VINO BIOLOGICO

VINO BIOLOGICO (Reg. 889/08, 436/09, 606/09; DM 08/05/18)  (vino12)

 

Soggetti interessati:

Ministro Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Regioni, Organismi di certificazione del biologico.

Operatori che, avendo notificato di svolgere attività vitivinicola con metodo biologico e di essere assoggettati ad un Organismo di controllo accreditato, intendono produrre e commercializzare vino come biologico.

Iter procedurale:

MIPAAF, con DM 08/05/2018, ha emanato le disposizioni attuative in  merito ai prodotti vitivinicoli biologici.

Operatore interessato invia per ogni campagna, a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC), una richiesta per l’acquisizione di prodotti e sostanze, elencate  e contrassegnate con asterisco nell’Allegato VIII bis del Reg. CE 889/08 ottenute con metodo biologico o provenienti da materie prime biologiche, ad almeno 2 fornitori (tale documentazione sarà conservata a disposizione dell’Autorità competente e dell’Organismo di controllo). Se le richieste hanno dato esito negativo, l’operatore è autorizzato ad utilizzare, solo per quella campagna vitivinicola, analoghi prodotti e sostanze di origine non biologica.

Regioni possono autorizzare in deroga per singola campagna per determinate zone del proprio territorio, dove si è rilevato un deterioramento a livello sanitario delle uve biologiche, a causa di gravi attacchi batterici o micotici dovuti alle avverse condizioni metereologiche l’uso di anidride solforosa, fino al tenore massimo previsto dal Reg. CE 606/09. Regione comunica tale decisione entro 10 giorni a MIPAAF, specificandone i motivi  (documentazione attestante le condizioni meteo avverse viene conservata dalla Regione a disposizione delle Autorità competenti).

Per usufruire di tali deroghe gli operatori debbono:

  1. tenere distinti registri contabili per i prodotti biologici, secondo quanto previsto dal Reg. 436/09
  2. comunicare all’Organismo di controllo, a cui è assoggettata la produzione biologica, il ricorso a tali deroghe
  3. conservare i relativi documenti contabili (compreso il provvedimento regionale di deroga)per almeno 5 anni
  4. qualora intendono usare il logo UE per la produzione biologica, comunicare all’Organismo di controllo, entro il 31 Agosto, il loro CUAA, nonché le giacenze al 31 Luglio dei vini e delle altre categorie di prodotti vitivinicoli ottenuti in regime biologico,  suddivisi per: anno di produzione,  categorie e tipologie; quantità

Gli Organismi di controllo:

  1. comunicano entro il 30 Giugno l’elenco degli operatori che si sono avvalsi della deroga alla Regione competente, affinché, entro la fine della campagna vitivinicola, lo trasmetta al MIPAAF
  2. accertano,entro i 30 giorni successivi, se le  giacenze dichiarate possiedono o meno i requisiti di biologico
  3. rilasciano al riguardo un documento in 2 copie, di cui 1 fornita all’operatore ed 1 conservata presso la propria sede a disposizione delle Autorità competenti.

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