VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (Legge 114/15; D.Lgs. 152/06; D.M. 25/10/16 L.R. 11/19) (teramb22)

Soggetti interessati:

Ministero Ambiente Tutela del Territorio e Mare (MATTM), Regione, Provincia, Comune, Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), Agenzia Regionale Ambientale Marche (ARPAM), Autorità competente (AC)

Chiunque intende realizzare ai sensi della L.R. 11/19 iniziative sottoposte a:

–         Valutazione Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale, tra cui si segnala:

a)utilizzo non energetico di: acque superficiali con derivazione superiore a 1.000 l/secondo; acque sotterranee (comprese acque termali e minerali) con derivazione superiore a 100 l/secondo

b)impianti destinati alla fabbricazione di: pasta per carta (a partire dal legno o da altre materie legnose); carta e cartone con capacità di oltre 200 t/giorno di prodotto finito

c)impianti per concia e pellame con capacità superiore a 12 t/giorno di prodotto finito

d)dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare acque in modo durevole a fini non energetici, di altezza superiore a 10 m. o con capacità superiore a 100.000 mc. (Escluse opere di confinamento fisico volte alla messa in sicurezza dei siti inquinati)

e)opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, al fine di prevenire eventuale penuria idrica, con: volume di acqua trasferita superiore a 100.000.000 mc./anno; erogazione media pluriennale di acqua del bacino in questione superiore a 2.000.000.000 mc./anno; volume di acqua trasferita superiore a 5% di detta erogazione (Esclusi trasferimenti di acqua potabile in tubazioni)

f)impianti per l’allevamento intensivo di oltre: 85.000 posti per polli da ingrasso; 60.000 posti per galline; 3.000 posti per suini da produzione (oltre 30 kg.); 900 posti per scrofe

–         VIA di competenza provinciale, tra cui si segnala:

a)impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi o di rifiuti non pericolosi (con capacità di oltre 100 t/giono) mediante incenerimento, o trattamento, o deposito preliminare (capacità superiore a 150.000 mc.)

b)impianti di depurazione delle acque per popolazione di oltre 100.000 abitanti

–         verifica di assoggettabilità di competenza regionale, tra cui si segnala:

a)per agricoltura:

  • impianti di allevamento intensivo, cioè con un numero di animali superiore a: 40 q.li di peso vivo/ha. di terreno a disposizione di allevamento. Esclusi gli allevamenti con un numero di animali inferiore a: 1.000 avicoli; 800 cunicoli; 120 posti per suini da produzione (oltre 30 kg.) o 45 posti per scrofe; 300 ovicaprini; 50 bovini
  • progetti di gestione delle risorse idriche da destinare all’agricoltura (compresi progetti di irrigazione e drenaggio delle terre) riguardanti oltre 300 ha.
  • impianti di piscicoltura intensiva riguardanti una superficie di oltre 5 ha.
  • progetti di ricomposizione fondiaria riguardanti una superficie di oltre 200 ha.

b)per industria energetica ed estrattiva:

  • impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza  superiore a 1 MW
  • impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza superiore a 1 MW
  • impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale superiore a 100 MW

–         verifica di assoggettabilità di competenza provinciale, tra cui si segnala:

a)per agricoltura:

  • cambiamento d’uso di aree seminaturali non coltivate in coltivazioni agrarie intensive riguardanti una superficie di oltre 10 ha.
  • imboschimento di una superficie di oltre 20 ha. o deforestazione di una superficie di oltre 5 ha. da riconvertire ad altri usi

b)per industria energetica:

  • impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici con potenza superiore a 1 MW

c)per industria dei prodotti agroalimentari:

  • impianti per il trattamento e la trasformazione delle materie prime animali (diverse dal latte) con capacità di oltre 75 t/giorno di prodotto finito
  • impianti per il trattamento e la trasformazione delle materie prime vegetali con capacità di oltre 300 t/giorno di prodotto finito (su base trimestrale)
  • impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari con capacità di oltre 200 t/giorno (su base annua) di prodotto finito
  • impianti per produzione di birra o malto con capacità di oltre 500.000 hl/anno di prodotto finito
  • impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi con capacità di oltre 50.000 mc. di volume/anno
  • macelli con capacità di produzione delle carcasse di oltre 50 t./giorno
  • impianti per l’eliminazione ed il recupero delle carcasse e residui di animali con capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno
  • impianti per produzione di farina di pesce con capacità di oltre 50.000 q.li/anno di prodotto finito
  • molitura di cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia con capacità di oltre 5.000 mq. di superficie o 50.000 mc. di volume lavorato
  • zuccherifici ed impianti per la produzione di lieviti con capacità di oltre 10.000 t./giorno di produzione/raffinazione delle barbabietole

d)per industria dei tessili, cuoio, legno, carta:

  • impianti per la fabbricazione dei pannelli di fibra, o particelle e compensati di capacità superiore a 50.000 t/anno di materie prime lavorate
  • impianti per la lavorazione di cellulosa, carta e cartoni di capacità superiore a 50 t/giorno di prodotto finito
  • impianti per il trattamento o tintura di fibre, tessili, lana di capacità superiore a 10 t/giorno di prodotto finito
  • impianti per la concia di cuoio e pellame di capacità superiore a 3 t/giorno di prodotto finito

e)per infrastrutture:

  • derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedono derivazioni superiori a 200 l/secondo, o di acque sotterranee con derivazioni superiori a 50 l/secondo, o trivellazioni volte alla ricerca di acque sotterranee per derivazioni di  oltre 50 l/secondo
  • opere di canalizzazione e regolazione dei corsi di acqua
  • impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi (compresi rifiuti speciali) con capacità superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di incenerimento o trattamento o deposito preliminare (capacità superiore a 30.000 mc. o 40 t/giorno)
  • impianti di depurazione delle acque per popolazione di oltre 10.000 abitanti
  • discariche di rifiuti urbani non pericolosi di capacità inferiore a 100.000 mc.

f)per altri progetti relativi a:

  • villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha., o centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto od oltre 25.000 mc. edificati o occupanti una superficie di oltre 20 ha.
  • depositi di fanghi, compresi quelli inerenti al trattamento delle acque reflue urbane, con capacità di oltre 10.000 mc.
  • stabilimenti di squartamento di capacità superiore a 50 t/giorno
  • terreni destinati a campeggio e caravaning a carattere permanente per oltre 300 posti roulotte o 5 ha. di superficie
  • parchi tematici di oltre 5 ha. di superficie

Risultano in deroga, in quanto aventi un minimo impatto ambientale, secondo quanto riportato in Allegato IV a D.Lgs. 152/06, così come modificato da ultimo da D.Lgs. 104/17 pubblicato su G.U. 156/17, i seguenti impianti connessi al settore primario:

  • panetterie, pasticcerie ed affini, in cui utilizzata meno di 300 kg./giorno di farina;
  • silos per materiali vegetali;
  • impianti di trasformazione e conservazione (Esclusa surgelazione) di frutta, ortaggi, funghi, carne, pesce, con produzione inferiore a 350 kg./giorno;
  • impianti di molitura dei cereali con produzione inferiore a 500 kg./giorno;
  • impianti di essiccazione di materiali vegetali al servizio dell’impresa agricola, con potenza termica nominale per corpo essiccante inferiore a 1 MW se alimentati con biomassa, o biodiesel, o gasolio, come tale o in emulsione con biodiesel (inferiore  a 3 MW, se alimentati a metano, o GPL, o biogas);
  • impianti di lavorazione dei prodotti alimentari, cha utilizzano meno di 350 kg./giorno di materie prime;
  • impianti di trasformazione lattiero caseari, con produzione inferiore a 350 kg./giorno;
  • allevamenti in ambienti confinati (cioè in strutture coperte per la stabulazione degli animali) aventi un numero di capi inferiore a: 200 per vacche da latte (con peso medio pari a 600 kg./capo); 300 per vacche da rimonta (con peso medio pari a 300 kg./capo); 300 per vacche a duplice attitudine o bovini da ingrasso (con peso medio pari a 400 kg./capo); 1.000 per vitelli (con peso medio pari a 130 kg./capo); 400 per scrofe con suinetti destinati allo svezzamento; 1.000 per suini da ingrasso; 2.000 per ovicaprini (con peso medio pari a 50 kg./capo); 25.000 per galline ovaiole e capi riproduttori (con peso medio pari a 2 kg./capo); 3.000 per pollastre (con peso medio pari a 0,7 kg./capo) o per polli da carne (con peso medio pari a 1 kg./capo) o per altro pollame; 7.000 per tacchini maschi (con peso medio pari a 9 kg./capo); 14.000 per tacchini femmine (con peso medio pari a 4,5 kg./capo); 30.000 per faraone (con peso medio pari a 0,8 kg./capo); 40.000 per fattrici conigli (con peso medio pari a 3,5 kg./capo); 24.000 per conigli ad ingrasso (con peso medio pari a 1,7 kg./capo); 250 per equini (con peso medio pari a 550 kg./capo); 700 per struzzi
  • allevamenti attuati in ambienti non confinati;
  • impianti di combustione di potenza termica inferiore a: 1 MW se alimentati a biomassa o a biodiesel; 3 MW se all’interno di impianti di smaltimento di rifiuti alimentati a biogas;
  • cantine, che trasformano fino a 600 t./anno di uva; stabilimenti di aceto o di altre bevande fermentate con una produzione annua di 250 hl. in caso di distillati e 1.000 hl. in caso di altri prodotti. Sempre escluse le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate in tali stabilimenti;
  • frantoi

Sono sempre esclusi da VIA gli interventi eseguiti d’urgenza per salvaguardare l’incolumità delle persone e mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente, o a seguito di calamità, purché l’Autorità competente, sulla base della documentazione trasmessa:

  • accerta l’assenza di altre forme opportune di intervento;
  • informa il pubblico sui dati raccolti e sulle procedure di valutazione adottate, così da prendere decisioni motivate in merito all’esenzione;
  • informa della decisione presa la Commissione Europea.

Iter procedurale:

In base al D.Lgs. 152/06, come modificato da D.Lgs. 104/17, Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è un procedimento mediante cui individuare preventivamente gli effetti di un progetto sull’ambiente naturale e sul paesaggio (compresi gli effetti relativi allo sfruttamento delle risorse del suolo), al fine di individuare le soluzioni più idonee al perseguimento dell’obiettivo della tutela ambientale nei lavori di costruzione ed installazione degli impianti o di altre opere.

Nel caso di provvedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può chiedere ad AC che VIA sia rilasciata nell’ambito di un provvedimento unico (comprendente: Autorizzazione integrata ambientale (AIA); Autorizzazione riguardante disciplina degli scarichi nel sottosuolo ed acque sotterranee; Autorizzazione riguardante disciplina di immissione in mare di materiale derivante da attività di scavo e posa in mare di cavi e condotte; Autorizzazione paesaggistica e culturale; Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico; Nulla osta di fattibilità di cui al D.Lgs. 105/15; Autorizzazione antisismica), allegando documentazione prevista dalla normativa vigente ai fini del rilascio dei titoli ambientali prescritti per realizzare il progetto in questione

Entro 15 giorni dalla richiesta, AC, verificato l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori e se il progetto presenta impatti rilevanti in un altro Stato, comunica (per via telematica), a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati nonché all’altro Stato, l’avvenuta pubblicazione dei documenti nel proprio sito web (garantire la riservatezza delle informazioni industriali e commerciali del proponente), affinché nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, verifichino l’adeguatezza e completezza della documentazione (proponente ha 30 giorni di tempo per produrre eventuali integrazioni). Dopo tale passaggio, AC pubblica un avviso, affinché, entro 60 giorni, il pubblico possa presentare le proprie osservazioni in merito all’impatto ambientale del progetto in questione.

AC, entro 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione, propone a MATTM l’adozione del provvedimento di VIA. In caso di procedura complessa, AC può predisporre, con atto motivato, il prolungamento della fase di valutazione per altri 30 giorni, comunicandolo al proponente. MATTM provvede entro 60 giorni ad adottare il provvedimento di VIA, previa acquisizione di eventuale parere del MIBACT da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta. Se ciò non avviene, il proponente può chiedere a Consiglio dei Ministri di esprimersi entro 30 giorni. Provvedimento di VIA contiene:

a)motivazioni della decisione, incluse informazioni relative alla partecipazione del pubblico; sintesi dei risultati della consultazione; indicazione di eventuale integrazione dei risultati;

b)condizioni per la realizzazione, esercizio (con i suoi eventuali malfunzionamenti) e dismissione del progetto;

c)misure da adottare per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi significativi;

d)tipologia dei parametri da monitorare e durata del monitoraggio degli impatti ambientali negativi significativi, definiti in base alla natura, ubicazione, dimensione del progetto, nonché alla significatività dei suoi effetti negativi

In caso di progetti ed impianti con impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, MATTM notifica a questo (comunicandolo ad AC tramite web) tutta la documentazione inerente, fissando il termine di: 60 giorni per esprimere il proprio parere; 90 giorni dalla comunicazione da parte di questo di voler partecipare alla procedura VIA (o altro termine concordato, purché sia consentito al pubblico di tale Stato di essere informato ed esprimere il proprio parere “entro termini ragionevoli”). Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, la Regione, in caso di progetti od impianti le cui modalità di esercizio possono avere effetti transfrontalieri, informa subito MATTM e collabora nello svolgimento della procedura internazionale, fermo restando che la messa a disposizione della documentazione è di competenza del soggetto proponente o di AC nel rispetto della convenzione sottoscritta con il Paese interessato. In tali circostanze termine di rilascio del provvedimento di VIA è prorogato di 90 giorni (o altro termine concordato tra Paesi interessati).

AC, entro 10 giorni dalla conclusione delle consultazioni transfrontaliere, convoca Conferenza dei servizi, a cui partecipa il soggetto proponente e le Amministrazioni interessate al rilascio di VIA. Conferenza dei servizi conclude i propri lavori entro 210 giorni con una determinazione motivata, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale

Provvedimento di VIA è valido per almeno 5 anni, tenuto conto di: tempi previsti per realizzare il progetto; procedimenti autorizzativi necessari. Decorsi i termini indicati senza che il progetto sia stato realizzato, procedura di VIA va reiterata, “fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di una specifica proroga da parte di AC”

Regione Marche con L.R. 11/19 ha definito le disposizioni in materia di VIA attribuite dal D.Lgs. 152/06 alla Regione e da questa delegate alle Province, comprese le regole per semplificare le procedure di consultazione del pubblico sui provvedimenti/autorizzazioni di competenza regionale e locale

L.R. 11/19 stabilisce che sono sottoposti a VIA gli interventi riportati sopra, nonché gli interventi che le Autorità competenti valutano in grado di produrre impatti ambientali negativi significativi o ricadenti (anche solo parzialmente) in aree naturali protette o siti Natura 2000.

La Regione è l’Autorità competente (AC) per i progetti elencati in premessa, nonché per: interventi ricadenti in 2 o più Province; progetti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA); progetti ricadenti anche nel territorio di Regioni confinanti (VIA effettuata di intesa con le altre Autorità competenti). Provincia è competente per i progetti elencati in premessa interamente ricadenti nel proprio territorio.

Il soggetto proponente, in caso di “presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi significativi, può chiedere l’esecuzione di una semplice verifica preliminare per le “modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare i rendimenti e le prestazioni ambientali dei progetti” di cui in premessa, salvo caso di un loro superamento dei eventuali valori limite fissati (in tal caso è necessaria la VIA)

Studio preliminare inerente alla verifica di assoggettabilità è redatto dal proponente seguendo il procedimento riportato in Allegato C bis della L.R. 11/19 pubblicato su BUR 39/19, in cui riportare:

  1. progetto, ed in particolare: caratteristiche fisiche di insieme (compresi eventuali lavori di demolizione); sua localizzazione (espressa in termini di “sensibilità ambientale delle aree geografiche interessate”)
  2. probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente a livello di: residui; emissioni previste; produzione di rifiuti; uso di risorse naturali (suolo, territorio, acqua, biodiversità)
  3. misure prese per evitare o prevenire gli impatti ambientali significativi negativi, anche in funzione di: risultati disponibili di altre valutazioni; normative UE, nazionali, regionali vigenti in materia

AC effettua la verifica, tenendo conto di:

–         caratteristiche dei progetti ed in particolare di: dimensioni e concezione di insieme del progetto; cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati in zona; utilizzo di risorse naturali (suolo, territorio, acqua, biodiversità); produzione di rifiuti; inquinamento e disturbi ambientali; rischi di gravi incidenti e/o di calamità derivati dal progetto (compresi quelli connessi ai cambiamenti climatici); rischi per la salute umana (v. contaminazione dell’acqua, inquinamento atmosferico)

–         localizzazione dei progetti ed in particolare di: utilizzo del territorio esistente; disponibilità, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona di riferimento (compreso il sottosuolo); capacità di carico dell’ambiente naturale (in particolare intorno a: zone umide; zone riparie; foce dei fiumi; zone costiere ed ambiente marino; zone montuose e forestali; riserve e parchi naturali; zone protette ai sensi della normativa nazionale o siti Natura 2000; zone dove si presume non vengono rispettati gli standard di qualità ambientale; zone a forte densità demografica; zone di importanza paesaggistica, storica, culturale, archeologica; terreni con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità)

–         tipologie e caratteristiche dell’impatto potenziale ed in particolare: entità ed estensione dell’impatto a livello di area geografica (compresa quella transfrontaliera); entità della popolazione potenzialmente interessata; natura dell’impatto; probabilità, intensità e complessità dell’impatto; insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto; cumulo tra impatto del progetto con quello di altri progetti esistenti o approvati in zona; possibilità di ridurre impatto in modo efficace

Studio di impatto ambientale (redatto in base agli esiti delle precedenti procedure) deve descrivere:

–         progetto ed in particolare: sua ubicazione (anche in riferimento alla tutela ed ai vincoli presenti nell’area); sue caratteristiche fisiche (compresi eventuali lavori di demolizione, utilizzo del suolo ai fini della costruzione e funzionamento); sue caratteristiche di funzionamento a livello di processo produttivo (evidenziare: fabbisogno e consumo di energia; natura e quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate); valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni prodotte nelle fasi di costruzione e funzionamento (inquinamento dell’aria, acqua, suolo e sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, radiazioni, rifiuti); tecnica prescelta per prevenire, “a costi non eccessivi, le emissioni dell’impianto e ridurre l’uso delle risorse naturali”

–         principali alternative esistenti a costi ragionevoli a livello di: concezione del progetto; tecnologia usata; ubicazione; dimensioni; portata (specificare le ragioni della scelta che hanno spinto verso il progetto presentato sotto il profilo ambientale ed occupazionale)

–         aspetti inerenti allo stato attuale dell’ambiente ed alla sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto (valutazione motivata in base alla “disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche”)

–         fattori “potenzialmente soggetti all’impatto ambientale del progetto proposto in termini di: popolazione; salute umana; biodiversità; sottrazione di territorio; erosione del suolo con relativa diminuzione della sostanza organica; qualità e quantità di acqua ed aria; emissioni di gas ad effetto serra; beni materiali; patrimonio culturale; paesaggio; patrimonio agroalimentare

–         probabili impatti ambientali dovuti a: costruzione ed esercizio del progetto (compresi lavori di demolizione); emissioni di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, sostanze nocive; smaltimento dei rifiuti; rischi per la salute umana o per il paesaggio/ambiente, o per il patrimonio culturale; cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti; livello di uso delle risorse naturali del territorio (suolo, risorse idriche, biodiversità) e/o di aree di particolare sensibilità ambientale; impatto sul clima (natura e qualità delle emissioni di gas ad effetto serra) e sulla vulnerabilità al cambiamento climatico; tecnologia e sostanze usate; effetti positivi e negativi del progetto diretti ed indiretti, permanenti e temporanei, secondari, cumulativi, transfrontalieri a breve, medio e lungo termine (tenere conto degli obiettivi di protezione dell’ambiente di UE)

–         metodi di previsione usati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi negativi del progetto, “nonché le principali incertezze riscontrate”

–         misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi negativi del progetto, comprese le disposizioni per il monitoraggio delle fasi di costruzione e funzionamento ex post di questo

–         impatto del progetto sui beni culturali e paesaggistici presenti, nonché trasformazioni derivate da questi e misure di mitigazione e compensazione necessarie

–         rischi di impatti ambientali significativi negativi progetto, a seguito di gravi incidenti e/o calamità, con le relative misure previste per evitarli o mitigarli

–         elenco delle fonti usate per le descrizioni e valutazioni incluse nello studio

–         riassunto delle precedenti informazioni e delle eventuali difficoltà incontrate (quali: lacune tecniche o mancanza di conoscenze in merito ai dati richiesti ed alla previsione degli impatti)

Nel caso del procedimento di VIA di competenza regionale/provinciale, il soggetto proponente presenta la richiesta con la documentazione alla Struttura regionale/provinciale competente per territorio (AC). La richiesta di VIA si intende ritirata (con la sua conseguente archiviazione da parte di AC) se il soggetto proponente non integra la documentazione richiesta dalle Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento nei termini fissati da AC

Ogni autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, nulla osta necessario alla realizzazione ed esercizio del progetto sono acquisiti tramite Conferenza dei servizi, alla cui conclusione AC adotta una determinazione motivata (soprattutto per quei progetti la cui approvazione ha per legge effetto di variante allo strumento urbanistico”), che costituisce l’autorizzazione unica (comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto) avente valenza di variante urbanistica. Valutazione ambientale strategica (VAS) non è necessaria per la realizzazione di singole opere

Nel caso di progetti non conformi allo strumento urbanistico comunale, il soggetto proponente può, pena decadenza della domanda:

–         acquisire la conformità urbanistica prima di inviare la richiesta di VIA

–         allegare alla richiesta di VIA gli elaborati progettuali previsti dalla normativa urbanistica vigente per la variante agli strumenti comunali, compresi quelli richiesti per le procedure di verifica di assoggettabilità di VIA o VAS

La pubblicazione dei suddetti documenti avvia le procedure di variazione dello strumento urbanistico (fermo restando gli obblighi di pubblicità per VIA), con possibilità di presentare le osservazioni entro 60 giorni dalla pubblicazione.

AC si avvalgono del supporto tecnico di:

–         ARPAM e ASUR, sulla base di appositi protocolli di intesa, per le attività istruttorie volte al rilascio della verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA

–         soggetti di comprovata professionalità, competenza ed esperienza, o di Enti, Università ed Istituti di ricerca (anche costituendo Commissioni tecnico istruttorie, composte da esperti interni ed esterni ad AC) per procedimenti di VIA di particolare complessità

In caso di opere/interventi da assoggettare a VIA, il soggetto proponente, di sua iniziativa o su richiesta dei Comuni o del pubblico interessato, può illustrare il progetto da realizzare, con i suoi principali impatti ambientali derivati, in un’Assemblea pubblica convocata prima dell’invio dell’istanza ad AC (eventualmente durante le fasi di dettaglio degli elaborati progettuali o di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale), a cui interviene AC stessa  (questa, del resto, può sempre disporre l’esecuzione di un’inchiesta pubblica, anche in caso di convocazione della suddetta Assemblea pubblica)

I documenti relativi al provvedimento autorizzativo unico, a quello di verifica di assoggettabilità e di VIA sono pubblicati integralmente sui siti web di AC e dei Comuni interessati, riportando la sede dove è possibile prenderne visione, unitamente alle valutazioni istruttorie. In caso venga attivata una valutazione preliminare, la lista di controllo è resa disponibile nel sito web di AC insieme all’esito della valutazione preliminare (A tal fine AC può avvalersi del supporto del Comando dei Carabinieri forestali, tramite appositi protocolli di intesa)

Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 11/19, acquisito il parere della Commissione assembleare competente:

–         adotta entro il 15 Novembre 2019 le Linee guida per definire l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati da tale legge, nonché le modalità di consultazione del pubblico

–         provvede ad adeguare gli Allegati della suddetta legge, tenendo conto delle normative UE e nazionali

–         definisce con DDS 159 del 8/8/2019 la modulistica per la presentazione delle istanze, nonché delle osservazioni da parte del pubblico interessato, pubblicata su BUR 67/19 e reperibile sui siti web di AC

In caso di progetti ed interventi sottoposti a VIA, VAS o AIA aventi impatti ambientali negativi rilevanti su Regioni confinanti, AC deve:

–         mettere a disposizione nel proprio sito web la documentazione pervenuta

–         darne informazione ed acquisire pareri di tali Regioni, nonché dei loro Enti locali interessati

Provvedimento di VIA deve essere sempre riportato nelle autorizzazioni (compresa quella ambientale, ove prevista)  ed in ogni titolo abilitativo necessario a realizzare i progetti sottoposti a VIA, evidenziando almeno: condizioni ambientali su cui incide il progetto; caratteristiche del progetto; eventuali misure per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare impatti ambientali negativi significativi; misure di monitoraggio adottate.

Decisione di concessione o rigetto di VIA subito comunicata al pubblico, Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, mediante pubblicazione sul sito web di AC, evidenziando almeno le motivazioni della decisione con eventuali condizioni da rispettare.

AC è tenuto a verificare il rispetto da parte del soggetto proponente delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, al fine di:

–         identificare gli impatti ambientali negativi significativi imprevisti;

–         adottare eventuali misure correttive, anche avvalendosi del sistema nazionale per la protezione ambiente, Istituto Superiore Sanità. In caso di progetti di particolare complessità, ubicazione, dimensione delle opere, AC può istituire, con spese a carico del proponente, appositi Osservatori ambientali.

Il soggetto proponente è tenuto ad inviare ad AC la documentazione contenente gli elementi necessari all’attività di verifica, da concludersi entro i 30 giorni successivi. Se la verifica risulta positiva, AC attesta il rispetto delle opere, pubblicandolo sul proprio sito web entro i 15 giorni successivi. Se invece la verifica si conclude con esito negativo, AC diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, pena l’applicazione di sanzioni. Se a seguito della verifica in merito alla esecuzione dei lavori di costruzione o di esercizio dell’opera, “si accerta impatti ambientali negativi imprevisti, o diversi, o di entità significativamente superiore a quelli valutati nell’ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente”, AC può ordinare:

–         la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate;

–         la adozione di adeguate misure correttive;

–         dispone l’aggiornamento di VIA con nuova pubblicazione di questo, assegnando il termine di 90 giorni al proponente per adempiere

AC informa, tramite il proprio sito web e quello di ARPAM, in merito a: modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio; risultati dei controlli; eventuali misure correttive adottate; dati derivanti dall’attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente

Il controllo su opere/interventi per cui non è prevista la verifica di assoggettabilità o il rilascio del provvedimento di VIA è di competenza dei Comuni.

AC, anche avvalendosi di ARPAM e Comando del carabinieri forestale, esercita il controllo in merito alla “parziale o totale difformità delle opere rispetto al progetto valutato, tale da incidere sugli esiti finali della procedura di VIA, con particolare riferimento alle prescrizioni impartite ed alla corretta valutazione del monitoraggio”. Risultati del controllo forniti al Comune.

Giunta Regionale invia a MATTM le informazioni su VIA rilasciate entro il 31 Dicembre. A tal fine le Province comunicano alla Regione entro il 30 Settembre i provvedimenti adottati e le procedure VIA in corso di istruttoria di propria competenza.

Entità aiuto:

In base ad art. 33 di D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 104/17, le tariffe da applicare ai soggetti proponenti per effettuare i rilievi, accertamenti, sopralluoghi necessari per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, VIA, VAS di competenza nazionale sono definite con decreto MATTM, in base alla copertura dei costi effettivi sostenuti da AC per l’attività istruttoria, di monitoraggio e controllo (Importi aggiornati ogni 2 anni). Importi definiti in funzione della complessità delle attività svolte (tenere conto: categorie di attività condotte; numero e tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate; eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati e certificati; spese di funzionamento di AC)

DM 25/10/2016 ha determinato tali tariffe decorrenti dal 02/01/2017 in:

  • 0,5/1000 del valore delle opere da realizzare con procedura di VIA, a cui aggiungere 25% di tale importo in caso di richieste di riesame di provvedimenti di VIA già emanati
  • 0,25/1000 (comunque non oltre 10.000 €) del valore delle opere da realizzare con procedura di verifica assoggettabilità a VIA

Nel caso di progetti relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici avviati a partire dal 19/04/2016 tariffe pari a:

  • 0,5/1000 del valore delle opere da realizzare con procedure di VIA, a cui aggiungere 25% di tale importo in caso di richieste di riesame di provvedimenti di VIA già emanati
  • 25.000 € per procedure di verifica in ottemperanza al D.Lgs. 163/06
  • 0,25/1000 del valore delle opere (determinato in base al progetto esecutivo presentato). La somma (da versare entro il 30 Giugno) è stabilita in base alle annualità del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. Per le opere che alla data del 02/01/2017 erano in parte già eseguite, l’importo è dovuto in proporzione alle restanti annualità del cronoprogramma

Proventi derivanti dall’applicazione delle suddette tariffe, nonché dalle sanzioni amministrative sono versati nel bilancio dello Stato ed assegnati a MATTM per:

a)migliorare le attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio inerenti le condizioni ambientali prescritte in VIA;

b)adottare misure atte alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali

L.R. 11/19 stabilisce che gli oneri a carico del proponente per il procedimento di VIA sono pari a 0,7/1000 del valore dell’opera/intervento dichiarato dal proponente (0,3/1000 in caso di opere o impianti registrati EMAS o certificati UNI ISO 14001), mentre sono pari rispettivamente a 0,5/1000 ed a 0,2/1000 in caso di verifica di assoggettabilità a VIA, fermo restando un versamento minimo di 500 €. Tali oneri sono dovuti anche in caso di esito negativo, od archiviazione del procedimento, o rinuncia del proponente

Oneri per lo svolgimento dei controlli da parte di ARPAM, disposti nel procedimento conclusivo di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, sono a carico del soggetto proponente

Proventi sono destinati per:

–         20% ad ARPAM per lo svolgimento delle attività di propria competenza;

–         80% ad AC per: acquisizione di strumenti, formazione, straordinari e trattamento salariale accessorio del personale dipendente non dirigenziale che svolge attività istruttoria del procedimento; attivazione di collaborazioni con soggetti esterni di comprovata esperienza a fini istruttori; supporto al Comando dei Carabinieri forestali

Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate dalla Regione e Provincia sono versati nei loro bilanci e destinati a partire dal 2019 a: miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale; predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali; attività di cui ad Art. 28 del D.Lgs. 152/06

Per l’attuazione della L.R. 11/19 è stato stanziato per il periodo 2019-2021 l’importo di 21.821,25 €. A partire dal 2022 la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio

Sanzioni:

Se l’opera viene realizzata senza effettuare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, o senza ottenere il provvedimento di VIA o il procedimento unico, o non tenendo conto dell’annullamento in sede giurisdizionale di tale provvedimento: assegnato da AC all’interessato un termine per avviare il nuovo procedimento + prosecuzione dei lavori/attività subordinata al rispetto dei termini di sicurezza riguardo ad eventuali rischi sanitari, ambientali o al patrimonio culturale. Scaduto inutilmente tale termine o se il nuovo procedimento VIA si conclude con esito negativo: demolizione delle opere realizzate + ripristino dello stato dei luoghi e delle situazioni ambientali a cura e spese del responsabile (Se ciò non avviene nei tempi e modalità fissate: AC provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente)

Chiunque realizza il progetto (o parte di esso) senza VIA ove prescritto: multa da 35.000 a 100.000 €

Chiunque realizza il progetto senza possedere il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, o senza osservarne le condizioni ambientali: multa da 20.000 a 80.000 €

Provvedimenti di autorizzazione adottati da AC senza preventiva verifica di assoggettabilità a VIA o senza VIA, ove prescritta: annullabili

Se accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali, o in caso di modifiche progettuali che rendono progetto realizzato difforme da quello sottoposto a procedimento di VIA, o a procedimento unico, AC, in base alla gravità dell’infrazione commessa, procede a:

  • diffida, comprensiva del termine entro cui eliminare gli inadempimenti/violazioni;
  • diffida, con contestuale sospensione dell’attività per un determinato periodo di tempo, se esiste il rischio di impatti ambientali negativi significativi;
  • revoca del provvedimento di VIA, in caso di: mancato adempimento alle prescrizioni imposte con la diffida; reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o danno per l’ambiente

Non ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta