VINI DOP E IGP

VINI DOP E IGP (Reg. 479/08, 607/09; D.P.R. 348/94; Legge 238/16; D.M. 21/7/11, 31/7/12, 18/8/12, 7/11/12, 23/12/15, 2/8/18; D.G.R. 7/10/96, 3/7/12; D.D.S.18/10/11)   (vino06)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali (MIPAAF); Regioni; Ispettorato centrale tutela della qualità e repressione frodi prodotti agroalimentari (ICQRF); Organismi di controllo (OdC) aventi personalità giuridica pubblica o privata a cui Autorità competente ha delegato compiti di controllo sui suddetti vini; Consorzi di tutela

Viticoltori (soggetti che provvedono alla produzione di vino da propri vigneti iscritti nello schedario viticolo nazionale e presentano la dichiarazione di vendemmia entro termini di legge), centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione (soggetti che provvedono all’acquisto e vendita di uve, compilano la dichiarazione di vendemmia per l’uva detenuta e ceduta, notificano a ICQRF la non esecuzione di alcuna trasformazione), vinificatori (soggetti che provvedono alla trasformazione delle uve e presentano la dichiarazione di produzione entro termini di legge), intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi destinati a vini DOC/DOCG/IGT (soggetti che provvedono alla vendita ed acquisto di vino iscritti ad OdC che non effettuano alcuna trasformazione ed imbottigliamento), imbottigliatori od etichettatori (soggetti che provvedono all’imbottigliamento ed eventualmente alla sola etichettatura di vini DOC/DOCG/IGT iscritti ad OdC)

Associazioni di produttori (costituite da produttori vitivinicoli interessati alla DOC/DOCG/IGT e da eventuali “altri soggetti pubblici o di carattere privato rappresentanti degli interessi della relativa DOC/DOCG/IGT”), purché:

  • rappresentanti almeno il 20% della produzione della DOC, DOCG, IGT di riferimento;
  • costituite ai sensi di Legge nel cui statuto tra gli scopi sociali figura la registrazione a livello UE della DOC, DOCG, IGT di riferimento (o, in mancanza, la cui Assemblea ha assunto con delibera l’impegno a presentarne la richiesta di registrazione);
  • espressione dei produttori vitivinicoli della DOC, DOCG, IGT interessata;
  • impegno a non sciogliersi prima della registrazione a livello comunitario della DOC, DOCG, IGT

Iter procedurale:

Reg. CE 479/08 di riforma della OCM vino regolamenta, tra l’altro

  • denominazione di origine protetta (DOP), cioè nome geografico di zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare vino di qualità e rinomato se:
  1. caratteristiche di questo sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali ed umani;
  2. uve da cui ottenuto provenienti esclusivamente da tale zona geografica;
  3. produzione avviene nella suddetta zona geografica;
  4. ottenuto da varietà di vite autorizzata.

DOP comprende: Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) e Denominazione di origine controllata (DOC).

Nomi tradizionali costituiscono denominazione di origine protetta se:

  1. designano un vino;
  2. si riferiscono ad un nome geografico;
  3. soddisfano ai requisiti della denominazione di origine di cui sopra;
  4. sottoposti a procedura di riconoscimento prevista da CE per conferimento di DOP e IGP.
  • indicazione geografica protetta (IGP), cioè nome geografico di zona utilizzato per designare prodotto che ne deriva e serve a designare vino che:
  1. possiede qualità, notorietà, o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
  2. uve da cui ottenuto provengono per almeno 85% da tale zona geografica;
  3. ottenuto da varietà di vite autorizzata.

Vietato uso di DOC, DOCG, IGT per vino ottenuto in tutto od in parte da vitigni classificati come non idonei a coltivazione o derivanti da incroci tra vitis vinifera ed altre specie di viti americane ed asiatiche (per vini IGT consentito uso di varietà iscritte nel Registro Nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione), mentre ammesse in etichetta da sole o insieme a DOP e IGP. DOP e IGP utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori. Nome di DOP o IGP, salvo per bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli, aceti di vino, vini aromatizzati che già usano DOP e IGP

Bevande di fantasia a base di vino, bevande di fantasia provenienti da uva, qualsiasi altra bevanda a base di mosto o vino, succhi non fermentati di vite, prodotti vitivinicoli aromatizzati, vini spumanti gassificati, vini frizzanti gassificati non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione DOP o IGP, salvo per bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli, aceto di vino, vini aromatizzati che già usano DOP e IGP.

Istituito presso MIPAAF Comitato nazionale vini DOP e IGP avente compiti di:

  1. consulenza in merito di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale di vini DOP, IGP;
  2. Commissione di appello incaricata di rivedere risultati di esami organolettici effettuati da Commissione degustazione vino di Camera di Commercio;
  3. ogni altra questione sottoposta al suo parere da MIPAAF;
  4. verificare osservanza legge su DOP e IGP e relativi disciplinari.

Comitato dura in carica 3 anni e ad esso possono partecipare, in caso di questioni attinenti ad una DOP o IGP, Regione o Consorzio di tutela interessato.

Associazioni di produttori o Consorzi di tutela “espressione dei produttori vitivinicoli della produzione interessata” (compresi “altri soggetti pubblici o di carattere privatistico, purché rappresentanti di interessi della relativa denominazione”) presentano, tramite Regione, a MIPAAF. Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare Ufficio PQA IV, domanda in bollo di protezione di una Denominazione di origine protetta (DOP) o Indicazione geografica protetta (IGP) (Nel caso di zona geografica transfrontaliera presentata domanda unica. Nel caso di più domande per stessa DOP, IGP Regione sceglie soggetto maggiormente rappresentativo in termini di produzione e numero di imprese vitivinicole), allegando:

  • atto costitutivo e statuto, da cui si evince che tra scopi sociali vi è: “registrazione a livello Comunitario della denominazione oggetto di domanda”; impegno a non sciogliersi prima della registrazione della denominazione a livello CE; essere espressione dei produttori vitivinicoli della produzione interessata;
  • delibera assemblea da cui risulti volontà dei produttori a presentare richiesta di protezione DOP, IGP (Se ciò non contenuto in statuto);
  • prospetto di documento unico riepilogativo (Modello in Allegato a D.M. 7/11/2012 pubblicato su G.U. 275/12);
  • cartografia in scala adeguata atta ad individuare zona di produzione e suoi confini;
  • elenco sottoscritto da numero produttori che rappresentano:
  • almeno 51% dei soggetti che conducono vigneti dichiarati a schedario viticolo, rappresentanti almeno 51% superficie totale dichiarata a schedario viticolo per vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), il cui riconoscimento come DOP è riservato a “specifica tipologia o area geografica delimitata nell’ambito di DOC di provenienza” rivendicati come tali vininegli ultimi 2 anni;
  • almeno 35% dei viticoltori interessati che rappresentano almeno 35% della produzione interessata per vini a Denominazione di origine controllata (DOC), il cui riconoscimento come DOP riservato a vini rivendicati come talinegli ultimi 2 anni. Per riconoscimento di DOC autonoma “partendo da zone espressamente delimitate e da sottozone di preesistenti DOP, le predette percentuali sono elevate a 51%;
  • almeno 20% dei viticoltori interessati e 20% della superficie totale dei vigneti per vini a Indicazione geografica protetta (IGP) oggetto di dichiarazione produttivanegli ultimi 2 anni;
  • almeno 66% della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttivanegli ultimi 2 anni in caso di delimitazione di zone di imbottigliamento.

In caso di Consorzi di tutela riconosciuti, elenco sostituito da verbale assemblea di associati attestante “l’assolvimento del requisito di rappresentatività di cui sopra” dei vini DOP/IGP oggetto domanda, eventualmente integrata da raccolta firme di altri viticoltori favorevoli a presentazione domande, così da raggiungere limiti richiesti;

  • disciplinare di produzione redatto secondo disposizioni emanate da MIPAAF, di intesa con Regioni, comprendente:
  • denominazione di origine o indicazione geografica oggetto di protezione, specificandone elementi identificativi, anche mediante segno grafico identificativo o logo e/o dicitura (Indicare dimensioni, tipo di carattere, indici colorimetrici) che deve possedere “requisiti di originalità, capacità distintiva e conformità ai principi della legislazione vigente, riguardanti ordine pubblico e buon costume”. Ammesso utilizzo di marchio già registrato “a condizione di esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare a far data dal riconoscimento di denominazione interessata”. Riconoscimento di DOC, DOCG vieta di impiegare stesso nome per IGT e viceversa, salvo casi di parziale corrispondenza del nome
  • delimitazione zona geografica di produzione, che deve essere effettuata “in modo dettagliato, preciso e senza ambiguità”. MIPAAF può ampliare area produzione purché possieda analoghe condizioni ambientali, vitigni, tecniche colturali, caratteristiche chimico, fisiche ed organolettiche vinida almeno 10 anni. Possono essere individuate aree più ristrette (Sottozone) designate con specifico nome geografico, purché: in possesso di “peculiarità ambientali o tradizionalmente note” e riportate nel disciplinare, avente  norme più rigide. Per DOC e DOCG ammesso uso di nomi geografici corrispondenti a frazioni o Comuni o Zone amministrative definite, purché tali nomi geografici aggiuntivi riportati nel disciplinare ed in assenza di sottozone. Zone delimitate e sottozone potranno in seguito essere riconosciute come DOC e DOCG autonome. Nome geografico più ampio (anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo) può precedere DOC e DOCG se previsto in disciplinare. In uno stesso territorio ammessa coesistenza di più DOP e IGP (DOC, DOCG, IGT) anche recanti stesso nome geografico. In area di DOC o in sottozona ammessa coesistenza di vini di diverse DOC, DOCG, purché vini DOCG regolamentati da disciplinari più restrittivi, riguardanti tipologie particolari derivanti da specifica piattaforma ampelografica. Nella IGP non oltre 15% delle uve possono provenire da fuori zona geografica delimitata, comunque in Stato membro o Paese Terzo
  • indicazione della o delle varietà di uve da cui vino deriva con eventuale riferimento a rispettive percentuali (Ammessa tolleranza di 1% per singolo vitigno impiegato)
  • resa massima di uva e di vino per ha. fissata in base a risultati quantitatividei 5 anni precedenti (Per vini spumanti e frizzanti resa riferita a partita di vino base – cuveedestinata a loro elaborazione comprensiva di aggiunta di mosto concentrato rettificato o meno per vini frizzanti ed di sciroppo zuccherino e sciroppo di dosaggio negli spumanti). Ammesso esubero nella produzione massima fino a 20% limite disciplinare, pena declassamento, purché tale esubero non destinato a DOCG (Esubero DOCG declassato a DOC; esubero DOC declassato a IGT). Regione, su proposta Consorzio tutela e sentite Organizzazione professionali di categoria, può:
  • in annate sfavorevoli, diminuire rese fino a limite reale annata
  • in annate favorevoli, aumentare fino a 20% resa massima in uva e vino di disciplinare, anche tramite “la pratica colturale dell’accurata cernita delle uve” da destinare a riserva vendemmiale per far fronte a successive carenze di produzione o per soddisfare esigenze di mercato.

Regione può ridurre rese massime di uva e/o vino per ha. su proposta di Consorzio di tutela e sentite Organizzazioni professionali di categoria, e fissare destinazione produzione in esubero (Riduzione eseguita anche utilizzando prodotti giacenti in azienda di 3 annate precedenti). Regione, sempre per superare squilibri di mercato, può fissare altri sintomi di regolamentazione della raccolta e stoccaggio

  • descrizione delle principali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del vino DOC e DOCG (valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche di IGT) ed in particolare:
  • titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve a vendemmia. Se annata con “negativa situazione climatica”, Consorzio Tutela chiede a Servizio Regionale Agricoltura riduzione di 0,5 gradi del suddetto titolo, allegando dati relativi ad indici maturazione  uve (grado zuccherino, acidità totale al PH, acido malico) desumibili da analisi di laboratorio svolte “su un congruo numero di prelievi di uve effettuate su un campione rappresentativo dei vigneti iscritti ai relativi Albi”. Regione concede riduzione del titolo previsto nel disciplinare, purché titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sia comunque superiore a 10,5 gradi. Nessuna riduzione in caso di “riserva” o vini provenienti da sottozone
  • titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al vino al consumo
  • densità impianto (numero minimo di ceppi/ha.) calcolata su sesto di impianto, con eventuali fallanze ammesse nel limite di 10% (Oltre tale limite, resa uva/ha. ridotta in percentuale di fallanze), forma allevamento, sistemi potatura, ecc. Vietate pratiche di forzature, mentre ammessa eventuale irrigazione di soccorso
  • condizioni di produzione (v. clima, terreno, giacitura, altitudine, esposizione)
  • elementi che evidenziano legami con territorio
  • modalità esame organolettico del vino
  • pratiche enologiche utilizzate in elaborazione del vino ed eventuale restrizioni applicabili a tale elaborazione. Vinificazione deve avvenire nell’area geografica delimitata, salvo deroga concessa per operazioni attuate nelle immediate vicinanze della suddetta zona, o in zona situata nella stessa unità amministrativa, o in unità amministrativa limitrofa (Per vini DOP spumanti e frizzanti anche “al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata” pur sempre in ambito nazionale)
  • periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno o altro materiale e di affinamento in bottiglia
  • imbottigliamento in zona delimitata coincidente con quella di vinificazione, purché soggetti richiedenti nuove DOP, IGP rappresentano almeno 66% produzione vigneti oggetto dichiarazione produttiva ultimi 2 anni. In caso di deroga richiesta in sede di modifica del disciplinare, occorre che questa abbia sostegno di produttori rappresentanti 51% di vini DOP o IGP imbottigliato negli ultimi 2 anni (Deroga consente imbottigliamento fuori zona delimitata per 5 anni prorogabile su autorizzazione MIPAAF)
  • colore, forma, tipologia, capacità (comunque inferiore a 60 litri), materiali e sistemi di chiusura dei recipienti ammessi da Legge. Per vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità di tipo aromatico (compresi quelli DOP/IGP) vendita in bottiglia di vetro avente volume nominale superiore a 0,2 l. munite di seguente dispositivo di chiusura: tappo a forme di fungo in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con alimenti, trattenuto da fermagli, coperti eventualmente da capsula e rivestito da lamina coprente tutto il tappo ed interamente o parzialmente il collo di bottiglia (Per bottiglie di volume nominale inferiore a 0,2 l.: qualsiasi altro dispositivo di chiusura idoneo). Vivi DOP/IGP immessi al consumo in bottiglia o altri recipienti di capacità inferiore a 6 litri muniti di dispositivi di chiusura ammessi da legislazione vigente e contrassegni di Stato (MI,P,A,A.F. fissa con decreto sue caratteristiche, comunque munito di: serie e numero di identificazione; numero del lotto attribuito da imbottigliatore e comunicato ad Organo di controllo) applicati in modo tale da “impedire che il contenuto possa essere estratto senza in attivazione del contrassegno stesso”. Rimangono comunque, fatte salve le disposizioni più restrittive previste dai disciplinari di produzione (v. uso “tappo raso bocca” di sughero o altri materiali tradizionali assimilabili a “tappo a T”, salvo per parte esterna del collo di bottiglia costituito da altri materiali)
  • nome ed indirizzo di Organismo che verifica rispetto delle disposizioni del disciplinare e relative attribuzioni

Nei disciplinari può anche essere inserita:

  1. facoltà di utilizzo di nomi geografici di Comuni, zone, sottozone …. purché non ripetano nome DOP e non si vengano a creare confusione con IGP
  2. modalità elaborazione vini liquorosi
  3. modalità di affinamento del vino in bottiglia con particolari tecniche di produzione e vinificazione
  4. uso specificazioni aggiuntive ammesse dalla CE (Classico, riserva, novello)
  5. usi locali e qualunque innovazione viticola ed enologica che migliori vino
  6. eventuali obblighi e limitazioni uso etichette
  • relazione tecnica che evidenzi legame del vino con territorio delimitato, inteso in caso di DOP come “stretto rapporto tra zona geografica e qualità e caratteristiche del prodotto”, o in caso di IGP “come relazione esistente tra zona geografica e qualità, notorietà o altra caratteristica specifica del prodotto”. Relazione tecnica redatta da esperti deve comprovare elementi riportati in disciplinare, quali:
  1. caratteristiche ambientali di zone geografica delimitata (clima, origine geologica, composizione terreni, giacitura, esposizione, altitudine)
  2. caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite nel territorio delimitato (vitigni, densità di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura ed irrigazione)
  3. resa per ha., espressa in quantità di uve e vino, tenendo conto rese ottenute nei 5 anni precedenti
  4. titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ogni tipologia
  5. tecniche e modalità di elaborazione specifica vino ed eventuali restrizioni nelle pratiche enologiche autorizzate da vigenti norme CE
  6. caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché titolo alcolometrico volumico totale minimo richiesto per consumo
  7. in caso di delimitazione zona di imbottigliamento, motivi giustificativi di tale decisione (evidenziare tutela livello qualitativo di DOP o IGP, garanzia di origine, espletamento dei controlli)
  8. in caso di DOCG particolare pregio del vino in relazione a sue caratteristiche intrinseche rispetto a media di DOC di provenienza
  • relazione storica corredata da riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, attestante uso tradizionale nel commercio o nel linguaggio comune di DOP (Per IGP relazione deve attestare tradizionale vocazione vitivinicola della zona interessata. Per DOCG relazione deve attestare “rinomanza acquisita dal prodotto a livello nazionale ed internazionale”)
  • relazione socio-economica contenente: livello di produzione attuale (suddiviso per tipologie previste nel disciplinare di produzione e relativa struttura produttiva); potenzialità produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto
  • ricevuta versamento tassa destinata a coprire spese istruttorie, il cui importo viene fissato con decreto da MIPAAF

Regione, entro 90 giorni da invio domanda e previa sua pubblicazione su BUR, esegue consultazioni sul territorio al fine di accertare:

  • legittimazione soggetto richiedente (Requisiti di rappresentatività, documenti attestanti esercizio delle deleghe)
  • completezza di documentazione inviata e sua rispondenza a disposizioni CE e nazionali
  • rispondenza del disciplinare a normativa CE e nazionale

Regione può formulare osservazioni nel merito, a cui interessato deve fornire adeguata risposta entro 90 giorni, pena parere negativo emanato da Regione. A conclusione istruttoria, Regione trasmette domanda con relativa documentazione e proprio parere a MIPAAF ed estratto del BUR contenente avviso

MIPAAF, avvalendosi di Comitato Nazionale Vini, verifica, entro 45 giorni, completezza domanda e sua rispondenza a disposizioni CE e nazionali. MIPAAF di intesa con Regione e soggetto richiedente, convoca, entro 60 giorni, riunione di pubblico accertamento (concordare data, ora, luogo, sede), invitando questi a darne comunicazione a Enti locali, Organizzazioni professionali e di categoria, produttori ed operatori economici interessati (Massima divulgazione di evento in relazione “con areale interessato dalla produzione” mediante avvisi, manifesti, ecc. di cui dovrà essere fornita prova prima di inizio riunione). Riunione serve a Ministero per “verificare rispondenza del disciplinare proposto ad usi locali e costanti previsti da Reg. CE 1234/07”. Alla riunione aperta a tutti i soggetti interessati, di cui annotata presenza e distribuito disciplinare, partecipa almeno 1 rappresentante Comitato vini, 1 funzionario MIPAAF, 1 funzionario di Regione, con il compito di accertare regolare convocazione, coordinare lavori, acquisire eventuali osservazioni e redigere verbale. A seguito di riunione, MIPAAF invita Comitato vini ad esprimere parere e formulare proposta di disciplinare aggiornata. Se a seguito esito negativo della verifica o al fine di approfondire taluni aspetti del procedimento, necessaria valutazione congiunta con Regione, Ministero convoca Conferenza dei servizi, a cui può assistere soggetto richiedente. In caso di esito negativo di Conferenza, procedimento è da ritenersi concluso (Ammesso ricorso per via giurisdizionale).

MIPAAF pubblica proposta disciplinare di produzione su G.U., affinché interessati ne possano prendere conoscenza ed eventualmente presentare osservazioni entro 60 giorni da pubblicazione a MIPAAF, che chiede al soggetto richiedente di inviare controdeduzioni. Entro 30 giorni da ricezione osservazioni, Ministero convoca Conferenza servizi, a cui interverranno Comitato vini, Regione, richiedente, soggetti che hanno presentato osservazioni, al termine della quale Ministero decide se accogliere o meno osservazioni, comunicandolo alle parti in causa. Se osservazioni non accolte, ammesso ricorso giurisdizionale. Se osservazioni accolte, MIPAAF apporta modifiche a disciplinare e a documento unico, inviandoli poi a soggetto richiedente “che li restituisce per accettazione debitamente firmati al Ministero”. Terminata procedura MIPAAF provvede a pubblicare documento unico e disciplinare sul proprio sito internet e trasmette a Commissione Europea domanda di protezione DOP/IGP insieme a disciplinare di produzione consolidato e relativo fascicolo tecnico.

MIPAAF può respingere disciplinare se “considera che denominazione di origine o indicazione geografica non soddisfa condizioni comunitarie.

Commissione appone su documenti ricevuti visto, recante data di ricezione, nome da registrare e numero fascicolo, rilasciando a Stato membro, Paese Terzo o richiedente di Paese Terzo ricevuta contenente numero del fascicolo, nome da registrare, data di ricevimento domanda.

Commissione verifica se domanda protezione inviata è ammissibile (Documento unico debitamente compilato e corredato dei documenti giustificativi), altrimenti informa Stato membro, Paese Terzo o richiedente di Paese Terzo motivi di inammissibilità, invitandoli a “presentare nuova domanda debitamente compilata”, o se domanda ammissibile ma non completa, motivi del rigetto, fissando termine di almeno 2 mesi per ritirare o modificare domanda o presentare osservazioni.

Commissione esamina validità domanda di protezione e se istruttoria favorevole, pubblica su G.U.CE documento unico e disciplinare produzione, mentre in caso contrario decide di respingere domanda, comunicando a Ministero (Questi informa Regione e richiedente) motivi di diniego ed invitando a ritirare domanda o modificarla o presentare osservazioni in merito (Se ciò non avviene domanda respinta in modo definitivo). Entro 2 mesi da pubblicazione, altro Stato membro o Paese Terzo o persona fisica o giuridica, avente un interesse legittimo, può opporsi inviando a Commissione dichiarazione debitamente motivata, eventualmente allegando prova di presentazione, registrazione, uso di marchio commerciale preesistente, nonché prova della sua notorietà e reputazione (Elencare “luogo, durata, natura dell’uso del marchio, sua notorietà e reputazione”).

Commissione accusa ricevuta di opposizione (Assegna numero di fascicolo), rilascia ricevuta (contenente numero di fascicolo, data ricezione), verifica “diritti anteriori addotti, motivi di opposizione, rispetto termini di ricevimento. Se Commissione giudica insufficiente informazioni inviate invita oppositore a completarle entro 2 mesi, pena rigetto di opposizione stessa. Commissione comunica a richiedente protezione opposizione pervenute, invitandolo entro 2 mesi ad inviare proprie osservazioni in merito.

In base ad informazioni possedute, comprese eventuali opposizioni pervenute, Commissione decide concessione o meno della DOP o IGP, nonché delle menzioni specifiche tradizionali. Se Commissione decide di non conferire DOP o IGP ad un vino, questo ritirato dal mercato o nuovamente etichettato.

Protezione di DOP o IGP viene respinta

  1. se “nomi sono diventati generici”, cioè “nome del vino pur riferendosi al luogo in cui originariamente prodotto o commercializzato è diventato nome comune di un vino nella Comunità” (valutare zone consumo del suddetto vino nella CE e relative disposizioni nazionali o comunitarie);
  2. “a causa della notorietà e reputazione di un marchio commerciale” per cui protezione potrebbe indurre in errore consumatore quanto alla vera identità del vino.

Decisione adottata da UE pubblicata su G.U.CE ed annotata su “Registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette” creato nella banca dati E-bacchus, riportando nome del prodotto, numero del fascicolo, protezione del nome come denominazione di origine ed indicazione geografica, nome del Paese di origine, data di registrazione, riferimento ad atto con cui nome protetto, riferimento a documento unico. Nel registro annotate altresì menzioni tradizionali e denominazioni nazionali preesistenti. Registro periodicamente aggiornato e reso accessibile al pubblico. Da data iscrizione in Registro, DOP o IGP usate solo nel rispetto del disciplinare produzione, con divieto qualificare, direttamente od indirettamente, la DOP o IGP.

MIPAAF pubblica su proprio sito internet e su G.U. il disciplinare di produzione approvato dalla Commissione UE.

Richiesta di registrazione di marchio commerciale respinta se questa corrisponde a denominazione di origine o ad indicazione geografica protetta già registrata, o di cui presentata domanda di registrazione. Viceversa se marchio commerciale registrato precedentemente a DOP, IGP può continuare ad essere utilizzato insieme a DOP o IGP e rinnovato “purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio”.

Per eventuali modifiche a disciplinare DOC, DOCG, IGT, che comportano modifiche al documento unico o per richieste di passaggio a DOCG di DOC occorre inviare domanda a MIPAAF da richiedente iniziale o soggetto diverso (in questo caso Commissione informa richiedente iniziale), allegando:

  • documento unico contenente proposte di modifica del disciplinare (Allegato II a D.M. 7/11/2012 pubblicato su G.U. 275/12)
  • documento sinottico delle modifiche proposte
  • se modifica riguarda delimitazione zona produzione uve: domanda avallata da almeno 51% viticoltori rappresentanti almeno 66% di superficie totale dichiarata a schedario viticolo e rivendicata negli ultimi 2 anni; documentazione attestante che “in aree da includere si verificano medesime condizioni della originaria zona di produzione
  • se modifica riguarda ammissibilità imbottigliamento fuori zona di produzione o di vinificazione uve: domanda avallata da numero produttori rappresentanti almeno 51% della produzione imbottigliata negli ultimi 2 anni
  • per modifiche diverse da precedenti: domanda avallata in caso di vini DOCG da almeno 40% soggetti conducenti vigneti dichiarati in schedario viticolo ed almeno 40% superficie totale dichiarata a schedario viticolo e rivendicato negli ultimi 2 anni (30% in caso di vini DOC; 20% in caso di vini IGT)

Se modifiche presentate da Consorzi di tutela riconosciuti, possibile sostituire documentazione con verbale di assemblea approvato da almeno 50% + 1 dei soci aventi diritto e maggioranza assoluta dei voti presenti (Se tale maggioranza non raggiunta possibile integrare verbale assemblea con raccolta firme di altri viticoltori favorevoli a modifica fino a raggiungere limiti di rappresentatività di cui sopra).

Documentazione da produrre deve riguardare solo modifiche introdotte e non parti di disciplinare rimaste invariate.

Se modifiche sono sostanziali (modifica zona di produzione o di imbottigliamento) debbono seguire stessa procedura di approvazione di DOP o IGP, con riunione di pubblico accertamento. Per modifiche minori (Non comporta modifiche al documento unico)  applicata procedura semplificata, comprendente presentazione domanda corredata da documentazione attestante modifiche proposte ed acquisizione parere Regione. In caso di modifica Organismo di controllo, MIPAAF. attua procedura di ufficio. Richiesta di modifica di DOP, IGP inviata a Commissione per sua approvazione o meno.

Commissione giudica ammissibile domanda di approvazione modifiche a disciplinare di produzione DOP o IGP se trasmesse tutte le informazioni richieste. Se Commissione accetta modifica, cancella dati originali del Registro ed iscrive nuovi dati con decorrenza da relativa decisione.

Soggetto gestore può chiedere a MIPAAF che la invia poi a Commissione, domanda di conversione di DOP in IGP, corredata di documentazione “atta a dimostrare motivazioni della richiesta medesima” (Modello riportato in Allegato IV a D.M. 7/11/2012 pubblicato su G.U. 275/12).

Cancellazione di DOP o IGP può essere effettuata d’ufficio Commissione o su richiesta di soggetto gestore di questa o da persona giuridica avente interesse legittimo, corredata da documentazione “atta a dimostrare motivazioni della richiesta medesima” (Allegato III a D.M. 7/11/2012 pubblicato su G.U. 275/12) inviata a MIPAAF Domanda di cancellazione o di conversione da DOP a IGP  pubblicata sul sito internet per acquisire eventuali opposizioni.

Richiesta di cancellazione o conversione, con relativa documentazione ed eventuali opposizioni, inviata a Commissione, che accusa ricevuta di domanda (assegnato numero di fascicolo) e rilascia ricevuta (contenente numero fascicolo, data ricezione che è quello di ricevuta a Commissione). Commissione verifica ammissibilità richiesta cancellazione o conversione accertando interessi legittimi, motivi e giustificazione della richiesta, motivi di cancellazione o conversione, presenza di dichiarazione di Stato membro o Paese Terzo che correda richiesta di cancellazione. Se informazioni pervenute ritenute insufficienti, Commissione invita richiedente a completarle entro 2 mesi, pena rigetto. Richiesta di cancellazione o conversione ammissibile comunicata a Stato membro o Paese Terzo o soggetto gestore di DOP o IGP che viene invitato a presentare osservazioni entro 2 mesi. Commissione prende decisione di cancellazione o conversione, in base informazioni in suo possesso, valutando in particolare se:

  1. DOP e IGP non più rispondente al rispettivo disciplinare;
  2. DOP e IGP non attivata entro 3 anni da registrazione denominazione;
  3. superfici vitate non rivendicate a DOP, IGP;
  4. per3 anni consecutivi produttori non presentano denuncia produzione uve a Camera Commercio o rivendicate in modo esiguo DOP o IGP (Meno 35% superficie totale dichiarata come DOCG a schedario viticolo, meno del 20% per DOC, meno di 10% per IGT calcolato su media ultimi 3 anni). In questo ultimo caso MIPAAF può chiedere a Commissione di convertire DOP in IGP

Decisione definitiva in merito alla cancellazione o conversione è comunicata allo Stato membro, Paese Terzo e richiedente, affinché si provveda ad eliminare il nome della DOP/IGP dal Registro o di convertire la DOP in IGP.

A decorrere dalla data di invio della domanda di protezione, o della domanda di conversione dalla DOP a IGP, o della domanda di modifica del disciplinare alla Commissione, i vini possono essere etichettati in via transitoria come DOC, DOCG, IGT, purché i soggetti interessati siano preventivamente autorizzati dal MIPAAF, di intesa con la Regione,  a seguito di una loro specifica richiesta, corredata da:

  • decreto ministeriale di approvazione del piano dei controlli presentato ad ICQRF da parte dell’Organismo di controllo;
  • dichiarazione attestante l’esonero della Regione e del MIPAAF da ogni “responsabilità presente e futura, conseguente il mancato accoglimento della domanda di protezione della denominazione, o di modifica del disciplinare da parte della Commissione”.

D.M. 23/12/2015 consente al MIPAAF di approvare l’autorizzazione transitoria all’utilizzo nell’etichettatura del termine DOC, DOCG, IGT applicabile per le produzioni ottenute in una determinata campagna, purché il decreto entri in vigore prima del 1 Agosto. MIPAAF pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle autorizzazioni transitorie concesse ai produttori richiedenti. Vino può beneficiare della “protezione nazionale transitoria fino a quando non viene adottata la decisione ufficiale di registrazione o di rigetto da parte della Commissione.

Qualora disciplinare produzione “contempli una o più tipologie di vino … è consentito che le uve derivanti da una stessa superficie vitata ricadente nell’ambito aziendale ed avente base ampelografica uguale o compatibile per diverse tipologie … possono essere destinate all’atto della vendemmia, in parte alla produzione  di vino DOP e IGP di tipo passito, vin santo, spumante, recioto, amarone o altra tipologia similare ed in parte alla produzione di vino DOP o IGP”, purché:

  • superficie vitata iscritta ad Albi vigneti delle rispettive tipologie interessate;
  • somma quantità uve destinate alle diverse tipologie sempre inferiore al più elevato limite di resa/ha. previsto dal disciplinare;
  • rispettate le rese di uva in vino ed i titoli alcolometrici volumici minimi fissati in disciplinare;
  • uve destinate alle varie elaborazioni corrispondono alla base ampelografica richiesta.

Consentito passaggio da DOCG ad altre DOCG, o da DOC ad altre DOC, o da IGT ad altra IGT, purché:

  • denominazione di origine ed indicazioni geografiche insistono su stessa area viticola;
  • prodotto possiede requisiti prescritti per denominazione prescelta;
  • resa massima di produzione superiore a quella di provenienza.

Chiunque può eseguire riclassificazione che va sempre annotata in registri di cantina e comunicata ad Organismo controllo

Se vino DOCG, DOC, IGT non risponde più a caratteristiche chimico, fisiche, organolettiche previste da disciplinare DOCG o DOC viene declassato da produttore e/o detentore, purché per ogni partita: annotata tale operazione in registro di cantina; inviata comunicazione ad Organismo di controllo (indicare quantità di prodotto da declassare, sua ubicazione, lotto) corredata da certificato di analisi chimico ed organolettica attestante presenza di difetti nel vino che ne giustificano declassamento. Prodotto declassato venduto con altre DOC o IGT qualora ne abbia le caratteristiche.

Taglio tra 2 o più mosti o vini DOCG, DOC, IGT diversi comporta perdita diritto ad uso di DOCG, DOC, ma classificato come IGT se ne ha le caratteristiche. Taglio tra vini atti e vino già certificato come DOC, DOCG, IGT per partita derivata.

Trasferimento fuori da zona delimitata di mosti e vini atti a divenire DOC, DOCG, IGT perdono diritto a rivendicare DOP o IGP.

Protezione DOP o IGP valida a partire da data iscrizione nel Registro CE contro:

  • uso commerciale, diretto od indiretto, di “prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto” o “nella misura in cui questo sfrutta notorietà della DOP o IGP”
  • “ogni usurpazione, imitazione, evocazione” anche se nome prodotto accompagnato da diciture quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come”
  • ogni indicazione falsa o ingannevole circa provenienza, origine, natura, qualità essenziali del prodotto usata su confezione, imballaggio, pubblicità
  • impiego nel condizionamento di recipienti che possono indurre in errore su sua origine
  • ogni pratica che possa indurre in errore consumatore su vera origine prodotto.

Protezione riguarda nome intero DOP o IGP e non “gli elementi non distintivi o generici”.

Stato membro adotta misure per far cessare uso illegale di DOP o IGP, compreso divieto di commercializzazione o di esportazione del vino.

Per vini DOP e IGP, documento di accompagnamento ufficiale vale come attestato di denominazione di origine qualora:

  • speditore sia produttore del vino trasportato che non acquista né vende prodotti vitivinicoli in zone diverse da quelle “di cui utilizza la denominazione”;
  • speditore chiede visto preventivo su documento accompagnamento ad Organismo competente;
  • riportare su documento dicitura “Presente documento vale come attestato di denominazione di origine per i vini DOP e IGP in esso indicati”. Organismi competenti possono autorizzare speditori che effettuano regolarmente trasporti di vini  DOP o IGP e tengono in regola registri di cantina, ad utilizzare diciture prestampate. Diciture sempre vidimate da Organismo competente mediante timbro, data e firma responsabile;
  • numero riferimento su documento accompagnamento apposto da Organismo competente;
  • documento preventivamente vidimato in caso di esportazione da Ufficio doganale.

Per vino DOP o IGP riportare sempre in etichetta:

  1. nome ed indirizzo di imbottigliatore con diciture “imbottigliato dall’azienda agricola …” o “imbottigliato dal viticoltore …” o “imbottigliato all’origine da …” o “imbottigliato all’origine dalla cantina sociale …” o “imbottigliato all’origine dall’associazione dei produttori”, eventualmente seguite da altri termini riferiti ad azienda agricola. Ammesse anche diciture quali “imbottigliato nella zona di produzione” o “imbottigliato in … (seguito da nome della DOP o IGP)” purché imbottigliamento effettuato nella zona in questione o in stabilimenti nelle immediate vicinanze come previsto da disciplinare produzione. Suddette diciture completate da “integralmente prodotto”, se vino ottenuto da uve raccolte solo in vigneti di pertinenza di azienda e vinificato nella stessa;
  2. nome o ragione sociale di produttore/imbottigliatore/venditore/importatore, o codice completato da sigla IT (indicare per imbottigliatore anche Comune o codice ISTAT di Comune dove effettuate operazioni di imbottigliamento) attribuito da ICQRF in sede di vidimazione dei registri a stabilimento dove avvenute operazioni; se operazioni di elaborazione ed imbottigliamento effettuate da terzi, codice riferito alla sola sede legale;
  3. annata di produzione delle uve.

Deroghe ammesse a vini esportati in base a normativa Paese Terzo di destinazione, purché “debitamente documentate su richiesta di Organismi di controllo”

Seguenti indicazioni facoltative possono essere riportate in etichetta se “espressamente previste nei rispettivi disciplinari di produzione”:

  1. elenco delle varietà di viti o loro sinonimi che si possono utilizzare come parte integrante di una DOP o IGP è riportato in Allegato 1 al D.M. 13/08/12 pubblicato su G.U. 200/12. In Allegato 2 a D.M. 13/8/12 pubblicato su G.U. 200/12 riportato Elenco di deroghe ad uso di varietà di vite e loro sinonimi costituite o contenenti nomi riservati anche solo parzialmente a vini DOP/IGP. Ai fini di etichettatura e presentazione vini privi di DOP o IGP è vietato usare:
  • varietà di vite o loro sinonimi riportati in Allegato 1 e 2 al D.M. 13/8/12 pubblicato su G.U. 200/12;
  • varietà di vite o loro sinonimi contenenti o costituite da una DOP o IGP protetta;
  • varietà di vite o loro sinonimi riportate in Allegato 3 al D.M. 13/8/12 pubblicato su G.U. 200/12 costituenti parzialmente nome di 1 o più DOP o IGP italiane o “in qualità di varietà autoctone italiane, loro uso connesso a specifiche tipologie di vini DOP, IGP di determinate territorio regionale”;
  • altre varietà o loro sinonimi che rappresentano parte molto esigua di superficie vitata italiana elencate nel registro nazionale delle varietà di vite da vino (Elenco pubblicato su G.U. 170/11).

In allegato 4 a D.M. 13/8/12 pubblicato su G.U. 200/12 riportato elenco di varietà o loro sinonimi che si possono utilizzare in etichetta per vini privi di DOP o IGP.

Per spumanti ammesso utilizzo delle varietà di vite elencate nel registro nazionale varietà di vite con esclusione di varietà di vite riportate in Allegato 1 e 2 al D.M. 13/8/12 pubblicato su G.U. 200/12.

Elenco sinonimi che possono essere usati per sostituire nome di talune varietà costituite o contenenti in tutto od in parte nome di DOP o IGP nella etichettatura e presentazione di vini privi di DOP o IGP riportate in Allegato 5 a D.M. 13/8/12 pubblicato su G.U. 200/12

Per vino privo di DOP o IGP designato con nome di vitigno consentito uso del termine “vino varietale”;

  1. nome di unità geografica più ampia o più piccola della zona delimitata per DOP o IGP ammessa, purché: delimitata con precisione; almeno 85% uve provengono da questa area (con esclusione dei quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, sciroppo di dosaggio, sciroppo zuccherino), mentre restante 15% uva proviene da zona della DOP o IGP di origine;
  2. per vini liquorosi ammesse seguenti diciture: “secco” (se tenore zuccheri residui fino a 40 g/l.); “semisecco” o “amabile” (se tenore zuccheri residui da 40 a 100 g/l.); “dolce” (se tenore zuccheri residui oltre 100 g/l.);
  3. per vini frizzanti e vini frizzanti gassificati ammesse seguenti diciture: “secco” (se tenore zuccheri residui fino a 15 g/l.); “semisecco” o “abboccato” (se tenore zuccheri residui da 12 a 35 g/l.); “amabile” (se tenore zuccheri residui da 30 a 50 g/l.); “dolce” (se tenore zuccheri residui oltre 45 g/l.). Per vini liquorosi, vini frizzanti, designati con nome geografico ammesse altre menzioni relative al tipo di prodotto e condizioni di utilizzo (compreso diverso tenore di zuccheri residui “giustificato da particolari condizioni chimico-fisico ed organolettiche) se previste nei disciplinari di produzione. Nel caso di prodotti vitivinicoli senza DOP/IGP ammesso uso del solo termine “dolce”;
  4. per mosto di uve parzialmente fermentato ammesso uso in etichettatura della dicitura “filtrato dolce”;
  5. per vini DOP e IGP tranquilli e frizzanti dicitura “novello” o “vino novello” applicabile in base a quanto riportato in Allegato 7 a D.M. 13/8/12 pubblicato su G.U. 200/12;
  6. per prodotti vitivinicoli DOP/IGP altre menzioni circa metodo di ottenimento od elaborazione e loro condizioni di utilizzo ammesse se previste nei disciplinari di produzione di vini DOP o IGP;
  7. menzioni tradizionali distintive, comprese quelle relative a “vigna” e suoi sinonimi, vedere scheda “vino37”;
  8. ulteriori “indicazioni veritiere e documentabili” possono figurare in etichetta e presentazione dei vini, purché: non costituite o contenenti nomi di DOP/IGP; riportate nel contesto della descrizione di elementi storico tradizionali e/o tecnico culturali e/o di elaborazione e/o caratteristiche del prodotto nettamente separate da indicazioni obbligatorie con caratteri ed indice colorimetrico non superiori a 3 mm. di altezza e 2 mm. di larghezza, comunque inferiori a ¼ rispetto a quelli usati per DOP/IGP

Nei recipienti presenti in cantina o partite formate da recipienti di capacità inferiore a 10 hl. riempiti dello stesso prodotto ed immagazzinati in modo separato da altri apporre castello ben visibile ed inamovibile, in cui riportare: categoria del prodotto eventualmente seguita da nome della DOP/IGP, o nome geografici previsti in disciplinare o menzione vigna; tenore di zucchero; provenienza;: colore; metodo di produzione; annata; nome di 1 o più varietà di vite componenti; menzioni tradizionali; dati identificativi di DOP/IGP rilasciati da Organismo di controllo. Requisiti suddetti si intendono rispettati se cantine dotate di:

  1. terminali video aggiornati mediante elaboratore centrale accessibile solo a responsabile cantina, ubicati presso recipienti e contenenti indicazioni di cui sopra, nonché relativi contrassegni dei recipienti, possibile stampare documento da fornire ad Organismo di controllo recante indicazioni di cui sopra, riferiti ad ogni recipiente presente in cantina;
  2. registro entrate ed uscite di cantina debitamente aggiornato in grado di identificare recipienti presenti in cantina (Contrassegno unico e ben visibile).

In alternativa ad informazioni per esteso ammesso uso di codici identificativi purché già utilizzati nei registri.

Tipologia di contenitori e chiusura di questi riportata nella scheda “vino18”

Ogni operatore che intende commercializzare vino come DOCG, DOC, IGT deve dichiararlo ad Autorità compente e preventivamente:

  1. iscrivere vigneti in schedario viticolo in relativa denominazione tenuto da Regione sulla base di dati contenuti nel fascicolo unico aziendale AGEA. Regione rende disponibile dati di schedario ad altri Enti ed Organismi autorizzati a gestione e controllo di DOC, DOCG, IGT, compreso ICQR e Consorzio tutela. MIPAAF fissa con decreto modalità di controllo da parte Regione di idoneità tecnica produttiva di vigneto ai fini iscrizione in schedario. Regione, sentiti Consorzi di tutela ed Organizzazioni professionali di categoria, possono fissare norme più restrittive per iscrivere vigneti a schedario ai fini rivendicazione DOC;
  2. notificarsi ad Organismo di controllo autorizzato per specifica DOC, DOCG, IGT dichiarandosi disponibile a sottoporsi a sistema di controllo. Iscrizione si intende rinnovata tacitamentedi anno in anno, salvo disdetta di interessato;
  3. rivendicare ogni anno in sede di dichiarazione di vendemmia la produzione di uve e vini DOC, DOCG, IGT sulla base di dati di schedario viticolo. Vinificatori diversi da coloro che vinificano solo uve da loro stessi prodotte o da primi acquirenti di uve, commercianti ad ingrosso e/o al minuto allo stato sfuso, imbottigliatori inviano,entro 10 giorni fa presa in carica del prodotto, a ICQRF competente per territorio dichiarazione di utilizzo di IGP (Modello riportato su G.U. 244/10) “ogni qual volta intendono produrre e/o commercializzare e/o imbottigliare vini designati con IGP diversa da quella indicata nella precedente dichiarazione”. AGEA, Regioni, Camera di Commercio, Provincia, Comuni competenti per territorio di produzione della singola IGP sono tenuti a mettere a disposizione di ICQRF gratuitamente ogni documento utile, compreso accesso a banche dati di elenchi aggiornati delle vigne, denunce vitivinicole e ogni altro elemento utile al controllo. Rivendicazione costituisce automaticamente iscrizione ad elenchi progetti della filiera sottoposti a controllo da parte di Organismo incaricato;
  4. in caso di coesistenza in stessa zona di vini DOP, IGP fare scelta vendemmiale. Se da medesimo vigneto rivendicate più produzioni a DOCG, DOC, IGT resa massima di uva o vino ad ha. mai superiore a livello più restrittivo dei rispettivi disciplinari;
  5. sottoporre vini DOC, DOCG, IGT ad analisi chimico fisiche ed organolettiche. Certificato di analisi ha validitàdi 180 giorni per DOCG, 2 anni per DOC, 3 anni per DOCG liquorosi. Esame organolettico, eseguito da apposite commissioni di degustazione presso Camere di Commercio, riguarda rispondenza colore, limpidezza, odore, sapore a quanto indicato nel rispettivo disciplinare. MIPAAF fissa con decreto modalità per espletamento esami analitici ed organolettici di vini DOC, DOCG, IGT operazioni di prelievo campione, analisi complementare anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti,l criteri di riconoscimento Commissione di degustazione, costi di funzionamento di Commissione che sono a carico di soggetti richiedenti;
  6. comunicare, anche in via telematica,entro 7 giorni lavorativi da data inizio operazioni ad Organismo di controllo: data fine operazioni di imbottigliamento (comunque almeno 3 giorni lavorativi prima di trasferimento o vendita prodotti imbottigliati); quantità; numero di lotto; numero attestato di idoneità; contrassegni di Stato utilizzati per singola partita di vino DOC, DOCG, IGT imbottigliata; eventuali operazioni enologiche eseguite dopo certificazione (v. affinamento in bottiglia o partite imbottigliate prima di esecuzione analisi chimico-fisiche ed organolettiche; in tal caso rilascio certificazione costituisce autorizzazione immissione al consumo). Organismo controllo deve garantire “efficace e puntuale acquisizione di elementi documentali propedeutici a svolgimento attività di controllo”, anche in caso di urgenza quando parere emesso entro 24 ore lavorative successive a richiesta “previa comunque verifica sussistenza requisiti quantitativi di partita oggetto di imbottigliamento”;
  7. sottoporre a controllo di Organismi di controllo le etichette riportanti le indicazioni facoltative su annata e/o nome di varietà di uve. Escluso commercio di prodotti vitivinicoli sfusi verso altri Stati membri o Paesi Terzi;
  8. notificare a Regione sede stabilimento confezionamento, ICQRF, il nominativo di Organismo incaricato dei controlli;
  9. eseguire pagamento di oneri dovuti ad Organismo di controllo, previa emissione fattura, “su quantitativi di prodotto indicati nella comunicazione preventiva”.

MIPAAF, con D.M. 2/8/2018 come modificato da D.M. 3/3/2022, ha definito modalità di controllo dei vini DOC, DOCG, IGT, comprese le “relative istruzioni per i piani di controllo ed i prospetti tariffari”, che prevede l’individuazione nel MIPAAF dell’Autorità competente ad organizzare i controlli ufficiali su tali vini, che può delegare il suddetto compito ad 1 o più OdC, iscritti nell’Elenco degli Organismi di controllo per le denominazione di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo, di su cui è tenuto ad esercitare vigilanza tramite ICQRF. Al riguardo OdC presenta domanda al MIPAAF di iscrizione ad Elenco per il controllo di 1 o più vini DOC, DOCG, IGT riconosciuti da UE, “comprese eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione”, contenente:

  • numero e data del certificato di accreditamento;
  • statuto ed atto costitutivo;
  • organigramma nominativo con particolare riferimento ad elenco nominativo del personale ispettivo;
  • strutture e risorse strumentali a disposizione (dati essenziali per comprendere sua adeguatezza ai compiti affidati), specificando: piano di dotazione delle risorse umane (evidenziare criteri per adeguamento del piano ad aumento dell’attività); procedure di monitoraggio del fabbisogno di risorse umane per attività di controllo (evidenziare criteri di qualificazione, formazione, rotazione, monitoraggio, valutazione);
  • nominativo di ispettore responsabile di valutazione degli ispettori, componenti di organi collegiali in possesso dei requisiti professionali richiesti per svolgere funzioni di tale organismo

Allegare dichiarazione di impegno atta ad assicurare che OdC:

  • non svolge attività di consulenza nei confronti di operatori controllati;
  • dispone di idoneità morale, imparzialità, assenza di conflitti di interesse da parte di propri rappresentanti, amministratori, personale addetto ai controlli (prevedere numero dispari di componenti negli organi collegiali chiamati a deliberare su certificazioni, non conformità e ricorsi);
  • componenti di organi collegiali non partecipano a composizione di organi collegiali di altre OdC deliberanti su certificazioni, non conformità, ricorsi (salvo Commissioni di degustazione e Comitati di salvaguardia);
  • distingue tra ruolo di valutazione e quello di riesame e decisione;
  • dispone di strutture e risorse umane e strumentali adeguate rispetto ai compiti delegati;
  • impiega esclusivamente risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per compiti e ruoli svolti per ogni funzione del processo di controllo e certificazione;
  • effettua formazione periodica del personale sui processi di controllo e certificazione;
  • provvede alla rotazione del personale impiegato nell’attività di controllo, facendo in modo che operatori non possono essere controllati da stesso ispettore per oltre 3 visite ispettive consecutive

Scelta di OdC è effettuata tra quelli iscritti in Elenco dai soggetti proponenti l’istanza di riconoscimento della DOC, DOCG, IGT o dai Consorzi incaricati di tutelare le DOC, DOCG, IGT già riconosciute (In assenza, scelta effettuata dalla Regione nella cui area geografica ricade la produzione delle uve rivendicate, sentite le Organizzazioni della filiera vitivinicola). Nel caso di DOC, DOCG, IGT interregionali, scelta effettuata dalla Regione nel cui territorio ricade la maggiore produzione di uve e vino rivendicati (fare riferimento alla media degli ultimi 2 anni). Tali soggetti comunicano ad ICQRF, almeno 60 giorni prima della scadenza della autorizzazione, OdC prescelto per singola DOC, DOCG, IGT

OdC prescelto presenta ad ICQRF entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del MIPAAF del disciplinare di produzione e del documento unico della domanda di autorizzazione, per ogni DOC, DOCG, IGT oggetto di autorizzazione al controllo:

  • certificato di accreditamento aggiornato
  • tariffario da applicare (vedi Entità aiuto)
  • piano di controllo (Allegato 2 pubblicato su G.U. 62/22) comprendente una parte generale recante indicazioni per esecuzione dei controlli e schema dei controlli contenente:
  1. conformità delle verifiche;
  2. attività di verifica delle conformità dei vini DOC, DOCG, IGT;
  3. campione di operatori, compresi quelli aderenti a piccole filiere (cioè con meno di 20 operatori) da sottoporre a verifica annuale selezionato mediante sorteggio di viticoltori, intermediari di uve destinate alla vinificazione, vinificatori, intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi, imbottigliatori, altri operatori non classificabili tra le precedenti categorie;
  4. elementi da accertare relativi a: intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi ed imbottigliatori (v. fasi del processo, requisiti, dati e documentazione, attività di controllo); viticoltori (v. loro ubicazione, requisiti del vigneto, resa di uva/ha., scelta delle unità vitate, aree di saggio, peso medio del grappolo, tolleranza tra 5 e 10% in base al periodo di stima, valori critici di stima); intermediari di uve destinate alla vinificazione, vinificatori, imbottigliatori con sede in UE. Disposizioni comuni a tutte le categorie di operatori sono: tempistiche; modalità di esecuzione del controllo; tipo di controllo (documentale D, o ispettivo I, o analitico A); descrizione delle non conformità (NC); gravità delle non conformità (modello di comunicazione delle NC riportato in Allegato 4 pubblicato su G.U. 62/22); misure adottate da OdC; azioni correttive di operatore; glossario dello schema di controllo (contenente termini quali: non conformità sostanziali di etichettatura; sospensione di iter di certificazione; blocco della partita; esclusione del prodotto del circuito tutelato; riclassificazione; declassamento);
  5. certificazione delle partite, verifiche a campione di conformità delle partite;
  6. certificazione ufficiale di idoneità delle partite riferite ai contenitori, verbale di prelievo, rapporto di prova, verbale di Commissione di degustazione

OdC individua, per ogni DOC, DOCG, IGT e per ogni categoria della filiera vitivinicola, il campione degli operatori da sottoporre a controllo tramite sorteggio (da eseguire in tempo utile affinché i controlli si concludano entro il 31 Dicembre) in misura almeno pari a:

  1. 5% per DOC/DOCG e 3% per IGT di viticoltori. Controlli eseguiti nel periodo della vendemmia/vinificazione con verifica anche dei parametri ampelografici
  2. 10% per DOC/DOCG e 3% per IGT di vinificatori. Controlli eseguiti nel periodo di vinificazione, accertando l’effettiva presenza dei prodotti vitivinicoli destinati alla DOC/DOCG o rivendicati a IGT
  3. 10% per DOC/DOCG e 3% per IGT di intermediari di uve destinate alla vinificazione o di vini sfusi. Controlli riguardano effettiva presenza di prodotti vitivinicoli destinati a DOC/DOCG o rivendicati a IGT
  4. 15% per DOC/DOCG e 5% per IGT di imbottigliatori iscritti ad OdC. Controlli riguardano effettiva presenza di vino già certificato a DOC/DOCG o rivendicato a IGT

Tali percentuali possono essere ridotte del 50% in caso di filiere a DOC/DOCG avente un numero di operatori assoggettati a controllo inferiore a 20. OdC possono, previa comunicazione a ICQRF, individuare gli operatori da sottoporre a controllo annuale per ogni categoria fino a 20% della percentuale indicata con metodo non casuale, tenendo conto di: non conformità gravi accertate nei 3 anni precedenti; eventi climatici avversi riconosciuti come calamità naturali nell’area del disciplinare; risultati di controlli eseguiti dalle Autorità competenti; valore economico della DOC, DOCG, IGT interessata; dimensioni ed assetto organizzativo della impresa; livello di produzione certificata da impresa negli ultimi 3 anni

Provvedimento di autorizzazione, avente validità di 3 anni (rinnovabile a seguito di conferma della scelta effettuata nei confronti di OdC), rilasciato da ICQRF entro 60 giorni dalla richiesta, contiene descrizione dei compiti che OdC può svolgere con le relative condizioni di esecuzione. In caso di riconoscimento di nuove DOC, DOCG, IGT, l’autorizzazione ad OdC ha la stessa scadenza di quella già rilasciata nel triennio in corso. In caso di modifica organizzativa/strutturale di OdC nel corso dei 3 anni occorre inviare domanda con relativa documentazione a ICQRF e comunicazione preventiva a Consorzio di tutela/Regione in merito alle modifiche intercorse.

Se entro il 4° anno dall’iscrizione in Elenco, OdC non viene scelto per controllare alcuna DOC, DOCG, IGT viene cancellato dall’Elenco stesso

ICQRF: pubblica sul sito internet del MIPAAF il piano dei controlli ed il tariffario approvato; comunica ai soggetti interessati i provvedimenti di sospensione e revoca presi nei confronti di OdC; cura la tenuta dell’Elenco

Produttori di vini DOC, DOCG, IGT possono, a seguito di provvedimenti di sospensione od ordinanze di ingiunzione emesse a carico di OdC, scegliere un altro OdC tra quelli iscritti in Elenco, comunicandolo a ICQRF, affinché ottenga relativa autorizzazione

OdC, autorizzato per controllare una specifica DOC, DOCG, IGT, può avvalersi delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti in Elenco, purché l’attività sia svolta in conformità alle norme UNI EN ISO 17065:2012 ed in base ad una convenzione sottoscritta tra le parti, fermo restando la responsabilità del controllo ad OdC prescelta (Attività di certificazione non affidabile a terzi)

OdC per intera durata dell’autorizzazione deve assicurare:

  1. verifica dell’idoneità morale, imparzialità ed assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, amministratori, personale addetto all’attività di controllo e certificazione;
  2. nomina di un numero dispari di componenti negli organi che deliberano in merito alla certificazione, non conformità, ricorsi;
  3. non partecipazione dei suddetti organi alla composizione di: organismi collegali di OdC (Essi debbono essere indipendenti da OdC), salvo le Commissioni di degustazione; organismi collegiali di altre OdC, salvo Comitati di salvaguardia;
  4. distinzione, nell’ambito organizzativo di OdC, del ruolo di valutazione da quello di riesame e decisione;
  5. adeguatezza delle strutture, risorse umane e strumentali di OdC rispetto ai compiti affidati;
  6. impiego esclusivo di personale dotato di esperienza e competenza specifica per i ruoli assegnati nel processo di controllo e certificazione;
  7. formazione periodica del personale sul processo di controllo e certificazione;
  8. rotazione del personale impiegato nell’attività di controllo (in particolare nel prelievo dei campioni), al fine di evitare che gli operatori vengano controllati dallo stesso ispettore per più di 3 visite ispettive consecutive. Nello svolgimento di tale mansione il personale di OdC assume configurazione di pubblico ufficiale;
  9. comunicazione a MIPAAF delle modifiche giuridiche ed organizzative intervenute dopo l’autorizzazione;
  10. assenza (diretta od indiretta) di un’attività di consulenza e servizi resi verso terzi (compresa fornitura a titolo oneroso di applicativi informatici);
  11. utilizzo esclusivo di laboratori di analisi autorizzati dal MIPAAF;
  12. accesso a SIAN al fine di: consultazione dello schedario viticolo; dichiarazioni di vendemmia e produzione e giacenza vini; registro telematico; inserimento dati nella Banca dati vitivinicola (BDV);
  13. acquisizione dagli Ente detentori, che sono tenuti a metterli a disposizione gratuitamente, di tutti gli elementi utili ad eseguire il controllo sui vini DOC, DOCG, IGT;
  14. comunicazione (tramite caricamento dei dati in BDV) al Consorzio di tutela dei dati relativi alla quantità di prodotto a DOC, DOCG, IGT (uva/vino rivendicato o imbottigliato) ottenuto:
  • nella campagna vendemmiale in corso dai soci del Consorzio, purché questo ne abbia comunicato elenco dei soci;
  • nella campagna vendemmiale precedente da tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOC, DOCG, IGT (anche se non soci del Consorzio)
  1. applicazione, in caso di accertamento di non conformità, “del trattamento previsto dal Piano di controllo autorizzato” in funzione alla gravità di infrazione accertata
  2. comunicazione a:
  • operatore non conformità rilevata a seguito del controllo svolto entro 5 giorni dalla delibera del Comitato di certificazione (utilizzare modello Allegato 4 pubblicato su G.U. 62/22), in cui evidenziare: trattamento; azione correttiva; termini entro cui è stata verificata; modalità di risoluzione della non conformità; facoltà per operatore di presentare ricorso con relativo termine (non oltre 30 giorni dalla notifica all’operatore della non conformità)
  • Ufficio territoriale competente di ICQRF: ogni mese non conformità lievi divenute gravi e dati relativi alle verifiche con esito positivo; entro 20 giorni lavorativi successivi alla verifica, non conformità gravi, evidenziando eventuale ricorso presentato dall’operatore. ICQRF informa OdC dei provvedimenti presi al riguardo
  • soggetto interessato e Regione competente ogni non conformità riconducibile a: vigneto; mancato aggiornamento dei dati nello schedario viticolo; non allineamento della superficie allo schedario non costituenti violazione del disciplinare di produzione. Regione entro data di rivendicazione a DOC,DOCG. IGT delle produzioni ottenute sulle superfici non conformi verifica aggiornamento e validità del dato relativo alle superfici vitate fornito dal soggetto interessato, tenendo conto delle comunicazioni di non conformità (se queste effettuate entro 31 Luglio hanno effetto dalla campagna in corso, mentre dopo il 31 Luglio hanno effetto a partire dalla campagna successiva)
  • ICQRF e Regione competente entro il 1 Marzo relazione sulle criticità rilevate nell’anno precedente sullo svolgimento dell’attività di controllo e certificazione, corredata dai dati previsti in Allegato 5 pubblicato su G.U. 62/22
  1. tenuta di un elenco aggiornato dei soggetti da sottoporre a controllo (suddivisi per categoria e per DOC, DOCG, IGT oggetto di controllo) da inviare a ICQRF;
  2. emanazione di delibere in merito a: non conformità rilevate nel corso delle verifiche (entro 15 giorni lavorativi); eventuali ricorsi proposti (entro 30 giorni da invio);
  3. trasferimento dei fascicoli di controllo ad OdC subentrante entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione di questa, fermo restando impegno a concludere attività di controllo in corso;
  4. svolgimento delle attività di controllo e certificazione nel rispetto di: Piano di controllo e tariffario approvato; norme vigenti; istruzioni impartite dalle Autorità competenti. In tale attività accertare in particolare: conformità della produzione ai requisiti stabiliti nel disciplinare; rintracciabilità del prodotto DOC, DOCG, IGT certificato; corrispondenza dei quantitativi certificati con le risultanze della contabilità ufficiale
  5. messa a disposizione delle Autorità competenti la documentazione relativa alle attività previste dal Piano di controllo

Operatore è tenuto ad aggiornare il registro telematico per il prodotto oggetto di richiesta di certificazione (entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di cessione o trasferimento del prodotto sfuso atto a divenire vino DOC, DOCG, o di prodotto DOC, DOCG, IGT, compresa la commercializzazione di vino sfuso verso Stati membri o Paesi Terzi). Obblighi assolti dall’operatore tramite invio ad OdC di: informazioni utili per la verifica del carico e scarico; comunicazione riepilogativa dei quantitativi di vino DOC, DOCG, IGT ceduti direttamente al consumatore finale (con eventuale riferimento alla certificazione di idoneità, fermo restando obbligo di aggiornare il registro telematico nei termini di legge)

Uso su etichetta, recipiente, imballaggio, listino, documento di vendita di vitigno o area geografica per vini DOCG, DOC, IGT costituisce dichiarazione di conformità di questo alla DOP, IGP.

Ammesso uso in etichetta, presentazione, pubblicità di DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire da tale DOP o IGP, purché utilizzatori del composto autorizzato da Consorzio tutela o da MIPAAF (Non necessaria autorizzazione se riferimento a DOP, IGP in prodotti composti riportato solo tra ingredienti del prodotto elaborato).

Vini DOP o IGP possono partecipare a concorsi enologici autorizzati da MIPAAF al rilascio di distinzioni per quantitativo di vino accertato prima del concorso e purché abbiano superato esami organolettici e possiedono requisiti previsti dal concorso stesso.

Per confezioni vini frizzanti DOCG, DOC, IGT ammessa chiusura con tappo a fungo.

Stato membro o Paese Terzo comunica a Commissione elenco delle Autorità competenti ai controlli ufficiali (Per Italia è ICQRF ed Organismi privati autorizzati, previa preventiva valutazione conformità a norme UNI EN 45011 di tali Organismi). Eventuali irregolarità riscontrate trasmesse a MIPAAF per conseguenti provvedimenti.

Vigilanza su Organismi di controllo esercitata da ICQRF e Regione per DOC, DOCG, IGT in questa ricadenti. A conclusione controlli Organismo rilascia a ditta richiedente parere di conformità ai fini rilascio certificato di idoneità del vino prodotto.

ICQRF responsabile gestione richieste di contrassegni per produzione di DOC, DOCG. ICQRF e Regione sono competenti per applicare sanzioni amministrative ad inadempienti. Pagamento delle sanzioni versate su capitolo 3273 di Tesoreria dello Stato, mentre per Regione effettuato presso Tesoreria di Regione. Proventi di sanzioni assegnate a ICQRF.

Sanzioni:

Chiunque produce, vende, pone in vendita o distribuisce per consumo vini DOCG, DOC, IGT che non rispettano requisiti dei disciplinari di produzione: multa da 2.000 a 20.000 €. Se prodotto irregolare superiore a 100 hl.: multa da 4.000 a 40.000 € + pubblicazione a spese del trasgressore del provvedimento sanzionatorio su 2 giornali più diffusi a livello regionale (1 quotidiano e 1 rivista specializzata).

Se mancata rispondenza al disciplinare riferita a lieve differenze derivate da analisi (Non oltre 0,5% vol. di titolo alcolometrico, o 0,5 g/l per acidità totale, o 1 g/l per estratto non riduttore): multa da 500 a 4.500 €

Chiunque nella designazione e presentazione di vini DOP/IGP “usurpa, imita, evoca denominazione protetta, o appone segno distintivo o marchio, anche se origine vera del prodotto è indicata”, o se denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni (quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili), o impiega accrescitivi o diminutivi o altre deformazioni circa denominazione stessa, o fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno acquirente: multa da 2.000 a 13.000 €. In caso di inosservanza di denominazione di origine ed altre menzioni tradizionali in prodotti similari: multa da 500 a 4.500 €. In caso di errori formali in etichetta per difformità di posizione o dimensione o aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione od inganno al consumatore e non ledono immagine di denominazione: multa da 200 a 1.000 €. Sanzioni applicate anche qualora suddette parole o denominazioni “alterate o usurpative o mendaci” sono applicate su involucri, imballaggi, documenti ufficiali e commerciali. Sanzioni non applicate se indicazione corrisponde al nome di DOCG, DOC, IGT più grande alla base di denominazione di origine, costituendo informazione veritiera e nettamente separata da indicazioni obbligatorie in ambito di storia del vino, provenienza delle uve, condizioni tecniche di elaborazione

Chiunque utilizza su confezioni, imballaggi, pubblicità informazioni a consumatori o documenti relativi a vini DOP/IGP indicazioni non consentite, false o ingannevoli circa provenienza, menzioni generiche aggiuntive, menzioni tradizionali protette, sottozone, vitigno, annata, altre caratteristiche da disciplinare: multa da 1.000 a 10.000 €

Chiunque utilizza contenitori non conformi a quanto prescritto da disciplinare o impiega contenitori che possono indurre in errore su origine, o menziona in etichetta medaglia o riconoscimento di concorso enologico per partite di prodotti vitivinicoli che non ne hanno i requisiti: multa da 1.000 a 10.000 €

Chiunque viola disposizioni relative alla produzione e commercializzazione dei vini DOP/IGP designati con qualifica “novello”: multa da 50 a 150 €/hl. comunque almeno 250 €

Chiunque immette in consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti prescritti contrassegni o numero di lotto, o applica contrassegni non in modo conforme o marchi o codici di identificazione previsti da sistema di controllo e tracciabilità: multa da 10.000 a 50.000 € Se trasgressore in grado di dimostrare che irregolarità riguarda meno di 50 confezioni: multa di 1.000 €

Chiunque adotta a DOCG, DOC, IGT come ditta, ragione o denominazione sociale, o le utilizza in associazione a termini quali cantina, fattoria e simili: multa da 1.000 a 10.000 €

Chiunque in etichetta, presentazione, pubblicità di prodotto trasformato usa riferimento a DOP/IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP/IGP, senza autorizzazione di Consorzio di tutela riconosciuto: multa da 3.000 a 20.000 €

Se violazione in designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli relativa ad indicazione obbligatorie e non riferite a DOP/IGP riguardante solo forma e dimensioni del carattere: multa da 500 a 4.500 €

Chiunque pone in vendita in contenitori (quali “pulcinella”, “bottiglia marsala”, “fiasco toscano”) vini diversi da quelli ammessi per tali contenitori: multa da 150 a 1.500 €

Uso di DOCG e DOC nella ragione o denominazione sociale di Organizzazione diversa da Consorzio di tutela incaricato da Ministero: multa di 200 € + inibizione ad uso di ragione o denominazione sociale

Sanzioni non applicate a commerciante che vende, pone in vendita o distribuisce per consumo vini DOP/IGP in confezioni originali, salvo che commerciante non abbia determinato violazione o vi abbia concorso

In caso di:

  • mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel Piano di controllo
  • mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione
  • inadempimento alle prescrizioni impartite dall’Autorità competente
  • carenze rilevate nel sistema di controllo che possono compromettere l’affidabilità e l’efficacia del sistema di controllo e di OdC
  • adozione di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo:

sospensione di OdC dall’attività di controllo da 3 a 6 mesi in funzione della gravità dell’inadempienza rilevata + dimostrazione, al termine del periodo di sospensione, di aver superato le criticità rilevate + controllo su OdC da parte di ICQRF nel periodo di sospensione

In caso di perdita dell’accreditamento da parte di OdC privato o di 3 procedimenti di sospensione (o periodo di sospensione complessivo supera i 9 mesi) nei 3 anni di autorizzazione: revoca di autorizzazione (decorrente dalla sua scadenza o dalla data di sostituzione con altro OdC in caso di perdita dell’accreditamento) + impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione al controllo della stessa DOC, DOCG, IGT + comunicazione entro 20 giorni della scelta del nuovo OdC + cancellazione dall’Elenco (Nuova iscrizione in Elenco non ammessa prima di 4 anni dalla cancellazione)

Entità aiuto:

Indicazione delle tariffe applicate da OdC relativamente al rilascio della certificazione di DOC, DOCG, IGT deve riportare in dettaglio le voci di spesa da questa sostenute. Tariffe applicate a: quantitativi di uva fatturati rivendicati dai viticoltori; quantitativi di uva venduti e fatturati da intermediari di uve destinate alla vinificazione; quantitativo di vino rivendicato o quantitativo di prodotto oggetto di certificazione; quantitativo di prodotto venduto destinato a DOC, DOCG, IGT o già certificato dagli intermediari di vini sfusi; quantitativo di vino imbottigliato a DOC, DOCG, IGT da imbottigliatori (In caso di declassamento, tariffa da applicare è quella relativa alla DOC, DOCG, IGT effettivamente imbottigliata decurtata dalle quote versate dalle precedenti categorie di operatori). Etichettatore non è tenuto a pagare la suddetta tariffa, salvo se richiede la certificazione del vino DOC e DOCG da etichettare

Tariffa per la certificazione dei parametri chimico fisici previsti dal disciplinare è pari a quella applicata dal laboratorio scelto da OdC. Sono a carico del soggetto richiedente: spese per controanalisi (in base alle tariffe applicate dal laboratorio scelto tra quelli autorizzati dal MIPAAF); spese di ripetizione degli esami analitici e/o organolettici su campioni di vino atto ad essere certificato

Spese per funzionamento delle Commissioni di degustazione e Commissioni di appello sono a carico dei richiedenti la certificazione

Spese per il funzionamento dell’Organo che decide sui ricorsi sono a carico della parte soccombente, in funzione di: oneri connessi allo svolgimento delle attività; valore del prodotto da certificare

Pagamento viene eseguito direttamente ad OdC da parte dei soggetti utilizzatori la certificazione, salvo caso di DOC, DOCG, IGT rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto o da cantine cooperative dove è possibile che i soggetti interessati autorizzino OdC a fatturare (entro 1 anno dall’esecuzione dell’attività di controllo) al Consorzio stesso, purché sia indicato in fattura “oneri dovuti dai singoli soggetti per ciascuna delle categorie ricoperte”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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