VENDITA PRODOTTI DA PARTE AGRICOLTORI

VENDITA PRODOTTI DA PARTE AGRICOLTORI (Legge 59/63, 231/05, 296/06, 27/12 art. 62, 221/12, 116/14, 44/19; D.Lgs. 228/01, 99/04; D.M. 20/11/07, 19/10/12)  (commag05)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), Istituto Servizi per Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorità garante), Comuni.

Enti pubblici, Enti pubblici economici, Enti di fatto (quali sindacati, partiti politici, Organizzazioni di volontariato), Associazioni (anche in caso di “acquisto e rivendita di prodotti agricoli da soggetti ad essi aderenti o associati ed in forma episodica, come in caso di vendita per beneficenza, o continuativa configurandosi come “attività di carattere imprenditorialità”).

Imprenditori agricoli singoli, o soci di società di persone, o società esercenti attività agricola, iscritti nel registro imprese della Camera di Commercio che intendono vendere direttamente a consumatore o a commerciante o ad industria trasformazione in forma itinerante o in sede stabile (Aree pubbliche, locali, chioschi …) prodotti ottenuti in misura prevalente dalla propria attività agricola o allevamento (Attività di allevamento deve trovare, almeno in parte, nel fondo in cui opera mezzi di sostentamento del bestiame prodotto, con esclusione allevamenti zootecnici industriali), compresi “prodotti derivati oggetto di attività di manipolazione o trasformazione prodotti agricoli e zootecnici”, nonché “prodotti agricoli acquistati, in forma non prevalente sul mercato”. Esclusi da esercizio vendita diretta imprenditori agricoli singoli o soci di persona giuridica i cui amministratori hanno riportato condanne, passate in giudicato, per delitti  in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione di alimenti nei 5 anni precedenti ad inizio attività

Iter procedurale:

Il comma 1065 della Legge 296/06 stabilisce che Comuni realizzino mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile, comprese cooperative di imprenditori agricoli. Comuni, singoli od associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori agricoli singoli od associati, o tramite Associazioni di produttori o di categoria, istituiscono mercati agricoli di vendita diretta “su area pubblica, in locali aperti al pubblico, nonché su aree di proprietà privata. Mercati agricoli dotati di un disciplinare (comunicato a Regione) che regola modalità di vendita “finalizzato alla valorizzazione delle tipicità e provenienza dei prodotti”.

Richieste di autorizzazione, complete in ogni parte, dopo 60 giorni da invio, si intendono accolte.

Possono esercitare vendita diretta in tali mercati gli imprenditori agricoli che:

  1. risultano iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
  2. hanno azienda agricola ubicata nel territorio della Regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
  3. vendono prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dalle aziende dei soci imprenditori agricoli “anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione, o anche di prodotti agricoli ottenuti nell’ambito territoriale della Regione”;
  4. non abbiano riportato come imprenditori agricoli o soci di società di persone od amministratori di persone giuridiche “condanne con sentenza passato in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione di alimenti nei 5 anni precedenti ad inizio attività”;
  5. esercitano attività di vendita diretta in qualità di titolare dell’impresa o soci di  società agricola o coadiuvanti familiari o personale dipendente dell’impresa;
  6. vendono prodotti agricoli conformi a norme in materia di igiene degli alimenti, etichettatura degli alimenti (Indicare luogo di origine territoriale ed impresa produttrice);
  7. effettuano all’interno dei mercati agricoli attività di trasformazione dei prodotti agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Comune deve rispettare “criteri di assegnazione delle aree riservate ad agricoltori che esercitano vendita dei loro prodotti”.

Comune revoca autorizzazione qualora:

  1. viene meno la qualifica di imprenditore agricolo;
  2. imprenditore agricolo vende prevalentemente prodotti non ottenuti nel proprio fondo o nei fondi degli associati;
  3. titolare vendite condannato per reati di cui sopra;
  4. rilevate più violazioni nella vendita diretta nei mercati agricoli da parte imprenditore

In caso di cessazione dell’attività di agricoltore, autorizzazione trasferita solo ad altro agricoltore.

D.Lgs. 228/01come modificato da ultimo da Legge 205/17, prevede che imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio su tutto il territorio italiano, prodotti provenienti in misura prevalente da propria azienda, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie, compresi prodotti derivati a seguito attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici finalizzati a completo utilizzo del ciclo produttivo

Per vendita al dettaglio esercitata su superficie all’aperto di azienda agricola o in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, beneficio, politico o di promozione di prodotti tipici o locali, o vendita on line, o vendita in forma itinerante occorre inviare comunicazione di inizio attività a Comune di residenza o sede legale di azienda (Nel caso di commercio elettronico o di commercio in forma itinerante a Comune dove ha sede azienda di produzione), in cui specificare: generalità del richiedente; iscrizione a registro delle imprese; estremi di ubicazione azienda; prodotti oggetto di vendita; modalità di vendita (compreso commercio elettronico). Attività di vendita avviata dopo invio SCIA

Per vendita al dettaglio non in forma itinerante in aree pubbliche o locali aperti al pubblico, comunicazione inviata a Comune dove si intende esercitare vendita.

Per vendita al dettaglio su aree pubbliche, avvalendosi di posteggio fisso inviare richiesta di assegnazione posteggio a Comune dove si intende esercitare vendita (v. scheda “commag06”)

Commercio ad ingrosso di prodotti ortofrutticoli effettuato da produttori non necessita iscrizione ad Albo

Se ricavi da vendita prodotti agricoli non di provenienza aziendale supera 160.000 €/anno per imprenditori individuali o 4.000.000 € per società si applicano norme di vendita del commercio previste dal D.Lgs. 114/98 (v. Requisiti di accesso ad attività, orari di apertura e chiusura). Tali norme non si applicano neppure per vendita diretta da parte di imprenditori agricoli all’interno dei mercati agricoli.

Nell’ambito delle vendite dirette è consentito ad agricoltore di:

  1. vendere prodotti agricoli (anche manipolati e trasformati) già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili in possesso dell’impresa (anche in forma itinerante) su aree pubbliche o private
  2. Consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati, usando locali ed arredi in possesso di impresa, “con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico sanitario”

Il D.Lgs. 273/98 consente deroghe dalle norme igienico-sanitarie previste dalla Direttiva CE 46/92 per le vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.

In merito ad obbligo di registrazione prescritto dal Reg. 852/04 inerente ad igiene prodotti alimentari, la Legge 116/14 consente ad imprese agricole di adempiervi se “in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, registrazione, comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista per esercizio di impresa

L’art. 2 bis della Legge 231/05 consente a grandi strutture di vendita e centri commerciali, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli di mettere in vendita nell’ambito di intesa di filiera “prodotti provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio delle Regioni in cui operano in una congrua percentuale in termini di valore della produzione agricola annualmente acquisita”. Stipula di tali intese di filiera determina priorità nella concessione di aiuti alle imprese agricole ed agroalimentari e di commercializzazione.

L’art. 2 della Legge 231/05 stimola le Regioni a promuovere accordi volontari tra consumatori per favorire “la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare incontro tra domanda ed offerta dei prodotti agroalimentari”

D.M. 20/11/2007 prescrive che:

  • Comune può organizzare all’interno dei mercati agricoli “attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati
  • Comune può favorire fruibilità del mercato agricolo di vendita diretta mediante fornitura di servizi a favore dei clienti dei mercati da parte di altri operatori commerciali;
  • MIPAAF fornisce “attività di supporto ed assistenza tecnica ai Comuni per adempimento di funzioni loro assegnate”, nonché assegna attività di monitoraggio annuale sui mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli e su attività da questi svolte;
  • Comune esercita attività di controllo nella vendita diretta all’interno dei mercati agricoli, in particolare per quanto concerne rispetto dei regolamenti comunali, del disciplinare di mercato, delle disposizioni emanate dal Ministero con D.M. 20/11/2007;
  • ASL esercita controllo per verificare rispetto nei mercati agricoli delle vigenti norme su igiene degli alimenti;
  • Regione e MIPAAF promuovono “azioni di informazioni per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita”

Legge 27/12 stabilisce che contratti aventi per oggetto cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, salvo quelli conclusi con consumatore finale, vengono definiti obbligatoriamente in forma scritta, indicando, pena nullità, durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento fissato in 30 giorni per merci deteriorabili (60 giorni per altre merci) decorrenti da ultimo giorno del mese in cui emessa fattura con interessi decorrenti da giorno successivo a scadenza di tale termine pari a quelli legali maggiorati di 2 punti. Sono prodotti deteriorabili i prodotti agricoli, ittici, alimentari:

  • preconfezionati con data di scadenza o termine minimo di conservazione inferiore a 60 giorni;
  • sfusi, comprese erbe o piante aromatiche, anche posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare loro durata oltre 60 giorni;
  • a base di carne, aventi seguenti caratteristiche fisico e chimiche: w superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2, oppure w superiore a 0,91 e ph superiore a 4,5;
  • tutti i tipi di latte.

Legge 44/19 ad art. 10 quater prevede che i contratti di cessione dei prodotti agricoli stipulati in forma scritta debbono avere durata non inferiore a 12 mesi (salvo quelli aventi carattere stagionale). ISMEA, al fine di accertare “situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione”, elabora ogni mese costi medi di produzione dei prodotti agricoli.

Autorità garante provvede d’ufficio o su “segnalazione di chiunque vi abbia interesse, entro 90 giorni ad accertare violazioni in merito ai contratti di cessione dei prodotti agricoli”, consentendo eventuale intervento al riguardo dell’Associazione di categoria a cui è iscritto l’imprenditore cessionario.

È vietato nelle relazioni commerciali tra operatori economici:

  1. imporre direttamente od indirettamente condizioni di acquisto, vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
  2. applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
  3. subordinare la conclusione ed esecuzione dei contratti alla continuità delle relazioni commerciali od all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura, non hanno alcuna connessione tra loro;
  4. conseguire indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura/contenuto delle relazioni commerciali;
  5. adottare ogni forma di condotta commerciale sleale, compreso il mancato rispetto dei principi di buone prassi e pratiche sleali riportate in Allegato al D.M. 19/10/2012 pubblicato su G.U. 274/12. È vietato in particolare “qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravosi”, quali:
  • inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche se queste sono fornite da soggetti terzi, “senza alcuna connessione oggettiva, diretta, logica con la cessione del prodotto oggetto di contratto”
  • esclusione dell’applicazione degli interessi di mora a danno dei creditori o dal risarcimento delle spese per il recupero dei crediti
  • applicazione di prezzi “palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali da parte di imprenditori agricoli”;
  • indicazione nel contratto di una clausola che impone al venditore, dopo la consegna dei prodotti un termine minimo per emettere la fattura, salvo caso di consegne del prodotto in più quote nello stesso mese (In tal caso, le fatture sono emesse dopo l’ultima consegna del mese).

Nei documenti di trasporto o consegna o fattura riportare dicitura “assolve agli obblighi di cui art. 62 comma 1 della Legge 24 Marzo 2012 n. 27“. Eventuale mancanza di firma sul documento ammessa se dimostrato “in modo inequivoco la riferibilità al documento scritto a determinato soggetto”. Nel caso di scambi di contrattazione nella Borsa Merci Telematica Italiana eseguito in base a regolamenti in questa vigenti

Pagamento del corrispettivo per merci deteriorabili (cioè prodotti agricoli, ittici ed alimentari preconfezionati con data di scadenza inferiore a 60 giorni o sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se parti in involucro protettivo o refrigerati, ma non sottoposti a trattamenti che ne prolungano durata oltre 60 giorni, o prodotti a base carne aventi aw superiore a 0,91 e ph superiore a 5,2. o tutti i tipi di latte) entro 30 giorni, mentre per altri prodotti agricoli ed alimentari termine è di 60 giorni a partire da ultimo giorno del mese di ricevimento di fattura. Cedente deve emettere fatture separate per cessioni di prodotti assoggettate a termine di pagamento diversi ai fini di determinazione interessi dovuti al creditore, data di ricevimento fattura è quella di consegna a mano o invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata (PEC), o in mancanza di certezza circa data di ricevimento della fattura, data di consegna dei prodotti. Interessi decorrono automaticamente da giorno successivo a scadenza di tale termine, applicando tasso di interesse vigente “in materia di lotta contro ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (per il 1° semestre quello vigente a 1 Gennaio; per il 2° trimestre quello vigente a 1 Luglio) maggiorato di 2 punti percentuali

Vietato “erogare pagamento di intero importo pattuito per fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative ad adempimento della medesima”.

Autorità Garante per concorrenza del mercato incaricata di vigilare su applicazione della Legge, avvalendosi di Guardia Finanza. Autorità provvede ad accertamenti d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato, in formato cartaceo o elettronico contenente:

  1. nome, cognome o ragione sociale; indicazione attività economica svolta; residenza; recapiti telefonici o indirizzo posta elettronica;
  2. elementi corredati da documentazione, quali: identificativi di operatore economico che ha commesso violazione e quello nei cui confronti commesso abuso (specificare ragione sociale, attività economica svolta, indirizzo, fatturato e percentuale di questo con soggetto denunciato); condotta commerciale oggetto di abuso (specificare luogo e modalità di condotta sleale, prodotti oggetto di transazione, data e periodo di validità del contratto, condizione contrattuali stipulato, termini di pagamento e fatturazione);
  3. ogni elemento utile per valutazione di Autorità (v. copia eventuali reclami già inviati ad impresa violatrice impegni con relativi esiti) eventuali esigenze di riservatezza delle informazioni.

Autorità Garante “al fine di garantire il contraddittorio, favorisce piena cognizione degli atti e verbalizzazione e modalità di pubblicazione delle decisioni”

Autorità, salvo caso di particolare gravità, può invitare operatore a “rimuovere profili di possibile illiceità della condotta”. Autorità esegue istruttoria dichiarando domanda irricevibile o da archiviare per assenza dei presupposti richiesti per procedere, o per manifesta infondatezza di elementi atti a giustificare ulteriori accertamenti, o a seguito di avvenuta rimozione da parte operatore commerciale di profili di illiceità della pratica, o purché non rientra tra le priorità di intervento di Autorità. Se domanda accolta, Autorità accerta eventuale “esistenza di comportamenti illeciti entro 120 giorni (Termine interrotto in caso di richiesta di informazioni integrative ed elevato a 180 giorni se le parti hanno sede all’estero. Termine prorogato in caso di particolare esigenze di Autorità). Avvio procedimento istruttorio comunicato alle parti, specificando oggetto del procedimento, elementi acquisiti di ufficio o presenti nella domanda, termine di conclusione di istruttoria, ufficio presso cui accedere ad atti, possibilità di presentare memorie scritte entro termine fissato. Soggetti portatori di interessi pubblici o privati o collettivi (Associazioni consumatori) possono intervenire nel procedimento indicando apposito atto indicante: nome, cognome, ragione sociale, residenza del richiedente; recapiti telefonici e posta elettronica; procedimento a cui si intende intervenire e relativi motivi di interesse. Autorità comunica a richiedente possibilità di accedere ad atti e di presentare memorie scritte.

Autorità può acquisire informazioni e documenti di ogni soggetto pubblico o privato, avvalendosi di audizione delle parti che possono farsi rappresentare da difensore munito di documento di rappresentanza (A conclusione di audizione redatto verbale sottoscritto dalle parti, di cui copia rilasciata alle stesse).

Autorità autorizza ispezioni presso chiunque ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ad istruttoria. Soggetti non possono opporre rifiuto a fornire informazioni o documenti richiesti per motivi di riservatezza e autotutela del rischio di infrazioni fiscali, o amministrative, o tutela di segreto industriale. Funzionari di Autorità possono accedere ad ogni locale, terreno, mezzo di trasporto del soggetto ispezionato (Esclusa residenza), controllare e prendere copia dei documenti. Durante ispezione soggetti possono farsi assistere da persona di fiducia, mentre Autorità può avvalersi di Guardia di Finanza. A conclusione di ispezione, redatto verbale

Se documenti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale, finanziario, diritto di accesso limitato a necessità di controlli, adottando accorgimenti atti a tutelare interesse delle persone ed operatori commerciali, affinché informazioni riservate non divulgate (Escluse note, proposte, studi, verbali interni di Autorità). Eventuale riservatezza di informazioni su richiesta di soggetto inquisito, specificando documenti o parti di questi da escludere da accesso (evidenziarne motivi), che può essere accettato da Autorità, informandone le parti in causa. Diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta a cui fornita risposta da Autorità entro 30 giorni

Responsabile procedimento comunica alle parti termine di istruttoria, inviando atti al Collegio giudicante, affinché deliberi decisione di non illiceità della condotta commerciale, o di illiceità con conseguente diffida e sanzione pecuniaria ed eventuale termine per presentare ricorso. Provvedimento finale di Autorità comunicato alle parti, mediante raccomandata o posta elettronica certificata, e pubblicato entro 20 giorni su bollettino di Autorità

 

Sanzioni:

Chiunque non stipula per iscritto i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari riportando le indicazioni di legge: multa da 516 a 20.000 €, in funzione al valore dei beni oggetto di cessione

Operatore economico contraente (salvo il consumatore finale), che inserisce nel contratto clausole vietate: multa da 516 a 3.000 €, in funzione al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato il divieto

La fissazione da parte dell’acquirente di un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione elaborati da ISMEA, determina una pratica commerciale sleale.

Indicazione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo: multa, a carico dell’impresa acquirente, fino al 10% del fatturato realizzato nell’esercizio precedente all’accertamento. In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni: sospensione dell’attività di impresa fino a 30 giorni.

In caso di mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento stabiliti nel contratto: multa da 500 a 500.000 € in funzione del fatturato di azienda, ricorrenza, misura del ritardo.

Ai fini del risarcimento del danno derivante dalla violazione di Legge sempre ammesse azioni in giudizio, promosse da Associazioni dei consumatori ed Organizzazioni di categoria presenti nel CNEL, che possono anche chiedere “inibitoria ai comportamenti in violazione alla vigente legge”

 

Entità aiuto:

Legge 44/19 stanzia 1.000.000 €/anno a decorrere dal 2019 a favore di ISMEA per l’elaborazione dei costi medi dei prodotti agricoli.

Gli introiti derivati dall’applicazione delle sanzioni sono versati nel bilancio dello Stato e destinati a favore dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio, analisi in materia alimentare nell’ambito dell’Osservatorio unico delle attività produttive

L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non determina un cambio di destinazione d’uso dei locali, in cui questa è attuata, e si può esercitare su tutto il territorio comunale “a prescindere dalla destinazione urbanistica delle zone in cui sono ubicati i locali” in questione.