VENDITA MERCE A PESO NETTO (Legge 441/81; D

VENDITA MERCE A PESO NETTO (Legge 441/81; D.M. 21/12/84; Circ. Min. Industria 1/10/85)  (commag39)

Soggetti interessati:

Chiunque vende merci alimentari o non alimentari a peso: allo stato sfuso (cioè il cui peso venga determinato all’atto stesso della domanda di acquisto” o il cui peso fissato per unità di prodotto), o a collo (Vendita di più pezzi omogenei sfusi contenuti in imballaggio), o confezionato in imballaggio o confezione che indichi peso netto del prodotto.

Rientrano vendite effettuate ai consumatori nei mercati all’ingrosso o trasferimento di merce tra committente e commissionario, mandatario o astatore.

Non rientrano vendite effettuate tra produttori, o tra produttore e centri confezionamento prodotti (compreso conferimento prodotto a cooperative, consorzio, Associazione).

Iter procedurale:

Vendita merce all’ingrosso o al minuto “il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara”, salvo “che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo”.

Vietato vendere a pezzo o a collo prodotti confezionati. Prodotti ortofrutticoli venduti “a pezzo o a collo” solo se hanno stessa qualità, stessa varietà, stesso grado di maturazione, stessa provenienza.

Con tara si deve intendere “tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unita ad essa e con essa viene venduta” (v. carta, busta, corde, fascette imballaggi in legno o cartone). Esclusi “involgenti da protezione” (v. Budelli per insaccati). Involucro protezione alimento per pesatura non deve superare 2,5% peso merce se questa di peso inferiore a 250 gr. (13 gr. merce di peso superiore).

Chiunque vende merce allo stato sfuso deve usare strumenti che consentano “la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per acquirente”. Se strumenti non conformi occorre porre cartello ben visibile contenente scritta “non in uso per vendita al minuto”.

Indicazione del peso riportata in grammi se peso merce inferiore a 1 kg.

Su imballaggi utilizzati per vendita all’ingrosso, fabbricante deve riportare, esternamente, anche a mezzo di etichettature, peso imballaggio stesso, ed eventuale differenze dovute ad umidità od altri agenti atmosferici. Per imballaggi prodotti ortofrutticoli ammessa tolleranza nel peso del 15% per imballaggi di legno, 8% per imballaggi in cartone.

Fatturazione ed ogni altro atto o documento relativo a vendita merce deve far riferimento “o al peso netto o al numero dei pezzi o colli venduti”.

Consumatore prima effettuazione acquisto merce confezionata “senza essere a chiusura ermetica o sigillata”, può chiedere apertura imballaggio “ai fini verifica peso netto” e qualora venga riscontrata differenza di peso con quanto indicato in confezione, procede a pagamento peso netto effettivo.

Eventuali irregolarità riscontrate da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ispettori metrici, direttori mercati all’ingrosso agro-alimentari, sono da ascrivere a titolare esercizio vendita se operazioni da questo direttamente compiute, o ai dipendenti (Titolare rimane obbligato in solido) ed inviate per applicazione sanzione ad Ufficio provinciale industria, nel cui territorio riscontrata irregolarità.

Sanzioni:

Chiunque non rispetta norme su merce venduta a peso netto, o non dispone strumenti per pesare conformi a legge, o non azzera tara dopo ogni pesatura, o utilizza imballaggi in cui non indicato relativo peso, o vende a pezzi e colli prodotti non aventi caratteristiche per essere venduti come tali, o non indica in documento vendita peso netto o “pezzi e colli venduti”: multa da 300.000 a 1.000.000 (Multa decuplicata nel caso di vendita all’ingrosso) + confisca materiale irregolare (v. Bilancia o imballaggi), salvo il fatto che non costituisca frode al commercio (art. 525 Codice Penale)