della procedura di recupero

Gestore del Fondo garanzia può chiedere ulteriori documenti o chiarimenti, al fine di calcolare la perdita da liquidare, da sottoporre a MACEI per sua approvazione; solo dopo tale approvazione si potranno liquidare le somme dovute al Gestore del Fondo rotativo

–          fornisce entro 31 Dicembre al Gestore del Fondo garanzia informazioni in merito al rientro delle rate sui finanziamenti agevolati concessi.

Gestore del Fondo garanzia:

–          predispone per le rate quietanzante la richiesta di svincolo di una quota parte del Fondo accantonata;

–          presenta il rendiconto al 30 Giugno e al 31 Dicembre all’Amministrazione competente ed al Gestore del Fondo rotativo, evidenziando: effettiva consistenza del Fondo di garanzia; entità degli impegni eseguiti nel periodo di riferimento; entità degli impegni globalmente eseguiti; entità delle somme in entrata ed in uscita; situazione delle richieste di attivazione della garanzia e delle richieste di escussione; disimpegni effettuati in merito alle rate quietanzate; richieste di accesso non perfezionate;

–          può, durante l’istruttoria, richiedere ulteriori documenti e/o chiarimenti che interessato deve fornire entro 30 giorni, pena decadenza della domanda. Conclusa positivamente l’istruttoria invia una relazione (con proposta di delibera) a MACEI Ufficio X DGCS per sua approvazione entro 45 giorni, tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo e delle disponibilità finanziarie esistenti. Richieste vengono respinte se presentate: non accompagnate dalla documentazione richiesta; non sottoscritte con timbro e/o firma digitale dal legale rappresentante; dopo oltre 6 mesi dalla delibera dell’operazione finanziaria del beneficiario, in cui si chiedeva l’ammissione alla garanzia; da soggetti diversi da quelli ammissibili, od operanti in settori economici diversi da quelli prescritti, o con sede legale fuori da Italia. Garanzia è decretata con apposito atto da MEF entro 30 giorni dalla delibera di CDCS e comunicata al beneficiario

–          comunica entro 10 giorni lavorativi dalla delibera di MACEI all’impresa richiedente e al Gestore del Fondo rotativo, ammissione o meno agli interventi del Fondo garanzia, insieme ad una “nota esplicativa di tutte le clausole e condizioni”;

–          esegue controlli su un campione, pari almeno al 10% delle operazioni garantite, secondo modalità definite da MAECI e CDCS

Beneficiari comunicano al Gestore del Fondo garanzia, pena inefficacia della garanzia stessa:

1)       eventuali variazioni nella titolarità dell’operazione ed ogni altro fatto inerente modifiche ai requisiti soggettivi ed oggettivi per ammissione a garanzia;

2)       richiesta di conferma di garanzia se intervenuti eventi che comportano una modifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi sulla cui base viene concessa la garanzia stessa, quali:

  • variazione della finalità di investimento;
  • nuovo soggetto subentrante nelle obbligazioni derivanti dalla garanzia. Fondo valuta mantenimento della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per ammissione alla garanzia, in base alla documentazione inviata relativa al trasferimento della titolarità di operazione ad altro soggetto, ed allo “scoring” di questo (calcolato sugli ultimi 2 bilanci approvati)

Qualunque comunicazione tra soggetti beneficiari e Gestore del Fondo rotativo o di garanzia avviene tramite PEC

Entità aiuto:

Fondo di garanzia, come previsto da art. 7 della Legge 49/1987 sostiene:

  1. a)partecipazione delle imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, con partecipazione di investitori pubblici e privati, al fine di promuoverne lo sviluppo sostenibile ed inclusivo, privilegiando la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale, nonché la valorizzazione del contributo degli operatori economici italiani;
  2. b)aumento di capitale delle imprese miste sottoscritto da imprese italiane, finalizzato al rafforzamento e/o ampliamento delle imprese esistenti

Fondo di garanzia interviene a favore delle imprese italiane che realizzano investimenti, purché il capitale di rischio del socio italiano sia almeno pari al 20% (almeno il 25% quello del socio locale)

Fondo di garanzia, finanziato con il Fondo rotativo di cui alla Legge 125/14, ha dotazione di 10.000.000 € ed il Gestore del Fondo è tenuto ad accantonare le disponibilità (anche per la liquidazione delle perdite) in misura almeno pari a 8% dell’importo massimo garantito.

La garanzia è diretta, determinata, irrevocabile, incondizionata, immediatamente escutibile al verificarsi dell’insolvenza dell’impresa, concedibile in misura non superiore a 80% della quota non rimborsata del finanziamento agevolato concesso alla PMI (60% in caso di imprese di grandi dimensioni).

Garanzia non è efficace:

  1. a)se il beneficiario non comunica al Gestore del Fondo le variazioni intervenute nella titolarità delle operazioni, nonché ogni altro fatto rilevante per la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’ammissione alla garanzia;
  2. b)in caso di mancato pagamento, o di pagamento oltre i termini previsti;
  3. c)in caso vengano acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie sulla quota già garantita dal Fondo

Beneficiario, entro 30 giorni dalla notifica di concessione della garanzia, versa al Fondo una commissione di accesso pari a 1% dell’importo garantito, pena decadenza della garanzia stessa, che viene contabilizzata come incremento delle risorse del Fondo

Se beneficiario rinuncia alla garanzia, è consentito il suo ripristino previo invio di nuova richiesta

Sanzioni:

In caso di compilazione della domanda con dati falsi od inesatti: revoca delle agevolazioni concesse + recupero degli importi erogati maggiorato di eventuali sanzioni ed interessi