VENDITA BOVINI GIOVANI

VENDITA BOVINI GIOVANI (Reg. 1308/13; D.M. 24/10/18) (bovini23)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Ispettorato Centrale Qualità della Produzione Agroalimentari e Repressioni Frodi (ICQRF).

Stabilimenti di macellazione e chiunque intende commercializzare carni (da intendere come “insieme delle carcasse, carni, con o senza osso, frattaglie, selezionate o no, destinate all’alimentazione umana, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate”) ottenute da bovini di età inferiore a 12 mesi (bovini giovani).

Iter procedurale:

MIPAAF con DM 24/10/2018 ha recepito, a partire dal 25/12/2018, il Reg. 1308/13 inerente  le modalità di commercializzazione sul territorio italiano delle carni di bovini giovani, comprese quelle destinate agli scambi ed all’importazione, che prevede:

  • obbligo per tutti i responsabili degli stabilimenti di macellazione di:
    1. classificare I bovini giovani abbattuti presso le loro strutture nelle categorie V (bovini di età inferiore a 8 mesi) e Z (bovini di età compresa tra 8-12 mesi) immediatamente dopo la macellazione, tenendo conto delle informazioni riportate nel passaporto dell’animale
    2. apporre lettera di identificazione della categoria (V/Z) sulla superficie esterna della carcassa, mediante l’utilizzo di etichette o marchi ad inchiostro indelebile o atossico
  • apposizione di etichetta sulle carni recante:
    1. denominazione di vendita “vitellone, carne di vitello” per carni ottenute da bovini giovani di categoria V, o “vitellone, carne di vitellone” per carne ottenute da bovini giovani di categoria Z, eventualmente integrata dal nome/designazione dei tagli della suddetta carne o frattaglie interessate. Vietato utilizzare il termine “vitello/a” per bovini di età superiore a 12 mesi.
    2. età degli animali al momento della macellazione, o in alternativa dicitura: “età alla macellazione inferiore a 8 mesi” per le carni di categoria V; “età alla macellazione da 8 a meno di 12 mesi” per le carni di categoria Z. In deroga gli operatori possono, in ogni fase della produzione e commercializzazione (salvo la distribuzione al consumatore finale), sostituire l’età con la lettera di identificazione della categoria (V/Z)

Se gli operatori intendono riportare in etichetta altre informazioni, oltre alle precedenti, debbono rispettare le disposizioni del DM 16/01/15 riguardante l’etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine

  • commercializzazione in Italia delle carni di bovini giovani (anche se provenienti da altri Paesi) con le suddette denominazioni di vendita
  • fornitura, nel caso di carni non preimballate vendute al consumatore finale presso esercizi al dettaglio, in sostituzione delle precedenti etichette, di informazioni riportate “per iscritto, in forma chiara, esplicita, leggibile per il consumatore”, (riconducibili comunque ad ogni categoria di bovini giovani) ed esposte accanto alla merce
  • registrazione, in ogni fase della produzione e commercializzazione, in modo da garantire la veridicità di quanto riportato in etichetta, delle seguenti informazioni:
    1. nome ed indirizzo degli operatori che hanno fornito la carne al consumatore finale
    2. numero di identificazione e data di nascita degli animali (riguarda solo le fasi attuate presso il macello)
    3. numero di riferimento, in grado di stabilire il collegamento tra l’identificazione dell’animale da cui ottenute le carni e le indicazioni riportate in etichetta relative alla denominazione di vendita, età alla macellazione, lettera di identificazione nella categoria (V/Z)
    4. data di entrata e uscita degli animali e della carne dallo stabilimento

 

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