STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO

STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (Reg. 947/21)   (cee24)

Soggetti interessati:

Commissione UE, Parlamento e Consiglio europeo, Stati membri, Paesi delle aree di vicinato (quali: Algeria, Armenia, Azerbaigian; Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Repubblica di Moldava, Marocco, Territorio palestinese occupato, Siria, Tunisia, Ucraina), Africa subsahariana, Asia, Pacifico, Caraibi, Americhe

Banca Europea Investimenti (BEI) Organizzazioni della società civile (Osc), Organizzazioni internazionali, altri donatori, Autorità nazionali, regionali, locali, Fondazioni, settore privato (comprese cooperative e piccole-medie imprese PMI)

Iter procedurale:

Commissione UE istituisce con Reg. 947/21 lo Strumento europeo di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale Europa globale (Strumento) per periodo 1/1/2021 – 31/12/2027, che prevede ad:

Art. 2 definizioni di termini quali: programma indicativo nazionale, multinazionale, regionale, transregionale; cooperazione transfrontaliera; soggetto giuridico; Osc; Autorità locale; finestra di investimento; addizionalità; operazione con controparti subsovrane, commerciali o non commerciali; donatore; Paese partner

Art. 3 obiettivi generali dello Strumento sono:

a)promuovere valori, principi, interessi UE in tutto il mondo, al fine di contribuire a: ridurre/eliminare povertà; consolidare e sostenere democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani, sviluppo sostenibile, lotta contro cambiamenti climatici; affrontare migrazione irregolare e sfollamenti forzati;

b)promuovere multilateralismo, onorare impegni internazionali, conseguire obiettivi convenuti con UE;

c)promuovere partenariati con Paesi Terzi “sulla base di interessi e titolarità reciproca così da favorire stabilizzazione e buona governance e sviluppare resilienza.

Obiettivi specifici dello Strumento sono:

a)promuovere dialogo e cooperazione con Regioni e Paesi Terzi del vicinato, Africa subsahariana, Asia, Pacifico, Caraibi, Americhe;

b)sviluppare partenariati speciali e cooperazione politica rafforzata con Paesi di vicinato basati sulla cooperazione, pace, stabilità, impegno comune a favore dei valori di democrazia, Stato di diritto, rispetto diritti umani, al fine di favorire in questi democrazia sostenibile e progressiva integrazione socio-economica;

c)proteggere, promuovere e far progredire democrazia, Stato di diritto, diritti umani, parità di genere “anche nelle circostanze più difficili e nelle situazioni di emergenza”;

d)sostenere Osc;

e)promuovere stabilità e pace e prevenire conflitti, in modo da affrontare sfide mondiali inerenti cambiamenti climatici, protezione della biodiversità ed ambiente, migrazione e mobilità;

f)rispondere rapidamente a: situazioni di crisi, instabilità o conflitto (comprese quelle derivanti da flussi migratori); sfide alla resilienza (comprese catastrofi naturali o provocate da uomo, collegamento di aiuti umanitari ad azione per sviluppo); esigenze e priorità di politica estera di UE

g)destinare almeno 93% della spesa a soddisfare i criteri per APS definiti dal Comitato allo sviluppo di OCSE a favore di Paesi meno sviluppati

Realizzazione dei suddetti obiettivi misurata tramite indicatori di cui ad Art. 41

Art. 4 finanziamenti UE allo Strumento attivati tramite:

a)programmi geografici comprendenti attività di cooperazione nazionale e multinazionale nelle aree di vicinato (cioè nei Paesi riportati sopra), Africa subsahariana, Asia, Pacifico, Caraibi, Americhe (Esclusi Paesi candidati e candidati potenziali ad entrare in UE). Possibile avviare programmi geografici di portata continentale o transregionale (v. programma Panafricano, programma inerente Stati di Africa, Carabi, Pacifico). Programmi geografici si basano su settori della cooperazione di cui ad Allegato II pubblicato su GUCE 209/21 e relativi a:

  • persone, quali: buona governance; democrazia; Stato di diritto; diritti umani (compresa parità di genere); eliminazione della povertà; lotta alle disuguaglianze e discriminazioni; promozione dello sviluppo umano; migrazione e sfollamenti umani; mobilità;
  • pianeta, quali: ambiente e cambiamenti climatici;
  • prosperità, quali: crescita economica inclusiva e sostenibile; occupazione dignitosa;
  • pace, quali: pace, stabilità e prevenzione dei conflitti;
  • partenariato

b)programmi tematici riguardanti azioni eseguite nei seguenti settori di intervento (elenco dettagliato riportato in Allegato III pubblicato su GUCE 209/21) relativi a:

  • persona, quali: diritti umani e democrazia; Osc; pace, stabilità e prevenzione dei conflitti; sfide mondiali a livello di salute, istruzione, parità di genere (compresa emancipazione di donne e ragazze), minori e giovani; migrazione e sfollamenti forzati; mobilità; lavoro dignitoso; protezione sociale; disuguaglianze ed inclusione; cultura;
  • pianeta, quali: ambiente sano; lotta contro cambiamenti climatici; energia sostenibile;
  • prosperità, quali: crescita sostenibile ed inclusiva; creazione posti di lavoro dignitosi; partecipazione del settore privato; sicurezza alimentare e nutrizionale;
  • partenariato, quali: rafforzare ruolo di Autorità locali (quali attori dello sviluppo); promuovere società inclusive ed iniziative multilaterali; sostenere valutazione dei progressi compiuti.

Azioni attuate tramite programmi tematici debbono:

  • essere complementari delle azioni finanziate nell’ambito dei programmi geografici (rimangono prevalenti);
  • sostenere iniziative mondiali e transregionali volte a raggiungere obiettivi concordati a livello internazionale;
  • essere attuate se programma geografico è stato sospeso o non esiste o non è stato raggiunto accordo su azione da intraprendere con Paese partner interessato o azione non attuabile adeguatamente con programma geografico;

c)azioni di risposta rapida, basate sui settori di intervento di cui ad Allegato IV pubblicato su GUCE 209/21 e relativi ad azioni volte a:

  • contribuire a: pace, stabilità, prevenire conflitti in situazioni di urgenza; crisi emergenti; crisi derivate da flussi migratori;
  • rafforzare resilienza di Stati, società, comunità, singoli individui e collegare aiuti umanitari con azione per sviluppo e costruzione della pace;
  • affrontare esigenze e priorità di politica estera di UE

Azioni realizzate in modo da garantire continuità con programmi geografici e tematici, di cui sono complementari

Commissione UE entro 31/12/2021 può adottare atti per integrare Reg. 947/21 al fine di stabilire: obiettivi specifici e settori prioritari di cooperazione; obiettivi tematici indicativi per pilastro geografico; assegnazioni finanziare indicative per Regioni di Africa occidentale, Africa orientale e centrale, Africa australe, Oceano indiano

ART 5 coerenza, sinergie, complementarietà di Strumento con politiche esterne di UE, comprese quelle in materia di sviluppo sostenibile, politica commerciale, cooperazione economica

Art. 6 vedi Entità aiuto

Art. 7 Quadro strategico generale sulla cui base attuato Strumento elaborato tenendo conto di: accordi di associazione, partenariato, cooperazione, multilaterali stabiliti da UE con Paesi partner; conclusioni delle riunioni con capi di Stato; risoluzioni del Parlamento europeo; comunicazioni della Commissione

Art. 8 UE si adopera per promuovere, sviluppare, consolidare principi di democrazia, buona governance, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani, principi di uguaglianza e solidarietà tramite dialogo e cooperazione con Paesi partner e società civile. Strumento:

–          basato su diritti umani civili, politici, economici, sociali e culturali, ponendo particolare attenzione alle persone e gruppi più poveri, emarginati e vulnerabili (comprese persone disabili) ed assistendo Paesi partner nell’attuare obblighi internazionali in materia di diritti umani;

–          promuove parità di genere, diritti ed emancipazione delle donne, assenza di discriminazioni di alcun tipo, diritti dei minori ed emancipazione dei giovani;

–          impegna UE a favore di protezione e rispetto di tutti i diritti umani, salute sessuale e riproduttiva (ogni individuo deve decidere in modo libero “senza discriminazioni, coercizioni o violenze” al riguardo, anche attraverso “accesso universale a informazione, educazione e servizi sanitari di qualità e a prezzi abbordabili”);

–          interviene nella lotta contro cambiamenti climatici, tutela di ambiente, democrazia, parità di genere, riduzione rischio di catastrofi attraverso analisi multidisciplinari del contesto, capacità, rischi e vulnerabilità, con approccio basato su resilienza, prevenzione dei conflitti, costruzione della pace;

–          promuove uso della digitalizzazione come fattore di sviluppo sostenibile e crescita inclusiva;

–          interviene con approccio coordinato e strutturato nelle problematiche della migrazione irregolare e sfollamenti forzati, tramite: assegnazione di finanziamenti alla migrazione, attuazione di accordi in materia di migrazione (tenere conto dei diritti internazionali dei diritti umani e dei rifugiati); valutazione annuale della efficacia di tale strategia

UE:

–          sostiene cooperazione e dialogo bilaterale, regionale, multilaterale di accordi commerciali e di partenariato;

–          coopera con Stati membri, Paesi partner, Organizzazioni internazionali, altri donatori ai fini di approccio multilaterali;

–          tiene conto del bilancio di Paesi partner ai fini di attuazione degli impegni nell’ambito di accordi internazionali su diritti umani, sicurezza nucleare;

–          promuove, in cooperazione con Stati membri e Paesi partner: principi di efficacia dello sviluppo (tenere conto di priorità individuate da Paesi partner); mobilitazione ed uso efficace delle risorse;

Commissione UE assicura:

–          adeguata consultazione dei soggetti interessati dei Paesi partner (comprese Osc, settore privato ed Autorità locali), a cui consentito accesso tempestivo alle informazioni, in modo da svolgere ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e sorveglianza dei programmi;

–          coordinamento delle politiche e programmi di assistenza di UE, Stati membri, Organizzazioni internazionali, anche al fine di: migliorarne efficacia; massimizzare valore aggiunto (tenere conto di esperienze e capacità per rafforzare interessi ed obiettivi comuni); sviluppare scambio di conoscenze tra organismi ed esperti di Stati membri

–          intervento di Strumento nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, sicurezza e criminalità informatica, tenendo conto del diritto internazionale sui diritti umani ed umanitari

–          analisi periodica dei conflitti, in modo da attuare interventi mirati che contribuiscono alla governance democratica, sicurezza umana, benefici per popolazione locale

–          scambi periodici di informazioni su programmi di assistenza attuati con Parlamento europeo e Consiglio

Art. 9 Strumento può sostenere riforma generale del settore della sicurezza o lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare nei Paesi partner, qualora:

a)esigenze del Paese non consentono di conseguire obiettivi UE solo con operatori non militari e sussiste minaccia a: esistenza di istituzioni statali funzionanti; tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

b)sussista consenso del Paese partner “nel fatto che operatori militari fondamentali per preservare, stabilire, ripristinare condizioni essenziali per sviluppo sostenibile, anche in momenti di crisi ed in contesti fragili e destabilizzanti”

Art. 10 programmi geografici definiti in base a seguenti criteri di cooperazione (meglio dettagliati in Allegato II pubblicato su GUCE 209/21):

a)buona governance, democrazia, Stato di diritto, diritti umani (compresa parità di genere);

b)eliminazione della povertà, lotta alla disuguaglianza e discriminazione, promozione dello sviluppo umano;

c)migrazione, sfollamenti forzati, mobilità;

d)ambiente e cambiamenti climatici;

e)crescita economica inclusiva e sostenibile, occupazione dignitosa;

f)pace, stabilità, prevenzione dei conflitti;

g)partenariato

Art. 11 programmi tematici definiti in base a seguenti settori di intervento (meglio dettagliati in Allegato III pubblicato su GUCE 209/21):

a)diritti umani e democrazia, al fine di promuovere valori fondamentali di: democrazia; Stato di diritto; universalità, indivisibilità ed interdipendenza dei diritti umani; rispetto della dignità umana; principi di non discriminazione; uguaglianza; solidarietà; rispetto dei principi della Carta ONU e del diritto internazionale dei diritti umani;

b)Osc, riguardante: società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata ed indipendente; spazio democratico nei Paesi partner; dialogo aperto con e tra attori della società civile; sensibilizzazione, comprensione, conoscenza ed impegno di cittadini europei in merito alla questione relativa allo sviluppo;

c)pace, stabilità e prevenzione di conflitti, riguardante assistenza per: prevenire conflitti; costruire pace e prepararsi alle crisi; affrontare minacce mondiali e transregionali e minacce emergenti;

d)sfide mondiali, riguardanti: salute; istruzione; parità di genere ed emancipazione delle donne; minori e giovani; migrazione e sfollamenti forzati e mobilità; lavoro dignitoso; protezione sociale; disuguaglianze ed inclusione; cultura; garanzia di ambiente sano e lotta contro cambiamenti climatici; energia sostenibile; crescita sostenibile ed industria; creazione posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato; sicurezza alimentare e nutrizionale; rafforzamento ruolo di Autorità locali quali attori dello sviluppo; promozione di società inclusive ed iniziative multilaterali; buona governance economica (compresa mobilitazione equa ed inclusiva di entrate nazionali); sostegno alla valutazione dei progressi compiuti nell’attuazione dei principi di partenariato

Art. 12 cooperazione ed interventi di Strumento sono programmati in base a:

a)documenti di programmazione in grado di garantire quadro coerente per cooperazione tra UE e Paesi partner in linea con obiettivi indicati da  947/21;

b)documenti di programmazione per Paesi partner in situazione di crisi, post crisi, fragilità e vulnerabilità, elaborati tenendo conto di: situazioni di conflitto; necessità particolari di tali Paesi e loro popolazioni; potenziamento del coordinamento tra tutti gli attori pertinenti per favorire passaggio da situazioni di emergenza a una di sviluppo sostenibile;

c)consultazioni reciproche tra UE e Paesi partner durante intero processo di programmazione, in modo da favorire “coesione, complementarietà e coerenza tra rispettive attività di cooperazione”;

d)dialogo periodico (inclusivo e multilaterale), durante processo di programmazione, con altri donatori ed attori (comprese Autorità locali, rappresentanti della società civile, Fondazioni, settore privato) al fine di agevolare rispettivi contributi;

e)programma tematico “Diritti umani e democrazia” e “Organizzazione della società civile” che sostiene “attori della società civile a tutti i livelli” e che viene attuato “indipendentemente dal consenso dei Governi ed altre Autorità pubbliche”

Documenti di programmazione contengono indicatori chiari, concordati a livello internazionale, sulla cui base “valutare il contributo UE sui risultati (a livello di realizzazione), esiti ed impatti”

Art. 13 programmazione dei programmi geografici basata su:

a)dialogo tempestivo, continuativo ed inclusivo tra UE, Stati membri, Paesi partner interessati (comprese Autorità nazionali, regionali, locali) con partecipazione di Osc, Parlamenti nazionali, regionali e locali, al fine di rafforzare democrazia nel processo e favorire sostegno a strategie nazionali e regionali;

b)allineamento di questi con cicli strategici dei Paesi partner;

c)attività di cooperazione finanziate da varie fonti ed altri programmi UE

Tale programmazione fornisce quadro di cooperazione specifico e su misura basato su:

a)esigenze di partner, tenendo conto di popolazione, disuguaglianza, sviluppo umano, vulnerabilità economica ed ambientale, resilienza di Stato e società, impatto di crisi prolungate e ricorrenti;

b)capacità ed impegno dei partner di promuovere valorizzazione di obiettivi comuni (quali diritti umani, libertà fondamentali, democrazia, Stato di diritto, buona governance, lotta contro corruzione, parità di genere), in modo da sostenere alleanze multilaterali;

c)impegni e prestazioni dei partner definiti in base a riforma politica e sviluppo economico e sociale, sostenibilità ambientale, uso efficace di aiuti, tenendo conto di livello di sviluppo dei Paesi partner;

d)impatto potenziale dei finanziamenti UE nei Paesi partner;

e)capacità dei partner di mobilitare ed usare in modo efficace le risorse nazionali “a sostegno delle priorità di sviluppo”

Nell’assegnazione della risorse priorità data a: Paesi meno sviluppati; Paesi a basso reddito; Paesi in situazioni di crisi, post crisi, fragilità e vulnerabilità; Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare. UE può intervenire anche in Paesi a medio reddito per rispondere a sfide specifiche. Cooperazione con Paesi industrializzati rivolta alla promozione di interessi UE e ad obiettivi definiti di comune accordo

Strumento elabora unico documento di programmazione valido 7 anni

Art. 14 attuazione di Strumento per programmi geografici avviene tramite programmi indicativi pluriennali nazionali e multinazionali:

–          in cui individuare settori prioritari di finanziamento UE, risultati attesi, indicatori di performance, assegnazioni finanziarie (complessive e per settore prioritario), metodi di esecuzione;

–          redatti in base a strategia nazionale o regionale sotto forma di: piano di sviluppo accettato da Commissione UE; documento quadro che definisce politica UE nei confronti di partner; documento comune tra UE e partner in cui fissate priorità condivise ed impegni reciproci (tale documento può sostituire ogni altro documento di programmazione di UE e Stati membri)

Art. 15 attuazione di Strumento per programmi tematici avviene tramite programmi indicativi pluriennali in cui definire: strategia UE; priorità individuate ai fini del finanziamento UE; obiettivi specifici; risultati attesi; indicatori di performance; situazione internazionale; attività dei partner nel settore interessato; risorse e priorità di intervento per partecipazione ad iniziative globali; assegnazione finanziaria (complessiva, per settore di cooperazione, per priorità)

Art. 16 Commissione UE adotta programmi indicativi pluriennali, limitatamente al contributo di UE e riesamina programmi geografici o tematici a seguito della valutazione intermedia (soprattutto se rilevate modifiche sostanziali del quadro strategico o a seguito di situazioni di crisi o post crisi) o per motivi di urgenza (v. crisi o minacce alla pace, democrazia, Stato di diritto, diritti umani)

Art. 17 vedi Entità aiuto

Art. 18 obiettivi specifici di Strumento nell’area di vicinato sono:

a)promuovere cooperazione politica incentivante e rafforzare democrazia sostenibile, stabilità, buona governance, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani

b)sostenere attuazione di Accordi con relative priorità di partenariato, anche tramite cooperazione istituzionale, e sviluppare capacità

c)promuovere partenariato tra società di UE e Paesi partner, anche tramite contatti interpersonali ed ampia gamma di attività incentrate sui giovani

d)rafforzare cooperazione regionale e transfrontaliera (in particolare con Unione per Mediterraneo, cooperazione regionale nel Mar Nero, cooperazione artica), anche nei settori di energia e sicurezza

e)realizzare progressiva integrazione nel mercato interno di UE e più intensa cooperazione settoriale, anche tramite convergenza normativa e migliore accesso ai mercati (compresa istituzione zone di libero scambio, sviluppo istituzionale ed investimenti)

f)rafforzare partenariati per migrazione e mobilità ben gestita e sicura, sostenendo regime di esenzione o liberalizzazione del visto

g)sostenere creazione di fiducia a favore della sicurezza, prevenzione e risoluzione di conflitti, nonché sostegno alle popolazioni colpite e ricostruzione

Art. 19 per Paesi e territori partner di Allegato I pubblicato su GUCE 209/21 i settori prioritari di intervento UE sono quelli inclusi in Accordi di associazione, partenariato, cooperazione o in ”altri documenti pertinenti, esistenti e futuri, concordati tra UE e Paesi partner in forma bilaterale o multilaterale”, comunque nell’ambito della politica europea di vicinato e dei settori di cooperazione per programmi geografici ci di cui ad Allegato II pubblicato su GUCE 209/21. In deroga sostegno UE può differire per forma ed entità da tale linea in caso di:

a)esigenze determinate in base ad indicatori (v. popolazione, disuguaglianze, grado di sviluppo);

b)impegno e progressi nella realizzazione di obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche, ambientali e sociali;

c)impegno e progressi nel conseguire democrazia radicata e sostenibile, Stato di diritto, buona governance, diritti umani, lotta contro corruzione;

d)partenariato con UE;

e)capacità di assorbimento ed impatto potenziale del sostegno UE nell’ambito di Strumento

Art. 20 v. Entità aiuto

Art. 21 programmi indicativi multinazionali in aree di vicinato affrontano sfide comuni ai Paesi partner, tenendo conto dei lavori svolti nell’ambito di Unione per Mediterraneo, cooperazione regionale e transregionale tra 2 o più Paesi partner

Art. 22 v. Entità aiuto

Art. 23 Commissione UE adotta, dopo averli discussi con Stati membri, piani di azione annuali e pluriennali, elaborati “in modo inclusivo, trasparente, tempestivo” e contenenti misure individuali, misure speciali (adottate in caso di esigenze impreviste e qualora finanziamenti impossibili da attivare con altre fonti UE), misure di sostegno, misure di assistenza straordinaria aventi durata massima di 18 mesi (eventualmente prorogabili altre 2 volte fino a 6 mesi, comunque mai superiore a 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi ed imprevisti nella sua esecuzione o per crisi o conflitti prolungati; Commissione UE può adottare una 2° misura di assistenza straordinaria per non oltre 18 mesi), tenendo conto del contesto specifico e precisando per ogni azione: obiettivi perseguiti; risultati attesi; principali attività; metodi di esecuzione, sorveglianza e valutazione; bilancio ed eventuali spese di sostegno. Piani di azione e misure individuali usate per attivare azioni di risposta rapida (al riguardo Commissione UE può adottare anche misure di assistenza straordinaria)

Art. 24 v. Entità aiuto

Art. 25 piani di azione e misure adottati mediante procedure di cui ad Art. 43, salvo per:

a)misure individuali con finanziamento UE inferiori a 5.000.000 €;

b)misure speciali e di sostegno, nonché piani adottati per attuare azioni di risposta rapida con finanziamento UE inferiore a 10.000.000 €;

c)misure di assistenza straordinaria di cui ad  23 con finanziamento UE inferiore a 20.000.000 €;

d)modifiche tecniche a piani e misure, purché non incidenti sostanzialmente su obiettivi di tali piani e misure (v. cambiamento metodo di attuazione, proroghe del periodo di attuazione, riassegnazione di fondi tra azioni e misure, aumento o riduzione del bilancio di piani e misure inferiori a 20% del totale e comunque a 10.000.000 €)

In caso di piani e misure pluriennali, limiti finanziari di cui sopra si intendono a livello annuale

Piani e misure (salvo misure di assistenza straordinaria e modifiche tecniche) sono comunicate a Parlamento europeo e Stati membri entro 1 mese da loro adozione

Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria o con modifiche sostanziali inferiori a 20.000.000 €, Commissione UE informa Parlamento europeo e Consiglio circa natura, obiettivi ed importi finanziari di queste

In caso di urgenza (comprese catastrofi naturali o provocate da uomo, minacce per democrazia, Stato di diritto, diritti umani), Commissione UE adotta piani, misure e loro modifiche con “atti di esecuzione immediatamente applicabili”

Per singole azioni (in particolare per grandi infrastrutture) eseguita idonea analisi ambientale o valutazione di impatto ambientale (utilizzabili per attuazione di programmi settoriali), in cui tenere conto di incidenza di queste su cambiamenti climatici e biodiversità. Eseguite ulteriori valutazioni ex ante proporzionate ad obiettivi ed importi di azioni e misure previste, al fine di determinare possibili implicazioni e rischi di queste su diritti umani, accesso a risorse naturali, norme sociali (a tali valutazioni occorre garantire partecipazione di soggetti interessati e accesso del pubblico ai risultati derivati)

Art. 26 v. Entità aiuto

Art. 27 v. Entità aiuto

Art. 28 partecipazione a gare di appalto o procedure di attribuzione di sovvenzioni o premi per azioni finanziate nell’ambito di programmi geografici/tematici in materia di Osc, o sfide mondiali è aperta ad Organizzazioni internazionali, altri soggetti giuridici (comprese stesse Osc) aventi nazionalità o stabilite in:

a)Stati membri e Paesi aderenti ad Accordo di Spazio Economico Europeo (SEE);

b)Paesi partner del vicinato e Federazione Russa se azioni riguardano programmi di cui ad Allegato I pubblicato su GUCE 209/21;

c)Paesi e territori in via di sviluppo che non sono membri del G20, nonché Paesi e territori d’oltremare;

d)Paesi in via di sviluppo membri del G20, nonché altri Paesi in caso di azioni finanziate da UE nell’ambito dello Strumento;

e)Paesi per cui Commissione stabilisce accesso reciproco ad finanziamento esterno (accesso ammesso per periodo di almeno 1 anno, qualora Paese concede ammissibilità e parità di condizioni ad entità UE);

f)Paesi membri di OCSE in caso di interventi attuati in Paese meno sviluppato o Paese a forte indebitamento

Partecipazione a gara di appalto e procedure di attribuzione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate dal programma tematico per diritti umani, democrazia, pace, stabilità e prevenzione dei conflitti, nonché delle azioni a risposta rapida è aperta senza limitazioni, salvo quelle specifiche “al carattere ed obiettivi di azione”

Forniture e materiali finanziati nell’ambito di Strumento possono provenire da qualunque Paese

Norme di ammissibilità non applicate a persone fisiche aventi rapporto di dipendenza o altro rapporto contrattuale con appaltatore

Per azioni cofinanziate o attuate in regime di gestione diretta o indiretta con entità, applicate norme di ammissibilità di tali entità

Se donatori erogano risorse a fondo fiduciario istituito da Commissione UE o tramite entrate con destinazione specifica esterne, applicate norme di atto costitutivo del fondo o di accordo con donatore

Per azioni finanziate a titolo di Strumento o di altri programmi UE, entità ammesse secondo norme di tali programmi UE

Norme di ammissibilità limitate rispetto a nazionalità, ubicazione geografica o natura dei richiedenti se queste riportate in obiettivi specifici di azione, ai fini di sua più efficace attuazione

Offerenti, richiedenti, candidati di Paesi non ammissibili accettati in caso di urgenza o indisponibilità di servizi su mercati dei Paesi interessati, o “in altri casi debitamente giustificati”, o qualora applicazione norme di ammissibilità impedisce la realizzazione di azione

Per promuovere capacità, mercati ed acquisti locali, qualora prevista aggiudicazione sulla base di singola offerta, è data priorità ad appaltatori locali e regionali, fermo restando “criteri di sostenibilità e dovuta diligenza”

Nell’ambito del programma tematico per diritti umani e democrazia, entità non rientranti nella definizione di soggetto giuridico ammesse se necessarie ai fini di settori di intervento del programma

Art. 29 v. Entità aiuto

Art. 30 v. Entità aiuto

Art. 31 v. Entità aiuto

Art. 32 Commissione assicura gestione di EFSD+ mediante piattaforme regionali di investimento all’interno di aree di cui ad Art. 4, create sulla base di metodi di lavoro che possono associare operazioni di finanziamento misto con operazioni sostenute da Garanzia

Art. 33 Comitato strategico di EFSD+ (Comitato EFSD+) fornisce consulenza alla Commissione UE per:

1)       assicurare gestione di EFSD+ (salvo per operazioni riguardanti beneficiari di Balcani occidentali per cui esiste Comitato strategico specifico) in merito a priorità ed orientamenti strategici degli investimenti sostenuti da Garanzia, contribuendo al loro allineamento con obiettivi delle politiche esterne e di sviluppo di UE, nonché con finalità di EFSD+

2)       definire obiettivi di investimenti globali in merito ad uso di Garanzia a sostegno delle operazioni EFSD+, verificando esistenza di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata

3)       favorire coordinamento, complementarietà, coerenza tra piattaforme regionali di investimento e tra piano di investimenti esterni ed altre iniziative di UE relative ad emigrazione ed attuazione di Agenda 2030 (compresa lotta contro cambiamenti climatici)

Comitato EFSD+ composto da rappresentanti di Commissione, Stati membri, BEI e Parlamento europeo, mentre donatori, controparti ammissibili, Paesi partner, Organizzazioni regionali competenti possono ottenere status di osservatori

Comitato EFSD+, i cui verbali sono resi pubblici, si riunisce almeno 2 volte/anno (ulteriori riunioni convocate dal Presidente in qualunque momento su richiesta di 1/3 dei suoi membri). Se non raggiunto consenso su parere da adottare, diritto di voto applicato secondo quanto deciso nella 1° riunione del Comitato EFSD+ o quanto previsto nel suo regolamento interno.

Commissione UE riferisce ogni anno al Comitato EFSD+ sui progressi compiuti relativamente ad attuazione di EFSD+

Funzione di gestione del rischio per garanzie a titolo EFSD+ tiene conto di obiettivi dello Strumento, applicando metodologia di valutazione del rischio e remunerazione “in modo coerente a tutte le finestre di investimento”. A tal fine Commissione UE istituisce un Gruppo tecnico di valutazione del rischio, aperto ad esperti di BEI, altre controparti ammissibili, Stati membri interessati (sua composizione comunicata al Parlamento europeo e Consiglio) ed operante “in modo indipendente, imparziale (assenza di conflitto di interessi) ed inclusivo”, con elevata qualità e condivisione delle informazioni ed analisi con Stati membri

Art. 34 Comitati operativi delle piattaforme regionali di investimento, tenendo conto del parere del Comitato EFSD+ e delle pertinenti valutazioni dei rischi:

–          assistono Commissione UE nella definizione degli obiettivi e finestre di investimento regionali, settoriali, tematiche

–          formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misti e ricorso alla Garanzia

Art. 35 operazioni di finanziamento ed investimento ammissibili al sostegno di Garanzia debbono essere coerenti con politiche e relativi documenti di programmazione di UE e dei Paesi partner, nonché con obiettivi generali di Strumento, tenendo conto dei settori prioritari di Allegato V pubblicato su GUCE 209/21

Garanzia sostiene operazioni di finanziamento ed investimento riguardanti in particolare necessità di:

a)ovviare a carenze di mercato o a situazioni di investimento non ottimali, evitando distorsioni nella concorrenza e massimizzando investimenti privati;

b)eseguire valutazioni ex ante proporzionate agli obiettivi ed agli importi di operazioni previste, così da determinare implicazioni e rischi di tali operazioni con riguardo a diritti umani, norme in materia di diritti ambientali, scuole e lavoro, tenendo conto del “principio del consenso libero, preventivo ed informato delle comunità interessate da investimenti peculiari”;

c)assicurare complementarietà all’interno dei diversi pilastri del piano per investimenti esterni e con altre iniziative;

d)assicurare una sostenibilità economica e finanziaria al sostegno fornito da partner privati e pubblici al progetto, tenendo conto delle capacità dei Paesi ritenuti in condizioni di fragilità o conflitto, Paesi meno sviluppati, Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, Paesi poveri a forte indebitamento;

e)risultare sostenibili dal punto di vista tecnico, ambientale e sociale, in modo da massimizzare loro impatto sullo sviluppo;

f)evitare distorsioni nei mercati di Paesi /Regioni partner, nonché concorrenza sleale con soggetti locali;

g)attuare, in conformità con quadro strategico di cui ad  7, obblighi e norme in materia di diritto ambientale, sociale, lavoro, nonché orientamenti e convinzioni concordate a livello internazionale (ONU, OCSE) in materia di investimenti

Garanzia utilizzata per coprire rischi avvalendosi di: prestiti (compresi prestiti in valuta locale); garanzie; controgaranzie; strumenti del mercato del capitale; ogni altra forma di finanziamento o supporto del credito, assicurazione e partecipazione azionaria

Controparti ammissibili ai fini della Garanzia comprendono quelle provenienti da Paesi partner previa approvazione di Commissione UE, nonché Organismi di diritto privato di Stato membro o Paese partner che hanno contribuito alla Garanzia, in grado di “fornire assicurazioni sufficienti in merito alle proprie capacità finanziarie” (priorità ad Organismi che pubblicano informazioni connesse a criteri ambientali, sociali, fiscali e di gestione societaria)

Commissione UE assicura:

–          uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra controparti ammissibili (comprese quelle di piccola e media entità), tenendo conto di loro capacità, valore aggiunto ed esperienza;

–          trattamento equo tra controparti ammissibili in modo da evitare conflitti di interesse nel periodo di attuazione di EFSD+ (a tal fine può chiedere alle contorparti informazioni su operazioni non EFSD+);

–          selezione delle controparti ammissibili in base a: consulenza dei Comitati operativi strategici e regionali; obiettivi di finestre di investimento; esperienza e capacità di gestione del rischio da parte della controparte; quantità di risorse proprie e supplementari mobilitate da controparte, tenendo conto di entità di investimento; competenze settoriali o geografiche della controparte; possibilità di promozione della collaborazione tra controparti

Commissione UE, in base ai programmi indicativi pluriennali ed avvalendosi di consulenza del Comitato EFSD+, istituisce, previa comunicazione al Parlamento europeo e Consiglio, finestre di investimento per Paesi/Regioni partner o per settori/categorie specifiche di beneficiari finanziabili con Strumento e da coprire con Garanzia fino ad importo determinato, in cui definire: priorità di finanziamento in linea con quelle di Reg. 947/21; analisi delle carenze di mercato o di situazioni di investimento non ottimali, attuate in collaborazione con soggetti potenzialmente ammissibili

Controparti ammissibili possono fornire strumenti di garanzia nell’ambito di finestra di investimento a beneficio di Paesi partner in condizioni di fragilità o conflitto, o di Paesi impegnati nella ricostruzione e ripresa dopo conflitto e loro istituzioni (comprese: banche ed Enti finanziari nazionali, pubblici e privati; PMI, con esclusione di imprese controllate dal settore militare o sicurezza dello Stato “tranne casi debitamente giustificati”)

Commissione UE esegue:

–          valutazioni su operazioni sostenute da Garanzia sulla base di una lista di controllo dei criteri di ammissibilità di cui sopra;

–          selezione delle proposte pervenute da sostenere con Garanzia, in base a suddetta lista di controllo ed alle informazioni fornite dalle controparti;

–          pubblicazione annuale della lista di controllo e dei risultati della valutazione per ogni finestra di investimento, Paese, settore

Art. 36 BEI attua finestra di investimento dedicata a Strumento con copertura totale del rischio per operazioni con controparti sovrane o subsovrane (queste ultime sono sempre commerciali, salvo se “altrimenti giustificate da BEI e confermate da Commissione UE) con importo almeno pari a 11.000.000.000 € e contributo con risorse proprie (inteso come assunzione del rischio residuo e garanzie UE) pari a 65% di importo erogato e garantito di operazioni finanziate da BEI “diminuito di importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi”. In deroga se BEI non può effettuare operazioni nell’ambito della finestra dedicata, attuazione di tali operazioni è aperta ad altre controparti ammissibili, in base a condizioni definite in accordi di Garanzia (possono prevedere che UE non sia remunerata per operazioni attuate nell’ambito della finestra) paritarie a quelle offerte da BEI per stessa tipologia di operazione e tenendo conto di esigenze e natura specifica di controparte

Si applica procedura di cui ad Art. 35 per affidare a BEI 2 finestre di investimento dedicate supplementari di importo indicativo pari a 26.725.000.000 €, che offrono copertura globale ed esclusiva del rischio per operazioni con controparti subsovrane commerciali ( o operazioni non esclusive per promozione di investimenti diretti esteri, scambi ed internazionalizzazione di economie di Paesi partner a copertura dei rischi politici per operazioni del settore privato

Nell’attivare finestre di investimento BEI si conforma a: obiettivi generali di Strumento e di EFSD+; documenti di programmazione ed obblighi di rendiconto; pareri dei Comitati di cui ad Art. 33 e 34

Per operazioni BEI rientranti in finestra, valutazione di ammissibilità è data secondo procedura prevista nello statuto di BEI, con impegno da parte di questa di fornire subito informazioni richieste da Commissione UE al fine di esprimere parere in merito (se parere negativo, operazione di investimento BEI non coperta da Garanzia)

Commissione UE e BEI concludono accordi di Garanzia per finestre di investimento

Art. 37 Stati membri e Paesi Terzi possono contribuire alla Garanzia, mentre parti contraenti accordo SEE possono fornire contributi sotto forma di: garanzie (mai superiori a 50% di importo utilizzabile a prescindere da destinazione finale); contanti (previo parere del Comitato EFSD+ ed approvazione di Commissione UE). Contributi utilizzabili solo dopo che finanziamento a titolo di bilancio UE usato per tali pagamenti

Stati membri possono chiedere che loro contributo sia destinato ad avviare azioni in Paesi, Regioni, settori specifici o finestre di investimento (Commissione informa Parlamento europeo e Consiglio dei contributi approvati)

Commissione UE e donatore concludono accordo di contributo contenente condizioni di pagamento

Art. 38 Commissione UE conclude, tenendo conto di orientamenti dei Comitati e Gruppo tecnico di valutazione del rischio, con controparti ammissibili (anche consorziate ) 1 o più accordi di Garanzia ai sensi di Art. 35 per ogni finestra di investimento, contenenti:

a)norme dettagliate su copertura, ammissibilità, controparti, procedure applicate;

b)norme su erogazione della garanzia, che deve essere irrevocabile, incondizionata e, su richiesta, immediatamente escutibile (comprese modalità di copertura, analisi del rischio dei progetti, anche a livello settoriale, regionale);

c)riferimento ad obiettivi di Strumento, valutazione di esigenze, indicazione dei risultati previsti, tenuto conto di promozione della responsabilità sociale di impresa;

d)remunerazione di garanzia, in base a livello del rischio e possibilità di sovvenzionare in parte remunerazione, così da offrire condizioni più vantaggiose (in particolare a Paesi in condizioni di fragilità e conflitto, Paesi meno sviluppati, Paesi poveri a forte indebitamento);

e)requisiti per uso di Garanzia, comprese condizioni di pagamento (v. scadenze specifiche, interessi da corrispondere su importi dovuti, costi di recupero);

f)procedure relative a recupero dei crediti;

g)obblighi di sorveglianza, rendicontazione, trasparenza e valutazione;

h)procedure accessibili per reclami da parte di terzi che potrebbero risentire dell’attuazione dei progetti sostenuti da Garanzia

Garanzia può riguardare anche singole operazioni di finanziamento o di investimento e coprire:

–          per strumenti di debito: capitale ed interessi; importi dovuti alla controparte ma non versati a seguito di impedimento;

–          per investimenti azionari ed altre operazioni di finanziamento od investimento: importi investiti e costi di finanziamento associati;

–          tutte le spese di recupero relative ad inadempimenti, salvo se dedotti dai proventi del recupero

Commissione invia al Parlamento europeo e Consiglio tutti gli accordi sottoscritti

Controparte firmataria di accordo:

–          approva operazioni di finanziamento o investimento in base a proprie procedure e nel rispetto di accordo di Garanzia;

–          invia ogni anno a Commissione UE e Corte dei conti una relazione sulle operazioni di finanziamento od investimento approvate (operazioni sottoposte ad audit da parte di revisore esterno indipendente), contenente:

1)       valutazione dei rischio dell’operazione in questione da parte di controparte, comprese informazioni su passività di UE;

2)       obblighi finanziari di UE derivanti da operazioni EFSD+ fornite da controparte per singole operazioni di finanziamento od investimento;

–          invia, su richiesta, a Commissione UE ogni altra informazione necessaria per assolvere ad obblighi della Commissione stessa (v. criteri di selezione adottati, rispetto delle norme sui diritti umani, rispetto di standard in materia sociale, occupazionale ed ambientale)

Commissione UE presenta al Comitato EFSD+, Comitati operativi regionali, Parlamento europeo, Consiglio una relazione annuale su strumenti finanziari, garanzie di bilancio (comprese quelle BEI), assistenza finanziaria, tenendo conto delle informazioni fornite al riguardo dalle controparti

Art. 39 Commissione e delegazioni UE pubblicano sui propri siti web riferimenti in merito a meccanismi di reclamo delle controparti firmatarie di accordi.

Commissione UE riceve direttamente reclami della controparte e ne tiene conto ai fini della futura cooperazione con questa

Persone ed entità che attuano strumenti finanziari e garanzie di bilancio debbono rispettare principi UE e norme internazionali, con Commissione UE che valuta se sistemi, norme, procedure applicate da queste tutelano gli interessi finanziari di UE, tenendo conto del principio di proporzionalità, natura di azione, sue condizioni di attivazione

Art. 40 dotazione per programmi geografici utilizzata per contribuire alla dotazione di capitali di Enti europei e non europei per il finanziamento dello sviluppo

Art. 41 Commissione UE effettua continui controlli e procede ogni anno ad esame dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici previsti dal Reg. 947/21, in base a dati quantitativi e qualitativi misurabili ai sensi degli indicatori riportati in Allegato VI pubblicato su GUCE 209/21.

Sistema di rendiconto relativo alla performance deve garantire una raccolta efficace e tempestiva dei dati per sorvegliare attuazione e risultati del programma dello Strumento. A tal fine imposti obblighi di rendiconto ai beneficiari di finanziamenti UE

Commissione UE entro 30 Novembre (a partire dal 2022) invia a Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale, Comitato delle Regioni una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione di Strumento, avvalendosi degli indicatori di Allegato VI pubblicato su GUCE 209/21 che tengono conto delle attività in corso. Relazione contiene:

a)informazioni relative a misure finanziate nell’esercizio precedente;

b)esiti delle attività di sorveglianza e valutazione;

c)partecipazione e livello di cooperazione di partner interessati ripartite per tipologia di entità;

d)impegni di bilancio, compresi importi di contratti e stanziamenti di pagamento, ripartiti per Paese/Regione o settore;

e)informazioni quantitativi e qualitative, anche su utilizzo di: riserva per sfide e priorità emergenti; fondi dedicati ad approccio basato su incentivi in risposta a prestazioni in settori chiave;

f)valutazione su risultati ottenuti da finanziamenti UE in merito a progressi compiuti per raggiungere obiettivi di Strumento;

g)ripartizione delle forme di finanziamento di UE;

h)rispetto, nel caso di cooperazione allo sviluppo, dei principi di efficacia dello sviluppo, anche per strumenti finanziari innovativi

Commissione UE presenta comunicazione in merito alla gestione di operazioni di finanziamento ed investimento coperte da garanzia e finanziamenti di EFSD+ ed apporto della loro realizzazione agli obiettivi di Strumento, contenente:

a)valutazione dei risultati che contribuiscono a realizzare finalità dello Strumento;

b)valutazione, basata su indicatori di Allegato VI pubblicato su GUCE 209/21, relativa a: valore aggiunto; mobilitazione di risorse del settore privato (comprese PMI); tipi di soggetti del settore privato beneficiari del sostegno; realizzazioni stimate ed effettive e loro impatto su creazione di posti di lavoro dignitosi ed eliminazione della povertà e rimozione delle “cause socioeconomiche profonde della migrazione irregolare e sfollamenti forzati”; analisi misure di rischio e loro impatto su stabilità finanziaria ed economica di partner;

c)valutazione della conformità delle operazioni sostenute da Garanzia con principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale;

d)valutazione di effetto leva ottenuto mediante operazioni coperte;

e)valutazione di sinergie e complementarietà tra operazioni coperte da Garanzia in ambito EFSD+ ed altri pilastri del piano di investimenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti nel contesto locale in merito a: lotta alla corruzione ed ai flussi finanziari illeciti; rispetto dei diritti umani e Stato di diritto; promozione di imprenditorialità;

f)valutazione della remunerazione di Garanzia

Commissione UE esegue, sulla base dei documenti di programmazione indicativa adottati e su “marcatori ambientali” e “marcatori di Rio”, una stima annua della spesa complessiva destinata ad azione per clima, biodiversità, lotta alla desertificazione

Commissione UE rende disponibili informazioni sulla cooperazione allo sviluppo ed adotta atti per modificare: Allegato VI pubblicato su GUCE 209/21, in modo da rivedere o completare indicatori; Reg. 947/21 con disposizioni inerenti istituzione quadro di sorveglianza e valutazione

Art. 42 Commissione UE:

–          valuta importo ed efficacia delle azioni per settore di intervento (anche avvalendosi di valutazioni esterne indipendenti), comunicandone risultati (corredati da proprie osservazioni) al Parlamento europeo, Consiglio, Stati membri (possono presentare memorie, che verranno tenute in considerazione in sede di definizione di programmi, azioni, ripartizione delle risorse), pubblico

–          presenta entro 31/12/2024 valutazione intermedia, corredata da eventuali proposte legislative per apportare modifiche al Reg. 947/21

–          esegue valutazione finale di Strumento, in cui evidenziare realizzazione di obiettivi di questo, in base ad indicatori di Allegato VI pubblicato su GUCE 209/21. Valutazioni intermedia e finale, elaborate al fine di orientare decisioni in merito a rinnovo, modifica o sospensione della tipologia di azioni attuate nello Strumento,   esaminano: efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità, valore aggiunto, margini di semplificazione, coerenza interna ed esterna, complementarietà e sinergie con obiettivi di Strumento; importo massimo di Garanzia; informazioni provenienti da relazioni annuali sui finanziamenti di Reg. 947/21 (comprese entrate con destinazione specifica esterna, contributi a fondo perduto fiduciari) con relativa ripartizione delle risorse per Paese beneficiario, forma di finanziamento UE, coinvolgimento di Stati membri e Paesi partner, programmi geografici e tematici ed azioni di risposta rapida (compreso uso di fondi provenienti dalla riserva per sfide e priorità emergenti)

–          esamina entro 31/12/2024 (poi ogni 3 anni), tramite valutazione esterna, impiego e funzionamento di Garanzia e suo impatto su obiettivi di Strumento, ed invia al Parlamento europeo e Consiglio specifica relazione, corredata dal parere di Corte dei Conti

Art. 43 Commissione UE può decidere di:

–          estendere, nell’ambito di programmi indicativi pluriennali o piani di azione, la portata di questi a Paesi e territori non contemplati dal Reg. 947/21 in modo da garantire coerenza ed efficacia del finanziamento UE e promuovere cooperazione regionale e transregionale

–          specificare assegnazione finanziaria per aiutare Paesi /Regioni partner ad intensificare cooperazione con Regioni ultra periferiche limitrofe di UE. A tal fine Strumento può contribuire ad azioni attuate da Paese partner o altra entità o Regione ultraperiferica nell’ambito di programmi operativi congiunti o misure di cooperazione interregionale

Art. 44 Commissione può adottare nel periodo 2021-2027 atti delegati al fine di realizzare il Reg. 947/21. Parlamento europeo e Consiglio possono sempre revocare tale delega, con effetto decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione su GUCE, fermo restando validità degli atti delegati in vigore

Commissione UE, prima di adottare un atto delegato, consulta esperti designati da Stati membri e comunica subito atto delegato adottato al Parlamento europeo e Consiglio che entro 2 mesi (termine prorogabile, su richiesta, di altri 2 mesi) possono sollevare obiezioni, altrimenti atto entra in vigore

Art. 45 Commissione UE è assistita da Comitato per strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (Comitato), che può riunirsi per specifici settori di intervento o programmi geografici o tematici o azioni di ripresa rapida o per qualunque altra questione relativa ad attuazione di Reg. 947/21 sollevata da Stati membri (per questioni di interesse BEI, al Comitato partecipa anche rappresentante di BEI)

Art. 46  destinatari dei finanziamenti UE debbono rendere visibile (in particolare quando promuovono azioni e risultati) origine di tali finanziamenti, evidenziando nella comunicazione (attuata tramite media e pubblico) sostegno ricevuto da UE nell’ambito di Strumento

Strumento sostiene comunicazione istituzionale e diplomazia pubblica, compresa lotto contro disinformazione, al fine di comunicare valori UE, nonché valore aggiunto di azioni UE

Commissione UE nel proprio sito web pubblica informazioni su: operazioni di finanziamento ed investimento sostenute da Strumento e relativi risultati conseguiti; elementi di accordi di Garanzia; identità giuridiche di controparti ammissibili; benefici attesi in termini di sviluppo; procedure di reclamo

Controparti ammissibili di EFSD+ mettono a disposizione del pubblico sul proprio sito web informazioni (eventualmente ripartite a livello di progetto) relative a tutte le operazioni di finanziamento ed investimento coperte da Garanzia e modalità con cui queste contribuiscono a conseguire obiettivi di Strumento

Art. 47 Commissione UE decide, caso per caso, informazioni da rendere pubbliche “qualora questioni di sicurezza o sensibilità politiche possono rendere opportuno o necessario limitare attività di comunicazione e visibilità in alcuni Paesi per determinati periodi o destinatari” (Analoga decisione presa in caso di “intervento rapido per rispondere a crisi improvvise”)

Entità aiuto:

Art. 5 azioni finanziate da Strumento può ricevere contributi da altri programmi UE, purché riguardanti costi diversi e finanziamento cumulativo mai superiore a costi totali ammissibili di azione

Art. 6 dotazione finanziaria nel periodo 1/1/2021 – 31/12/2027 fissata in 79.462.000.000 €, di cui:

–          60.388.000.000 € per programmi geografici, di cui: 19.323.000.000 € per Paesi di vicinato; 29.180.000.000 € per Africa subsahariana; 8.489.000.000 € per Asia e Pacifico; 3.395.000.000 € per Americhe e Carabi

–          6.358.000.000 € per programmi tematici, di cui: 1.362.000.000 € per diritti umani e democrazia; 1.362.000.000 € per organizzazioni della società civile; 908.000.000 € per pace, stabilità e prevenzione conflitti; 2.726.000.000 € per sfide mondiali

–          3.182.000.000 € per azioni a risposta rapida

A tali importi aggiunti 9.534.000.000 € a titolo di riserva per affrontare sfide e priorità emergenti

Azioni di cui ad Art. 9 finanziate fino ad importo di 270.000.000 €

Art. 9 assistenza UE può comprendere formazione, tutoraggio, consulenza, fornitura di attrezzature, miglioramento delle infrastrutture, ma non: spese militari ricorrenti; acquisto di armi e munizioni od ogni altro mezzo concepito per uso letale della forza; formazione destinata alle capacità di lotta delle forze armate

Art. 17 risorse della riserva di cui ad Art. 6 impiegate per:

a)assicurare risposta adeguata di UE in caso di circostanze impreviste;

b)rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti (v. quelle ai confini di UE o di Paesi limitrofi dovute a crisi naturali o provocate da uomo) o situazioni di conflitto violento, post crisi, pressione migratoria, sfollamenti forzati

c)promuovere nuove iniziative o priorità di UE e internazionali

Art. 20 circa 10% della dotazione finanziaria di Strumento destinata a Paesi e territori partner riportati in Allegato I pubblicato su GUCE 209/21 per incentivare le riforme, tenendo conto “delle loro prestazioni e progressi compiuti” (valutati periodicamente tramite relazioni su stato di avanzamento, evidenziando tendenza rispetto ad anni precedenti) verso democrazia, buona governance (anche economica), Stato di diritto, cooperazione con società civile ed in materia di migrazione, diritti umani (compresa parità di genere). Nessun limite in caso di sostegno a società civile, prevenzione di conflitti, costruzione della pace, contatti interpersonali (compresa cooperazione tra Autorità locali), miglioramento della situazione dei diritti umani, sostegno connesso a crisi. Sostegno UE può essere aumentato in caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, diritti umani, Stato di diritto, rischio di conflitto

Art. 22 destinate alla cooperazione transfrontaliera (comprendente cooperazione lungo le frontiere terrestri e marittime limitrofe, cooperazione su più ampi territori transnazionali, cooperazione interregionale) fino a 5% della dotazione finanziaria di Strumento, con tasso di cofinanziamento non superiore a 90% delle spese ammissibili. Su richiesta di Autorità di gestione ammesso tasso di prefinanziamento fino a 80% degli impegni annuali a favore del programma

Se programma di cooperazione transfrontaliera viene sospeso, sostegno è sospeso e risorse disponibili possono essere usate per finanziare altri programmi analoghi

Art. 24 finanziamento di UE può coprire spese di sostegno per attuazione di Strumento e realizzazione dei suoi obiettivi, comprese:

–          spese di sostegno amministrativo, riguardante attività di preparazione, esecuzione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione;

–          spese sostenute da sede centrale e da delegazioni UE per coordinamento necessario di Strumento e gestione delle sue operazioni finanziarie (comprese quelle di informazione e comunicazione, sistemi informatici istituzionali)

Se spese di sostegno non incluse nei piani di azione, Commissione può ammetterle ugualmente qualora riguardano:

a)studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti relativi alle migliori prassi, pubblicazioni ed ogni altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e gestione delle azioni (compresi esperti esterni retribuiti);

b)attività di ricerca ed innovazione, studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;

c)spese connesse ad attività di informazione e comunicazione, compresa comunicazione istituzionale e visibilità delle priorità politiche di UE

Art. 26 Commissione UE esegue finanziamenti direttamente o tramite delegazioni UE o tramite Agenzie esecutive o tramite contributi a fondi internazionali, nazionali o regionali istituiti e gestiti da BEI, Stati membri, Paesi e Regioni partner, Organizzazioni internazionali o altri donatori

Azioni finanziate da Strumento possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo (azione imperniata su una serie di componenti facilmente individuabili, di cui ognuna finanziata da partner diversi, così da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento, evitando duplicazione di risorse) o congiunto (costo totale di azione ripartito tra partner cofinanziatori che mettono in comune le risorse)

Cooperazione tra UE e partner può assumere forma di:

a)accordi triangolari con cui UE coordina con Paesi Terzi i fondi per assistenza a Paese/Regione partner;

b)misure di cooperazione amministrativa e tecnica e sviluppo di capacità, al fine di condivisione di esperienze di transizione o attuazione delle riforme di Stati membri tramite partenariari o gemellaggi, istituzioni pubbliche (comprese Autorità locali, Organismi di diritto pubblico, soggetti di diritto privato a cui affidati compiti di servizio pubblico), nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati da Stati membri o da rispettive Autorità regionali/locali;

c)contributi alle spese necessarie per istituire e gestire partenariati pubblico privati, anche ai fini di valutazione e controllo, ove possibile, da parte di Organizzazioni della società civile;

d)programmi di sostegno alle politiche settoriali tramite cui UE fornisce sostegno al programma settoriale di Paese partner;

e)contributi alla partecipazione dei Paesi ai programmi di UE, azioni attuate da Agenzie ed organi di UE, soggetti incaricati di attuazione delle azioni specifiche in politica estera e sicurezza comune

Art. 27 finanziamenti di UE erogati sotto forma di: sovvenzioni; appalti pubblici di servizi, forniture, lavori; sostegno di bilancio; contributi a fondi fiduciari istituiti da Commissione UE; strumenti finanziari; garanzie di bilancio; operazioni di finanziamento misto; alleggerimento del debito nel contesto di programmi concordati a livello internazionale; assistenza finanziaria; esperti esterni retribuiti

Commissione, nel collaborare con Organizzazioni di società civile ed Autorità locali, tiene conto della loro specificità, compreso contesto ed esigenze al momento di definire modalità di finanziamento, tipo di contributo, modalità di attribuzione e disposizioni amministrative per gestione di sovvenzioni, in modo da raggiungere il maggiore numero di soggetti (favoriti accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, attribuzione diretta o inviti a presentare proposte, somme forfetarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, finanziamenti non collegati ai costi). Procedura di attribuzione diretta ammessa anche per:

a)sovvenzioni di valore modesto a: difensori dei diritti umani a rischio per finanziare azioni di protezione d’urgenza nei loro confronti;  mediatori ed altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, risoluzione di conflitti, riconciliazione, costruzione della pace;

b)sovvenzioni di importo inferiore a 1.000.000 €, aventi durata massima di 18 mesi (prorogabile di 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi ed imprevisti) per finanziare: azioni in condizioni difficili, dove pubblicazione di invito a presentare proposte è inopportuno a causa della mancanza di libertà fondamentali (v. diritti umani, istituzioni democratiche), per cui sicurezza delle persone è a rischio; Organizzazioni della società civile impegnate nei dialoghi di cui sopra che operano in condizioni difficili;

c)sovvenzioni a favore di Alto Commissario ONU per diritti umani, Campus globale per diritti umani, Centro interuniversitario europeo per diritti umani che organizza master europeo sui diritti umani e democrazia, rete associata delle Università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani (comprese borse di studio per studenti e difensori dei diritti umani in Paesi Terzi);

d)sovvenzioni di valore modesto a Organizzazioni di società civile

Sostegno erogabile anche tramite contratti volti a:

–          valutare andamento di riforme settoriali, basati su titolarità nazionale, responsabilità reciproca, impegno di Paese partner (tenere conto dei risultati conseguiti in merito a democrazia, Stato di diritto, diritti umani, rafforzamento del partenariato tra UE e Paese partner);

–          rafforzare dialogo politico, sviluppo di capacità, miglioramento della governance e della spesa ai fini di una crescita inclusiva e sostenibile, creazione di posti di lavoro dignitosi (anche per giovani), eliminazione della povertà, riduzione della disuguaglianza, consolidamento della democrazia

Decisione di concedere sostegno di bilancio:

–          basata su politiche approvate da Commissione UE a seguito di attenta valutazione dei rischi e benefici;

–          in modo differenziato così da rispondere meglio al contesto economico, politico, sociale ed ambientale del Paese partner;

–          oggetto da parte di Commissione UE di controllo in termini di progressi compiuti nella attuazione di riforme, sviluppo del controllo parlamentare, capacità di audit nazionale, maggiore trasparenza, ampio accesso del pubblico alle informazioni;

–          basato su indicatori che dimostrano progressi soddisfacenti nel conseguimento di obiettivi concordati con Paese partner

In casi determinati e debitamente giustificati ammessi costi sostenuti a partire da 1/1/2021, anche prima di invio domanda di sovvenzione

Strumenti finanziari, garanzie di bilancio, operazioni di finanziamento misto nell’ambito di Strumento attuate sotto la guida di BEI (Banca Europea Investimenti) o Istituzione finanziaria multilaterale europea o BIRS (Banca europea per ricostruzione e sviluppo) e “possibilmente combinati con altre forme di sostegno finanziario da parte di Stati membri e Paesi Terzi”

Finanziamenti UE non generano, né attivano riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici (Questi ammessi a finanziamento se imposti da Paesi Terzi) e possono essere raggruppati a fini di rendicontazione

Art. 29  finanziamenti UE di Strumento non sostengono azioni o misure che:

a)possono determinare violazione dei diritti umani nei Paesi partner;

b)sono incompatibili con contributi determinati a livello nazionale di Paesi beneficiari nel quadro di Accordo di Parigi o per investimenti in combustibili fossili o (a seguito di analisi) con effetti negativi significativi su clima ed ambiente, salvo che tali azioni necessarie per conseguire obiettivi di Strumento ed accompagnate da misure idonee a compensare tali effetti negativi (compresa graduale eliminazione di sovvenzioni a combustibili fossili)

Art. 30 stanziamenti non utilizzati possono essere impegnati ed usati fino al 31 Dicembre di esercizio successivo.

Commissione informa Parlamento europeo e Consiglio in merito a tali importi

Stanziamenti disimpegnati a seguito di mancata o parziale esecuzione di azioni ricostituiti “a beneficio di linea di bilancio di origine”

In caso di Impegni di bilancio relativi ad azioni pluriennali ripartiti in più esercizi, Commissione UE disimpegna automaticamente risorse relative ad azioni che al 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello di impegno non risultano utilizzate ai fini di prefinanziamento o di pagamenti intermedi o per cui non inviata dichiarazione certificata di spesa

Commissione UE esamina ogni 5 anni il contributo dato ed il conseguimento degli obiettivi di Strumento

Art. 31 dotazione finanziaria di cui ad Art. 6 finanzia:

–          Fondo europeo per sviluppo sostenibile plus (EFSD+) volto a sostenere investimenti e aumentare accesso ai finanziamenti per realizzare obiettivi di Reg. 947/21, con particolare riferimento a: promozione di sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile ed inclusivo; transazione verso economia sostenibile; resilienza socio economica ed ambientale di Paesi partner (soprattutto eliminazione di povertà); riduzione disuguaglianze socio economiche; crescita sostenibile ed inclusiva; adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti; tutela e gestione di ambiente; creazione posti di lavoro dignitosi; opportunità economiche; competenze imprenditoriali; settori socio economici (comprese cooperative e PMI); connettività sostenibile; sostegno a gruppi vulnerabili; diritti umani; parità di genere ed emancipazione di donne e giovani; eliminazione delle cause profonde di migrazione irregolare e sfollamenti forzati. Priorità riservata a Paesi in condizioni di fragilità e conflitto, Paesi meno sviluppati, Paesi poveri a forte indebitamento, anche sviluppando loro capacità istituzionali, governance, economia, assistenza tecnica.

–          garanzia per azioni esterne (Garanzia), considerata come “garanzia unica nel fondo comune di copertura”, sostiene operazioni EFSD+, assistenza macrofinanziaria, prestiti a favore di Paesi Terzi fino ad un importo massimo di 53.449.000.000 € per accordi di garanzia sottoscritti nel periodo 1/1/2021 – 31/12/2027 (Commissione UE può modificare importo massimo fino a 20%). importo incrementato fino a 10.000.000 € del bilancio UE  Tasso di copertura compreso tra 9% e 50% in funzione della tipologia di operazione (Tasso rivisto ogni 3 anni)

EFSD+ e Garanzia possono sostenere operazioni di finanziamento o investimento in Paesi partner di aree geografiche di cui ad Art. 4

Importo annuale di dotazioni richieste ai sensi di Art. 211 del Regolamento finanziario UE può essere costituito per non oltre 7 anni

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