STRUTTURE TURISTICHE ALBERGHIERE

STRUTTURE TURISTICHE ALBERGHIERE (Legge 217/83, 203/95, 106/14, 124/17, 205/17; D.M. 7/1/13; L.R. 9/06; D.G.R. 27/1/07, 17/9/07, 15/10/07, 19/11/07, 16/9/19; Reg. Marche 1/3/07) (turism04)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale Turismo (Servizio), Comune, Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Imprese individuali, cooperative, consorzi di imprese, Enti ed Associazioni titolari o conduttori, ai sensi della L.R. 9/06, come modificata da ultimo dalla L.R. 28/20, delle seguenti strutture ricettive alberghiere (cioè “esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione”) distinti in:

  1. alberghi o hotel, intesi come esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in almeno 7 camere e suite (Consentita presenza di unità abitative munite di cucina o posto-cottura in misura non superiore al 30% di quella complessiva dell’esercizio), aventi (preso come modello alberghi a 3 stelle):
  • superficie minima di camera ad 1 letto pari a 8 mq. (14 mq. per camera a 2 letti, 20 mq. per camera a 3 letti; ammesse deroghe per camere dove alloggiano bambini accompagnati di età inferiore a 12 anni con divieto di letto aggiunto), calcolata tenendo conto di spazi aperti sui singoli locali, con esclusione di bagni ed ogni altro ambiente accessorio;
  • altezza minima utile dei locali fissata nei regolamenti edilizi;
  • locale bagno annesso a singola camera/unità abitativa, fornito di: apertura all’esterno o di impianto di aspirazione forzata idoneo a consentire ricambio di aria (In caso di locali da bagno in comune, questi dotati di vano antibagno); pareti rivestite fino a 2 m. con materiale impermeabile e lavabile;
  • fornitura di servizi “funzionalmente collegati alla struttura principale”, la cui gestione coincide con questa;
  1. “meublè” o “garnì”, intesi come alberghi che forniscono alloggio con prima colazione, senza servizio di ristorazione;
  2. centro benessere, inteso come albergo dotato di impianti ed attrezzature finalizzati a fornire agli ospiti servizi specializzati per il benessere fisico e psichico (Escluse case di salute o stabilimenti di cura, dove prevalgono servizi di natura medica ed assistenziale);
  3. residenze turistico alberghiere, intese come strutture ricettive aperte al pubblico, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione in almeno 7 unità abitative (anche ubicate in immobili diversi da quello principale a distanza inferiore a 50 m. o in una parte separata dello stesso immobile con ingresso indipendente), dotate di servizio autonomo di cucina o posto cottura (Solo 30% delle unità abitative possono esserne prive) ed aventi superfici minime di 8 mq./1° posto letto e 6 mq./ogni ulteriore letto, con un massimo di 4 posti letto in caso di monolocale per solo pernottamento. Se locale, oltre al pernottamento, dotato di soggiorno, superficie è maggiorata di 6 mq.; in caso di bilocale con soggiorno e pernottamento separati, superficie maggiorata di 8 mq. (In tali circostanze è possibile aggiungere un posto letto su richiesta del cliente, da rimuovere non appena questi parte);
  4. alberghi diffusi, intesi come strutture ricettive aperte al pubblico in 2 o più stabili separati, ubicati nel borgo o centro storico, in cui possono essere dislocate sale di uso comune ed altri servizi accessori adeguatamente segnalati (compreso locale bar, servizio di colazione e di ristorazione tipico del territorio), distanti non oltre 500 m. da edificio principale, in cui ricadono servizi di ricevimento e portineria funzionante 16-24 ore/giorno (di notte disponibile a chiamata) con personale a conoscenza di 2 lingue straniere. Oltre ai servizi di cui sopra, albergo diffuso deve garantire: cambio di biancheria nelle camere/unità abitativa ad ogni cambio di cliente (comunque tutti i giorni); riscaldamento. Superficie minima di camere in albergo diffuso è di: 8 mq. per camere ad 1 letto; 12 mq. per camere a 2 letti (Superficie aumentata di 5 mq./ogni letto aggiunto su richiesta del cliente, purché superficie della camera sia di 12-15 mq. e purché letto aggiunto rimosso alla partenza del cliente). Superficie minima di monolocale in albergo diffuso è di 8 mq./1° posto letto e di 5 mq./ogni ulteriore posto letto fino ad un massimo di 4 letti in monolocale adibito a solo pernottamento (5 mq. in più se monolocale attrezzato a soggiorno e pernottamento). In caso di bilocale con soggiorno e pernottamento separati, superficie minima aumentata di 7 mq. Tali locali (con relativi servizi, camere, unità abitative) debbono avere caratteristiche edilizie conformi a “specifica identità culturale ed ambientale dell’area” ed essere di proprietà di soggetti distinti purché sia garantita una gestione imprenditoriale unitaria;
  5. residenze d’epoca, intese come strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico, culturale assoggettati ai vincoli dei beni culturali, che mantengono inalterati gli aspetti architettonici originali anche dopo interventi di ammodernamento, restauro e consolidamento:
  • dotate di camere da letto aventi altezza anche inferiore a quella stabilita dalle norme urbanistiche o igienico sanitarie (comunque non inferiori a 2,30 m.) e superficie minima di 8 mq. per camera ad 1 letto e 14 mq. per camera a 2 letti (consentita aggiunta di 1 posto letto in camere di almeno 20 mq.);
  • inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, culturale, paesaggistico;
  • dotate di mobili di pregio, arredi di epoca, opere d’arte;
  • in grado di fornire alle persone ospitate servizi analoghi a quelli di alberghi a 3 stelle, comprese attività accessorie e somministrazione di alimenti e bevande, purché esercitate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
  1. condhotel (v. scheda “condhotel”);
  2. strutture ricettive all’aria aperta a gestione unitaria, quali:
  • villaggi turistici, cioè esercizi aperti al pubblico, “allestiti ed attrezzati su aree recintate per sosta e soggiorno, in tende, roulotte, unità abitative ed altri allestimenti minimali, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento” (Ammessa presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento per non oltre 25% del totale);
  • campeggi, cioè esercizi ricettivi aperti al pubblico, allestiti ed attrezzati su aree recintate per sosta e soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan, autocaravan, altri mezzi mobili di pernottamento (Ammessa presenza di strutture stabili minimali installate dal gestore del campeggio nel limite massimo del 25% della capacità ricettiva e munite delle prescritte autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune);
  • campeggi di transito, cioè campeggi che offrono servizi ad una clientela praticante il turismo itinerante (sosta inferiore a 48 ore) eventualmente abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori;
  • centri vacanze, cioè campeggi dotati di impianti sportivi e di svago, con annessi servizi commerciali e di ristorazione.

Campeggi aperti dopo il 20/7/2006 dotati di aree di sosta attrezzate di dimensione non inferiore a 1.000 mq. dove è permesso sostare per non oltre 48 ore. In tali strutture è consentita la presenza di:

  • piazzole per turisti forniti di mezzi propri di pernottamento;
  • allestimenti mobili per il pernottamento (v. caravan, mobil house) a disposizione dei clienti nel limite massimo del 60% della capacità ricettiva, soggetti a denuncia di inizio di attività (ma non al permesso di costruzione) ed al “meccanismi di rotazione”, nonché privi di collegamenti permanenti con il terreno o con impianti idrici, fognari, del gas.

Nei campeggi e villaggi turistici gli allestimenti mobili per pernottamento (quali: caravan; maxi caravan; mobil house; tende; lodge tends) nella disponibilità del gestore, liberamente dislocati all’interno della struttura al servizio dei clienti, non sono soggetti a permessi di costruzione o di denuncia di inizio attività, purché: non oltre 70% della capacità ricettiva (compresi allestimenti stabili minimi nel limite del 25%); osservati meccanismi di rotazione; non aventi alcun collegamento permanente con terreno; allacciati a rete tecnologiche di adduzione e smaltimento; rimovibili in ogni momento; realizzate nel caso di tende e lodge tends con materiali trasportabili.

Nel periodo di chiusura di tali strutture, mezzi di pernottamento dei clienti e relativi accessori possono essere tenuti in custodia dal gestore, anche nella medesima piazzola, purché non utilizzati.

Regione Marche, con Regolamento regionale n. 2 del 1/3/07, ha fissato per le strutture ricettive alberghiere ed all’aria aperta seguenti criteri ambientali relativi a:

  • consumo energetico: almeno 22% di energia elettrica utilizzata per riscaldare locali od aree comuni od ottenere aria calda per uso sanitario, deve provenire da fonti energetiche rinnovabili; finestre dotate di un livello di isolamento termico ed acustico adeguato alle condizioni climatiche e di inquinamento acustico della zona;
  • limitare consumo idrico (Flusso di acqua da docce e rubinetti non superiore a 12 litri/minuto nelle strutture ricettive alberghiere e 10 litri/minuto in quelle all’aria aperta) ed inquinamento (Acque reflue adeguatamente trattate, anche tramite sistema interno);
  • igiene e sicurezza, con obbligo di ricambio asciugamani e lenzuola almeno 1 volta/settimana nelle strutture ad 1 e 2 stelle (Almeno 2 volte/settimane in quelle di categoria superiore);
  • raccolta differenziata dei rifiuti da attuare secondo modalità vigenti nel Comune sede della struttura, garantendone il trasporto verso il “sito appropriato più vicino” se tale servizio non reso dal Comune;
  • partecipazione ad almeno 1 attività formativa/anno da parte del personale dipendente inerente alle misure ambientali;
  • informazioni sulla politica ambientale e sulle azioni adottate da fornire agli ospiti al loro arrivo, tramite opuscoli messi a disposizione nei locali comuni o nelle camere (Nei bagni e toilette fornite informazioni sul risparmio idrico e modalità di smaltimento dei rifiuti).

Giunta Regionale può definire ulteriori tipologie di attività turistiche, nonché loro caratteristiche e requisiti.

Iter procedurale:

Legge 106/14, come recepita dalla L.R. 9/06 (modificata da ultimo dalla L.R. 28/20) ha stabilito che avvio ed esercizio delle strutture turistico ricettive decorre dall’invio al Comune (tramite SUAP) dove ricadono le strutture e gli immobili da destinare a tali attività, di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), contenente:

  • generalità o denominazione del titolare/gestore dell’attività;
  • denominazione ed ubicazione della struttura ricettiva;
  • numero della camere/appartamenti destinati agli ospiti, specificando ricettività complessiva e servizi igienici offerti;
  • periodo di esercizio annuale o stagionale (comunque superiore a 3 mesi consecutivi/anno). Strutture ricettive all’aria aperta possono esercitare attività durante intero anno o per stagione estiva ed invernale (Ammessa chiusura temporanea per non oltre 3 mesi/anno a scelta dell’operatore);
  • possesso dei requisiti previsti da normativa in materia di: pubblica sicurezza; iscrizione nel registro delle imprese; notifica sanitaria prevista per somministrazione di pasti e bevande; requisiti di accesso ed esercizio di attività commerciali;
  • prezzi massimi da applicare per ogni servizio o prestazione

Ogni variazione della denominazione della struttura ricettiva o degli elementi contenuti nella SCIA comunicata al Comune entro 10 giorni dal suo verificarsi, fermo restando mantenimento dei requisiti della struttura stessa. Comune:

  1. deve verificare esistenza dei seguenti requisiti: requisiti strutturali dei locali (soprattutto dal punto di vista igienico e sanitario) previsti da regolamenti comunali; rilievo planimetrico della struttura ricettiva; classificazione della struttura; nominativo del responsabile od addetto alla sorveglianza; assicurazione contro rischi derivanti da responsabilità civile verso clienti commisurata alla capacità ricettiva della struttura; iscrizione del responsabile della struttura nel registro delle imprese della Camera di Commercio; rispetto delle norme di edilizia urbanistica, tutela della natura, ordine pubblico e pubblica sicurezza; autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di cibi e bevande;
  2. deve inviare entro 15 giorni, per via telematica, al Servizio comunicazione relativa a: SCIA pervenute con indicazione delle attrezzature, servizi e prezzi praticati; sospensioni e cessazioni, cambi di titolarità, o gestione, o denominazione delle strutture ricettive;
  3. deve comunicare al Servizio entro: 31 Gennaio l’Elenco aggiornato delle strutture ricettive in attività; 31 Ottobre e 31 Marzoinformazioni sui prezzi applicati in base alle caratteristiche delle strutture ricettive;
  4. può ammettere interventi in deroga agli strumenti urbanistici in merito ad altezze, distacchi, ampliamenti volumetrici (mai superiore a 20% dei volumi esistenti, né cumulabili con quelli previsti da L.R. 34/92 Art. 68 comma 2 lettera c, né applicabili nelle zone omogenee A, né utilizzabili per più di 1 volta), interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie, risparmio energetico, utilizzo di fonti di energia rinnovabile, raggiungimento degli standard innovativi ambientali, miglioramento qualitativo per conseguire un livello di classificazione superiore, purché rispettate norme vigenti per costruzione nelle zone dichiarate sismiche e dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggio. Deroghe attuate nei Comuni costieri tramite approvazione di piani particolareggiati, mentre negli altri Comuni tramite approvazione di piani di recupero su cui non richiesto parere della Provincia. Strutture oggetto di interventi in deroga vincolate alla destinazione turistico ricettiva per 20 anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori (Vincolo riportato su apposito atto registrato e trascritto, di cui copia inviata al Comune). Negli edifici destinati ad albergo sottoposti a tutela della Soprintendenza o ad altre forme di tutela ambientale od architettonica, Comune può concedere deroghe (comunicate alla Provincia) ai requisiti strutturali e dimensionali (sempre escluse deroghe alle dimensioni minime delle camere);
  5. può autorizzare strutture ricettive gravate da vincoli di destinazione derivati da incentivi regionali o nazionali, a riconvertirsi da una tipologia ad un’altra di struttura ricettiva (fermo restando rispetto del vincolo suddetto), qualora ne riconosca l’opportunità e nel rispetto del vincolo di destinazione della struttura urbanistica dell’area (Deroga concessa comunicata ad Autorità che ha posto il vincolo);
  6. può consentire a favore esclusivo di persone alloggiate, loro ospiti e di quanti partecipano a manifestazioni e convegni organizzati nelle strutture a titolo accessorio e complementare all’attività ricettiva principale: somministrazione di pasti e vivande; saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio; fornitura di giornali, riviste, materiali ad uso fotografico o di registrazione audiovisiva, strumenti informatici, cartoline e francobolli; installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo. Per svolgere tali attività accessorie non occorre invio di SCIA, né presenza di soggetti con qualificazione professionale di estetista, ma solo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali, nonché l’obbligo per titolare/gestore della struttura di fornire al cliente necessarie informazioni (anche mediante apposizione di specifici cartelli nei locali in cui ubicate attrezzature in questione per loro corretta fruizione, controindicazioni al loro utilizzo e prescrizioni da adottare) e garantire presenza di personale addetto alla vigilanza. Tali attività possono essere affidate in gestione a terzi in possesso dei requisiti prescritti e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene, sanità;
  7. può attestare, su richiesta del titolare della struttura, il raggiungimento degli standard ambientali previsti dal Reg. 2/07, previa verifica del rispetto dei requisiti prescritti (A tal fine Comune può chiedere documenti, certificazioni ed altre informazioni utili);
  8. deve esercitare funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture ricettive (fermo restando al Servizio il compito di controllare la classificazione delle strutture ed il marchio di qualità, segnalando eventuali irregolarità a Comune competente), con conseguente somministrazione di sanzioni in caso di accertamento di inadempienze (anche in merito a classificazione della struttura), previa diffida

Titolare/gestore dell’attività ricettiva deve:

  1. avviare l’attività entro 180 giorni dalla data di invio della SCIA;
  2. comunicare al Comune intenzione di: cessazione dell’attività; chiusura straordinaria della struttura ricettiva avente apertura annuale o stagionale (cioè per un determinato periodo dell’anno, comunque non inferiore a 3 mesi consecutivi, né superiore a 8 mesi anche non consecutivi) per un periodo non superiore a 12 mesi (Prorogabile per altri 12 mesi in caso di sua ristrutturazione ed ammodernamento); chiusura temporanea (superiore a 8 giorni ma inferiore a 3 mesi) della struttura (chiusura scelta dal gestore riportata nelle guide specializzate e nell’insegna);
  3. garantire, durante il periodo di apertura, la sorveglianza continua delle strutture all’aria aperta tramite persona addetta o responsabile;
  4. comunicare, in forma telematica o cartacea, al Comune dove esercitata attività, insieme a SCIA o a Comunicazione Inizio Attività (CIA), i prezzi dei servizi che si intendono praticare o loro eventuali modifiche entro 1 Marzo per prezzi applicabili a partire dal 1 Giugno edentro 1 Ottobre per prezzi decorrenti dal 1 Gennaio (se comunicazione riguarda anche variazione del periodo di esercizio dell’attività nell’anno successivo, questa inviata anche al Servizio). Nel caso di nuova struttura i prezzi sono comunicati entro 30 giorni dalla sua apertura. In caso di mancata od incompleta comunicazione dei suddetti prezzi, si applicano gli ultimi prezzi denunciati. Gestori non possono praticare prezzi superiori a quelli comunicati. Comuni comunicano prezzi applicati dalle strutture ricettive al Servizio (Solo strutture ricettive che hanno comunicato i prezzi sono inserite nelle azioni di promozione regionale);
  5. esporre in modo visibile al pubblico nel locale di ricevimento degli ospiti o in ogni unità abitativa, nonché nel sito web della struttura:
  • denominazione, tipologia e livello di classificazione della struttura ricettiva assegnato dal Servizio;
  • copia della SCIA inviata per esercizio dell’attività e copia del provvedimento di classificazione;
  • tabelle indicanti i prezzi praticati (coincidenti con quelli comunicati al Comune);
  • consistenza della struttura ricettiva e camere dove è possibile collocare letto aggiunto;
  • planimetria della struttura, evidenziando numero delle unità abitative e delle piazzole di sosta, nonché percorso di emergenza in caso di incendio (Non necessario per unità abitativa con accesso autonomo dall’esterno o poste al piano terra);
  • periodo di apertura;
  • nome del responsabile della struttura ricettiva;
  • regolamento organizzativo del complesso ricettivo, compreso: orario in cui deve essere liberata camera o unità abitativa; modalità di inoltro dei reclami;
  • cartina geografica della zona;
  • recapito della guardia medica e numero di chiamata del pronto soccorso;
  • indirizzi utili per farmacia, ufficio postale ed altri servizi pubblici presenti in zona;
  1. respingere persone sprovviste di carta di identità o altro documento idoneo ad attestarne la identità;
  2. far sottoscrivere scheda di dichiarazione delle generalità da parte del cliente o componente il nucleo familiare o capogruppo (Schede conservate per almeno 1 annoa disposizione degli Organi di polizia);
  3. comunicare, ai sensi del M. 7/1/13, alla Questura competente per territorio, le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore dal loro arrivo (Nel caso di soggiorni inferiori a 24 ore, entro stesso giorno di arrivo), mediante mezzi informatici. A tal fine gestori inviano domanda per essere abilitati, “tramite certificazione digitale, ad inserire nel sistema web oriented (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it), i dati degli alloggiati, con possibilità di consultare solo quelli relativi al giorno di trasmissione”, alla Questura che rilascia il certificato digitale di client server solo alle strutture ricettive in possesso di: personal computer con accesso a rete internet; software compatibile; broswer internet; software di visualizzazione ricevute. Ricevute le credenziali, il gestore:
  • installa al 1° accesso il suddetto certificato protetto da password (Consente identificazione della struttura che trasmette dati) su ogni postazioni in cui intende lavorare;
  • inserisce per ogni individuo alloggiato: data di arrivo; numero di giorni di permanenza; cognome e nome; sesso; data e luogo di nascita; cittadinanza; tipo di documento di identità; luogo di rilascio del documento. In caso di componenti di un gruppo familiare è sufficiente la compilazione dei dati di 1 dei coniugi (dovrà indicare altro coniuge e figli minorenni), mentre in caso di gruppi guidati è sufficiente compilazione dei dati del capogruppo (dovrà indicare elenco degli altri componenti il gruppo);
  • scarica e conserva ricevuta digitale degli inserimenti effettuati presso la struttura ricettiva;
  • comunica subito alla Questura qualsiasi ostacolo, anche di natura tecnica, che impedisce la trasmissione dei dati, provvedendo ad effettuare la comunicazione mediante altri sistemi (quali fax o posta elettronica certificata), riportando gli stessi dati di cui sopra “secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati” (conservare: copia del fax, attestante data ed orario di invio ed esito dello stesso; ricevuta della PEC, attestante data, orario ed esito di invio del messaggio e consegna al destinatario);
  • cancella dati digitali o distrugge copia cartacea degli elenchi trasmessi dopo 5 anni dal loro inserimento.

Dati trasmessi dai gestori sono conservati presso Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato in forma separata per ogni Questura, consultabili in linea per 15 giorni, dopo di che accessibili solo ad agenti ed ufficiali della Polizia giudiziaria e Polizia di Stato “addetti ai servizi investigativi e espressamente autorizzati con apposito provvedimento del Questore per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonché tutela della sicurezza pubblica”;

  1. comunicare entro i primi 5 giorni del mese successivo al Servizio arrivi e presenze turistiche nella struttura ricettiva, fermo restando obbligo di comunicazione previsto dalle norme sulla sicurezza;
  2. tenere un registro delle presenze in cui annotare arrivo, partenze e documento di identificazione delle persone alloggiate;
  3. stipulare un’assicurazione sui rischi derivanti da responsabilità civile verso clienti commisurata alla capacità ricettiva;
  4. rispettare il vincolo di destinazione della struttura ricettiva, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune;
  5. rispettare la normativa sulla prevenzione degli incendi ed in particolare almeno 4 delle seguenti prescrizioni: resistenza al fuoco delle strutture, reazioni al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo e/o promiscuo (esclusi punti dove prevista la reazione al fuoco dei materiali); locali adibiti a deposito
  6. praticare, secondo quanto previsto dalla Legge 124/17, “alla clientela finale, con qualsiasi modalità e strumento, prezzi, termini ed ogni altra condizione migliorativa rispetto a quelle applicate dalla stessa impresa tramite soggetti terzi” (Qualunque  patto o contratto contrario al riguardo è da considerarsi nullo).

Clienti, a cui applicati prezzi superiori a quelli indicati in tabella o che riscontrano carenze nella gestione del servizio e nelle strutture, possono inviare entro 30 giorni reclamo documentato al Servizio, che informa, tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,  del reclamo il titolare/gestore della struttura, assegnandogli 30 giorni per presentare osservazioni. Se reclamo risulta fondato, nei successivi 30 giorni Servizio provvede a rivedere la classificazione o impone alla struttura ricettiva di rimborsare al cliente l’importo pagato in eccedenza entro 15 giorni (comunicazione degli estremi di avvenuto pagamento al Servizio). Servizio è tenuto ad informare il cliente circa l’esito del suo reclamo. Clienti possono altresì adire a Commissioni arbitrali, istituite presso Camere di Commercio, od avvalersi di Associazioni dei consumatori.

Regione promuove istituzione di uno specifico marchio di qualità per riqualificazione dell’ospitalità da rilasciare a strutture ricettive in base a criteri definiti con delibera di Giunta Regionale, sentite Associazioni di categoria

Sanzioni:

Qualora a seguito di controlli, attrezzature ed impianti non risultano “in buone condizioni di funzionamento e manutenzione” o gli arredi sono di qualità inferiore alla classificazione: declassazione dell’azienda da parte del Servizio (in caso di gravi deficienze al livello più basso), previa diffida ad interessato a ripristinare l’efficienza ed il decoro della struttura entro un congruo periodo di tempo. Se nessun adeguamento intervenuto o in caso di mancata assegnazione o rinnovo della classificazione entro termini previsti: cessazione dell’attività decretata dal Comune

In caso di mancata rispondenza dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico, sanitaria e delle relative prescrizioni da adottare, o di uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione: sospensione dell’attività da 1 a 6 mesi disposta dal Comune, previa diffida

Se viene meno uno dei requisiti soggettivi previsti per titolare o gestore, o se questi non ottemperato a prescrizioni imposte con provvedimento di sospensione nei termini fissati, o se non attivato esercizio entro 180 giorni da invio di SCIA (salvo proroga in caso di comprovata necessità) o se sospesa attività per periodo superiore a 12 mesi: cessazione dell’attività disposta dal Comune

Titolare/gestore che non espone indicazioni al pubblico, o non comunica arrivi e partenze dei clienti, o non fornisce al Servizio informazioni richieste, o non consente accertamenti per classificazione: multa da 300 a 600 €

Titolare/gestore di struttura ricettiva alberghiera che attribuisce a proprio esercizio dotazioni, caratteristiche, classificazioni di livello superiore (comunque non rispondenti) a quelle possedute o assegnate dal Servizio o ne omette la pubblicizzazione, o consente la sosta oltre limite fissato: multa da 500 a 1.500 €

Titolare/gestore che non osserva periodi apertura comunicati al Comune, o viola le disposizioni in materia di uso occasionale di immobili nelle strutture all’aria aperta: multa da 250 a 1.500 €

Concessione di soggiorno ad un numero di persone superiore a quello indicato in SCIA per strutture all’aria aperta: multa da 10 a 30 €/persona in più ospitata (Da 150 a 450 €/persona in più per struttura alberghiera)

Titolare/gestore che fornisce alimenti o bevande o servizi accessori a favore di persone non autorizzate: multa da 500 a 3.000 €

In caso di omessa esposizione di tabella dei prezzi: multa da 350 a 1.050 €. Applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati: multa da 750 a 2.250 €

Mancata comunicazione a Comune della presenza di ospiti a fini statistici: multa da 250 a 500 €

Violazione di altre norme in materia di ricettività turistica: multa da 250 a 500 €

In caso di recidiva: sanzioni raddoppiate + sospensione dell’attività per non oltre 60 giorni (Per casi particolarmente gravi, divieto a proseguire attività).

Titolare e gestore della struttura ricettiva risponde in solido delle sanzioni applicate, in quanto responsabili dell’osservanza delle norme di legge

 

 

 

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