VINI SPUMANTI

VINI SPUMANTI (Reg. 1493/99, 607/09; Legge 328/16; D.M. 28/3/87)  (vinici07)

Soggetti interessati:

Ispettorato centrale tutela della qualità e repressione frodi delle produzioni agroalimentari (ICQRF), chiunque intende produrre vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti gassificati

Iter procedurale:

Produzione vini spumante deve:

–          avere titolo alcolometrico volumico totale delle uve destinate ad elaborazione vini spumante almeno di 8,5% vol. (9% vol. per spumanti DOC, 10% vol. per spumanti di tipo aromatico ottenuti con uve provenienti da varietà Aleatico e Malvasia), mentre titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9,5% vol. (10% vol. per spumanti DOC, 6% vol. per spumanti di tipo aromatico);

–          avere (presenza accertata da ICQRF, mediante metodi di analisi approvati da MIPAAF):

a) meno di 5 milligrammi/litro di zinco;

b) meno di 1 milligrammo/litro di rame o di bromo inorganico;

c) meno di 0,8 milligrammi/litro di piombo;

d) meno di 60 milligrammi/litro di acido borico;

e) meno di 70 milligrammi/litro di sorbitolo;

f) più di 13 grammi/litro di estratto secco nel caso di spumanti bianchi e rosati; più di 17 grammi/litro nel caso di spumanti rossi;

g) più di 1 grammo/litro di ceneri nel caso di spumanti bianchi e rosati, più di 1,2 grammi/litro nel caso di spumanti bianchi e rosati di tipo aromatizzato, più di 1,4 grammi/litro nel caso di spumanti rossi;

–          detenere anidride carbonica in bombole od altri recipienti negli stabilimenti di produzione, o nei locali annessi od intercomunicanti, previa autorizzazione di ICQRF;

–          elaborare vini spumanti DOC con varietà di uve DOC nella Regione in cui queste uve raccolte;

–          aggiungere eventualmente nell’elaborazione:

a) sciroppo di dosaggio, composto da mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato (rettificato e non), vino, purché titolo alcolometrico non aumenti di oltre 0,5% vol.. Vietato impiego per spumanti di tipo aromatico;

b) sciroppo zuccherino, composto solo di: mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto uve concentrato (rettificato e non), saccarosio e vino purché titolo alcolometrico non aumenti di oltre 1,5% vol.

Stato membro può autorizzare arricchimento della partita, purché:

a) nessun componente della partita sia già stato arricchito;

b) partita provenga esclusivamente da uve raccolte nel territorio;

c) operazione di arricchimento effettuata in unica soluzione;

d) titolo alcolometrico di base almeno pari a 8,5% vol. e non aumentato di oltre 2% vol.;

e) utilizzato solo mosto di uve concentrato (rettificato e non).

–          non eseguire dolcificazione partita mentre consentita  acidificazione (aggiunta di acido tartarico nel limite di 1,50 g/l) e disacidificazione;

–          attuare fermentazione solo in recipiente chiuso (durata 90 giorni. Ridotta a 30 giorni se “recipienti provvisti di dispositivi agitatori”). Per spumanti di tipo aromatico controllo della fermentazione solo tramite refrigerazione;

–          procedere ad elaborazione spumanti DOC, la cui durata calcolata da inizio fermentazione e compreso processo invecchiamento in azienda, non inferiore a 6 mesi se avviene in recipiente chiuso e 9 mesi in bottiglia. Per spumanti di tipo aromatico, non inferiore a 1 mese. Chiunque elabora vini spumante dichiara ad ICQRF inizio operazioni e tiene appositi registri in cui  annotare materie prime utilizzate;

–          vendere vini spumante solo in bottiglie di vetro:

–          adottare per vini spumanti, vini spumanti di qualità (di tipo aromatico o meno) venduti nella CE od esportati in bottiglie di vetro, dei seguenti dispositivi di chiusura per:

a) bottiglie di capacità superiore a 0,2 litri “tappo a forma di fungo in sughero o altro materiale autorizzato, trattenuto da fermaglio, coperto eventualmente da capsula e rivestito da lamina che ricopre tutto il tappo ed interamente o parzialmente collo di bottiglia”;

b) bottiglie aventi capacità inferiore a 0,2 litri qualsiasi altro dispositivo di chiusura idoneo.

In deroga Stati membri possono autorizzare vendita od esportazione in bottiglie di vetro vini spumanti tradizionalmente imbottigliati in recipienti di questo tipo aventi titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 1,2% vol. o prodotti diversi dai precedenti, purché consumatori non indotti in errore circa natura del prodotto in questo contenuto;

–          essere munito di etichetta, in cui riportare in modo chiaro, ben leggibile e nella lingua del consumatore o della CE (Nel caso Paese Terzo nella lingua del Paese) le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) denominazione di vendita del prodotto;

b) dicitura relativa a tipo prodotto: “vino spumante”, “vino spumante di qualità”, “vino spumante di qualità prodotto in una Regione determinata”, “vino spumante aromatico di qualità”, “vino spumante gassificato” (seguito da “ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica”). Analoghe diciture in caso di spumante importato integrata da Paese Terzo di origine;

c) dicitura: “brut nature” o “dosaggio zero” (tenore zucchero inferiore a 3 g/l); “extra brut” (Tenore zucchero residuo compreso tra 0 e 6 g/l); “brut” (Tenore zucchero residuo inferiore a 15 g/l); “extra dry” (Tenore zucchero residuo compreso tra 12 e 20 g/l); “secco” o “asciutto” o “dry” (Tenore zucchero residuo compreso tra 17 e 35 g/l); “demi-sec” o  “abboccato” (Tenore zucchero residuo compreso tra 33 e 50 g/l); “dolce” (Tenore zucchero residuo superiore a 50 g/l). Ammessa tolleranza di +5 g/l;

d) titolo alcolometrico volumico effettivo (Ammesse tolleranze in più od in meno di 0,8% vol. rispetto a titolo determinato mediante analisi di laboratorio);

e) volume nominale del prodotto presente nel contenitore;

f) nome o ragione sociale di elaboratore e venditore;

g) nome del Comune e dello Stato in cui ha sede elaboratore o venditore;

h) nel caso di vini spumanti importati da Paesi terzi: nome o ragione sociale di importatore ed elaboratore, nonché località e Stato membro in cui hanno sede;

i) nel caso di prodotti elaborati con vini originari di Paesi terzi: tipo vino importato e Paese terzo da cui è originario;

j) nel caso d vini spumanti DOC e DOCG: nome della regione in cui raccolte uve;

k) nel caso vini spumanti di tipo aromatico: indicazione varietà viti o dicitura “elaborato con uve di varietà aromatiche”.

Su etichette è possibile riportate anche seguenti indicazioni integrative, purché non creino confusione ai consumatori ed elaboratore in grado di fornire “prova esattezza diciture utilizzate”:

a) nome di uno o più vitigni raccomandati o autorizzati, a condizione che:

  • nome vitigno non confuso con regione geografica;
  • in caso di spumante ottenuto per almeno 100% da uve di tale vitigno (In deroga ammesso almeno 85%);
  • nel caso di più vitigni: spumante ottenuto al 100% da uve di tali vitigni (partecipazione di ciascun vitigno non inferiore a 15%). Nomi vitigni in ordine decrescente, partendo da quellopiù rappresentativo;
  • durata processo elaborazione, compreso invecchiamento non inferiore a 90 giorni (60 giorni per fermentazione);

b) nome unità geografica diversa da Regione, ma con dimensioni inferiori a Stato membro, purché:

  • unità geografica determinata con precisione e nel caso di spumanti DOC e DOCG situata entro confini di Regione;
  • spumante così designato sia spumante DOC e DOCG;
  • uve da cui prodotto è stato ottenuto provengono per almeno 85% da tale unità geografica;
  • non utilizzato insieme a nome vitigno;

c) riferimento a metodo di elaborazione utilizzato (“fermentazione in bottiglia”, “fermentazione in bottiglia secondo metodo tradizionale”) a condizione che:

  • vini spumanti sono DOC e DOCG;
  • prodotto trasformato in spumante mediante fermentazione alcolica in bottiglia;
  • durata processo elaborazione, comprendente invecchiamento in azienda superiore a 9 mesi;
  • durata fermentazione e presenza delle fecce nella partita superiore a 60 giorni (Nel “methodechampenoise” fecce rimangono nella partita per almeno 9 mesi);
  • prodotto separato dalle fecce con il sistema della sboccatura o del travaso;

d) annata di raccolta delle uve, purché:

  • si tratti di vini spumanti DOC e DOCG;
  • prodotto ottenuto costituito per almeno 85% da uve raccolte durante annata in oggetto;

e) uso dicitura indicante qualità superiore, tipo “Premium” o “Riserva” da usare solo in caso di spumanti DOC e DOCG;

f) dicitura o contrassegno relativo a medaglia o premio ottenuto, purché “tali distinzioni attribuite da Ente ufficiale”;

g) marchio purché non crei confusione a consumatore (v. Nome unità geografica o vino da tavola o vini di qualità fatto salvo che marchio registrato da oltre 25 anni utilizzato senza interruzione ed affermato presso pubblico);

–          riportare sempre nei registri di carico e scarico, nelle bolle di accompagnamento, nelle fatture od altro documento commerciale, indicazioni obbligatorie ed eventuali indicazioni integrative riportate in etichetta

–          non detenere nello stabilimento di produzione vini spumanti naturali o gassificati, anche se confezionati. Ammessa invece preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcool, vini liquorosi, vini aromatizzati, bevande aromatizzate, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, vini frizzanti purché preventivamente comunicate ad Ufficio Repressione Frodi

Se spumante presentato al consumatore finale in imballaggi o preimballaggi, questi debbono riportare tutte le indicazioni prescritte per le etichette.

Sanzioni:

Chiunque non osserva disposizioni su elaborazione e commercializzazione di vini spumanti: multa da 500 a 9.000 €

Chiunque produce o detiene vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità di tipo aromatico, vini spumanti gassificati non conformi a disposizione di legge: multa da 600 a 15.000 €

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