Legge 91/15

La Legge 91/15, approvata dal Parlamento in data 2 Luglio 2015, prevede una serie di “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi”, tra cui:

 

ART. 1 commi 1 – 6: possibilità per i produttori di latte bovino soggetti, nel periodo 01/04/2014 – 31/03/2015, ad un prelievo supplementare superiore a 5.000 € di presentare domanda ad AGEA entro 31 Agosto 2015 per chiedere la rateizzazione del prelievo dovuto in 3 rate annuali di pari importo, senza interessi (da versare entro 30 Settembre 2015, 30 Settembre 2016, 30 Settembre 2017), allegando fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata, si avrà decadenza della rateizzazione, con escussione da parte di AGEA della fideiussione.

 

ART. 2 comma 2: contratti di cessione di latte crudo debbono essere stipulati in forma scritta con durata di almeno 12 mesi (risoluzione anticipata consentita solo ad agricoltore), tenendo conto dei costi medi del latte fissati mensilmente da ISMEA.

 

ART. 3 comma 3: in merito alle norme relative alla cessione dei prodotti agricoli fissate da art. 62 della Legge 27/12 si è proceduto a:

  • raddoppiare (dal 2% al 4%) la maggiorazione del tasso di interesse da applicare in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento (60 giorni da fattura; 30 giorni in caso di merce deperibile)
  • raddoppiare le sanzioni sia per quanto concerne il mancato rispetto della forma scritta nella stipula dei contratti di compravendita di prodotti agricoli/agroalimentari (ora da 1.000 a 20.000 €), sia in caso di violazione degli obblighi vigenti nelle relazioni commerciali tra le parti (ora da 2.000 a 50.000 €)

 

ART. 3: ridefinite modalità  di riconoscimento ed operatività delle Organizzazioni Interprofessionali soprattutto nella parte relativa alla estensione a tutti gli operatori del settore/prodotto/gruppo di prodotti delle regole produttive definite dalle Organizzazioni. Definite altresì le sanzioni in cui incorrono gli operatori della filiera qualora non rispettano tali norme “erga omnes” (multa da 1.000 a 50.000 € in relazione ad entità della violazione, fino a 10% del valore dei contratti stipulati in violazione di tali disposizioni).

 

ART. 4: istituito Fondo, presso MIPAAF, per realizzare un piano di interventi a favore del settore olivicolo-oleario, dotato di 4.000.000 € nel 2015, e 14.000.000 € nel 2016 e 2017 da destinare, tra l’altro, a: iniziative promozionali sul mercato interno ed internazionale a favore di olio di oliva extravergine italiano; nuovi impianti di olive da mensa con cultivar italiane; miglioramento della coltivazione di oliveti tradizionali

 

ART. 6: incrementato Fondo nazionale di solidarietà di 20.000.000 € nel 2016 per venire incontro alle aziende agricole danneggiate da:

  • eventi alluvionali ed altre avversità atmosferiche non coperte da polizze assicurative agevolate nel periodo 01/01/2014 – 06/05/2015
  • attacchi di organismi nocivi a vegetali (come Cinipide del castagno, Xylella fastidiosa, Flavescenza dorata) negli anni 2013, 2014, 2015.

 

ART. 6 bis: Istituite Commissioni uniche nazionali per le filiere agroalimentari maggiormente rappresentative, presso Borse merci (individuate per la loro rilevanza nel settore di riferimento), a cui intervengono Organizzazioni professionali di agricoltori, trasformatori, commercio, distribuzione. Commissione determina il prezzo per il prodotto della filiera rappresentata, da prendere come riferimento nella stipula dei contratti locali, regionali, nazionali. Con l’attivazione delle Commissioni uniche nazionali viene meno la rilevazione dei prezzi da parte delle Borse merci e Camere di Commercio